CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 32761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Nel procedimento relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Messina [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - letti gli atti del proc. n. 37330/2021 R.G., relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza di questa Sezione n. 15248 del 02/03/2022, che ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio; - rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza è stata inserita la parola "sentenza" in luogo della parola, corretta, "ordinanza"; - ritenuto che possa applicarsi, per la correzione di tale errore materiale, la disposizione di cui all'art. 625-bis, comma 3 prima parte, cod. proc. pen. P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 2 marzo 2022 sul ricorso n. 37330/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, nel senso che la parola "sentenza" sia sostituita con la parola "ordinanza". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 16 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente