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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 41374/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina l'11 marzo 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Messina il 10 novembre 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso nei reati di furto consumato aggravato di un'autovettura (capo n. 1) e di possesso ingiustificato di strumenti atti alla effrazione (capo n. 2), commessi entrambi il 7 settembre 2023, in conseguenza condannandolo, non applicata la recidiva, ritenuta la continuazione tra gli illeciti, essendo più grave il primo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla confisca degli arnesi da scasso di cui al capo n. 2) e dell'autovettura BMW, intestata a [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per la commissione del reato di cui al capo n. 1), ebbene, ha rideterminato la pena, riducendola; con conferma nel resto.

2. L'imputato si affida ad un solo motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 240 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente e contraddittoria in relazione alla disposta confisca dell'auto, non emergendo prova che si stata utilizzata per commettere più furti e mancando il nesso di asservimento/strumentalità che deve legare la (la vettura) al reato.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata.

La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

La riferita doglianza censura la sentenza impugnata senza operare un effettivo confronto con la motivazione al riguardo, che si rinviene alle pp. 5-6 della decisione, ove si valorizza l'inserimento dell'auto in questione nella banca-dati dei Carabinieri come veicolo utilizzato in precedenti furti, secondo quanto risultante da annotazione di indagine versata in atti ed utilizzabile, essendosi celebrato il giudizio abbreviato, e l'essere stata la stessa impiegata nell'occasione per cui è processo da parte di persona che ha ben cinque precedenti in giudicato per furto, consumato o tentato; peraltro i giudici di merito richiamano in maniera espressa pertinente precedente di legittimità (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991: «Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993)»; nello stesso senso v. anche Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008, Venica, Rv. 241304; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591; Sez. 5, ord. n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836).

Ritiene il Collegio che si debba dare continuità all'insegnamento secondo il quale in tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato», ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa ed il reato, nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo, purchè vi sia tra esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina l'11 marzo 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Messina il 10 novembre 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso nei reati di furto consumato aggravato di un'autovettura (capo n. 1) e di possesso ingiustificato di strumenti atti alla effrazione (capo n. 2), commessi entrambi il 7 settembre 2023, in conseguenza condannandolo, non applicata la recidiva, ritenuta la continuazione tra gli illeciti, essendo più grave il primo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla confisca degli arnesi da scasso di cui al capo n. 2) e dell'autovettura BMW, intestata a [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per la commissione del reato di cui al capo n. 1), ebbene, ha rideterminato la pena, riducendola; con conferma nel resto. 2. L'imputato si affida ad un solo motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 240 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente e contraddittoria in relazione alla disposta confisca dell'auto, non emergendo prova che si stata utilizzata per commettere più furti e mancando il nesso di asservimento/strumentalità che deve legare la (la vettura) al reato. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La riferita doglianza censura la sentenza impugnata senza operare un effettivo confronto con la motivazione al riguardo, che si rinviene alle pp. 5-6 della decisione, ove si valorizza l'inserimento dell'auto in questione nella banca-dati dei Carabinieri come veicolo utilizzato in precedenti furti, secondo quanto risultante da annotazione di indagine versata in atti ed utilizzabile, essendosi celebrato il giudizio abbreviato, e l'essere stata la stessa impiegata nell'occasione per cui è processo da parte di persona che ha ben cinque precedenti in giudicato per furto, consumato o tentato; peraltro i giudici di merito richiamano in maniera espressa pertinente precedente di legittimità (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991: «Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993)»; nello stesso senso v. anche Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008, Venica, Rv. 241304; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591; Sez. 5, ord. n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836). Ritiene il Collegio che si debba dare continuità all'insegnamento secondo il quale in tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato», ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa ed il reato, nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo, purchè vi sia tra esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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