CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 33328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/02/2022 della CORTE di appello di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del primo febbraio 2022, in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa in data 12 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali, cosi come aggravati, ha ridotto l'entità della pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 -quinquies, cod. pen., è infondato. E' bene chiarire i termini della contestazione in fatto: la rapina viene descritta come aggravata "... per aver commesso il fatto contro persone ultrasessantacinquenni.". La circostanza di fatto a base anagrafica (l'età della vittima superiore a sessantacinque anni) ha quindi circoscritto, in imputazione, il perimetro che determina ingravescenza. Tale aggravante (art. 628, terzo comma, numero 3-quinquies, cod. pen.) è legata al solo dato anagrafico obiettivo (il superamento dei 65 anni di età) ed è speciale rispetto a quella delineata al numero 5 dell'art. 61, primo comma, dello stesso codice, nonché dotata di un effetto sanzionatorio poziore, senza che sia necessario dimostrare in concreto l'indebolimento delle capacità di autodifesa, perché tale aspetto è presunto dal legislatore secondo una logica che non appare affatto irragionevole. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di rapina in luogo della fattispecie di furto con strappo, è manifestamente infondato, in quanto denunzia, attraverso mere doglianze di merito, una violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della dinamica della fattispecie concreta, che non è suscettibile di apprezzamento nel giudizio di legittimità. La Corte esplicitamente argomenta sul punto alla pag. 1, valorizzando elementi della condotta dell'agente, che, dopo aver afferrato la borsa, nel tentativo di vincere la resistenza della persona offesa, la strattonava, ne provocava la caduta al suolo e insisteva, trascinandola per qualche metro, fino a sottrarle la borsa e darsi alla fuga. Tale argomentare non appare affatto illogico e risponde precisamente alle emergenze processuali esaminate. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche, in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), nella specie la Corte di appello, a pagina 2, ha compiutamente evidenziato come l'incensuratezza e la condotta collaborativa dell'imputato fossero state già prese in considerazione per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ma la gravità del fatto, peraltro realizzato nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, non consentiva di riconoscerle in misura prevalente sulle aggravanti contestate. 4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, secondo quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2023.