CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2021
Cassazione n. 00068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • FERRARA Gennaro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame cautelare, con ordinanza del 19/07/2021 accoglieva parzialmente il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di quel tribunale emessa il 14/06/2021, applicativa della misura della custodia in carcere, e per l'effetto: a) annullava il provvedimento impugnato relativamente ai reati di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e di usura (capi 1 e 2) nonché all'aggravante di cui all'art. 61, n.2 cod. pen.; b) sostituiva, in relazione ai reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capi 3, 4, 5) e di erogazione illecita di finanziamenti ex art. 132 d.lgs. n.385/1993 (capo 6) la misura in corso con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso il provvedimento di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Ferrara eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: a) al capo 6 - esercizio abusivo del credito - trattandosi non già di finanziamenti a privati ma di rapporti commerciali con i soggetti interessati o di prestiti a "stretti conoscenti", per somme comunque modeste, senza alcun collegamento con le contestate ipotesi di cui all'art. 512 bis cod. pen; b) ai capi 3, 4 e 5 - trasferimento fraudolento di valori - per l'assenza di un capitale certo riferibile al Ferrara, specie in considerazione dell'annullamento dell'ordinanza genetica in relazione ai capi 1 e 2 e, quindi, all'esistenza di proventi illeciti derivanti da reati contro il patrimonio (estorsione, usura), con lacunosa analisi della situazione patrimoniale della Tarulli, ritenuta intestataria fittizia; c) alle ritenute esigenze cautelari, nonostante l'occasionalità delle condotte e la conseguente insussistenza del pericolo di recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità dei motivi. 4. Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698. 2 (Ìt 5. Ciò precisato, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per i reati ex artt. 512 bis cod. pen. e 132 d.lgs. 385/93 (pagine 27 e seguenti); al contrario, le censure difensive consistono in una lettura alternativa e frammentaria delle risultanze investigative, prive di effettivo confronto critico con le argomentazioni del tribunale. 5.1 Per quanto riguarda l'esercizio abusivo del credito, le intercettazioni ambientali e le annotazioni contenute nell'agenda sequestrata al Ferrara hanno confermato l'erogazione di prestiti a privati (le causali indicate in ricorso, invece, risultano generiche e prive di riscontro); riguardo alla condotta ex art. 512 bis cod. pen. sono state indicate le numerose attività imprenditoriali della Tarulli implicanti costituzione d'impresa e investimenti economici finalizzati all'acquisto di beni (anche un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] del valore di circa 92mila euro), con "totale scompenso", nel periodo in osservazione, "tra impieghi e redditi disponibili", pur considerando le informazioni fornite dalla difesa - oggetto di specifico esame - oltre che gli accertamenti di P.G. che hanno ricostruito i flussi di denaro in entrata ed in uscita (in particolare, pagg. 29 e 30 dell'ordinanza impugnata). 5.2 La riconducibilità al Ferrara di attività commerciali costituite in capo alla moglie ed alla sorella - prive di reddito o con esigue risorse finanziarie - al fine di sottrarre i beni ad una possibile confisca di prevenzione si basa anche in questo caso su una motivazione adeguata, evidenziandosi la pericolosità del soggetto, già condannato per associazione mafiosa, ed i profitti derivanti da delitto (riscossione di prestiti abusivamente concessi a privati), senza svolgimento di alcuna attività di tipo lecito. 6. L'ultimo motivo è generico, a fronte delle argomentazioni del tribunale circa l'esigenza di evitare le spinte recidivanti con riferimento ai reati in argomento (pag.32), maturati in ambiente libero, favorevole al reperimento di vittime e debitori dai quali riscuotere nonché alla gestione di attività economiche tramite terzi. 7. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il