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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25432/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12616-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 3326/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 11 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 12616 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che:

1. con il ricorso per la parziale cassazione della sentenza in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR del Lazio ha violato gli artt. 140 e 143 c.p.c. 26 d.P.R. 60271973 e 60, comma 1, lett.e) del d.P.R. 600/73 laddove ha ritenuto non dimostrate le notifiche di due cartelle e irrituale la notifica di una terza cartella tra le sei cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento impugnata da [OSCURATO:PERSONA];

2. in particolare l'Agenzia ritiene errata l'affermazione della CTR per cui sarebbe mancata la prova della avvenuta notifica della cartella n.097.2007.03.62369470 e della cartella n.097.2005.01470866741 per avere l'Agenzia mancato di produrre la relata di notifica e prodotto invece solo "copia di avvisi di ricevimento relativi a raccomandate ricollegabili" alle cartelle in questione, "tornati al mittente per compiuta giacenza nonché copia di avviso di deposito il quale privo di ogni altro allegato, non dimostra il deposito dell'atto in questione essendo cumulativamente redatto per elenchi di contribuenti senza specifica indicazione che leghi l'avviso di deposito medesimo alla cartella di pagamento di cui si tratta".

L'Agenzia ritiene del pari errata l'affermazione per cui la cartella n.097.2012.0152916805 avrebbe dovuto essere notificata non con le modalità con cui era stata notificata ossia ai sensi dell'art.60 lett.e) del d.P.R. 600/73 bensì secondo la procedura prevista dall'art.140 c.p.c. per irreperibilità relativa e non assoluta della destinataria;

3. la contribuente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate; considerato che:

1. l'articolato motivo di ricorso è fondato.

1.1. Per quanto concerne la prova della avvenuta notifica della cartella n.097.2007.03.62369470 e della cartella n.097.2005.01470866741 va intanto osservato che trattandosi, come emerge dalla documentazione riprodotta nella pagine da 6 a 17 del ricorso per cassazione, di notifiche eseguite dall'ufficio in via diretta, senza intermediazione di ufficiale giudiziario, a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/73 l'affermazione della CTR per cui mancherebbe la prova delle notifiche stesse non avendo l'ufficio prodotto alcuna relata è fuori luogo.

E' insegnamento consolidato di questa Corte (v., a titolo di esempio, sentenza n. 6395 del 19/03/2014) quello per cui, "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento o, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, col decorso di dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), senza necessità di un'apposita relata, visto che, ove l'atto sia consegnato, è l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso di ricevimento, l'esecuzione della notifica effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art.26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" e visto che è comunque assicurata al destinatario la facoltà di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n.8150/2021; 2339/2021; n.10131/2020 nella quale si ricorda anche che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2018 ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973).

1.2. Ciò detto, la CTR ha dato conto del fatto che l'Agenzia ha prodotto per ciascuna delle due cartelle, "copia di due avvisi di ricevimento relativi ad altrettante raccomandate ricollegabili all'atto in questione" -ossia, deve intendersi, all'una e all'altra cartella- "tornati al mittente per compiuta giacenza".

1.3. Sulla base del ricordato insegnamento della Corte la CTR avrebbe quindi dovuto concludere che l'avvenuta notifica delle cartelle era dimostrata e avendo deciso in senso contrario ha errato;

1.4. il ricorso ,è dunque, quanto alla notifica della cartella n.097.2007.03.62369470 e della cartella n.097.2005.01470866741, fondato.

1.5. Per quanto concerne la cartella n.097.2012.0152916805, notificata ai sensi dell'art.60 lett.e) del d.P.R. 600/73, dalla relativa relata di notifica, riprodotta nelle pagine 21 e ss. del ricorso per cassazione, risulta che il messo notificatore, recatosi il 21 settembre 2012 in Via del [OSCURATO:PERSONA] 117, Roma -luogo dove è incontroverso la Bartoli avesse la residenza anagrafica- ha attestato che il nominativo della destinataria non era indicato in alcuno dei 6 citofoni dello stabile né era indicato su alcuna delle cassette postali, che lo stabile non ha un portiere, che la destinataria era risultata sconosciuta alla inquilina dell'interno 5 presso la quale il messo aveva assunto informazioni.

1.6. E' stato da questa Corte affermato che "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6799 del 15/03/2017).

E' stato altresì precisato che "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973 in luogo di quella ex art.140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5,Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018).

E' stato altresì detto che "In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

1.7. Nel caso di specie, l'attestazione del messo notificatore è sufficiente a giustificare il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata.

