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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 20091/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8623/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 469/2022 depositata il15/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. il Ministero della Giustizia, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della l.89 del 2001, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Perugia -adita dal Ministero della Giustizia con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equo indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui lo stesso aveva insinuato un credito quale titolare dell’omonima impresa individuale- ha respinto l’opposizione ritenendo infondata la tesi ministeriale per cui [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato legittimato all’indennizzo quale persona distinta dalla “impresa Cardamone”;

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

3. domande di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare erano state presentate, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla “[OSCURATO:PERSONA]” e dalla [OSCURATO:SOCIETA] relazione all’accoglimento di queste ulteriori domande da parte del giudice monocratico il Ministero non aveva proposto opposizione.

Il ricorso per cassazione è stato tuttavia notificato anche a detti ulteriori soggetti, anch’essi rimasti intimati; considerato che:

1. con il motivo di ricorso il Ministero ripropone la tesi respinta -a dire del Ministero, erroneamente- dalla Corte di Appello.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. La Corte di Appello ha ben evidenziato che l’impresa individuale non è un soggetto.

Soggetto è l’imprenditore.

Ne consegue che, nel caso specifico, [OSCURATO:PERSONA] era legittimato a chiedere l’indennizzo per l’eccessiva durata della procedura fallimentare in cui era stato ammesso ad insinuare un credito, quale titolare della omonima impresa individuale.

L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’impresa è questa attività.

La tesi contraria del ricorrente non tiene conto della legge e del reiterato rilievo di questa Corte per cui “all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale” (Cass. 2345/2020; Cass.9256/2013; Cass.12575/2007; Cass. 344/1981; Cass, 977/2007 ; Cass . 5157/1990).

Per completezza si evidenzia che i richiami giurisprudenziali fatti dall’amministrazione ricorrente sono inconferenti in quanto si riferiscono non a imprenditori individuali e a imprese ma a società - che a differenza delle imprese sono soggetti a sé- e a soci delle medesime società

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che [OSCURATO:PERSONA] è rimato intimatoe così anche gli altri soggetti a cui il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8623/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 469/2022 depositata il15/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. il Ministero della Giustizia, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della l.89 del 2001, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Perugia -adita dal Ministero della Giustizia con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equo indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui lo stesso aveva insinuato un credito quale titolare dell’omonima impresa individuale- ha respinto l’opposizione ritenendo infondata la tesi ministeriale per cui [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato legittimato all’indennizzo quale persona distinta dalla “impresa Cardamone”; 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 3. domande di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare erano state presentate, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla “[OSCURATO:PERSONA]” e dalla [OSCURATO:SOCIETA] relazione all’accoglimento di queste ulteriori domande da parte del giudice monocratico il Ministero non aveva proposto opposizione. Il ricorso per cassazione è stato tuttavia notificato anche a detti ulteriori soggetti, anch’essi rimasti intimati; considerato che: 1. con il motivo di ricorso il Ministero ripropone la tesi respinta -a dire del Ministero, erroneamente- dalla Corte di Appello. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. La Corte di Appello ha ben evidenziato che l’impresa individuale non è un soggetto. Soggetto è l’imprenditore. Ne consegue che, nel caso specifico, [OSCURATO:PERSONA] era legittimato a chiedere l’indennizzo per l’eccessiva durata della procedura fallimentare in cui era stato ammesso ad insinuare un credito, quale titolare della omonima impresa individuale. L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’impresa è questa attività. La tesi contraria del ricorrente non tiene conto della legge e del reiterato rilievo di questa Corte per cui “all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale” (Cass. 2345/2020; Cass.9256/2013; Cass.12575/2007; Cass. 344/1981; Cass, 977/2007 ; Cass . 5157/1990). Per completezza si evidenzia che i richiami giurisprudenziali fatti dall’amministrazione ricorrente sono inconferenti in quanto si riferiscono non a imprenditori individuali e a imprese ma a società - che a differenza delle imprese sono soggetti a sé- e a soci delle medesime società 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che [OSCURATO:PERSONA] è rimato intimatoe così anche gli altri soggetti a cui il ricors
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