Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:273
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TJ0204_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑204/03,
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Sorgues ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. N. Coutrelis,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. A. Whelan e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. D. Waelbroeck,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA], Inc., con sede in Peoria, Illinois ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Charleroi (Belgio),
rappresentate inizialmente dal sig. N. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, e dalla sig.ra S. Kingston, barrister, successivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. T. Graf,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° aprile 2003 che respinge la denuncia riguardante presunte infrazioni agli artt. 81 CE e 82 CE, depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] SA contro la [OSCURATO:PERSONA], Inc.,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dal sig. R. García‑Valdecasas, presidente, dal sig. J.D. Cooke e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all’origine del ricorso
A – Società interessate
1. La ricorrente, autrice della denuncia, è un’impresa francese che importa e commercializza in Europa e in Africa pezzi di ricambio per macchinari da cantiere. Le sue principali fonti di approvvigionamento si trovano nell’Unione europea e negli [OSCURATO:PERSONA].
2. La società denunciata, la [OSCURATO:PERSONA], Inc., è un’impresa americana che produce e vende macchinari da cantiere nonché i corrispondenti pezzi di ricambio. La commercializzazione di tali prodotti in Europa e in Africa viene effettuata grazie all’intermediazione di una filiale svizzera denominata [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha creato una filiale belga denominata [OSCURATO:PERSONA] (CES), allo scopo di gestire e di controllare le esportazioni di pezzi di ricambio prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] da una zona geografica all’altra.
B – I procedimenti amministrativi
1. Procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA]
3. Nel 1963 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] l’accordo standard di distribuzione dei suoi prodotti in Europa. Tale notifica è stata aggiornata diverse volte, in particolare nel 1983 e nel 1992. Prima della presentazione della denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 1993 e a partire dal 1990 altri rivenditori di pezzi di ricambio avevano presentato denunce contro la [OSCURATO:PERSONA].
4. A seguito di tali denunce, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato, il 12 maggio 1993, una comunicazione di addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), nella quale veniva contestato alla detta impresa di imporre una commissione di servizio per le vendite fuori territorio, di praticare prezzi discriminatori e di vietare la vendita a taluni rivenditori, qualora sembrasse che intendevano esportare.
5. Il 27 agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sulla comunicazione degli addebiti contestando l’esistenza di tutte le infrazioni in causa.
2. Procedimento avviato a seguito della denuncia della [OSCURATO:PERSONA]
6. Il 18 ottobre 1993 la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda a norma dell’art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), riguardante presunte infrazioni a queste ultime disposizioni, commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «denuncia»).
7. Il 25 gennaio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni sulla denuncia.
8. Il 23 maggio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il suo commento su tali osservazioni oltre che sulla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti.
9. Nell’ambito dell’istruttoria, il 6 e il 7 luglio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’ispezione presso taluni distributori europei della [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, nel settembre 1995 e poi nel febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato diverse richieste di informazioni ai distributori europei della [OSCURATO:PERSONA], le ultime risposte alle quali sono state ricevute nell’aprile 1996.
10. Anche la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] diverse lettere per comunicarle nuovi documenti. In particolare, l’11 agosto 2000, essa ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una nota riepilogativa che riuniva tutti gli elementi della sua denuncia inclusi nel fascicolo.
11. Il 19 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una lettera a norma dell’art. 6 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18), annunciandole la sua intenzione di respingere la denuncia (in prosieguo: la «lettera ex art. 6»).
12. Il 22 ottobre 2001 la ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni sulla lettera ex art. 6.
13. Con decisione 1º aprile 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente respinto la denuncia (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
14. Con lettera dell’8 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver esaminato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti e le informazioni successivamente raccolte, aveva deciso di ritirare tali addebiti e di archiviare il fascicolo.
Procedimento e conclusioni delle parti
15. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2003, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.
16. Con lettera del 2 ottobre, completata il 16 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
17. Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, 5 dicembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] ed è stata accolta la domanda di trattamento riservato.
18. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno depositato una memoria di intervento il 2 febbraio 2004. Il 22 e il 20 aprile 2004 la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le loro osservazioni sulla memoria di intervento.
19. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare come si era concluso il procedimento avviato contro la [OSCURATO:PERSONA] a seguito della comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale quesito del Tribunale con lettera dell’8 marzo 2006, registrata alla cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2006.
20. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 28 marzo 2006.
21. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– condannare le intervenienti a sopportare le proprie spese, nonché le spese da essa sostenute relative all’intervento.
22. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
23. Le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese da esse sostenute.
In diritto
A – Osservazioni preliminari sulla portata degli obblighi che incombono alla [OSCURATO:PERSONA] nell’istruzione di una denuncia per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE
24. Le parti principali espongono preliminarmente gli obblighi che incombono alla [OSCURATO:PERSONA] nell’istruzione di una denuncia, si dedicano ad un’analisi dei livelli di prova e di motivazione che dovrebbero essere richiesti a quest’istituzione in tale contesto e dibattono dell’estensione del controllo del Tribunale nell’ipotesi di un ricorso contro una decisione di rigetto della denuncia.
25. Il Tribunale osserva, in primo luogo, che la decisione impugnata conclude, in base ad un’analisi riguardante l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE e l’applicabilità dell’art. 82 CE, che gli elementi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, in particolare in risposta alla lettera ex art. 6, «non permettono di dare un seguito favorevole [alla denuncia]», che viene conseguentemente respinta. È in tale contesto che occorre ricordare quali sono i diritti del denunciante e gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] in caso di rigetto di una denuncia che fa valere l’esistenza di violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE.
26. Il denunciante dispone del diritto ad essere informato e a commentare i motivi del rigetto della sua denuncia previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], prima che una decisione in tal senso sia adottata dalla detta istituzione. Infatti, i regolamenti n. 17 e n. 2842/98, applicabili nella fattispecie, conferiscono diritti procedurali alle persone che hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia sulla base dell’art. 3 del regolamento n. 17. Nel novero di questi diritti figurano quelli previsti all’art. 6 del regolamento n. 2842/98, ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA], qualora ritenga che gli elementi che ha raccolto non giustifichino un esito favorevole della denuncia, indica i motivi del rigetto al denunciante e gli assegna un termine per presentare eventuali osservazioni scritte.
27. Tuttavia, né il regolamento n. 17 né il regolamento n. 2842/98 contengono disposizioni espresse concernenti il seguito da attribuire, sotto il profilo del merito, ad una denuncia e gli eventuali obblighi di inchiesta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la relativa istruzione (sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto 72). Al riguardo, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di avviare procedimenti diretti ad accertare eventuali violazioni del diritto comunitario (v., per analogia, sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 291, in particolare pag. 301) e che, tra i diritti conferiti ai denuncianti dai regolamenti n. 17 e n. 2842/98, non figura quello di ottenere una decisione definitiva circa la sussistenza o meno dell’asserita violazione (sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3173, punti 17 e 18).
28. È in base a questi principi che la giurisprudenza ha riconosciuto che, se la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a pronunciarsi sull’esistenza o meno di un’infrazione, essa non può essere costretta a condurre un’istruttoria, in quanto quest’ultima non potrebbe avere altro oggetto se non quello di reperire gli elementi probatori relativi all’esistenza o meno di un’infrazione che essa non è tenuta ad accertare (sentenza Automec/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 76). Inoltre, anche qualora tale istruttoria sia stata condotta, nessuna disposizione di diritto derivato conferisce al denunciante il diritto di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a proseguire il procedimento fino allo stadio di una decisione finale che constati l’esistenza o l’inesistenza dell’asserita violazione (sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3875, punto 35). L’esistenza del potere discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame delle denunce, infatti, non dipende dal carattere più o meno avanzato dell’istruzione di una pratica (sentenza IECC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37).
29. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di procedere all’istruzione di una denuncia, essa deve farlo, salvo motivazione debitamente circostanziata, con la cura, la serietà e la sollecitudine necessarie per poter valutare con piena cognizione di causa gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua valutazione dai denuncianti (sentenze del Tribunale 29 giugno 1993, causa T‑7/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑669, punto 36, e 21 marzo 2001, causa T‑206/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1057, punto 59).
30. Alla luce di queste considerazioni occorre che il Tribunale verifichi se la decisione impugnata, che respinge la denuncia, contenga un esame adeguato degli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo. A tale riguardo, occorre rammentare che il controllo giurisdizionale degli atti della [OSCURATO:PERSONA] che implicano valutazioni economiche com plesse, come avviene in materia di allegazioni di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487, punto 62, e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punti 23 e 25; sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
B – Presentazione generale del «sistema CES», delle censure della [OSCURATO:PERSONA] e della decisione impugnata
31. La denuncia della [OSCURATO:PERSONA] riguarda le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] al suo sistema di commercializzazione dei pezzi di ricambio a partire dal 1982, allo scopo di limitare le importazioni parallele in Europa a partire dagli [OSCURATO:PERSONA].
1. Descrizione del sistema CES
32. Ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso il mondo in diverse zone geografiche, tra cui gli [OSCURATO:PERSONA], la zona CE/AELS e l’Africa, ed ha affidato la commercializzazione dei suoi macchinari da cantiere e dei pezzi di ricambio corrispondenti a 181 distributori indipendenti, che operano in 160 paesi. I distributori della [OSCURATO:PERSONA] nella zona CE/AELS non dispongono dell’esclusiva di vendita nel territorio che è loro attribuito. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] ha due distributori in Italia (tra cui la [OSCURATO:PERSONA]), due distributori nel [OSCURATO:PERSONA] (tra cui la Leverton) e uno solo in [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA]).
33. [OSCURATO:PERSONA] non impone prezzi di vendita ai suoi distributori. Ciascuno di essi resta libero di fissare i suoi prezzi in considerazione del prezzo di acquisto, delle oscillazioni del tasso di cambio, dei costi di commercializzazione e delle condizioni di concorrenza locali. Secondo le informazioni raccolte nel corso del procedimento amministrativo, i prezzi praticati dai distributori americani sono inferiori ai prezzi praticati dai distributori europei, a loro volta inferiori ai prezzi praticati dai distributori africani. I prezzi praticati dai distributori europei variano anche considerevolmente da un paese all’altro.
34. Fino al 1982 la [OSCURATO:PERSONA] non ha imposto alcuna limitazione quanto all’approvvigionamento in pezzi di ricambio da una zona geografica all’altra. L’approvvigionamento all’interno della stessa zona geografica (come la zona CE/AELS) restava anch’esso totalmente libero, tanto per i rivenditori di pezzi di ricambio quanto per gli utilizzatori di tali pezzi. Nel 1982 la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia constatato che numerosi rivenditori approfittavano delle differenze di prezzo tra le zone geografiche per effettuare grosse importazioni da una zona all’altra. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali trasferimenti ponevano a rischio la redditività dei suoi distributori che avevano effettuato importanti investimenti per rispondere alle esigenze di una distribuzione efficace e concorrenziale dei macchinari da cantiere.
35. A partire dal 1982 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ridurre le vendite di pezzi di ricambio da una zona geografica all’altra (in prosieguo: le «vendite interzone»). Così, con lettera del 24 settembre 1982, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato ai suoi distributori americani che i suoi pezzi di ricambio non potevano essere venduti ad un rivenditore che li esportasse a partire da tale paese. Allo stesso modo, con lettera del 15 dicembre 1982, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato ai suoi distributori europei che i detti pezzi non dovevano essere rivenduti ad un rivenditore per essere esportati al di fuori degli [OSCURATO:PERSONA] o dei paesi della zona CE/AELS.
36. Poiché tali consegne non venivano rispettate, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato i suoi distributori nel mondo, con lettera del 2 febbraio 1990, della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] (CES), al fine di gestire e di controllare le vendite interzone (in prosieguo: il «sistema CES»). [OSCURATO:PERSONA] ha anche comunicato ai suoi distributori un elenco, aggiornato periodicamente, di rivenditori che effettuavano vendite interzone per sollecitare la loro vigilanza e indurli a verificare la destinazione dei pezzi ordinati (in prosieguo: l’«elenco dei rivenditori interzone»). Secondo la decisione impugnata, tale procedura di verifica della destinazione dei pezzi di ricambio resta tuttavia a discrezione del solo distributore.
37. In applicazione del sistema CES, i pezzi di ricambio prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] vengono venduti secondo i principi seguenti.
38. In primo luogo, l’utilizzatore finale può acquistare liberamente i pezzi di ricambio della [OSCURATO:PERSONA] in qualsiasi parte d’Europa o in altre zone geografiche.
39. In secondo luogo, il rivenditore europeo può acquistare pezzi di ricambio per la rivendita nei paesi della zona CE/AELS presso qualsiasi distributore dei detti paesi. In tal modo, egli deve poter costituire degli stock. Il sistema CES non si applica al rivenditore europeo che acquista in un paese della zona CE/AELS per rivendere in un altro paese della detta zona.
40. In terzo luogo, il rivenditore europeo che si approvvigiona negli [OSCURATO:PERSONA] per vendere nella zona CE/AELS può sempre acquistare pezzi di ricambio presso distributori americani della [OSCURATO:PERSONA], ma a condizione di rispettare una procedura particolare che comporta due aspetti essenziali. Da un lato, il rivenditore europeo deve dichiarare al CES per quale cliente europeo egli acquista i pezzi, allo scopo di ottenere un codice cliente. Dall’altro, il distributore americano deve dichiarare alla [OSCURATO:PERSONA] che sta inoltrando un ordine di pezzi presentato da un rivenditore europeo ai fini di un’esportazione verso la zona CE/AELS. [OSCURATO:PERSONA] fattura allora a tale distributore un prezzo superiore del 10% circa al prezzo normalmente fatturato per i pezzi destinati al mercato americano (in prosieguo: il «prezzo ai distributori americani»). Per la [OSCURATO:PERSONA], tale maggiorazione del prezzo si giustifica con la volontà di trasferire una parte del profitto prodotto da tale operazione al distributore che ha sede in Europa, al quale incombe l’onere del servizio clienti del macchinario da cantiere di cui trattasi. Il distributore americano resta tuttavia libero di praticare il prezzo che desidera al rivenditore europeo.
41. La stessa procedura si applica al caso in cui il rivenditore europeo voglia acquistare in Europa per rivendere in Africa.
2. Esposizione delle censure della [OSCURATO:PERSONA]
42. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, completata in particolare dalla nota riepilogativa dell’11 agosto 2000, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le pratiche denunciate costituiscono violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE. In particolare, il sistema CES sarebbe, di per sé, un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 81 CE e le sue modalità di attuazione, in particolare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sarebbero tali da restringere la concorrenza nella [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] asserisce così che la [OSCURATO:PERSONA] vieta ai suoi distributori le vendite interzone, ad esempio, le esportazioni di pezzi di ricambio dagli [OSCURATO:PERSONA] verso la zona CE/AELS – nonché le vendite a rivenditori di pezzi di ricambio aventi sede in altri paesi all’interno della zona CE/AELS (in prosieguo: le «vendite intracomunitarie») – ad esempio dall’Italia verso la [OSCURATO:PERSONA].
43. Per quanto riguarda le vendite interzone, la [OSCURATO:PERSONA] considera che la limitazione dei suoi acquisti di pezzi di ricambio negli [OSCURATO:PERSONA] ai soli pezzi per i quali essa ha effettivamente ricevuto un ordine da un cliente europeo le impedisce di approvvigionare il mercato europeo in modo soddisfacente, privandola della possibilità di disporre di uno stock di pezzi di ricambio sufficiente, e falsa così il gioco della concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che la maggiorazione del 10% del prezzo ai distributori americani in caso di vendite destinate all’esportazione costituisce una restrizione della concorrenza che compromette il commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
44. Per quanto riguarda le vendite intracomunitarie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori europei vietano ogni importazione parallela tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA], cosa che pregiudica la concorrenza e compromette gli scambi.
3. La decisione impugnata e il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]
45. Dopo aver descritto il sistema CES ed esposto i risultati dell’indagine condotta per accertare la fondatezza delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata precisa per quali ragioni la [OSCURATO:PERSONA] considera che gli elementi raccolti non permettono di dare un seguito favorevole alla denuncia. La valutazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] distingue le vendite interzone, realizzate nell’ambito del sistema CES, dalle vendite intracomunitarie.
46. Nel contesto dell’esame dell’«applicabilità dell’art. [81, n. 1, CE] agli accordi e alle pratiche concordate riguardanti [le vendite interzone]», la decisione impugnata osserva che il sistema CES non isola il mercato comunitario, poiché non vieta in fatto o in diritto la concorrenza dei pezzi importati a prezzi inferiori ai prezzi europei. La decisione rileva al riguardo, da un lato, che, nella zona CE/AELS, i rivenditori europei possono approvvigionarsi liberamente e senza alcuna limitazione presso i distributori aventi sede in tale zona e, dall’altro, che tali rivenditori possono sempre approvvigionarsi negli [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sistema CES (decisione impugnata, punto 7.2, quarto comma).
