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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11414/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];117/ 27722 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le successive memorie con cui la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 icomma i cod.proc. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 1 comma 1, cod. proc. pen. è stata già esaminata e decisa dalla Corte costituzionale (sent. n 193 del 2017), nel senso che la complessità tecnica dei motivi di ricorso richiede l'assistenza di un professionista, qualificato ed iscritto in un apposito albo, e ciò al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa (Art. 24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod. proc. pen., essendo stato sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] personalmente e in qualità di avvocato di sé stessa, non abilitato. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11414-26MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1953/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27722/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];117/ 27722 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le successive memorie con cui la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 icomma i cod.proc. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 1 comma 1, cod. proc. pen. è stata già esaminata e decisa dalla Corte costituzionale (sent. n 193 del 2017), nel senso che la complessità tecnica dei motivi di ricorso richiede l'assistenza di un professionista, qualificato ed iscritto in un apposito albo, e ciò al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa (Art. 24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod. proc. pen., essendo stato sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] personalmente e in qualità di avvocato di sé stessa, non abilitato. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PreidenteMariella [OSCURATO:PERSONA] iarelli o tl\I C 26 2026 ft Funu:(1.,P.Q.MIl Consigliere estensore Il PreidenteMariella [OSCURATO:PERSONA] iarelli o tl\I C 26 2026 ft Funu:(1.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];117/ 27722  -                          [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le successive memorie con cui la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 icomma i cod.proc. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 1 comma 1, cod. proc. pen. è stata già esaminata e decisa dalla Corte costituzionale (sent. n 193 del 2017), nel senso che la complessità tecnica dei motivi di ricorso richiede l'assistenza di un professionista, qualificato ed iscritto in un apposito albo, e ciò al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa (Art. 24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod. proc. pen., essendo stato sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] personalmente e in qualità di avvocato di sé stessa, non abilitato. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11414-26MASSIMO RICCIARELLI          - Presidente -        Ord. n. sez. 1953/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                      R.G.N. 27722/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];117/ 27722  -                          [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le successive memorie con cui la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 icomma i cod.proc. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 1 comma 1, cod. proc. pen. è stata già esaminata e decisa dalla Corte costituzionale (sent. n 193 del 2017), nel senso che la complessità tecnica dei motivi di ricorso richiede l'assistenza di un professionista, qualificato ed iscritto in un apposito albo, e ciò al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa (Art. 24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod. proc. pen., essendo stato sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] personalmente e in qualità di avvocato di sé stessa, non abilitato. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.   P.Q.MIl Consigliere estensore                           Il PreidenteMariella [OSCURATO:PERSONA] iarelli o tl\I C 26    2026 ft Funu:(1.,P.Q.MIl Consigliere estensore                           Il PreidenteMariella [OSCURATO:PERSONA] iarelli o tl\I C 26    2026 ft Funu:(1.,
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