1.8. Il ricorso è quindi fondato anche in riferimento alla notifica della cartella n.097.2012.0152916805;

2. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione;

4. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12616-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 3326/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 11 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12616 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che: 1. con il ricorso per la parziale cassazione della sentenza in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR del Lazio ha violato gli artt. 140 e 143 c.p.c. 26 d.P.R. 60271973 e 60, comma 1, lett.e) del d.P.R. 600/73 laddove ha ritenuto non dimostrate le notifiche di due cartelle e irrituale la notifica di una terza cartella tra le sei cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento impugnata da [OSCURATO:PERSONA]; 2. in particolare l'Agenzia ritiene errata l'affermazione della CTR per cui sarebbe mancata la prova della avvenuta notifica della cartella n.097.2007.03.62369470 e della cartella n.097.2005.01470866741 per avere l'Agenzia mancato di produrre la relata di notifica e prodotto invece solo "copia di avvisi di ricevimento relativi a raccomandate ricollegabili" alle cartelle in questione, "tornati al mittente per compiuta giacenza nonché copia di avviso di deposito il quale privo di ogni altro allegato, non dimostra il deposito dell'atto in questione essendo cumulativamente redatto per elenchi di contribuenti senza specifica indicazione che leghi l'avviso di deposito medesimo alla cartella di pagamento di cui si tratta". L'Agenzia ritiene del pari errata l'affermazione per cui la cartella n.097.2012.0152916805 avrebbe dovuto essere notificata non con le modalità con cui era stata notificata ossia ai sensi dell'art.60 lett.e) del d.P.R. 600/73 bensì secondo la procedura prevista dall'art.140 c.p.c. per irreperibilità relativa e non assoluta della destinataria; 3. la contribuente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate; considerato che: 1. l'articolato motivo di ricorso è fondato. 1.1. Per quanto concerne la prova della avvenuta notifica della cartella n.097.2007.03.62369470 e della cartella n.097.2005.01470866741 va intanto osservato che trattandosi, come emerge dalla documentazione riprodotta nella pagine da 6 a 17 del ricorso per cassazione, di notifiche eseguite dall'ufficio in via diretta, senza intermediazione di ufficiale giudiziario, a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/73 l'affermazione della CTR per cui mancherebbe la prova delle notifiche stesse non avendo l'ufficio prodotto alcuna relata è fuori luogo. E' insegnamento consolidato di questa Corte (v., a titolo di esempio, sentenza n. 6395 del 19/03/2014) quello per cui, "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento o, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, col decorso di dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), senza necessità di un'apposita relata, visto che, ove l'atto sia consegnato, è l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso di ricevimento, l'esecuzione della notifica effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art.26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" e visto che è comunque assicurata al destinatario la facoltà di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n.8150/2021; 2339/2021; n.10131/2020 nella quale si ricorda anche che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2018 ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973). 1.2. Ciò detto, la CTR ha dato conto del fatto che l'Agenzia ha prodotto per ciascuna delle due cartelle, "copia di due avvisi di ricevimento relativi ad altrettante raccomandate ricollegabili all'atto in questione" -ossia, deve intendersi, all'una e all'altra cartella- "tornati al mittente per compiuta giacenza". 1.3. Sulla base del ricordato insegnamento della Corte la CTR avrebbe quindi dovuto concludere che l'avvenuta notifica delle cartelle era dimostrata e avendo deciso in senso contrario ha errato; 1.4. il ricorso ,è dunque, quanto alla notifica della cartella n.097.2007.03.62369470 e della cartella n.097.2005.01470866741, fondato. 1.5. Per quanto concerne la cartella n.097.2012.0152916805, notificata ai sensi dell'art.60 lett.e) del d.P.R. 600/73, dalla relativa relata di notifica, riprodotta nelle pagine 21 e ss. del ricorso per cassazione, risulta che il messo notificatore, recatosi il 21 settembre 2012 in Via del [OSCURATO:PERSONA] 117, Roma -luogo dove è incontroverso la Bartoli avesse la residenza anagrafica- ha attestato che il nominativo della destinataria non era indicato in alcuno dei 6 citofoni dello stabile né era indicato su alcuna delle cassette postali, che lo stabile non ha un portiere, che la destinataria era risultata sconosciuta alla inquilina dell'interno 5 presso la quale il messo aveva assunto informazioni. 1.6. E' stato da questa Corte affermato che "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6799 del 15/03/2017). E' stato altresì precisato che "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973 in luogo di quella ex art.140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5,Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018). E' stato altresì detto che "In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018). 1.7. Nel caso di specie, l'attestazione del messo notificatore è sufficiente a giustificare il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata. 1.8. Il ricorso è quindi fondato anche in riferimento alla notifica della cartella n.097.2012.0152916805; 2. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata; 3. la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione; 4. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C