47. Certo, la decisione impugnata osserva che tale fonte di approvvigionamento è soggetta all’obbligo di dichiarare gli utilizzatori finali dei pezzi, ma tale obbligo non è in grado di restringere in modo sensibile il commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] e l’Europa e di compromettere la concorrenza intracomunitaria, come è dimostrato dal fatto che le importazioni che provengono dagli [OSCURATO:PERSONA] restano possibili e redditizie, che, pertanto, il mercato europeo non è compartimentato e che la [OSCURATO:PERSONA] continua ad avvalersi in pratica di tale fonte alternativa (decisione impugnata, punto 7.2, quarto comma, e punto 7.2, conclusione, primo trattino).
48. Allo stesso modo, la decisione impugnata osserva che la differenza del 10% tra i prezzi applicati ai distributori americani e i prezzi applicabili in caso di vendite interzone sarebbe poco rilevante rispetto alla differenza tra i prezzi americani ed europei per i pezzi di ricambio e neutra per quanto riguarda la concorrenza tra i rivenditori sul mercato europeo. Ne consegue che l’effetto che la detta maggiorazione di prezzo potrebbe avere sulla concorrenza che i rivenditori che importano dagli [OSCURATO:PERSONA] sono in grado di esercitare nei confronti dei distributori ufficiali nei paesi CE/AELS sarebbe minimo (decisione impugnata, punto 7.2, quarto comma, e punto 7.2, conclusione, primo trattino).
49. Nell’ambito dell’esame dell’«applicabilità dell’art. [81, n. 1, CE] alle [vendite intracomunitarie]», la decisione impugnata indica che il sistema CES non implica alcuna restrizione della concorrenza, considerato l’oggetto della denuncia. Secondo la decisione, il sistema CES riguarda soltanto le vendite interzone e non pone in discussione la libertà di acquisto e di vendita all’interno della zona CE/AELS. Gli utilizzatori finali ed i rivenditori europei possono acquistare liberamente pezzi di ricambio presso qualsiasi distributore autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] stabilito nella zona CE/AELS, a condizione che i pezzi acquistati dai rivenditori siano destinati ai mercati dei paesi situati in tale zona (decisione impugnata, punto 7.1).
50. In sostanza, la ricorrente invoca tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte sull’esistenza di errori manifesti di valutazione dei fatti e di errori di diritto per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE al sistema CES. Il secondo motivo verte sull’esistenza di errori di diritto per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 82 CE al sistema CES. Il terzo motivo verte sulla violazione di norme procedurali e dei diritti del denunciante.
C – Sul primo motivo, vertente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione dei fatti e di errori di diritto per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE
51. La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è viziata da numerosi errori manifesti di valutazione dei fatti sottoposti alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo, che hanno condotto ad errori di diritto riguardanti la valutazione e la qualificazione degli accordi e delle pratiche di cui trattasi alla luce dell’art. 81 CE.
1. Sulle censure relative al sistema CES
52. La ricorrente sostiene innanzi tutto che la decisione impugnata rifiuta a torto di constatare che il sistema CES crea, di per sé, ostacoli al commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri a causa della maggiorazione del prezzo applicata ai distributori americani in caso di vendite interzone e della limitazione degli ordini passati dai rivenditori europei agli [OSCURATO:PERSONA] ai soli pezzi per i quali essi hanno effettivamente ricevuto un ordine da un cliente europeo. [OSCURATO:PERSONA] espone, poi, tre censure specifiche relative all’elenco dei rivenditori interzone, alla sorveglianza della destinazione degli acquisti interzone e al ritardo nell’attribuzione dei codici destinati a identificare le transazioni realizzate nell’ambito del sistema CES (in prosieguo: i «codici CES»).
a) Sull’impatto della restrizione delle vendite interzone
Argomenti delle parti
53. La ricorrente afferma che il carattere globale del sistema CES e la restrizione che esso apporta alle vendite interzone sono inscindibili dal suo aspetto intracomunitario, i cui effetti devono essere valutati in concreto e non in astratto. Non si potrebbe, pertanto, affermare che il sistema CES non ha un effetto sensibile sulla concorrenza nella [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una qualsiasi analisi del mercato rilevante nella decisione impugnata. Allo stesso modo, la considerazione secondo cui le importazioni in Europa provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] restano sempre possibili e redditizie, il che permetterebbe al mercato europeo di non essere compartimentato (v. decisione impugnata, punto 7.2, pag. 25, primo trattino), sarebbe irrilevante ai fini della conclusione secondo la quale non vi è restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE.
54. Al riguardo, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata non trae alcuna conseguenza dai fatti seguenti: che i diversi mercati geografici sono rigorosamente compartimentati, come è dimostrato dal fatto che i rivenditori non possono acquistare in modo indipendente negli [OSCURATO:PERSONA], a differenza degli utilizzatori finali; che essa stessa – l’unica fonte alternativa di approvvigionamento che esiste nella [OSCURATO:PERSONA] – non può costituire stock provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA], e che la sua quota di mercato in [OSCURATO:PERSONA] è considerevolmente diminuita. Tale quota di mercato sarebbe passata dal 30% nel 1982 al 20% nel 1993 e a meno del 10% nel 2003, a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA], distributrice della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe nettamente al di sopra della soglia di sensibilità determinata dalla giurisprudenza per ammettere l’applicazione del diritto comunitario (sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑368/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4491, punto 153). Tale diminuzione sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE. Considerata l’evoluzione di tale quota di mercato, sarebbe irrilevante che il numero degli utilizzatori finali per i quali la [OSCURATO:PERSONA] acquista negli [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sistema CES sia aumentato tra il 2001 e il 2003. Inoltre, dovrebbe essere esaminato l’insieme del mercato, e non la sola situazione del denunciante. Allo stato delle cose, per l’utilizzatore finale europeo che cerchi un venditore in grado di procurargli rapidamente pezzi in stock, gli acquisti negli [OSCURATO:PERSONA] effettuati nell’ambito del sistema CES non costituirebbero un’effettiva fonte alternativa di approvvigionamento.
55. La ricorrente fa anche valere che la maggiorazione del prezzo applicata ai distributori americani in caso di esportazione verso l’Europa non ha per unico effetto un rincaro del 10%, dato che il prezzo effettivamente fatturato può essere inferiore al prezzo applicato ai distributori americani a causa degli sconti abitualmente concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori. Orbene, risulterebbe da numerosi documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] non concede gli sconti d’uso ai distributori che vendono all’esportazione [v. lettera della [OSCURATO:PERSONA] ai distributori americani del 2 febbraio 1990, e lettera della [OSCURATO:PERSONA] indirizzata ai distributori dettaglianti («sub‑dealers») del 28 giugno 1993]. Il maggior costo per i distributori americani, e, conseguentemente, per il rivenditore europeo e il suo cliente, può pertanto essere molto più elevato di quello menzionato dalla decisione impugnata.
56. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] osservano che le importazioni dagli [OSCURATO:PERSONA] restano possibili e redditizie e che la [OSCURATO:PERSONA] continua ad essere una fonte alternativa di approvvigionamento per gli utilizzatori europei. Le difficoltà individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero pertanto tali da costituire una restrizione della concorrenza, nel senso definito dall’art. 81, n. 1, CE, in particolare alla luce dei criteri esposti dalla sentenza della Corte 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1983, punti 16 e 25), ai sensi della quale l’influenza delle asserite restrizioni di concorrenza sulle correnti di scambio tra [OSCURATO:PERSONA] membri non dev’essere insignificante, bensì sensibile.
Giudizio del Tribunale
57. Occorre osservare preliminarmente che il sistema CES vieta le vendite interzone, a meno che esse non corrispondano alla domanda effettiva di un utilizzatore che dà ordine ad un rivenditore, il quale funge da intermediario, nel qual caso la domanda deve essere effettuata mediante il sistema CES. Al riguardo, è pacifico che il rivenditore europeo, come la [OSCURATO:PERSONA], non può più acquistare pezzi di ricambio prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] per proprio conto, al fine, in particolare, di costituire stock tali da soddisfare i suoi clienti europei, come poteva accadere prima dell’attuazione del sistema CES. Inoltre, in caso di vendite interzone, il prezzo ai distributori americani è maggiorato del 10% circa, mentre il distributore che si trova negli [OSCURATO:PERSONA] resta comunque libero di fissare il prezzo che intende chiedere al rivenditore europeo.
58. Allo stato delle cose, tali limitazioni delle vendite interzone sono state esaminate dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei procedimenti amministrativi avviati contro la [OSCURATO:PERSONA] e a seguito della denuncia della [OSCURATO:PERSONA]. In simile contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto indicare che il costo reale di acquisto di un macchinario da cantiere si ripartiva a metà tra, da un lato, il prezzo di acquisto del macchinario e, dall’altro, il costo dei pezzi di ricambio e della manutenzione. In pratica, è la vendita dei pezzi di ricambio, più che quella dei macchinari da cantiere, che permette ai distributori di far fronte ai costi legati all’attuazione della rete di distribuzione. Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha voluto instaurare un sistema che le permettesse di meglio prendere in considerazione gli interessi dei distributori, che devono affrontare obblighi che i rivenditori, intervenendo in quanto importatori paralleli dei pezzi di ricambio senza dover sopportare i costi legati alla distribuzione dei macchinari da cantiere, non sostengono. Tale sistema sarebbe conforme agli interessi dei clienti della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero interesse a poter beneficiare di una buona rete di distribuzione per assicurare la manutenzione e la riparazione dei loro macchinari. Nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato in proposito che si trattava di un elemento determinante della sua politica commerciale e che essa contava sulla qualità della sua rete per fare concorrenza agli altri produttori di macchinari da cantiere.
59. È in tale contesto che deve essere valutata la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e degli altri rivenditori indipendenti. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non può accontentarsi di rivendicare il mantenimento della situazione favorevole di cui beneficiava prima del 1982, situazione in cui essa poteva approvvigionarsi senza restrizioni negli [OSCURATO:PERSONA], dato che è proprio tale situazione che rischiava di compromettere l’integrità e la qualità della rete mondiale di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA] e che costituisce la ragione per la quale è stato attuato il sistema CES. Al riguardo, occorre osservare – come fa la decisione impugnata – che la [OSCURATO:PERSONA] conserva sempre la possibilità di approvvigionarsi negli [OSCURATO:PERSONA], a condizione, tuttavia, che essa rispetti le regole del sistema CES. Tale possibilità residuale di approvvigionamento è del tutto pertinente, nei limiti in cui consente alla [OSCURATO:PERSONA] di soddisfare le aspettative di taluni suoi clienti, che desiderano poter beneficiare di una fonte di approvvigionamento in pezzi di ricambio diversa da quella offerta da un distributore locale.
60. Al riguardo, risulta dal fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] continua a dar prova di un certo dinamismo per quanto riguarda le importazioni parallele dagli [OSCURATO:PERSONA] uniti verso la zona CE/AELS, considerato che il numero totale degli utilizzatori finali per i quali essa è registrata presso il CES per vendite interzone è aumentato di più del 20% tra il 2001 e il 2003 e che, in tale periodo, i suoi acquisti negli [OSCURATO:PERSONA] attraverso il sistema CES sono aumentati di quasi il 40%. Ciò facendo, la [OSCURATO:PERSONA] si è adattata alle nuove regole attuate dal sistema CES e, dando per vera l’affermazione secondo cui essa sarebbe l’unica fonte alternativa di approvvigionamento rimasta nella [OSCURATO:PERSONA], essa ha potuto ampliare le sue attività dalla [OSCURATO:PERSONA] verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
61. Con riferimento all’argomento vertente sulla riduzione delle sue quote di mercato in [OSCURATO:PERSONA], va osservato che tale argomento non riposa su dati sufficientemente probanti, poiché è corroborato da una comparazione tra il fatturato totale della [OSCURATO:PERSONA], che vende altri prodotti oltre ai prodotti della [OSCURATO:PERSONA] e che propone più servizi che non la [OSCURATO:PERSONA], e il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], e che la quota di mercato iniziale della [OSCURATO:PERSONA] nel 1982 («circa un terzo del mercato») è calcolata a partire da una stima informale della [OSCURATO:PERSONA] realizzata nel 1979 e comunicata indirettamente alla [OSCURATO:PERSONA] in una nota comunicata da un distributore canadese il 19 ottobre 1981.
62. Con riferimento all’argomento della ricorrente secondo cui la maggiorazione del prezzo praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del suo distributore americano in caso di esportazione verso l’Europa non ha per unico effetto un rincaro del 10% del prezzo applicato ai distributori americani, dato che il prezzo effettivamente fatturato ad un cliente di un distributore americano può essere inferiore a tale prezzo a causa degli sconti concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] al distributore, occorre osservare che – come indicato nella decisione impugnata (punto 5.1, terzo comma) – la [OSCURATO:PERSONA] non interviene nella determinazione del prezzo di vendita finale applicato dai suoi distributori americani alle vendite interzone. In ogni caso, la ricorrente non ha fornito la prova delle sue affermazioni secondo le quali la [OSCURATO:PERSONA] non concede gli sconti d’uso ai suoi distributori per il solo fatto che la vendita è destinata all’esportazione, né ha provato che le rilevanti differenze di prezzo tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la zona CE/AELS, a causa del sistema CES, erano neutralizzate al punto da rendere tali esportazioni sostanzialmente meno interessanti dal punto di vista commerciale, e ciò a maggior ragione in quanto i distributori americani restano liberi di offrire sconti sul loro margine di utile. In particolare, le due lettere citate dalla ricorrente al riguardo non sono probanti, dato che la prima, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] ai distributori americani del 2 febbraio 1990, non fa riferimento alla questione degli sconti e che la seconda, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] ai distributori dettaglianti del 28 giugno 1993, si riferisce a dettaglianti che hanno il compito di approvvigionare a livello locale i clienti della [OSCURATO:PERSONA] e non di realizzare vendite all’esportazione.
63. Risulta da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errori manifesti di valutazione considerando che gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente per avvalorare la tesi del carattere restrittivo delle vendite interzone non erano sufficientemente probanti.
64. Gli altri argomenti specifici dedotti dalla ricorrente non sono in grado di porre in dubbio tale conclusione.
b) Sul motivo attinente all’elenco dei rivenditori interzone
65. La ricorrente sostiene che, se è vero che l’elenco dei rivenditori interzone non contempla ufficialmente i rivenditori che fanno commercio intracomunitario, è pur vero che in realtà i rivenditori che fanno, o hanno la tendenza a fare, commercio intracomunitario si ritrovano necessariamente su tale «lista nera». La distinzione tra rivenditore europeo, che opera da uno Stato membro all’altro, e rivenditore interzone, che opera nell’ambito del sistema CES, sarebbe pertanto puramente teorica e il sistema CES comporterebbe di per sé un elemento restrittivo della concorrenza per i rivenditori europei dediti a vendite intracomunitarie, dato che il detto elenco permetterebbe ai distributori della [OSCURATO:PERSONA] di identificarli per il solo fatto della loro designazione in quanto rivenditori interzone.
66. Il Tribunale osserva che, affermando che tutti i rivenditori intracomunitari sono anche rivenditori interzone iscritti nell’elenco corrispondente, la ricorrente non chiarisce sotto quale profilo tale osservazione permette di ravvisare una restrizione delle vendite intracomunitarie o delle vendite interzone. Infatti, la ricorrente non perviene a spiegare sotto quale aspetto tale circostanza – sopponendola dimostrata – ha potuto impedirle di approvvigionarsi negli [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sistema CES o ha potuto compromettere le sue possibilità di approvvigionamento in Europa. Al riguardo, va osservato che dalla decisione impugnata risulta che l’elenco dei rivenditori interzone serve soltanto ad informare i distributori della [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il rivenditore che si presenta come acquirente di pezzi a destinazione locale potrebbe essere, di fatto, un rivenditore intenzionato ad utilizzare tali pezzi per fare del commercio interzone, violando così il sistema CES.
67. Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo all’elenco dei rivenditori interzone deve essere respinto.
c) Sul motivo attinente alla sorveglianza della destinazione delle vendite interzone
68. La ricorrente contesta l’affermazione, che compare nella decisione impugnata, secondo la quale il rivenditore europeo incluso nell’elenco dei rivenditori interzone non si vede negare la possibilità di acquistare pezzi, ma può essere sottoposto, a discrezione del solo distributore, alla procedura di verifica della destinazione dei prodotti acquistati per essere venduti nella zona CE/AELS (decisione impugnata, punto 5.3, secondo trattino, quinto comma). In realtà, l’asserita discrezionalità lasciata ai distributori costituirebbe un obbligo imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori. Infatti, poiché tali distributori devono osservare le regole del sistema CES per le vendite interzone, tale osservanza passerebbe necessariamente per la sorveglianza effettiva della destinazione dei pezzi di ricambio venduti ai rivenditori europei che compaiono nell’elenco dei rivenditori interzone. Pertanto, poco importerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia asserito di essere stata sottoposta da un distributore europeo alla procedura di verifica della destinazione dei prodotti acquistati per essere venduti nella zona CE/AELS. Infatti, se tale distributore sa che la destinazione del prodotto è la zona CE/AELS, non è tenuto ad alcuna verifica in applicazione del sistema CES. Inoltre, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è stabilita in [OSCURATO:PERSONA], dove i prezzi sono elevati, i suoi acquisti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri per rivendere in [OSCURATO:PERSONA] corrispondono necessariamente a vendite intracomunitarie, cosicché non avrebbe senso chiederle di dimostrare di essere stata sottoposta nella [OSCURATO:PERSONA] ad una procedura di verifica della destinazione dei prodotti acquistati. Del resto, la ricorrente ricorda che la lettera del sig. A. a [OSCURATO:PERSONA] dell’11 settembre 1990 dimostra che le importazioni della [OSCURATO:PERSONA] nei porti di [OSCURATO:PERSONA] e di Marsiglia erano sorvegliate dal distributore francese [OSCURATO:PERSONA].
69. Il Tribunale osserva che l’affermazione della ricorrente, secondo cui il controllo della destinazione delle vendite interzone sarebbe in realtà imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e non lasciato alla discrezionalità del distributore interessato, non può essere sufficiente a dimostrare che la decisione impugnata è erronea al riguardo. Infatti, come risulta dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 1990, che espone il contenuto del sistema CES ai distributori della zona CE/AELS, ricade nella responsabilità del distributore determinare se i pezzi che egli vende ad un rivenditore avente sede nella zona CE/AELS hanno per destinazione la detta zona o un’altra zona geografica. Tale controllo resta dunque a discrezione del distributore, che lo effettua se lo ritiene necessario. Se vi sono dubbi, spetta al distributore chiedere al rivenditore la destinazione dei pezzi che acquista. Se la rivendita viene effettuata al di fuori della zona interessata, la vendita è sottoposta al sistema CES; se ciò non accade, essa non necessita di altre formalità. Nell’ipotesi di una vendita realizzata da un distributore della zona CE/AELS ad un rivenditore della detta zona, un simile controllo può eventualmente giustificarsi se tale distributore ritiene che vi sia il rischio che la destinazione dei pezzi sia l’Africa, caso in cui si tratterebbe di una vendita interzone. Nessun documento agli atti dimostra, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] impone ai suoi distributori di verificare sistematicamente la destinazione dei prodotti venduti.
70. Peraltro, il riferimento fatto dalla ricorrente alla lettera del sig. A. a [OSCURATO:PERSONA] dell’11 settembre 1990, secondo la quale le importazioni della [OSCURATO:PERSONA] nei porti di [OSCURATO:PERSONA] e di Marsiglia in provenienza dagli [OSCURATO:PERSONA] sono sorvegliate dal distributore francese [OSCURATO:PERSONA], non dimostra in alcun modo che tale sorveglianza fosse richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal sistema CES. Infatti, tale documento si inscrive in un contesto particolare, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] tentavano di identificare le fonti di approvvigionamento della [OSCURATO:PERSONA], che continuava ad essere approvvigionata a partire dagli [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del sistema CES.
71. Va comunque osservato che la ricorrente non contesta la valutazione che compare nella decisione impugnata secondo la quale essa non ha indicato, né a fortiori dimostrato, di essere stata oggetto di simile controllo della destinazione dei pezzi di ricambio acquistati presso un distributore avente sede nella zona CE/AELS. Essa non può pertanto asserire su tale base che il sistema CES ostacoli le vendite intracomunitarie.
72. Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo alla sorveglianza della destinazione delle vendite interzone deve essere respinto.
d) Sul motivo legato al ritardo nell’attribuzione dei codici CES
73. La ricorrente espone che la [OSCURATO:PERSONA] le attribuiva talvolta i codici CES con ritardo, benché tali codici fossero necessari per soddisfare gli ordini dei suoi clienti negli [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, tali ritardi devono essere presi in considerazione per valutare il carattere anticoncorrenziale del sistema CES. Al riguardo, la ricorrente fa valere che il ragionamento esposto al punto 5.4 della decisione impugnata per respingere le sue affermazioni non tiene conto degli elementi di prova presentati nell’ambito del procedimento amministrativo. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] metterebbe in dubbio taluni elementi che compaiono in una tabella che la [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6, come l’assenza di esempi che permettano di accertarne la veridicità e il fatto che il dies a quo preso in considerazione per calcolare il periodo di attribuzione del codice non è la data di trasmissione di tale domanda al CES in Belgio, ma la data di trasmissione della domanda negli [OSCURATO:PERSONA], mentre altri documenti dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce la sussistenza dei ritardi fatti valere.
74. Il Tribunale osserva che la ricorrente non ha prodotto nell’ambito del procedimento amministrativo alcun documento, alcuna prova né indizio atti a dimostrare che i ritardi nell’attribuzione dei codici CES, che sono talvolta intervenuti a partire dall’attuazione del sistema CES, sono legati alla volontà deliberata della [OSCURATO:PERSONA] di renderle più difficile il funzionamento del sistema CES.
75. Infatti, risulta dalla corrispondenza scambiata tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con le lettere del 21 e del 28 maggio 1993 che la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che l’attribuzione dei codici CES dipendeva dall’ottenimento di una serie di informazioni necessarie alla realizzazione degli ordini, informazioni che non erano fino a quel momento tutte presenti nelle distinte d’ordine trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA].
76. Allo stesso modo, a seguito della denuncia formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7 marzo 2000, secondo cui taluni ritardi nell’attribuzione dei codici avrebbero avuto luogo nel corso del 1999 e all’inizio del 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, con lettera del 31 marzo 2000, che non vi era mai stato nessun blocco nell’attribuzione dei codici e che tali ritardi erano legati alle difficoltà incontrate dal CES nel contattare le persone che avevano dato mandato alla [OSCURATO:PERSONA] di passare un ordine negli [OSCURATO:PERSONA] e che, per rimediare a tali difficoltà, il CES aveva deciso di rendere più elastico il suo sistema verificando taluni dei detti mandati a caso e non più nella loro totalità come avveniva anteriormente.
77. Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo al ritardo nell’attribuzione dei codici CES deve essere respinto.
78. Ne consegue che l’insieme dei motivi della ricorrente relativi al carattere intrinsecamente anticoncorrenziale del sistema CES deve essere respinto.
2. Sui motivi relativi alla lettera del 15 dicembre 1982 della [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori europei
79. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata si basa, nella parte in cui espone le modifiche apportate al sistema di commercializzazione dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1982 (punto 5.2) ed esamina l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE agli accordi e alle pratiche controverse all’interno della zona CE/AELS (punto 7.1), su una versione erronea della lettera del 15 dicembre 1982 indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori europei . Infatti, secondo la versione citata nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ai suoi distributori in Europa di non vendere pezzi di ricambio ad un rivenditore che desiderasse esportarli al di fuori degli [OSCURATO:PERSONA] o dei paesi della zona CE/AELS. Orbene, l’unica versione da prendere in considerazione sarebbe la versione di tale lettera che è stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Leverton, uno dei distributori aventi sede nel [OSCURATO:PERSONA], e dalla quale risulta che il divieto di vendere fuori dal territorio concesso riguardava soltanto gli [OSCURATO:PERSONA] e non i paesi della zona CE/AELS, come sarebbe erroneamente indicato nella decisione impugnata.
80. La ricorrente afferma anche che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98, ai sensi del quale il denunciante deve essere stato posto in grado di presentare le sue osservazioni sui motivi del previsto rigetto della sua denuncia, dato che la versione della lettera del 15 dicembre 1982 sulla quale si basa la decisione non è quella che era allegata alla lettera ex art. 6 e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato alla ricorrente quali sarebbero state l’interpretazione e la portata che essa intendeva dare al detto documento nella decisione finale (sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punti 26 e 27).
81. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale analisi.
82. Il Tribunale osserva, in primo luogo, che non esistono due versioni della lettera del 15 dicembre 1982, come afferma la ricorrente, ma due lettere diverse, in pari data, che la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato a destinatari distinti. Al riguardo, occorre osservare che il contenuto della lettera citata nella decisione impugnata corrisponde effettivamente al contenuto della lettera del 15 dicembre 1982 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori della zona CE/AELS (allegato 46 al ricorso, pag. 1034). La decisione impugnata non è pertanto erronea sul punto. D’altro canto, con riferimento alla lettera del 15 dicembre 1982, cui si richiama la ricorrente, va osservato che tale lettera corrisponde in realtà ad una lettera dello stesso giorno indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a distributori che non hanno per territorio concesso zone geografiche che rientrano nella zona CE/AELS (allegato 46 al ricorso, pag. 1038, v. anche allegato 1 all’intervento). [OSCURATO:PERSONA] non era dunque tenuta a prendere in considerazione tale lettera nell’esaminare l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE agli accordi e alle pratiche controverse all’interno della zona CE/AELS.
83. Va del resto osservato che il sistema CES è stato attuato a partire dal 1990, e ciò per rimediare alla mancata osservanza delle consegne indirizzate ai distributori [OSCURATO:PERSONA] nel 1982. È pertanto soltanto a partire dal 1990 che la [OSCURATO:PERSONA] è stata realmente in grado di gestire e di controllare le esportazioni di pezzi di ricambio da una zona geografica all’altra. Al riguardo, risulta dal fascicolo che, con lettera del 13 novembre 1990 indirizzata a tutti i suoi distributori nella [OSCURATO:PERSONA] a seguito del rifiuto di vendita opposto ad un rivenditore belga dal distributore tedesco Zeppelin, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente ricordato che il sistema CES non si applicava ai rivenditori che vendono ad utilizzatori situati nella zona CE/AELS. Tale documento permette pertanto effettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che non esistono nella fattispecie istruzioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori europei, intese a chiedere loro di non vendere a rivenditori che desiderano acquistare in un paese della zona CE/AELS per rivendere in un altro paese di tale zona, come è indicato nella decisione impugnata, ai punti 6.1 e 7.1.
84. Inoltre, la ricorrente non può far valere una violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98, dato che le due lettere del 15 dicembre 1982 le sono state comunicate nell’ambito del procedimento amministrativo come documenti allegati alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla denuncia in data 9 febbraio 1994 e che essa le ha commentate nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6, attirando l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] su quella che essa credeva fosse la versione giusta della lettera del 15 dicembre 1982, da prendere in considerazione nel valutare gli accordi e le pratiche controverse all’interno della zona CE/AELS. La ricorrente non può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere esposto il contenuto della lettera effettivamente indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori della zona CE/AELS e di averne tratto le conseguenze che ne derivano.
85. Da quanto precede deriva che i motivi della ricorrente relativi alla lettera del 15 dicembre 1982 della [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori europei devono essere respinti.
3. Sulle censure relative ai documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] e alle offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] a taluni clienti della [OSCURATO:PERSONA]
a) Sulla censura relativa alla lettera del 19 luglio 1990 della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] impugnata
86. Nell’esporre i risultati dell’istruttoria riguardante la relazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il suo distributore francese [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata illustra al punto 6.2 il contenuto di uno scambio di lettere tra queste due imprese. Si tratta, da un lato, della lettera del 10 luglio 1990, indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in cui la [OSCURATO:PERSONA] si lamenta della pressione concorrenziale esercitata sul suo territorio dalle importazioni di pezzi di ricambio provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] e chiede di essere informata dei risultati dell’attuazione del sistema CES negli [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, della lettera del 19 luglio 1990, indirizzata in risposta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], per informarla che il sistema CES avrebbe raggiunto il suo obiettivo quando le fonti di approvvigionamento dei rivenditori di pezzi di ricambio di marca [OSCURATO:PERSONA] avrebbero cominciato ad esaurirsi, e poi si sarebbero esaurite completamente. Detta lettera del 19 luglio 1990 indica anche che gli obiettivi del sistema CES sono di porre fine alle attività dei rivenditori, procurando al contempo di ottimizzare le possibilità di vendita addizionali e di non perdere alcun contratto importante riguardante pezzi di ricambio originali prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 6.2, pag. 11).
87. Secondo la decisione impugnata, tali documenti confermano la politica della [OSCURATO:PERSONA] intesa a controllare, mediante il sistema CES, le vendite interzone e ad impedire che tali vendite siano realizzate al di fuori del detto sistema. A sostegno di questa tesi, la decisione i mpugnata indica che, se è vero che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 1990 sembra preconizzare una politica commerciale intesa a porre fine alle attività dei rivenditori, tale lettera – letta nel suo contesto – riguarda in realtà soltanto le importazioni dei rivenditori provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] effettuate al di fuori del sistema CES. Tale interpretazione sarebbe corroborata dal fatto che la detta lettera risponde a quella della [OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 1990, in cui tale società aveva sollevato il problema della rigorosa applicazione del sistema CES per le esportazioni a partire dagli [OSCURATO:PERSONA], e dal fatto che «non esiste alcuna prova dell’attuazione di una politica intesa a bloccare le importazioni di pezzi dagli [OSCURATO:PERSONA] verso l’Europa da parte dei rivenditori» (decisione impugnata, punto 6.2, pag. 12).
Argomenti delle parti
88. La ricorrente osserva che risulta espressamente dalla lettera del 19 luglio 1990 della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] che lo scopo del sistema CES è di esaurire completamente le fonti di approvvigionamento dei rivenditori di pezzi originali prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA]. La decisione impugnata sarebbe pertanto in errore quando dichiara che tale documento non fa apparire tentativi di isolare la zona CE/AELS da altre zone geografiche. Per pervenire a tale conclusione, la decisione afferma che la lettera del 19 luglio 1990 riguarda soltanto le attività dei rivenditori effettuate «al di fuori del sistema CES». Orbene, per la ricorrente, tale interpretazione contrasta tanto con il testo della detta lettera che con l’economia del sistema CES, che riposa sull’idea che i rivenditori non hanno il diritto di fare del commercio interzone, diritto che è concesso ai soli utilizzatori finali. Secondo la ricorrente, i rivenditori considerati dal divieto di esportazione menzionato nella lettera del 19 luglio 1990 sono tutti i rivenditori e non i soli rivenditori che intervengono al di fuori del sistema CES.
89. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], fa valere che tali critiche ignorano il testo stesso della lettera del 19 luglio 1990, che intende assicurarsi che tutte le parti, e in particolare i rivenditori, rispettino il sistema CES, il quale permette alla [OSCURATO:PERSONA] di passare ordini negli [OSCURATO:PERSONA] per conto dei suoi clienti.
Giudizio del Tribunale
90. Il Tribunale osserva che le censure formulate dalla ricorrente contro l’interpretazione del contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 1990 esposta nella decisione impugnata non consentono in alcun modo di rimettere in dubbio tale interpretazione. Infatti, giustamente la decisione impugnata osserva che la menzione «stopping resellers’ activities» (porre fine alle attività dei rivenditori), che compare nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 1990 e che, di per sé, potrebbe essere indice della volontà della [OSCURATO:PERSONA] di eliminare i rivenditori, deve necessariamente essere letta nel suo contesto, cioè alla luce della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 1990, nella quale quest’ultima aveva sollevato il problema della rigorosa applicazione del sistema CES alle esportazioni effettuate a partire dagli [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, le «attività dei rivenditori» di cui la [OSCURATO:PERSONA] auspica l’interruzione possono ben essere interpretate come quelle che il sistema CES intende limitare, cioè le importazioni in Europa a partire dagli [OSCURATO:PERSONA] realizzate da rivenditori che non passano per l’intermediazione del sistema CES. Sono queste le fonti di approvvigionamento che il sistema CES intende esaurire e non quelle che, nell’ambito del sistema CES, consentono ad un rivenditore europeo di approvvigionarsi negli [OSCURATO:PERSONA] se interviene per conto di un utilizzatore europeo, come tenta di far valere la ricorrente senza altri elementi di prova.
91. Da quanto precede risulta che la censura della ricorrente relativa alla lettera del 19 luglio 1990 della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
b) Sulle censure relative alle offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] a taluni clienti della [OSCURATO:PERSONA] impugnata
92. Nell’ambito della valutazione dell’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE agli accordi e alle pratiche controverse all’interno dei paesi della zona CE/AELS, la decisione impugnata osserva che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto diversi documenti relativi a offerte commerciali presentate nel giugno 1993 dal distributore francese [OSCURATO:PERSONA] a taluni suoi clienti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali offerte avrebbero comportato «clausole restrittive della concorrenza, poiché avrebbero proposto sconti speciali per incremento delle vendite», cioè sconti quantitativi e «altre proposte come il blocco dei prezzi per due anni». La decisione impugnata indica, al contrario, che «il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] tenti, attraverso l’informazione che passa attraverso il sistema CES, di conoscere i nomi dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] e di attivarsi per conquistarli non costituisce una restrizione della concorrenza» [decisione impugnata, punto 7.1, lett. b), pag. 21, primo comma].
