CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06218/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità sul presupposto dell'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, in disparte il non significativo dato ponderale, la modalità della condotta con particolare riferimento al possesso di una cospicua somma di denaro in contante, due telefoni cellulari e tre "SIM", elementi che, a fronte dell'accertata disoccupazione e dell'assenza di fonti di reddito del ricorrente ha fatto ritenere che la sostanza stupefacente detenuta fosse destinata allo spaccio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0