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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 27902/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28607/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CENZO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 338/2022 depo- sitata il 26/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Matera avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato dal Comune di Pomarico. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 61 l. 120/2010 («agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni aldecreto legislativo n. 285 del 1992soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso […]») Il Comune proponeva appello dinanzi al Tribunale di Matera, depositando in quella sede il contratto di noleggio a canone fisso.

L’appellato eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale.

Il Tribunale con la sentenza in epigrafe ha rigettato l'appello.

Ricorre in cassazione il Comune con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c.

Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.).

Si evidenzia che l'art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Il motivo di ricorso è accolto.

La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn. 7364/2022 e 14304/2022.

Di conseguenza, la norma che disciplina l'ammissione di nuove prove in appello è l'art. 437 co. 2 c.p.c., non l'art. 345 c.p.c.

A differenza della norma sul rito ordinario, l'art. 437 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d'ufficio, le prove che ritenga indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado (Cass.

SU 10790/2017).

Il Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante (la necessità di giustificare il ritardo).

2. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28607/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CENZO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 338/2022 depo- sitata il 26/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Matera avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato dal Comune di Pomarico. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 61 l. 120/2010 («agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni aldecreto legislativo n. 285 del 1992soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso […]») Il Comune proponeva appello dinanzi al Tribunale di Matera, depositando in quella sede il contratto di noleggio a canone fisso. L’appellato eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale. Il Tribunale con la sentenza in epigrafe ha rigettato l'appello. Ricorre in cassazione il Comune con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.). Si evidenzia che l'art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Il motivo di ricorso è accolto. La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn. 7364/2022 e 14304/2022. Di conseguenza, la norma che disciplina l'ammissione di nuove prove in appello è l'art. 437 co. 2 c.p.c., non l'art. 345 c.p.c. A differenza della norma sul rito ordinario, l'art. 437 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d'ufficio, le prove che ritenga indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado (Cass. SU 10790/2017). Il Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante (la necessità di giustificare il ritardo). 2. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liqui
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