Argomenti delle parti
93. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è erronea in quanto si riferisce alle offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi clienti senza ritenere illecito il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possa beneficiare dell’«informazione che passa attraverso il sistema CES». In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] sembra ammettere che il sistema CES permetta ai distributori di essere informati sulle attività dei rivenditori. Orbene, la ricorrente sottolinea che i documenti forniti nel corso del procedimento amministrativo mostrano che la [OSCURATO:PERSONA] dispone del nome dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] dal 14 aprile 1993, cioè dall’indomani stesso del giorno in cui essa ha indicato alla [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di agire per tali clienti nell’ambito del sistema CES. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del fatto che un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] si è recato dai suoi clienti accompagnato da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il che renderebbe evidente la concertazione tra queste due imprese. Inoltre, la ricorrente sottolinea che risulta da una lettera del 21 settembre 1999, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un rivenditore greco, che il sistema CES implica, di per sé, che il distributore dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] del luogo di destinazione conosca l’esistenza di ogni nuovo acquirente che utilizza il sistema CES, nonché l’identità dei suoi clienti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare come pratiche concordate, vietate alla luce dell’art. 81 CE, tutte le trasmissioni alla [OSCURATO:PERSONA] di informazioni sensibili sulle attività della [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a restringere o addirittura ad eliminare la sua presenza sul mercato in quanto concorrente.
94. Inoltre, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è erronea in quanto qualifica gli sconti offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi clienti come «sconti quantitativi», che non costituiscono restrizioni della concorrenza. Orbene, i detti sconti non sarebbero proporzionali ai quantitativi acquistati, ma funzione dell’incremento degli acquisti e non si tratterebbe pertanto di sconti quantitativi (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461). Allo stesso modo, la decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che l’offerta di blocco dei prezzi per due anni veniva proposta anche dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono i detti sconti, che sono diretti in modo mirato a clienti della [OSCURATO:PERSONA] che hanno appena manifestato la loro preoccupazione di conservare una fonte alternativa di approvvigionamento negli [OSCURATO:PERSONA] dando mandato ad essa come intermediaria – e quando d’altra parte la [OSCURATO:PERSONA], unica concorrente della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato francese, subiva un rigoroso inquadramento delle sue capacità d’azione –, sarebbe pertanto manifesto che l’obiettivo di tali offerte di prezzo era di restringere la concorrenza sul mercato in causa eliminando la [OSCURATO:PERSONA].
95. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla permette di affermare che le offerte della [OSCURATO:PERSONA] non fossero legittime o che esse risultassero da informazioni acquisite nell’ambito del sistema CES, dato che i clienti della [OSCURATO:PERSONA] potevano anche essere clienti della [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito la prova che il sistema CES implicasse necessariamente una trasmissione di dati relativi ai clienti che danno mandato ad un rivenditore.
96. [OSCURATO:PERSONA] indica, per parte sua, che la politica del CES consiste nel non fornire ai distributori i nomi dei consumatori finali che importano nel loro territorio.
Giudizio del Tribunale
97. L’asserto della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il suo concorrente, il distributore francese [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe servito delle informazioni che essa aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] – cioè i nomi dei clienti che le avevano dato mandato di acquistare pezzi di ricambio presso distributori americani mediante il sistema CES – per sviare i suoi clienti e indurli ad acquistare presso la [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che presso di lei potrebbe essere tale da far ravvisare una violazione dell’art. 81, n. 1, CE se fosse corroborato da elementi di prova sufficienti a soddisfare le condizioni legali enunciate dalla detta disposizione. È in tale contesto, cioè alla luce degli elementi presenti nel fascicolo, che occorre esaminare l’affermazione – sommaria, è vero – contenuta nella decisione impugnata, secondo cui «il fatto che la Bergarat tenta, mediante informazioni che passano attraverso il sistema CES, di conoscere i nomi dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] e di attivarsi per conquistarli non costituisce una restrizione della concorrenza».
98. Orbene, per quanto riguarda i documenti concernenti la [OSCURATO:PERSONA] ai quali la ricorrente si riferisce, il loro esame permette soltanto di accertare che un rappresentante della detta impresa si è recato presso uno dei clienti che hanno dato mandato alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sistema CES, accompagnato da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (telefax della [OSCURATO:PERSONA] a [B.] del 14 aprile 1993, allegato 32 al ricorso, pag. 766), e che, a seguito della detta visita, tale cliente ha ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] un’offerta commerciale comprendente «una riduzione supplementare del 10% sull’incremento degli acquisti di pezzi di ricambio, franco esportazione, realizzati dal 1º luglio al 31 dicembre 1993» ed un congelamento dei prezzi dei pezzi di ricambio per il 1993 e il 1994 (lettera della [OSCURATO:PERSONA] a [B.] del 30 giugno 1993, allegato 32 al ricorso, pag. 768). Tali documenti indicano anche che gli stessi impegni sono stati presi dalla [OSCURATO:PERSONA] verso un altro cliente della [OSCURATO:PERSONA] a seguito di visite effettuate presso tale impresa (lettera della [OSCURATO:PERSONA] a [G.] del 30 giugno 1993, allegato 32 al ricorso, pag. 772).
99. Tali documenti non sono sufficienti, per contro, a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto comunicazione dei nomi dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] attraverso il sistema CES. Al riguardo, va osservato che, in risposta ad un quesito sul punto posto nel corso dell’udienza, la ricorrente ha indicato al Tribunale che il documento del CES datato 25 maggio 1993 (allegato 32 al ricorso, pag. 767), su cui compare il nome di taluni clienti per i quali essa interviene negli [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sistema CES – e in particolare il nome dei due clienti citati che hanno ricevuto un’offerta commerciale della [OSCURATO:PERSONA] –, era un documento che le era stato inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] e del quale essa non era in grado di dimostrare che fosse stato anche comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] o che la [OSCURATO:PERSONA] ne avesse avuto conoscenza mediante la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si deve tenere presente il fatto che ogni cliente della [OSCURATO:PERSONA] che acquista pezzi di ricambio prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] è necessariamente un cliente della [OSCURATO:PERSONA] che ha acquistato il macchinario da cantiere al quale tali pezzi corrispondono. È pertanto plausibile che un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] si rechi presso gli utilizzatori di macchinari da cantiere per informarsi del loro fabbisogno di pezzi di ricambio. Di conseguenza, le iniziative intraprese dalla [OSCURATO:PERSONA] presso i clienti della [OSCURATO:PERSONA], in presenza talvolta di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], possono essere considerate come un’iniziativa commerciale della [OSCURATO:PERSONA] verso tutti i suoi clienti che acquistano materiale di marca [OSCURATO:PERSONA], che possono anche essere clienti della [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò implichi una restrizione della concorrenza alla luce dell’art. 81 CE.
100. Allo stesso modo, con riferimento alla lettera del 21 settembre 1999 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un riveditore greco, il suo contenuto contraddice l’affermazione della ricorrente. Infatti, tale lettera, che espone i principi del sistema CES, indica espressamente che, in tale contesto, il rivenditore europeo può approvvigionarsi presso qualsiasi distributore autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e precisa che, se il rivenditore sceglie di approvvigionarsi presso il CES in Belgio, il CES chiederà allora al distributore del luogo di destinazione del prodotto il permesso di agire a suo nome. Tale domanda non implica, tuttavia, che il CES comunichi a tale distributore l’identità del cliente per il quale il rivenditore interviene.
101. Nessun documento corrobora così l’affermazione della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] – o qualsiasi altro distributore della zona CE/AELS – può avere accesso, attraverso il sistema CES, ai nomi dei clienti che hanno dato mandato alla [OSCURATO:PERSONA] per vendite interzone.
102. Peraltro, con riferimento alle censure della ricorrente relative al carattere erroneo della decisione impugnata, nei limiti in cui essa non avrebbe esaminato gli sconti e le offerte di blocco dei prezzi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] a due dei suoi clienti, quando invece tali offerte commerciali avevano lo scopo di eliminare la [OSCURATO:PERSONA] dal mercato di cui trattasi, va osservato che tale asserto, che riguarda violazioni dell’art. 82 CE e non dell’art. 81 CE, non doveva essere valutato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame della denuncia della [OSCURATO:PERSONA], che riguardava la [OSCURATO:PERSONA] e non la [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo la ricorrente non è riuscita a dimostrare la benché minima concertazione intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda tali offerte commerciali.
103. Risulta da quanto precede che le censure della ricorrente relative alle offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] a taluni clienti della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinte.
4. Sulle censure relative ai documenti riguardanti la Leverton
a) [OSCURATO:PERSONA] impugnata
104. Per quanto riguarda i documenti concernenti la Leverton, uno dei distributori della [OSCURATO:PERSONA] stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA], che sono stati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che tale distributore le proponeva prezzi proibitivi, la decisione impugnata osserva al punto 6.4 che la tariffa proposta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Leverton nella lettera del 21 aprile 1993 corrispondeva al prezzo proposto per gli utilizzatori del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la decisione conclude che, se tale tariffa è proibitiva per la [OSCURATO:PERSONA], lo è anche per gli utilizzatori del [OSCURATO:PERSONA].
b) Argomenti delle parti
105. La ricorrente fa valere che la decisione impugnata omette, sul punto, di ricordare che la Leverton ha annunciato nel 1983 che avrebbe dovuto cessare di rifornire la [OSCURATO:PERSONA] e di rilevare che l’offerta della Leverton fatta alla tariffa nazionale il 21 aprile 1993 è identica a quella fatta nello stesso momento dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], su istigazione della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, l’affermazione secondo cui «se tale tariffa è proibitiva per la [OSCURATO:PERSONA] lo è anche per gli utilizzatori del [[OSCURATO:PERSONA]]» sarebbe erronea, dato che l’importanza degli ordini passati dai rivenditori a fini di commercio intracomunitario permetteva di ottenere prezzi calcolati con riferimento al «Consumer price» (denominato anche «tariffa internazionale» dalla [OSCURATO:PERSONA]) prima dell’attuazione del sistema CES e che tali prezzi erano inferiori alle tariffe nazionali praticate dai distributori europei sui loro rispettivi territori.
106. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale analisi.
c) Giudizio del Tribunale
107. Il Tribunale osserva che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente permette di individuare un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].
108. Per quanto riguarda l’omissione del rifiuto di vendita opposto dalla Leverton alla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 1983, l’esame del documento in questione (allegato 5 al ricorso, pag. 380) permette soltanto di constatare che la Leverton ha sospeso taluni ordini della [OSCURATO:PERSONA] in attesa di discussioni relative all’attuazione del sistema di commercializzazione dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA], che era appena stato instaurato. In ogni caso, tale documento è anteriore all’attuazione del sistema CES.
109. Con riferimento all’omissione nella decisione impugnata dell’offerta fatta nello stesso momento dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], va osservato che tale offerta viene esaminata nella decisione all’atto dell’esame dei documenti relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale esame non doveva pertanto essere ripreso nel corso dell’esame dei documenti relativi alla Leverton. Per giunta, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla tariffa italiana e non alla tariffa in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] e include uno sconto del 10%. I suoi termini non sono pertanto identici a quelli dell’offerta della Leverton. Inoltre, la ricorrente non espone sotto quale profilo tali offerte possono costituire la prova di una concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori inglese ed italiano nei suoi confronti.
110. Con riferimento alla critica opposta dalla ricorrente riguardo all’affermazione della decisione impugnata secondo cui «se [la] tariffa [in vigore nel [OSCURATO:PERSONA]] è proibitiva per la [OSCURATO:PERSONA], lo è anche per gli utilizzatori [del [OSCURATO:PERSONA]]» – critica che riposa sull’asserto secondo cui l’importanza degli ordini passati dai riveditori, a titolo delle vendite intracomunitarie, permetteva di ottenere prezzi inferiori alle tariffe nazionali prima dell’attuazione del sistema CES –, è sufficiente osservare che tali critiche non incidono sulla decisione impugnata. Infatti, la decisione impugnata indica che il distributore resta libero quanto al prezzo proposto al rivenditore, potendo proporre il prezzo nazionale o qualsiasi altro prezzo che giudica adeguato. Al riguardo, la ricorrente non dimostra sotto quale aspetto il prezzo proposto nella fattispecie dalla Leverton fosse discriminatorio nei suoi confronti.
111. Risulta da quanto precede che le censure della ricorrente relative ai documenti riguardanti la Leverton devono essere respinte.
5. Sulle censure relative ai documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA]
112. La ricorrente afferma che la decisione impugnata snatura il contenuto dei documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], trasmessi nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, anziché analizzare tali documenti come l’illustrazione di cosa debba fare un rivenditore per opporsi al divieto di fatto di praticare importazioni parallele in seno alla [OSCURATO:PERSONA], la decisione li utilizzerebbe per spiegare e giustificare le pratiche della [OSCURATO:PERSONA].
a) Sui documenti riguardanti la rete [OSCURATO:PERSONA]/ICBO/[OSCURATO:PERSONA] impugnata [punto 6.3 e punto 7.1, lett. c)]
113. Secondo la decisione impugnata, i documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, permettono di accertare che tale distributore aveva attuato una rete parallela di distribuzione che riforniva la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del sistema CES. I documenti pertinenti al riguardo sono esposti al punto 6.3 della decisione impugnata. Si tratta della lettera anonima ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1990, che la informava del fatto che la società italiana ICBO – i cui azionisti sono il sig. A., un responsabile della [OSCURATO:PERSONA], e la società americana [OSCURATO:PERSONA] – acquistava pezzi di ricambio dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] che li destinava alla [OSCURATO:PERSONA], del telefax del 13 febbraio 1990, inviato dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA], che l’avvisava che la [OSCURATO:PERSONA] desiderava ottenere spiegazioni per quanto riguardava le vendite della [OSCURATO:PERSONA] alla ICBO e della lettera del 21 settembre 1990, inviata dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA] per renderle conto della visita della [OSCURATO:PERSONA] e della risposta data dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alle vendite fatte alla ICBO.
114. Il contenuto di tale lettera del 21 settembre 1990, ripreso nella decisione impugnata, è il seguente:
«(…) Abbiamo ricevuto la visita di [rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e Italia]. Ecco quello che ci hanno raccontato. [OSCURATO:PERSONA] esiste un concorrente molto forte ([OSCURATO:PERSONA], come scritto sull’elenco dei rivenditori!) che, in passato, riceveva numerosi containers provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] … I containers non arrivano più, ma [OSCURATO:PERSONA] continua a fare buoni affari lo stesso. Chi o dove è la nuova fonte di approvvigionamento? La [[OSCURATO:PERSONA]] ha avuto a Marsiglia conoscenza di certe voci riguardanti il traffico di pezzi d’origine CAT provenienti dall’Italia e ‘gestiti’ dalla MAFIA italiana … Noi abbiamo risposto come l’ultima volta. Noi conosciamo ICBO; vendono macchinari d’occasione a destinazione dei paesi africani … In modo assai gentile, i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] hanno detto che ci credevano, ma che noi dobbiamo essere molto prudenti perché, da ultimo, la loro reazione potrebbe essere (la risoluzione del contratto) … La mia impresa è adesso assai preoccupata. Penso che dobbiamo discutere di persona della questione perché la situazione diventa sempre più pericolosa (…)» (decisione impugnata, punto 6.3, quarto comma).
115. Secondo la decisione impugnata, tali documenti permettono di accertare il contesto in cui si inseriva l’ordine della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] nel 1993 (decisione impugnata, punto 6.3, pag. 15, secondo comma). Sarebbero in particolare posti in evidenza i seguenti fatti. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], distributore ufficiale della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe utilizzato la ICBO come rete parallela alla sua rete ufficiale per commercializzare pezzi di ricambio verso paesi non europei, aggirando il sistema CES e violando il suo contratto di distribuzione. In secondo luogo, la ICBO e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] pezzi a prezzi diversi dalla tariffa italiana fingendo di destinare i detti pezzi agli [OSCURATO:PERSONA]. Tali pezzi in realtà sarebbero stati destinati alla [OSCURATO:PERSONA] per le sue attività commerciali in Africa e forse, almeno secondo le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, le vendite della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], effettuate con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state presentate alla [OSCURATO:PERSONA] come vendite di prodotti d’occasione destinati all’Africa. In quarto luogo, nel 1993, quando la [OSCURATO:PERSONA] è stata messa al corrente dell’attività parallela illecita della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe deciso di porre fine alla sua partecipazione alla rete che coinvolgeva la ICBO, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, se il sig. A. ha scritto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto dal suo direttore generale l’ordine di evitare contatti con la [OSCURATO:PERSONA], ciò sembrerebbe rientrare soltanto nelle loro attività commerciali clandestine.
116. La decisione impugnata osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non mette in discussione tale contesto. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non proverebbe verso quali paesi erano destinati i pezzi che la [OSCURATO:PERSONA] le forniva con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, la decisione impugnata rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra né di aver tentato, prima dell’ordine che ha passato alla [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 1993 (in prosieguo: l’«ordine del 24 febbraio 1993»), di effettuare acquisti diretti di pezzi presso la [OSCURATO:PERSONA] per destinarli al mercato francese o ad un altro mercato della zona CE/AELS, né che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di fornirle tali pezzi, né che – in caso di lite sui prezzi in tale ipotesi – la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta sul prezzo (decisione impugnata, punto 6.3, pagg. 16 e 17).
Argomenti delle parti
117. La ricorrente fa valere che i tre documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] per il 1990 lasciano chiaramente apparire che gli approvvigionamenti della [OSCURATO:PERSONA] in Italia a destinazione della [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito oggetto di restrizioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni suoi distributori, in contrasto con quanto preconizzato dal sistema CES e con quanto indicato dalla decisione impugnata.
118. Per quanto riguarda la lettera anonima inviata alla [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1990, la ricorrente osserva che tale documento indica espressamente che le merci acquistate dalla ICBO in Italia, con l’intermediazione della [OSCURATO:PERSONA], venivano consegnate a Marsiglia, poi prelevate e sdoganate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale precisazione, che sarebbe assente dalla decisione impugnata, dimostrerebbe senz’altro che gli acquisti della [OSCURATO:PERSONA], effettuati con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA], erano destinati alla [OSCURATO:PERSONA] e non all’Africa.
119. Con riferimento al telefax del 13 febbraio 1990, inviato dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente osserva che esso non si limita ad annunciare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato la [OSCURATO:PERSONA] per fornire chiarimenti circa le vendite alla ICBO. In tale telefax, il sig. A. chiedeva anche il parere del destinatario su uno scenario montato per la circostanza, che avrebbe prospettato una vendita specifica a destinazione dell’Africa nel 1986. Letto in relazione con la lettera anonima, tale telefax permetterebbe di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha mistificato i fatti esposti alla [OSCURATO:PERSONA], adducendo come pretesto vendite destinate all’Africa – e pertanto in violazione del sistema CES, che vieta ad un distributore di vendere ad un rivenditore che esporta fuori zona –, invece di riconoscere vendite dall’Italia verso la [OSCURATO:PERSONA], come risultava peraltro dalla lettera anonima. Orbene, dato che le vendite dall’Italia verso la [OSCURATO:PERSONA] sono perfettamente autorizzate – a dire della [OSCURATO:PERSONA] come della [OSCURATO:PERSONA] –, la ricorrente afferma che è difficile comprendere perché vendite dall’Italia verso la [OSCURATO:PERSONA], ivi incluso attraverso un intermediario come la ICBO, dovrebbero costituire oggetto di una denuncia anonima seguita da «chiarimenti» alla [OSCURATO:PERSONA].
120. Con riferimento alla lettera del 21 settembre 1990 del sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA], che riferisce della visita alla [OSCURATO:PERSONA] di rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, la ricorrente sottolinea che tale lettera indica, quando prende in considerazione la situazione della [OSCURATO:PERSONA], che tale rivenditore ha ricevuto in passato numerosi container dagli [OSCURATO:PERSONA] attraverso i porti di [OSCURATO:PERSONA] e di Marsiglia «dove [la [OSCURATO:PERSONA]] dispone di informatori». I riferimenti fatti alla [OSCURATO:PERSONA] in tale punto della lettera come in altri punti permetterebbero di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] agiva in stretta concertazione con il suo distributore francese e dimostrerebbero il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nella sorveglianza della [OSCURATO:PERSONA] e nelle azioni della [OSCURATO:PERSONA] intese a dissuadere la [OSCURATO:PERSONA] dal rifornire la [OSCURATO:PERSONA]. Tale lettera dovrebbe, allo stesso modo, essere collegata alla lettera del 10 luglio 1990 della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], che richiama tutti gli intervenienti al rispetto delle regole del gioco.
121. Peraltro, la ricorrente critica la decisione impugnata là dove afferma che le vendite effettuate con l’intermediazione della ICBO servivano ad aggirare il sistema CES permettendo acquisti destinati all’Africa. Tale affermazione sarebbe basata soltanto sul telefax del 13 febbraio 1990, in cui il sig. A. indicava alla [OSCURATO:PERSONA] ciò che avrebbe raccontato alla [OSCURATO:PERSONA] per disorientarla a proposito dell’approvvigionamento della [OSCURATO:PERSONA] a Marsiglia. Si tratterebbe al riguardo di una spiegazione di pura facciata che non corrisponderebbe ai fatti in causa. La decisione impugnata ne terrebbe conto, nei limiti in cui indica che, qualunque sia l’interpretazione da dare a tale lettera, resterebbe il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai provato che le vendite della [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’intermediazione della ICBO erano destinate in tutto o in parte alla [OSCURATO:PERSONA] (v. decisione impugnata, punto 6.3, pag. 17). Quindi, incapace di dimostrare quanto afferma, la [OSCURATO:PERSONA] riterrebbe che sia la [OSCURATO:PERSONA] a dover dimostrare il contrario. Orbene, oltre al suo carattere manifestamente erroneo alla luce dei documenti citati, i quali dimostrerebbero chiaramente che tali vendite erano destinate alla [OSCURATO:PERSONA] e non all’Africa, detta contestazione costituirebbe anche una violazione dei diritti del denunciante, al quale sarebbe addebitato, per la prima volta nella decisione impugnata, il fatto di non avere fornito prove al riguardo, senza che ciò gli fosse mai stato chiesto in dieci anni di procedura. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe formulare dubbi con riferimento alla destinazione finale dei pezzi ordinati alla [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA], dato che la maggior parte delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] è realizzata in [OSCURATO:PERSONA].
122. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente secondo cui tali documenti dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] tentava di dissimulare alla [OSCURATO:PERSONA] non una violazione del sistema CES – in ragione di esportazioni verso l’Africa non dichiarate –, ma la violazione di una regola non scritta che non avrebbe permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di vendere ad un rivenditore europeo che acquistasse pezzi destinati alla zona CE/AELS. Infatti, la ricorrente prenderebbe come punto di partenza l’esistenza di restrizioni che devono essere nascoste senza apportarne la prova, anche se era in grado di dimostrare la destinazione reale dei pezzi acquistati presso la [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione della ICBO.
Giudizio del Tribunale
123. In sostanza, la ricorrente contesta la valutazione della decisione impugnata, secondo cui i documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che ha preceduto l’ordine del 24 febbraio 1993 non permettono di accertare l’esistenza di restrizioni al commercio intracomunitario per quanto riguarda i rivenditori europei. Al riguardo, la ricorrente non contesta di essersi servita della rete [OSCURATO:PERSONA]/ICBO/[OSCURATO:PERSONA] per approvvigionarsi in Italia, ma fa valere che tale approvvigionamento era soltanto destinato a realizzare vendite intracomunitarie – dall’Italia verso la [OSCURATO:PERSONA] –, allo scopo di aggirare quella che essa afferma essere l’impossibilità pratica di realizzare simili vendite a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi distributori, in particolare la [OSCURATO:PERSONA].
124. Tuttavia, la decisione impugnata esclude tale tesi, in quanto nessun documento permette di accertare l’esistenza di simile divieto di praticare vendite intracomunitarie. In particolare, la decisione osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che i pezzi di ricambio ottenuti in Italia con l’intermediazione della ICBO avessero per destinazione finale la [OSCURATO:PERSONA]. L’assunto dal quale muove la tesi della ricorrente non sarebbe pertanto dimostrato. Allo stesso modo, la decisione impugnata osserva che, anche supponendo che la destinazione finale di tali pezzi di ricambio fosse stata la [OSCURATO:PERSONA], ciò non dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] abbia vietato ai suoi distributori europei di vendere pezzi di ricambio alla [OSCURATO:PERSONA] (v. decisione impugnata, punto 6.3, pag. 16, terzo comma).
125. Occorre pertanto esaminare gli elementi pertinenti del fascicolo allo scopo di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione decidendo di respingere per insufficienza di prove le conclusioni della ricorrente sulla destinazione francese dei pezzi acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA], con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA], e sul fatto che era ad essa praticamente impossibile approvvigionarsi direttamente presso la [OSCURATO:PERSONA], a causa di un preteso accordo o di una pratica concordata tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori europei.
126. Occorre sottolineare preliminarmente che i documenti invocati dalla ricorrente hanno un’efficacia probante assai limitata per la loro natura e le circostanze nelle quali si inseriscono. Infatti, il primo documento riguardante le attività della rete [OSCURATO:PERSONA]/ICBO/[OSCURATO:PERSONA] nel 1990 è una lettera anonima inviata alla [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1990. Gli altri due documenti citati dalla ricorrente, cioè il telefax del 13 febbraio 1990, inviato dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA], e la lettera del 21 settembre 1990, inviata dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA], si inscrivono in un contesto in cui la [OSCURATO:PERSONA] si chiedeva, a seguito della lettera anonima, se il comportamento del suo distributore italiano era leale e conforme ai termini del contratto di distribuzione.
127. L’esame di questi tre documenti fornisce le seguenti indicazioni. In primo luogo, la lettera anonima inviata alla [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1990 indica che i pezzi venduti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla ICBO venivano consegnati in un magazzino a Marsiglia, dove erano «prelevati e sdoganati dalla [OSCURATO:PERSONA]». In secondo luogo, il telefax del 13 febbraio 1990 inviato dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA] menziona una vendita di 120 milioni di lire italiane effettuata nel 1986 dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ICBO ai fini di un’utilizzazione di pezzi di ricambio da parte di imprenditori italiani nel Camerun e nel Gabon. In terzo luogo, la lettera del 21 settembre 1990 inviata dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA] indica, per prima cosa, che, nel corso di una visita di rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] che sapeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto numerosi container di pezzi di ricambio a [OSCURATO:PERSONA] e a Marsiglia provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA], che i detti container non arrivavano più senza che ciò diminuisse le vendite della [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] si chiedeva, pertanto, quale potesse essere la nuova fonte di approvvigionamento della [OSCURATO:PERSONA]. La detta lettera espone poi la risposta della [OSCURATO:PERSONA], che era già stata data alla [OSCURATO:PERSONA], e dalla quale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva – in maniera approssimativa – che la ICBO vendeva pezzi di ricambio d’occasione ai fini di un utilizzo in diversi paesi africani.
128. Alla lettura di questi tre documenti, la valutazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui i documenti comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di accertare la destinazione finale dei pezzi acquistati in Italia dalla [OSCURATO:PERSONA], non è pertanto manifestamente erronea. Infatti, l’indicazione, che proviene da una lettera anonima, secondo la quale i pezzi acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA] venivano consegnati e sdoganati a Marsiglia – il che permette di pensare che i pezzi esportati verso gli [OSCURATO:PERSONA], dove si trovava la [OSCURATO:PERSONA], venissero poi riesportati verso la [OSCURATO:PERSONA] dove venivano sdoganati – è da porre a raffronto con le indicazioni date dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], che fanno riferimento a vendite in Africa. Taluni documenti permettevano, pertanto, di pensare che alcuni pezzi potevano effettivamente avere l’Africa come destinazione finale. Pertanto, in assenza di elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla destinazione reale dei pezzi acquistati presso la [OSCURATO:PERSONA], con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA], non può essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto, nella decisione impugnata, che nulla provasse che la destinazione finale dei detti pezzi fosse la [OSCURATO:PERSONA].
129. Inoltre, e qualunque fosse la destinazione finale dei pezzi di cui trattasi, i documenti citati dalla decisione impugnata e criticati dalla ricorrente non dimostrano che le vendite intracomunitarie non fossero possibili per colpa della [OSCURATO:PERSONA]. È necessario constatare, al riguardo, che la ricorrente non giunge a dimostrare il minimo accordo o la minima pratica concordata tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori europei, in applicazione dei quali non le sarebbe possibile acquistare in Italia per vendere in [OSCURATO:PERSONA], il che costituisce il cuore della sua tesi nel presente ricorso.
130. Peraltro, la ricorrente non può asserire che i suoi diritti in quanto denunciante sono stati violati perché essa non ha avuto l’opportunità di fornire prove sulla destinazione finale dei pezzi acquistati presso la [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, dato che è stata la ricorrente stessa ad asserire nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6 che la destinazione dei detti pezzi era la [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia fornirne la prova in tale occasione. La ricorrente non può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere respinto tale asserto per insufficienza di prove.
131. Da quanto precede risulta che le censure della ricorrente relative ai documenti riguardanti la rete [OSCURATO:PERSONA]/ICBO/[OSCURATO:PERSONA], di cui la [OSCURATO:PERSONA] si è servita per i suoi approvvigionamenti prima dell’ordine del 24 febbraio 1993, devono essere respinte.
b) Sui documenti riguardanti l’ordine del 24 febbraio 1993
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
132. La decisione impugnata esamina anche una seconda serie di documenti riguardanti l’ordine del 24 febbraio 1993, nonché il suo trattamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] e incidentalmente da parte della [OSCURATO:PERSONA]. I documenti pertinenti sono i seguenti.
133. Con la lettera del 24 febbraio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scritto alla [OSCURATO:PERSONA] per indicarle che era stata autorizzata da diversi utilizzatori francesi, le cui lettere venivano allegate, ad acquistare pezzi di ricambio prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva discusso del contenuto delle dette lettere con la [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva indicato che occorreva passare gli ordini presso un distributore, e che, di conseguenza, essa era interessata all’acquisto di pezzi di ricambio al Consumer price in dollari degli [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «dollari») (decisione impugnata, punto 6.3, quinto comma).
134. A seguito di una lettera di sollecito della [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 1993, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato il 31 marzo 1993 un telefax alla [OSCURATO:PERSONA] per informarsi sulla condotta da tenere e avrebbe anche preso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per telefono. Secondo una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1993, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva dare una risposta alla [OSCURATO:PERSONA] e che, se la [OSCURATO:PERSONA] era d’accordo, essa poteva proporre un prezzo alla tariffa italiana (decisione impugnata, punto 6.3, settimo comma).
135. Secondo la decisione impugnata, l’ordine del 24 febbraio 1993 presenta un carattere anomalo. Infatti, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] espone di essere stata autorizzata da clienti francesi ad acquistare pezzi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]; orbene, simile autorizzazione non è necessaria quando un rivenditore acquista pezzi in un paese della zona CE/AELS per destinarli ad un altro paese di tale zona. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] indica di avere discusso di tali lettere di autorizzazione con un dirigente della [OSCURATO:PERSONA], mentre il rivenditore che si dedica al commercio intracomunitario non è tenuto a discutere con nessuno per passare un ordine. In terzo luogo, nell’ordine del 24 febbraio 1993 si domandano prezzi non in moneta locale, bensì basati sul Consumer price in dollari. Orbene, ogni distributore praticherebbe una tariffa di vendita nella propria moneta e non in dollari (decisione impugnata, punto 6.3).
136. Al riguardo la decisione impugnata ricorda, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato di avere beneficiato in precedenza di prezzi espressi in dollari da parte della [OSCURATO:PERSONA] o di altri distributori europei per prodotti destinati alla [OSCURATO:PERSONA] o ad un altro paese della zona CE/AELS, in secondo luogo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai apportato prove del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia praticato tale asserita tariffa internazionale in dollari con altri clienti comunitari e che – conseguentemente – il rifiuto di praticare tale prezzo alla [OSCURATO:PERSONA] costituisce una discriminazione e, in terzo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che avrebbe beneficiato, senza l’intervento della [OSCURATO:PERSONA], di un prezzo inferiore a quello offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera dell’8 aprile 1993. Vista la sua formulazione, l’ordine del 24 febbraio 1993 costituirebbe pertanto una reazione al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di cessare di approvvigionare la [OSCURATO:PERSONA] aggirando il sistema CES e sarebbe inteso a permettere a quest’ultima di procurarsi elementi a sostegno della denuncia [decisione impugnata, punto 6.3 e punto 7.1, lett. c)].
137. Peraltro, la decisione impugnata (punto 6.3, sesto comma) si riferisce alla lettera del 30 marzo 1993, inviata dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’ordine del 24 febbraio 1993. Tale lettera indica quanto segue:
«Le prime notizie della [OSCURATO:PERSONA] non sono buone. Lunedì pomeriggio, il mio direttore generale mi ha chiamato per dirmi che aveva ricevuto una telefonata da Ginevra che consigliava di evitare di approvvigionare H. F. Avignon; ufficialmente questo non si può fare e, di conseguenza, noi risponderemo e proporremo la lista dei prezzi italiani (il che significa il prezzo al consumatore [Consumer price] in dollari per due!!! mediamente); prossimamente riceveremo la risposta definitiva della [OSCURATO:PERSONA] (…)».
138. Con la lettera dell’8 aprile 1993 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto alla [OSCURATO:PERSONA] un prezzo secondo la tariffa italiana con uno sconto del 10%. Con la lettera del 22 aprile 1993 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato tale proposta ed avrebbe chiesto di beneficiare del Consumer price in dollari, come sarebbe stato proposto ad altri clienti comunitari della [OSCURATO:PERSONA], con uno sconto. Qualora questa richiesta non fosse stata soddisfatta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di adire la [OSCURATO:PERSONA] con una denuncia riguardante una pratica di prezzi discriminatori. Secondo la nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1993, citata, quest’ultima avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della reazione della [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 6.3, ottavo e nono comma).
139. Secondo una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 1993 la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] perché era in grado di ricattarla, dato che, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato in passato la tariffa internazionale per clienti comunitari (per la decisione impugnata, la detta nota riprende qui il contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del 22 aprile 1993 citata al punto precedente, che si riferisce al Consumer price in dollari), che, in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato le regole del sistema CES per le vendite fuori della [OSCURATO:PERSONA], che, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di provare l’esistenza delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione della ICBO e che, in quarto luogo, taluni dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati al corrente delle attività parallele della [OSCURATO:PERSONA], che essi avrebbero coperto finora (decisione impugnata, punto 6.3, decimo comma, e nota a piè di pagina n. 10).
140. Poiché l’ordine del 24 febbraio 1993 attesta discussioni con la [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto del timore della [OSCURATO:PERSONA] di vedersi risolvere il contratto di distribuzione a causa dell’elusione del sistema CES, la decisione impugnata osserva che «non è insolito» che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] spiegazioni sul modo di trattare tale ordine. Sul punto, la decisione impugnata osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla detta domanda indicando che la [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere alla [OSCURATO:PERSONA] e che, se la [OSCURATO:PERSONA] era d’accordo, essa poteva proporre un prezzo che seguisse la tariffa italiana. Si tratta, al riguardo, secondo la decisione impugnata, soltanto di un «suggerimento». Tale suggerimento è stato seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] – in tutta autonomia secondo la decisione impugnata – l’8 aprile 1993, dato che essa ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA] un prezzo basato sulla tariffa italiana con uno sconto del 10%, lo stesso ottenuto da uno dei più importanti clienti della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la decisione impugnata conclude che tali consultazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono una concertazione intesa a impedire o rendere più difficoltoso il commercio parallelo tra [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 81 CE. Inoltre, la decisione impugnata osserva che, poiché dai documenti citati non emergono restrizioni della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE, l’asserita pressione della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a che essa sorvegli le importazioni in [OSCURATO:PERSONA] non costituisce neanch’essa una restrizione della concorrenza [decisione impugnata, punto 6.3, pag. 17, e punto 7.1, lett. c)].
Argomenti delle parti
141. In primo luogo, la ricorrente contesta il modo in cui la decisione impugnata valuta il contenuto di taluni documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 1993.
142. Essa critica, anzitutto, la valutazione della decisione impugnata secondo la quale l’ordine del 24 febbraio 1993 presentava un carattere anomalo. Sotto un primo profilo, essa osserva che la decisione impugnata omette di constatare che il detto ordine si inserisce nell’ambito delle discussioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva allo stesso momento con la [OSCURATO:PERSONA] in merito all’applicazione del sistema CES nei suoi confronti e si riferisce allo scambio di lettere tra la [OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa del 30 marzo e del 13 aprile 1993. Sotto un secondo profilo, la ricorrente fa valere che la decisione parte dal principio che non sussistono restrizioni al commercio intracomunitario e che, di conseguenza, non è normale fare una richiesta alla [OSCURATO:PERSONA] per il mercato francese facendo riferimento ad un precedente accordo della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, se è vero che una tale osservazione può essere giustificata in teoria, la ricorrente sostiene tuttavia che i documenti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] mostrano in realtà che il commercio intracomunitario ha subito restrizioni. Infatti, la reazione della [OSCURATO:PERSONA], che si affretta a consultare la [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’ordine della [OSCURATO:PERSONA], illustrerebbe l’impossibilità di fare liberamente e apertamente commercio intracomunitario. Al riguardo, la ricorrente espone che, se il riferimento fatto nell’ordine del 24 febbraio 1993 a contatti della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] poteva, tutt’al più, spiegare che la [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse a quest’ultima per chiedere chiarimenti, tale riferimento non giustificava che la [OSCURATO:PERSONA] le chiedesse istruzioni. Sotto un terzo profilo, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata ignora la struttura dei prezzi del commercio intracomunitario quando ritiene «anomala» la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di ottenere prezzi calcolati in funzione del Consumer price in dollari. Infatti, gli acquisti dei rivenditori si facevano normalmente, fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] non vi si è opposta, in relazione a tale tariffa (detta anche «tariffa internazionale» nella nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 1993) e non in relazione alle tariffe nazionali, esageratamente elevate.
143. La ricorrente sottolinea, poi, che la nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1993, trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile, non può essere ridotta ai due elementi citati dalla decisione impugnata, cioè che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indotto la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere alla [OSCURATO:PERSONA] suggerendole di seguire la tariffa italiana e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] della reazione della [OSCURATO:PERSONA] a tale offerta di prezzo. Tale nota indicherebbe anche che la [OSCURATO:PERSONA] aveva per prima cosa consigliato alla [OSCURATO:PERSONA] di guadagnare tempo prima di rispondere alla [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] voleva sapere se l’altro rivenditore italiano aveva ricevuto la stessa domanda per fornire eventualmente la stessa risposta, che i «consigli» della [OSCURATO:PERSONA] non si sono limitati a suggerire alla [OSCURATO:PERSONA] di proporre alla [OSCURATO:PERSONA] la tariffa italiana, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è entrata nel dettaglio delle condizioni di vendita e ha suggerito di chiedere i modelli e i numeri delle macchine dei clienti francesi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di nuovo di guadagnare tempo quando, il 16 aprile 1993, la [OSCURATO:PERSONA] le ha chiesto comunicazione della tariffa italiana e che la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto della «reazione della [OSCURATO:PERSONA]», come dice erroneamente la decisione impugnata, ma anche del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
144. Infine la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata avrebbe dovuto tenere conto della spiegazione data nella lettera del 30 marzo 1993 del sig. A. a [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha «consigliato» alla [OSCURATO:PERSONA] di evitare di approvvigionare la «HF Avignon» (cioè la [OSCURATO:PERSONA]), perché questo «non [poteva] essere fatto ufficialmente», che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, di conseguenza, proposto alla [OSCURATO:PERSONA] la tariffa italiana e che la [OSCURATO:PERSONA] attendeva sul punto la risposta finale della [OSCURATO:PERSONA].
145. In secondo luogo, la ricorrente critica le ragioni esposte dalla decisione impugnata per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto i suoi prezzi in tutta autonomia e che le consultazioni della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono una concertazione ai sensi dell’art. 81 CE, cioè la valutazione secondo cui le richieste della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] non avevano altro scopo che quello di esercitare un ricatto su quest’ultima e la valutazione secondo la quale il tenore degli scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si spiegava con il fatto che gli acquisti effettuati con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA] erano destinati all’Africa.
146. Quanto all’asserito ricatto, tale spiegazione è contraddetta, secondo la ricorrente, dalla cronologia degli avvenimenti, considerato che l’ordine del 24 febbraio 1993 è anteriore all’annuncio della cessazione delle relazioni commerciali mediante intermediario con la [OSCURATO:PERSONA], annuncio fatto nella lettera del sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 1993. Allo stesso modo, tale ordine sarebbe anteriore di due mesi alla minaccia della [OSCURATO:PERSONA] di adire le autorità comunitarie, minaccia formulata nella sua lettera del 22 aprile 1993, a seguito del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concederle prezzi identici a quelli offerti ad altri acquirenti della [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano in una situazione paragonabile.
147. Peraltro, nel solco dell’errore commesso a proposito dei documenti del 1990, la decisione impugnata afferma di nuovo che le transazioni effettuate con l’intermediazione della ICBO erano destinate all’Africa, con elusione del sistema CES, e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato il contrario. Orbene, la questione delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] con l’intermediazione della ICBO sarebbe totalmente distinta da quella dell’ordine del 24 febbraio 1993, volto ad acquistare direttamente e apertamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sistema attuato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, l’interpretazione dell’ordine del 24 febbraio 1993 alla luce delle relazioni di affari intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] condurrebbe necessariamente ad un fraintendimento totale della situazione. Quale che sia la valutazione che può essere fornita sulle relazioni con la ICBO, che sia riconosciuto o no che esse testimonino ostacoli al commercio intracomunitario, tali relazioni sarebbero ad ogni modo prive di rilevanza ai fini della valutazione da apportare sulle prove dirette delle concertazioni che hanno avuto luogo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la risposta da fornire all’ordine della [OSCURATO:PERSONA].
148. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è erronea quando afferma che essa non avrebbe dimostrato la discriminazione di prezzo che la [OSCURATO:PERSONA] contestava alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 22 aprile 1993. Sarebbe quindi sufficiente riportarsi alla lettera del sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 1993 per constatare l’obiettivo apertamente e coscientemente discriminatorio dei detti prezzi. Allo stesso modo, la decisione impugnata non potrebbe, senza contraddirsi, contestare che la [OSCURATO:PERSONA] ha praticato la tariffa internazionale ad altri clienti comunitari, dato che tale fatto sarebbe menzionato dalla stessa decisione due volte, quando essa prende in considerazione la nota interna manoscritta della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 1993 (punto 6.3, pag. 14, penultimo comma, pag. 15, ultimo trattino), e ciò sebbene la nota a piè di pagina n. 10 della decisione impugnata indichi che la menzione della tariffa internazionale in tale nota interna della [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una «confessione» della [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto la riproduzione del contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 22 aprile 1993.
149. Simile interpretazione sarebbe erronea dato che, anche supponendo che l’autore della nota interna del 30 aprile 1993 si limiti a citare la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 22 aprile 1993, sarebbe pur vero che la detta nota espone che tale fatto è dimostrato, che la [OSCURATO:PERSONA] può provarlo e che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possa venirne a conoscenza la preoccupa. Tale nota dimostrerebbe così non soltanto che la discriminazione di cui è vittima la [OSCURATO:PERSONA] è reale, ma anche che la [OSCURATO:PERSONA] temeva che la [OSCURATO:PERSONA] venisse a sapere che essa vendeva a prezzi competitivi a destinazione di altri [OSCURATO:PERSONA] membri [ «avrà certamente “material” che può “inchiodarci e avvalorare la sua affermazione dell’ultima lettera” (noi vendiamo usando il listino Internazionale a clienti EEC)»].
150. Peraltro, la ricorrente osserva che, nel maggio 1994, essa ha avuto conoscenza di offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un utilizzatore inglese (in prosieguo: «C.») a prezzi ben più vantaggiosi dei prezzi che le erano stati proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] – le differenze andavano a seconda dei pezzi dal 90% al 160%. A quell’epoca, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche ricevuto un’offerta da un rivenditore italiano (in prosieguo: «M.»), che si sarebbe rifornito presso la [OSCURATO:PERSONA] ed era in grado di offrire alla [OSCURATO:PERSONA] prezzi inferiori a quelli che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ottenere direttamente presso la [OSCURATO:PERSONA].
151. In quarto luogo, la ricorrente afferma che risulta da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto non ammettendo l’esistenza di pratiche concertate tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] riposa sul carattere anomalo dell’ordine del 24 fabbraio 1993 e sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che tale ordine fosse stato preceduto da altri ordini simili. Orbene, sarebbe privo di rilevanza, per determinare se esistono restrizioni della concorrenza in caso di ordine intracomunitario, riferirsi ai motivi soggettivi della transazione o all’esistenza o no di transazioni simili precedenti.
152. [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della ricorrente ricordando che risulta dalla decisione impugnata che i contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’ordine del 24 febbraio 1993, non dimostrano l’esistenza di un’asserita regola non scritta che vieta le esportazioni a rivenditori all’interno della zona CE/AELS, ma si spiegano con il contesto particolare nel quale tale ordine si inserisce. Inoltre, nulla proverebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fissato liberamente il prezzo di vendita di simile transazione, ivi incluso lo sconto del 10% concesso alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] critica anche il carattere sufficientemente probante dei documenti relativi alle offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] a C. e dell’offerta fatta alla [OSCURATO:PERSONA] da M.
153. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea peraltro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di contattare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] unilateralmente e che la sua risposta è stata semplicemente di proporre di trattare la [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo degli altri acquirenti di pezzi di ricambio, cioè utilizzando il listino dei prezzi di vendita al dettaglio.
Giudizio del Tribunale
154. Nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente permette di individuare un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la ricorrente si accontenta di criticare il contenuto dei diversi documenti citati e analizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il trattamento dell’ordine del 24 febbraio 1993, senza addurre elementi tali da rimettere in discussione le conclusioni della decisione impugnata sul punto, cioè, da un lato, la valutazione secondo cui la concertazione intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al trattamento di tale ordine non costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE e, dall’altro, la valutazione secondo cui l’offerta di prezzo della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] – la tariffa nazionale italiana con uno sconto del 10% – è stata fatta in tutta autonomia, malgrado i suggerimenti della [OSCURATO:PERSONA], che proponeva l’applicazione della tariffa nazionale italiana.
155. Infatti, secondo la decisione impugnata, la concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in merito alla risposta da dare all’ordine della [OSCURATO:PERSONA], che risulta in particolare dalla nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1993 inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 1993, si spiega con il contesto nel quale tale ordine si inserisce e con il fatto che il detto ordine precisava che avevano avuto luogo talune discussioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda alcuni dei suoi elementi, vale a dire le lettere di autorizzazione dei clienti della [OSCURATO:PERSONA].
156. Orbene, occorre ricordare che, in passato, le vendite della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] venivano effettuate mediante una rete che faceva intervenire la ICBO in Italia e la [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, a seguito dell’inchiesta condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di porre fine a tale trafila di approvvigionamenti allo scopo di evitare la rottura del suo contratto di distribuzione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva minacciata (v. la lettera del 30 marzo 1993 inviata dal sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA], allegato 29 al ricorso). In tale contesto, la decisione impugnata non è manifestamente erronea nei limiti in cui imputa alla volontà della [OSCURATO:PERSONA] di non perdere il beneficio del suo contratto di distribuzione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] quale condotta dovesse tenere per rispondere all’ordine del 24 febbraio 1993. Tale comportamento si spiega anche con il contenuto del detto ordine, che menzionava contatti con la [OSCURATO:PERSONA] e autorizzazioni di acquisto firmate da utilizzatori francesi, anche se tali contatti e tali autorizzazioni non sono richiesti in caso di vendite intracomunitarie dall’Italia verso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque potuto legittimamente avvertire l’esigenza di contattare la [OSCURATO:PERSONA] per saperne di più sul punto.
157. Di conseguenza, la decisione impugnata non presenta errori manifesti di valutazione in quanto perviene alla conclusione che la concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] era giustificata da ragioni congiunturali che non permettono di accertare sufficientemente sul piano giuridico l’esistenza di un ostacolo alle vendite intracomunitarie posto ai rivenditori.
158. Con riferimento al carattere autonomo dell’offerta proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] – cioè la tariffa nazionale italiana con uno sconto del 10% –, va sottolineato che la decisione impugnata non è manifestamente erronea in quanto indica che, seppure tale offerta è stata almeno parzialmente suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA], che proponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della tariffa nazionale italiana, essa è stata fatta in totale autonomia, come risulta dall’indicazione «se noi fossimo d’accordo», che compare nella nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1993, in cui è esposto il contenuto delle indicazioni date per telefono da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’ordine della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, lo sconto del 10% è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di sua stessa iniziativa. Tale sconto illustra così il principio generale, esposto nella decisione impugnata, secondo cui il distributore è libero di proporre il prezzo che desidera ai rivenditori. In applicazione del sistema CES, il detto distributore deve semplicemente vegliare a rispettare le regole applicabili in caso di vendite interzone, il che non sembra accadere nella fattispecie, tenuto conto del fatto che l’ordine del 24 febbraio 1993 si avvaleva di lettere di autorizzazione comunicate da utilizzatori francesi.
159. Di conseguenza, la decisione impugnata non presenta errori manifesti di valutazione in quanto perviene alla conclusione che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] è stata fatta in completa autonomia dal detto distributore e che essa non ha avuto per effetto di ostacolare le vendite intracomunitarie ai rivenditori.
160. Inoltre, e malgrado le sue allegazioni in tal senso, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] fosse discriminatoria nei suoi confronti o più in generale restrittiva della concorrenza. In particolare, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva formulare tale valutazione considerati gli elementi che le sono stati comunicati, cioè il riferimento fatto alla tariffa internazionale nella lettera del sig. A. alla [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 1993 (il «Consumer price in dollari») e nella nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 1993, dato che la transazione di cui si trattava non rientrava nel sistema CES e che essa è stata effettuata, comunque, al di fuori di qualsiasi intervento dimostrato della [OSCURATO:PERSONA] sul punto.
161. Con riferimento alle offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un utilizzatore inglese C. il 26 gennaio ed il 21 febbraio 1994, a prezzi che sarebbero stati ben più vantaggiosi di quelli proposti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] l’8 aprile 1993, occorre osservare che tali offerte sono state fatte in lire italiane e non in dollari e che un periodo di dieci e di undici mesi li separa dall’offerta fatta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui la lira italiana era soggetta ad importanti oscillazioni monetarie. In assenza di elementi che permettano di accertare che un ordine della [OSCURATO:PERSONA] passato in quel momento sarebbe stato trattato in modo diverso da quello passato dall’utilizzatore inglese, la [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto incorsa in alcun errore manifesto di valutazione indicando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essere stata oggetto di una discriminazione tariffaria da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, che tale discriminazione sarebbe imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].
162. Allo stesso modo, quanto all’offerta fatta alla [OSCURATO:PERSONA] da un rivenditore italiano M., che si rifornirebbe presso la [OSCURATO:PERSONA], e che sarebbe in grado di offrire alla [OSCURATO:PERSONA] prezzi inferiori a quelli che essa poteva ottenere direttamente presso la [OSCURATO:PERSONA], occorre del pari osservare che tale offerta non è di per sé sufficientemente probante per accertare la discriminazione tariffaria asserita dalla ricorrente. Infatti, in tale offerta, formulata in dollari, nulla lascia apparire che il rivenditore italiano abbia acquistato i pezzi presso la [OSCURATO:PERSONA] come asserisce la ricorrente. Pertanto, in mancanza di un valido paragone con l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione indicando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di essere stata oggetto di una discriminazione tariffaria da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, che tale discriminazione fosse imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].
163. Peraltro, le critiche della ricorrente contro l’asserito ricatto esercitato sulla [OSCURATO:PERSONA] non sono pertinenti, dato che la minaccia di adire la [OSCURATO:PERSONA] per prezzo discriminatorio risulta chiaramente dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 22 aprile 1993, che rifiuta l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e chiede di beneficiare del Consumer price in dollari. Al riguardo, la cronologia degli avvenimenti, di cui la ricorrente si avvale per confutare l’esistenza di tale ricatto, contraddice le sue allegazioni, dato che è essa stessa, nella lettera del 22 aprile 1993, a minacciare di adire le autorità comunitarie per esprimere il suo malcontento sulle condizioni tariffarie proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] l’8 aprile 1993. Analogamente, l’argomento della ricorrente relativo alle vendite in Africa non è pertinente, nei limiti in cui non incide sul ragionamento esposto dalla decisione impugnata sull’ordine della [OSCURATO:PERSONA] e la risposta che ad esso è stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA].
164. Da quanto precede risulta che le censure della ricorrente relative ai documenti riguardanti l’ordine del 24 febbraio 1993 devono essere respinte.
6. Conclusione
165. Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dedotto elementi tali da porre in discussione le valutazioni della decisione impugnata riguardanti l’applicabilità dell’art. 81 CE.
166. In particolare, quanto alla valutazione relativa all’effetto del sistema CES sulle vendite realizzate all’interno della zona CE/AELS, va osservato che nessun elemento prodotto dalla ricorrente confuta la conclusione alla quale la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta a seguito dell’esame della denuncia, vale a dire che «non è stata provata alcuna restrizione della concorrenza intesa ad impedire o a rendere più difficoltoso il commercio dei pezzi di ricambio all’interno della detta zona» (decisione impugnata, punto 7.1, pag. 22, terzo comma).
167. Allo stesso modo, per quanto riguarda la valutazione relativa all’effetto del sistema CES sulle vendite interzone realizzate tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la zona CE/AELS, nessun elemento prodotto dalla ricorrente è tale da inficiare la validità della conclusione cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta al termine del procedimento amministrativo, secondo cui il sistema CES non isola il mercato comunitario vietando in esso la concorrenza dei pezzi di ricambio importati dagli [OSCURATO:PERSONA] a prezzi inferiori ai prezzi europei e non compromette, neppure, il commercio intracomunitario di tali pezzi di ricambio (decisione impugnata, punto 7.2, pag. 25, primo e secondo trattino). Al riguardo, occorre ricordare che, per giustificare l’applicazione delle regole di concorrenza ad un accordo riguardante prodotti acquistati negli [OSCURATO:PERSONA] per essere venduti nella [OSCURATO:PERSONA], tale accordo deve, sulla base di un insieme di elementi di fatto e di diritto, permettere di prevedere con un grado di probabilità sufficiente che esso possa esercitare un’influenza più che insignificante sulla concorrenza nella [OSCURATO:PERSONA] e sul commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso, sentenza Javico, cit., punti 16 e 18). Il semplice fatto che un comportamento produca determinati effetti, quali che essi siano, sull’economia della [OSCURATO:PERSONA] non costituisce in sé un nesso sufficientemente stretto per permettere di fondare la competenza comunitaria. Per potere essere preso in considerazione è necessario che tale effetto sia sostanziale, cioè sensibile e non trascurabile.
168. Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.
D – Sul secondo motivo, vertente sul ragionamento seguito dalla decisione impugnata con riferimento all’applicabilità dell’art. 82 CE
1. Sul contenuto della denuncia
169. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è erronea quando afferma, al punto 8, che la denuncia non faceva valere alcuna violazione dell’art. 82 CE.
170. Il Tribunale osserva che, per quanto riguarda l’asserto di una violazione dell’art. 82 CE, la denuncia si accontentava di indicare, nella sua parte finale, che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] «poteva essere considerato come abuso di posizione dominante vietato dall’art. [82] CE» e che la [OSCURATO:PERSONA] si teneva a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] per aiutarla a definire il mercato rilevante, la posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] e l’abuso di tale posizione dominante, se la [OSCURATO:PERSONA] riteneva necessario indagare sul punto. Inoltre, occorre sottolineare che, nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6, la ricorrente ha riconosciuto sul punto che, se è vero che essa non aveva approfondito il suo asserto riguardante la violazione dell’art. 82 CE nella denuncia, ciò era accaduto perché essa era – e restava – convinta del fatto che i comportamenti contestati alla [OSCURATO:PERSONA] fossero vietati dall’art. 81 CE. Pertanto, in assenza di qualsiasi indicazione nella denuncia che consenta di comprendere sotto quale profilo il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere costitutivo di un abuso di posizione dominante, a torto la ricorrente contesta alla decisione impugnata di indicare che nella sua denuncia non si lamentava la violazione dell’art. 82 CE.
2. Sulle allegazioni esposte nella nota riepilogativa dell’11 agosto 2000
171. La decisione impugnata osserva, al punto 8, che è soltanto nella nota riepilogativa dell’11 agosto 2000 che la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato esplicitamente, ma in modo generico e senza fornire prove, talune violazioni dell’art. 82 CE, che si limitano a enumerare alcune pratiche abusive menzionate dalla detta disposizione. Tuttavia, anche considerando acquisito che la [OSCURATO:PERSONA] fruisca di una posizione dominante sul mercato dei suoi pezzi di ricambio, tali censure vengono respinte dalla decisione impugnata.
a) Sull’asserita imposizione di prezzi di transazione non equi
172. Con riferimento al primo argomento con il quale si deduce una violazione dell’art. 82 CE, relativo all’imposizione di prezzi di transazione non equi, la decisione impugnata osserva che simile argomento non può essere accolto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non impone alcun prezzo e che i suoi distributori sono liberi di proporre ai rivenditori e agli utilizzatori i prezzi che essi intendono praticare (decisione impugnata, punto 8, secondo comma).
173. La ricorrente afferma che tale valutazione è erronea, tenuto conto delle pressioni esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] nel 1993. Inoltre, la questione essenziale consisterebbe qui nel sapere se il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] maggiori di 10 punti il prezzo di vendita ai distributori americani dei pezzi di ricambio destinati ad essere esportati in Europa e non permetta al rivenditore europeo che si approvvigiona negli [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il beneficio di sconti quantitativi costituisca un prezzo non equo. Al riguardo, la ricorrente afferma che, anche supponendo che possa essere calcolato un costo addizionale per «indennizzare» il distributore europeo sul cui territorio i prodotti vengono esportati, la penalizzazione del distributore americano che esporta verso l’Europa andrebbe ben oltre tale obiettivo. Inoltre, la decisione impugnata non terrebbe conto delle informazioni comunicate dalla ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo, per quanto riguarda la discriminazione subita dall’utilizzatore europeo che acquista negli [OSCURATO:PERSONA], direttamente o con l’intermediazione di un rivenditore europeo, pagando in dollari al prezzo di mercato, rispetto ai distributori europei che acquistano in Belgio in valute europee ad un prezzo che comporterebbe necessariamente un corso del dollaro inferiore al suo corso reale. Tale aiuto concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori europei falserebbe il gioco del mercato permettendo loro di fronteggiare le importazioni provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA].
174. Il Tribunale osserva, anzitutto ed in via generale, che gli argomenti relativi alla violazione dell’art. 82 CE, esposti per la prima volta dalla ricorrente nella nota riepilogativa dell’11 agosto 2000, si limitano ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri rivenditori europei condizioni di vendita sfavorevoli e discriminatorie e che, di conseguenza, «il comportamento della [[OSCURATO:PERSONA]] era costitutivo di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, manifestatosi in particolare con l’imposizione di prezzi di transazione non equi, la limitazione degli sbocchi a danno dei consumatori e l’applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, tutte infrazioni espressamente previste all’art. 82 CE». In tal modo, la ricorrente si accontenta di invocare l’esistenza formale di violazioni dell’art. 82 CE, senza corroborare tale asserto con argomenti propri alla fattispecie e senza fornire il minimo elemento di prova a sostegno di tale affermazione.
175. Per quanto riguarda il primo argomento della [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la ricorrente non contesta che la [OSCURATO:PERSONA] lasci ai suoi distributori, in particolare i distributori americani, la massima libertà nel determinare il prezzo di rivendita dei pezzi di ricambio ai loro clienti, come la [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente si accontenta qui di riprendere argomenti ai quali si è già risposto o affermazioni che non sono accompagnate da elementi di prova sufficienti.
176. In tal senso, con riferimento alle asserite pressioni esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] nel 1993, l’esame dei contatti intervenuti tra queste due imprese a proposito dell’ordine del 24 febbraio 1993, effettuato nell’ambito del primo motivo di ricorso, permette di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errori manifesti di valutazione indicando che tali contatti si spiegavano con il contesto particolare nel quale tale ordine è intervenuto (v. supra punti 155 e 156). Per le stesse ragioni, tali contatti non permettono di accertare sufficientemente l’esistenza di asseriti prezzi di transazione non equi, fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso vale per quanto riguarda la possibilità per un rivenditore europeo di ottenere sconti quantitativi presso distributori americani della [OSCURATO:PERSONA], poiché tale questione è stata esaminata nell’ambito del primo motivo di ricorso e non consente di individuare l’esistenza di un’eventuale restrizione della concorrenza nella fattispecie (v. supra punto 62).
177. Peraltro, l’affermazione della ricorrente, secondo cui la maggiorazione del 10% del prezzo praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi distributori americani in caso di ordini di pezzi di ricambio destinati ad essere esportati verso la zona CE/AELS eccederebbe le necessità proprie al sistema CES, non è corroborata da una qualsiasi prova riguardante il carattere sproporzionato o ingiustificato della detta misura. Simile affermazione non può pertanto essere sufficiente a rimettere in discussione le ragioni obiettive della differenza di prezzo praticata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi distributori americani in caso di vendite all’esportazione menzionate nella decisione impugnata, cioè, in sostanza, la necessità di conservare la qualità e l’integrità della sua rete europea di distribuzione.
178. Analogamente, i dati relativi all’evoluzione dei prezzi praticati in [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e ottenuti negli [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] tra il 1992 ed il 2000, comunicati nel corso del procedimento amministrativo in allegato alla nota riepilogativa dell’11 agosto 2000, presentati dalla ricorrente come prova del fatto che essa subirebbe una discriminazione rispetto ai distributori europei della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa dovrebbe pagare i suoi acquisti negli [OSCURATO:PERSONA] in dollari, mentre i distributori europei possono acquistare in Europa presso la [OSCURATO:PERSONA] pagando in una moneta europea indicizzata su un corso del dollaro che sarebbe loro favorevole, non possono essere sufficienti a confutare la valutazione contenuta nella decisione impugnata relativa all’asserita imposizione di prezzi di transazione non equi. Infatti, tali differenze di prezzo constatate dalla [OSCURATO:PERSONA] possono perfettamente spiegarsi, da un lato, con l’apprezzamento del dollaro sulle monete europee nel periodo 1992/2000 e, dall’altro, con le esigenze proprie alla rete di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] può decidere, nell’ambito della sua politica commerciale, di evitare che i suoi distributori europei subiscano in pieno gli effetti legati alla fluttuazione dei mercati monetari. Inoltre, e soprattutto, la situazione dei rivenditori europei non può essere assimilata a quella dei distributori europei della [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che i primi non sono vincolati agli obblighi contrattuali ai quali sono soggetti i secondi.
179. Ne consegue che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esame del suo argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’art. 82 CE a causa dell’imposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di prezzi di transazione non equi.
b) Sull’asserita limitazione degli sbocchi a danno dei consumatori
180. Per quanto riguarda il secondo argomento vertente sulla violazione dell’art. 82 CE, relativo alla limitazione degli sbocchi a danno dei consumatori, la decisione impugnata espone che tale affermazione è priva di fondamento, dato che gli utilizzatori possono approvvigionarsi senza vincoli ovunque nel mondo e che i rivenditori possono approvvigionarsi in altre zone geografiche indicando l’identità degli utilizzatori della zona geografica di destinazione dei pezzi ordinati (decisione impugnata, punto 8, secondo comma).
181. La ricorrente critica tale valutazione, sottolineando che essa non prende in considerazione la pesantezza e la rigidità del sistema CES, che esigerebbe informazioni che vanno oltre il necessario. Allo stesso modo, il fatto che il rivenditore europeo non possa costituire stock negli [OSCURATO:PERSONA], dove i pezzi di ricambio sono meno costosi, neppure per conto di un utilizzatore dichiarato, avrebbe per effetto di limitare le possibilità di approvvigionamento degli utilizzatori europei. La ricorrente si avvale al riguardo di attestazioni redatte nel gennaio e nel febbraio 1993 da due dei suoi clienti, i quali desideravano che essa potesse gestire uno stock ingente di pezzi di ricambio.
182. Il Tribunale osserva che, come risulta dall’esame degli argomenti dedotti nell’ambito del primo motivo, nessuno dei detti argomenti permette di concludere che gli ordini passati da clienti europei che utilizzano la [OSCURATO:PERSONA] come mandataria nell’ambito del sistema CES non sono stati soddisfatti (v. supra punti 74‑77). Gli sbocchi non sono, pertanto, stati limitati a danno degli utilizzatori come afferma la ricorrente.
183. Occorre, per di più, prendere in considerazione anche il fatto che la volontà, perfettamente legittima, degli utilizzatori europei di poter beneficiare di pezzi acquistati negli [OSCURATO:PERSONA], dove sono meno cari, deve essere valutata alla luce della politica di commercializzazione della [OSCURATO:PERSONA] – ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA] –, che intende limitare tali vendite interzone allo scopo di privilegiare i suoi distributori europei, i quali, per essere presenti sul posto ed offrire la totalità dei servizi desiderati dalla [OSCURATO:PERSONA], come la vendita dei macchinari da cantiere, devono assumersi costi che non si assumono i rivenditori europei che si approvvigionano negli [OSCURATO:PERSONA] per conto degli utilizzatori europei. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente non permettono pertanto di porre nuovamente in discussione tale situazione, che contempera gli interessi delle differenti parti in causa, malgrado la volontà espressa da due clienti della [OSCURATO:PERSONA] che desidererebbero poter massimizzare le loro possibilità di approvvigionamento senza tuttavia tener conto degli interessi propri della [OSCURATO:PERSONA] e della sua rete di distribuzione.
184. Di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esame del suo argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’art. 82 CE consistente nella limitazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli sbocchi a danno dei consumatori.
c) Sull’asserita applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti
185. Con riferimento al terzo argomento con cui si lamenta la violazione dell’art. 82 CE, relativo all’applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, la decisione impugnata constata che la denunciante non apporta alcun elemento tendente a dimostrare che essa subirebbe una discriminazione rispetto ad altri rivenditori. Al contrario, il sistema CES tratterebbe in modo uniforme tutti i rivenditori europei (decisione impugnata, punto 8, secondo comma).
186. La ricorrente fa valere che la questione pertinente non sarebbe qui quella della discriminazione da essa subita rispetto ad altri rivenditori europei, ma quella della discriminazione che essa subisce rispetto agli altri acquirenti europei – distributori, rivenditori e utilizzatori –, per volumi paragonabili. Pertanto, il fatto che il sistema CES accetti i rivenditori europei, come la [OSCURATO:PERSONA], soltanto a condizione che essi agiscano solo in quanto mandatari di utilizzatori finali equivarrebbe a imporre loro condizioni che non sono obiettivamente giustificate e il cui unico scopo sarebbe di diradare le possibilità di un’offerta alternativa.
187. Il Tribunale osserva che anche qui la ricorrente non può rivendicare lo stesso trattamento commerciale che viene concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori europei, dato che tali distributori sono vincolati da obblighi contrattuali ai quali la [OSCURATO:PERSONA] non è soggetta. Tale categoria di acquirenti si distingue pertanto dai rivenditori e utilizzatori che non sono vincolati da detti obblighi.
188. Di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esame del suo argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’art. 82 CE consistente nell’applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.
3. Sulle altre censure della ricorrente
189. La ricorrente critica la decisione impugnata in quanto trascura totalmente le altre pratiche della [OSCURATO:PERSONA], che denuncerebbero una politica di esclusione sistematica nei suoi confronti, dal momento che essa è l’unico concorrente dei distributori europei che si trova in Europa. Tali pratiche perpetrate per la maggior parte dalla [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] consisterebbero nella sorveglianza dei suoi approvvigionamenti, nelle «fessure» del sistema CES che consentirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] di sviare i suoi clienti, nello sconto del «profit credit» alla [OSCURATO:PERSONA], che permetterebbe a tale impresa di conoscere l’importo degli acquisti effettuati negli [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto dei suoi clienti francesi, nelle manovre intese a screditare le sue attività e quelle dei rivenditori in generale, lasciando intendere che la qualità e l’autenticità dei pezzi che essi vendono non sono garantite.
190. Il Tribunale osserva che tali censure, in particolare quelle che riguardano azioni imputabili alla [OSCURATO:PERSONA], non sono state invocate dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo in quanto allegazioni di violazione dell’art. 82 CE. Non si può pertanto contestare alla decisione impugnata di non averle esaminate sotto questa angolazione.
4. Conclusione
191. Da quanto precede risulta che gli argomenti dedotti dalla ricorrente con riferimento al ragionamento seguito dalla decisione impugnata a proposito dell’applicabilità dell’art. 82 CE non inficiano le valutazioni degli elementi di fatto e di diritto effettuate in quest’ambito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto.
E – Sul terzo motivo, vertente sulla violazione di norme procedurali
1. Sulla censura vertente sulla durata irragionevole del procedimento
192. La ricorrente constata che il procedimento amministrativo, dal deposito della denuncia alla decisione di rigetto, è durato quasi dieci anni e sostiene che tale durata non è ragionevole. Infatti, l’istruzione sarebbe stata eccessivamente lunga, in quanto sono trascorsi sette anni dal deposito della denuncia nell’ottobre 1993 al settembre 2000, quando i servizi della [OSCURATO:PERSONA] l’hanno informata oralmente della loro decisione di archiviare tale denuncia. Allo stesso modo, la ricorrente ha dovuto avviare molteplici procedimenti, tra cui un ricorso per carenza, a partire dall’ottobre 2000, per ottenere la lettera ex art. 6 e la decisione finale. Inoltre, la durata irragionevole del procedimento amministrativo avrebbe influenzato il contenuto del fascicolo facendo perdere alla ricorrente opportunità di raccogliere elementi di prova supplementari riguardanti i prezzi man mano che veniva attuato il sistema CES.
193. Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che nell’ipotesi in cui la decisione impugnata sia una decisione di rigetto di una denuncia, un’eventuale durata eccessiva del trattamento della denuncia non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della decisione finale adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tale durata non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi sostanziali che, a seconda dei casi, determinano l’esistenza o meno di una violazione delle regole di concorrenza o che giustificano la mancata istruzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11201, punto 44). La durata d’istruzione della denuncia non reca pertanto, in linea di principio, pregiudizio al denunciante quando vi è rigetto.
194. Inoltre, nella fattispecie, la ricorrente non dimostra in modo pertinente sotto quale profilo gli elementi di fondo presi in considerazione dalla decisione impugnata possano essere stati influenzati o modificati dalla durata del procedimento amministrat ivo.
195. Peraltro, occorre osservare che il rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un termine ragionevole all’atto dell’adozione di decisioni in esito a procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un’applicazione del principio di buona amministrazione (v., in materia di rigetto delle denunce, sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C‑282/95 P, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1503, punti 37 e 38). La durata ragionevole di un tale procedimento dev’essere valutata sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla [OSCURATO:PERSONA], della complessità della pratica e degli interessi delle parti coinvolte (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1739, punto 57).
196. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la durata del procedimento si spiega con la complessità dei fatti, che mettono in causa la politica mondiale ed europea di commercializzazione di un’importante impresa, e con la necessità di esaminare i numerosi argomenti e allegati documentali presentati dalla ricorrente. Così, a completamento della denuncia, depositata il 18 ottobre 1993, che interveniva nel contesto di un procedimento precedentemente avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’invio, il 12 maggio 1993, di una comunicazione di addebiti, la ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] diverse lettere, nell’aprile e nel maggio 1994, nell’agosto 1995, nel maggio e nell’agosto 1997, nel novembre e nel dicembre 1997 e nell’agosto 2000, allo scopo di comunicarle elementi nuovi o di commentare lo stato del procedimento. Parimenti, a seguito della lettera ex art. 6, inviata alla ricorrente il 19 luglio 2001, essa ha comunicato voluminose osservazioni il 22 ottobre 2001, che dovevano essere esaminate dalla [OSCURATO:PERSONA] prima di adottare la decisione impugnata il 1º aprile 2003.
197. Di conseguenza, la censura vertente sulla durata irragionevole del procedimento amministrativo deve essere respinta.
2. Sulle censure vertenti sulla mancanza di diligenza e d’imparzialità nell’esame della denuncia e sulla carenza di motivazione della decisione impugnata
198. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha mancato di diligenza e d’imparzialità respingendo la sua denuncia senza neppure esaminare la situazione del mercato rilevante, sebbene disponesse di informazioni al riguardo, cioè una tabella allegata alla denuncia, che mostrerebbe la diminuzione delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] dal 1989 al 1992 e che è stata riattualizzata nel 1999, nonché dei dati relativi ai prodotti venduti ed ai prezzi praticati da diversi distributori in Europa e negli [OSCURATO:PERSONA], che sono stati comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] o da taluni distributori. Inoltre, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] doveva spiegare nella decisione impugnata le ragioni per le quali ha deciso di respingere la denuncia, mentre per sette anni le aveva dato indicazioni in senso contrario. Al riguardo, la ricorrente espone che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva indicato con lettera del 13 aprile 1995 che taluni documenti del fascicolo erano di «importanza particolare» o che una lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA], allora membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, del 15 giugno 1999, faceva pensare che sarebbe stata inviata alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione degli addebiti.
199. Il Tribunale osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. Infatti, è sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T‑111/96, ITT Promedia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2937, punto 131).
200. Al riguardo, con riferimento all’asserto secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato la situazione del mercato rilevante, va osservato che la decisione impugnata definisce, al punto 4, il mercato di cui trattasi per quanto riguarda sia i prodotti interessati, cioè i macchinari da cantiere e i loro pezzi di ricambio, sia la dimensione geografica del detto mercato. Inoltre, la decisione impugnata espone chiaramente i fatti e le considerazioni giuridiche che giustificano il rigetto della denuncia per quanto riguarda le censure di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE. Non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere fatto riferimento, nel corso del procedimento amministrativo o nella decisione impugnata, a documenti di cui la ricorrente non dimostra l’essenzialità.
201. Peraltro, va sottolineato che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 13 aprile 1995 si limitava a chiedere alla ricorrente quali fossero, tra i documenti del fascicolo che presentavano un’importanza particolare, quelli che potevano essere riservati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che, in quanto tali, non potevano essere comunicati a tale impresa. Allo stesso modo, la lettera del 15 giugno 1999 inviata alla ricorrente dal membro della [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA] si limitava a indicare che, «a seguito della recente sentenza nella causa Javico, i [suoi] servizi [stavano] concludendo le procedure di consultazione preventive all’invio di una nuova comunicazione degli addebiti» e che la denunciante doveva tuttavia convenire «che [gli era] impossibile in tale fase emettere una valutazione anticipata dell’esito di tale consultazione». Tali documenti non consentono pertanto di accertare che, per sette anni, la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito alla ricorrente indicazioni che le permettessero di ritenere che essa aveva deciso di sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE piuttosto che di respingere la denuncia e non occorreva che essi fossero esaminati nell’ambito della decisione finale.
202. Di conseguenza, le censure vertenti sulla mancanza di diligenza e di imparzialità nell’esame della denuncia e sulla carenza di motivazione della decisione impugnata devono essere respinte.
3. Sulla censura vertente sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98
203. La ricorrente sostiene cha la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 6 del regolamento n. 2842/98, ai sensi del quale, se la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli elementi di cui dispone non consentano di dar seguito ad una denuncia, essa ne indica i motivi al denunziante e fissa un termine entro il quale egli può manifestare il proprio punto di vista per iscritto. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non l’avrebbe posta in grado di manifestare il proprio punto di vista sui motivi presi in considerazione per respingere la sua denuncia. Infatti, la decisione impugnata contesta alla ricorrente di non aver prodotto un certo numero di prove, in particolare per quanto riguarda l’effettività degli acquisti dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consumer price in dollari prima del 14 febbraio 1993 o il fatto che gli ordini passati alla [OSCURATO:PERSONA] erano destinati alla [OSCURATO:PERSONA] e non all’Africa, senza darle la possibilità di argomentare su tali questioni nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6.
204. Tuttavia, il Tribunale osserva che la lettera ex art. 6 indicava che, dopo aver esaminato i diversi documenti ottenuti nell’ambito del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] era giunta alla conclusione che, «allo stato delle cose[,] gli elementi raccolti non consent[ivano] di dare un seguito favorevole al[la] domanda». Con riferimento, specificamente, ai documenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], la lettera ex art. 6 osservava in particolare quanto segue:
«La ICBO e la [OSCURATO:PERSONA] ottengono dalla [OSCURATO:PERSONA] pezzi a prezzi (“Consumer price” in dollari o “tariffa internazionale” in dollari) diversi e – apparentemente nettamente più bassi – di quelli della tariffa italiana, simulando di destinare tali pezzi agli [OSCURATO:PERSONA], paese verso il quale, a causa dei prezzi assai più bassi di quelli praticati in Europa, le esportazioni ai prezzi correnti europei non sono normalmente redditizie. Tali pezzi sono in realtà destinati alla [OSCURATO:PERSONA] (…) per le sue attività commerciali in Africa e in [OSCURATO:PERSONA]».
205. È in risposta a tale esposizione del ragionamento che intendeva seguire la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, senza fornire elementi di prova in proposito, che i pezzi di ricambio acquistati con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA] avevano per destinazione la [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] non osava rifornire apertamente la [OSCURATO:PERSONA] a causa della minaccia di rottura del suo contratto che proveniva dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la ricorrente non può sorprendersi che la decisione impugnata risponda a tali osservazioni rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai provato di aver potuto beneficiare della tariffa internazionale presso la [OSCURATO:PERSONA] e che essa non ha neppure dimostrato che le vendite effettuate con l’intermediazione della ICBO e della [OSCURATO:PERSONA] avessero per destinazione finale la [OSCURATO:PERSONA] e non l’Africa.
206. Di conseguenza, la censura vertente sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98 deve essere respinta.
4. Sulle censure vertenti sulla violazione del diritto d’accesso al fascicolo
207. La ricorrente ricorda che, con lettera del 23 ottobre 2001, essa ha chiesto al consigliere auditore una copia di due documenti considerati nella lettera ex art. 6, cioè delle informazioni sui prezzi che sarebbero state fornite da taluni distributori europei della [OSCURATO:PERSONA] (v. lettera ex art. 6, punto 5.1) e dei documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA] provenienti dalla Leverton [v. lettera ex art. 6, punto 7.1, lett. d)]. Con lettera del 10 dicembre 2001 il consigliere auditore ha, da un lato, risposto che i dati relativi ai prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] con i suoi diversi distributori sono dati riservati, osservando al contempo che, considerando che il previsto rigetto della denuncia non era fondato su specifici livelli dei prezzi, la conoscenza di tali documenti non era indispensabile al denunciante. Il consigliere auditore ha, d’altro lato, precisato che il documento della Leverton non comunicato vietava a quest’ultima di servirsi della sua filiale americana per approvvigionarsi al di fuori del sistema CES. Il consigliere auditore ne ha tratto la conclusione che tale documento non era pertinente per il rigetto della denuncia.
208. Tuttavia, la ricorrente fa valere che, in contrasto con quanto affermato dal consigliere auditore, un documento relativo al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] applica il sistema CES alla filiale americana di un distributore europeo era del tutto pertinente per il trattamento della controversia, nei limiti in cui esso permetteva di analizzare gli effetti del sistema CES sulla concorrenza nella [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la ricorrente indica che la lettera ex art. 6 esponeva taluni dati sui prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] con i suoi distributori, mentre nessuna considerazione sul punto appare nella decisione impugnata. Tali informazioni sarebbero tuttavia pertinenti per determinare il contenuto della politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi distributori. Quindi, sarebbe utile verificare se esista una correlazione tra gli sconti mirati che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a taluni clienti della [OSCURATO:PERSONA] nel 1993 e i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale distributore in quel periodo o, più in generale, se i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi distributori si discostino sostanzialmente dal prezzo ai distributori americani e, in caso affermativo, per quali ragioni.
209. Peraltro, la ricorrente osserva che la decisione impugnata non prende in considerazione il fatto che un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso nell’ambito del procedimento amministrativo che la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe soppresso talune riduzioni in caso di vendita alla [OSCURATO:PERSONA].
210. Per tutti questi motivi, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia adottare ogni provvedimento utile per verificare che il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non comporti elementi che non sono stati presi in considerazione o che sono stati esaminati in modo non corretto da quest’ultima, allo scopo di verificare se la decisione sia realmente fondata su fatti corretti e se essa non comporti errori manifesti di valutazione che si vengono ad aggiungere a quelli che la ricorrente ha potuto porre in evidenza. Nel formulare tale domanda la ricorrente è cosciente del fatto che, in quanto denunciante, essa non dispone di un diritto di accesso al fascicolo esteso quanto quello delle imprese sottoposte a indagine. Essa non pretende neppure di prendere conoscenza di segreti d’affari. Questa è la ragione per cui suggerisce al Tribunale di farsi trasmettere direttamente il fascicolo, o quantomeno ogni documento che esso riterrà utile, prendendo in considerazione la necessità di eliminare tutte le incertezze ai fini della soluzione della controversia.
211. Il Tribunale osserva che gli argomenti presentati dalla ricorrente nel contesto della censura vertente sulla violazione del diritto d’accesso al fascicolo non inficiano affatto la valutazione del consigliere auditore secondo la quale il contenuto dei documenti in causa era riservato nei suoi confronti per ragioni legate al segreto d’affari. Non vi è, pertanto, nella fattispecie alcuna violazione del diritto d’accesso al fascicolo.
212. Inoltre, per criticare la valutazione del consigliere auditore secondo cui la conoscenza dei documenti di cui trattasi non era affatto indispensabile per comprendere le ragioni per cui la denuncia della [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta, la ricorrente si accontenta di indicare in modo puramente ipotetico e speculativo quale potesse essere l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi distributori. Al riguardo, occorre ricordare che, a seguito di una denuncia per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad intraprendere un procedimento inteso ad accertare le dette violazioni, ma soltanto ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante allo scopo di valutare se tali elementi lascino apparire un comportamento tale da falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e compromettere il commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (v. supra punti 26‑28). Non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere esposto dettagliatamente nella decisione impugnata la politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi distributori, dato che tale decisione espone a sufficienza sul piano giuridico le ragioni per le quali le censure di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinte.
213. Il Tribunale non considera, pertanto, necessario adottare provvedimenti istruttori per ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre tutti i documenti utili alla soluzione della controversia in risposta alla domanda presentata in tal senso dalla ricorrente.
214. Da ultimo, va osservato che la ricorrente non può fare riferimento per la prima volta allo stadio del procedimento giurisdizionale al fatto che, a suo avviso, nel corso di una riunione di gabinetto con il membro della [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA], il 29 giugno 1998, uno degli intervenienti ha indicato che, «in occasione di un’ispezione, un responsabile della [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto [per iscritto] che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse saputo che essa vendeva alla [OSCURATO:PERSONA], i suoi sconti [sarebbero stati] soppressi», per chiedere l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, anche supponendo che tale fatto sia provato, il che non risulta dal fascicolo, esso non sarebbe di per sé sufficiente a porre nuovamente in discussione la decisione impugnata, dato che essa indica che la [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato la [OSCURATO:PERSONA] prima del febbraio 1993 di porre fine al suo contratto di distribuzione qualora fosse risultato che essa aggirava le regole del sistema CES effettuando vendite interzone senza rispettare le rispettive regole. Il commento del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] sopra riportato potrebbe pertanto perfettamente inscriversi nel contesto della minaccia fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] di rompere il contratto della [OSCURATO:PERSONA] qualora essa avesse continuato a vendere alla rete ICBO/[OSCURATO:PERSONA], che era stata denunciata con la lettera anonima del febbraio 1990.
215. Di conseguenza, le censure vertenti sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98 devono essere respinte.
216. Da quanto precede risulta che il terzo motivo di ricorso deve essere integralmente respinto.
217. Pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
218. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] e delle intervenienti.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti.