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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17117/2026

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a consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, eart. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, dopo la revocadella sospensione del procedimento per messa alla prova, disapplicata la contestata recidiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ridotta per il rito, di mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 contestato il 29 settembre 2016; con la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e dissequestro e restituzione del denaro.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge, e lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato asseritamente maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 657-bis cod.proc.pen., stante l'intervenuta revoca della messa alla prova.

La Corte di merito avrebbe dovuto, secondo prospettazione difensiva, una volta disposta la revoca della sospensione e la prosecuzione del processo, indicare il periodo di prova effettivamente espletato onde determinare il periodo di 'pre-sofferto' ai sensi della norma citata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo inerente alla postulata prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado è manifestamente infondato.

1.1. La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di declaratoria di intervenuta prescrizione del reato come riqualificato in sentenza, computando, in aggiunta alla durata massima di anni sette e mesi sei conseguente all'intervento di atti interruttivi, i periodi di sospensione conseguenti alla scelta dell'imputato di avanzare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, individuando, così, il decorso finale del termine di prescrizione alla data del 22 febbraio 2027 (in realtà alla data del 22 febbraio 2026 e non del 2027 come indicato per errore materiale), in forza di una sospensione calcolata complessivamente in un anno, dieci mesi e 24 giorni.

1.2. Contesta la difesa che i rinvii disposti nel corso del primo grado di giudizio, dopo la primigenia richiesta all'Uepe di elaborazione del programma trattamentale di messa alla prova, quindi dal 14 marzo 2022 al 13 giugno 2022, e, poi, al 14 2settembre 2022 (per la rinnovata richiesta di elaborazione del programma dall'ufficio di servizio sociale ministeriale, inadempiente) possano correttamente considerarsi motivo di sospensione della prescrizione, in quanto non dovuti "ad esigenze di acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, cod.pen.", ma a "inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all'imputato" (invoca a sostegno delle proprie argomentazioni la pronuncia di questa Corte, Sez. 4, n. 40848 del 13/09/2023 Ud. (dep. 09/10/2023 ) Rv. 285105 - 01).

Deduce inoltre la difesa che erroneamente il Tribunale, disposta la sospensione del procedimento per l'ammissione al percorso di probation il 14 settembre 2022, per mesi nove, e rinviato alla data del 25 settembre 2023 per la verifica finale, poi rinviato al 18 ottobre 2023, ha computato un periodo di sospensione ulteriore dal 14 settembre 2022 a tutto il 18 ottobre 2023.

Addotta l'erroneità del calcolo della Corte rileva, dunque, come il reato, considerata la sospensione di soli 383 giorni, avrebbe dovuto considerarsi prescritto già alla data del 16 aprile 2025, dunque in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di merito.

1.3. Non ignora il Collegio che, in punto di sospensione dei termini di prescrizione in caso di rinvio del procedimento disposto, su richiesta del difensore dell'imputato, per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento si registrano orientamenti contrapposti nella giurisprudenza di questa Corte.

1.3.1. L'orientamento più risalente è espresso da Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019 Ud. (dep. 30/04/2020) Rv. 279001 - 01, per cui «[I]l rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice»; dalla precedente Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016 Cc. (dep. 29/02/2016 ) Rv. 266469 - 01, che aveva affermato che «[I]l provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione)», e dalla pronuncia del massimo consesso di questa Corte, Sez.

U,Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 ) Rv. 262914 - 01: «Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione».

1.3.2. Sez. 4, n. 40848 del 13/09/2023 Ud. (dep. 09/10/2023 ) Rv. 285105 - 01, ha invece ritenuto che «[I]l rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.».

1.4. Il contrasto è, in realtà, meno significativo di quanto possa apparire dalla mera lettura delle massime come sopra riportate.

1.5. Ricostruiti la ratio e il quadro normativo regolativo dell'istituto della messa alla prova, entrambi gli orientamenti concordano sul fatto che il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen.

Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna che prevede: le modalità di coinvolgimento dell'imputato nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni.

Altro presupposto indefettibile è costituito dall'inserimento delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all'attività di volontariato di rilievo sociale che rappresentano il nucleo sanzionatorio dell'istituto.

La fase decisoria è disciplinata dall'art. 464 -quater cod. proc. pen., che prevede che il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contestale avviso alle parti. 4Il giudice, nel valutare l'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.6, n. 44646 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277216 Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272066), e deve altresì ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

L'art. 168-ter cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell'ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell'art. 464-septies cod. proc. pen., oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell'art. 464- septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen. .

Nel caso -statisticamente tutt'altro che infrequente- in cui l'imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all'istanza di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., il programma di trattamento, deve comunque comprovare l'invio della richiesta della relativa elaborazione all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l'udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta.

1.6. Certamente inapplicabile, a tale ultimo proposito, il disposto dell'art. 168-ter, comma 1, cod.pen. («Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161»), è stato condivisibilmente ritenuto che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore dell'imputato al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova, né nel riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. («Il corso della prescrizione rimane sospeso [...] nei casi di:[...] 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo allaprevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.

Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale») e determinano l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale.

Diversamente, nella ipotesi in cui sia il giudice, una volta ricevuta la proposta finale di programma di trattamento, a disporre il rinvio dell'udienza al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ai sensi del comma quinto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., il termine prescrizionale continuerà a decorrere.

1.7. In tal senso anche la pronuncia di Sez. 4, n. 40848 del 2023, che, tuttavia, così argomenta a proposito dei rinvii successivi al primo: «I rinvii successivi, disposti di ufficio dal Tribunale, in attesa della elaborazione del programma da parte dell'Uepe, prima della adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, dal 30 gennaio 2018 fino al 18 maggio 2021, non possono, invece, essere conteggiati ai fini della sospensione del corso della prescrizione, in quanto ricollegati, per quanto è dato comprendere dal verbale, ad una inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all'imputato».

1.8. Si tratta, quanto all'ultima frazione dell'impianto motivazionale appena rammentato, di impostazione -peraltro isolata- che si ritiene di non poter condividere, in quanto introduce un non giustificato né giustificabile differente trattamento tra la prima istanza difensiva di ammissione alla messa alla prova (da cui la necessità di dare incarico al servizio ministeriale per l'apprestamento del programma in concreto) e le successive (che esprimono la medesima necessità), invero del tutto sovrapponibili nella sostanza e nella finalità.

Sostanza e finalità di interesse pubblicistico, in quanto sottese alla introduzione dell'istituto mirante a soddisfare istanze special-preventive e risocializzatrici mediante l'incentivazione di comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato, presentando, al contempo, una componente afflittiva che ne salvaguardia la funzione punitiva, accompagnata da una funzione deflattiva che viene attuata, in caso di esito positivo della messa alla prova, con la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice; e particolare in capo al richiedente la misura, in quanto volte a garantire l'offerta di un percorso di reinserimento alternativo a soggetti imputati di reati di minore allarme sociale.

Differente trattamento determinato secondo tale ultima impostazione -solo- dalla 'inerzia' della pubblica amministrazione nel provvedere al mandato giudiziale (con una illogica sanzionabilità del ritardo/inerzia degli uffici del Dipartimento diGiustizia chiamati ad intervenire, per legge, ex art. 464-bis cod.proc.pen. nel caso in cui sia stato, invece, l'imputato a non aver allegato all'istanza di cui all'art. 464- bis cod. proc. pen., come invece dovuto, il programma di trattamento); diverso trattamento, tuttavia, le cui ripercussioni -si ribadisce per una pretesa inadempienza esterna al contesto specificamente giudiziale- invece negativamente si riverserebbero sui tempi processuali, con frustrazione, inevitabile, di istanze e significato sottesi alla introduzione dell'istituto.

1.9. Si ritiene, pertanto, di confermare, anche con riferimento alle richieste difensive di rinvio successive alla prima, funzionali alla elaborazione del programma trattamentale da parte dell'Uepe ed alla sua acquisizione al procedimento per il vaglio giudiziale finalizzato alla sospensione del processo, l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente (connesse alla necessità di meglio esercitare il diritto di difesa quali, ad esempio, l'acquisizione di documenti, lo studio degli atti, il reperimento di precedenti giurisprudenziali, l'esigenza di attendere definizioni giudiziarie o anche l'adesione ad astensione dall'attività proclamata da organi rappresentativi della categoria), dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen.. (principio costantemente affermato a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni -Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255579; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067-).

1.10. Ciò premesso, e rilevato che dalla disamina degli atti processuali -che è consentita ed anzi doverosa essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Sez.

U. n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220992)- risulta che: -a seguito di citazione diretta in giudizio per il 15 marzo 2021 il Tribunale rinviava, per difetto della notifica all'imputato, al 20 settembre 2021; -all'udienza del 20 settembre 2021, su richiesta della difesa dell'imputato, al 24 novembre 2021; -all'udienza del 24 novembre 2021 il Tribunale, attesa la richiesta di sospensione del procedimento da parte del difensore del ricorrente, trasmetteva all'Uepe competente la richiesta di elaborazione del programma trattamentale, con rinvio al 14 marzo 2022; 7-all'udienza del 14 marzo 2022, in assenza della produzione del richiesto programma, il Tribunale rinviava all'udienza del 13 giugno 2022; -all'udienza del 13 giugno 2022, in assenza della produzione del richiesto programma, il Tribunale rinviava all'udienza del 14 settembre 2022; -all'udienza del 14 settembre 2022 il Tribunale ha disposto la sospensione del processo per mesi nove contestualmente sospendendo per il medesimo periodo i termini di prescrizione, salvo rinviare alla udienza del 25 settembre 2023, rinviata su richiesta della difesa al 18 ottobre 2023, quando revocava la sospensione.

Ne consegue la intervenuta sospensione dei termini di prescrizione, in virtù di quanto sopra significato, dal 20 settembre 2021 al 14 giugno 2023 (dovendosi considerare la sospensione per la messa alla prova nei limiti dei nove mesi di messa alla prova), quindi, nuovamente, dal 25 settembre al 18 ottobre 2023, per un totale di un anno, nove mesi e diciassette giorni.

Rilevato, dunque, che il termine si sarebbe consumato, in considerazione della data del commesso reato -individuata al 29 settembre 2016- e in virtù degli atti interruttivi entro il 29 marzo 2024, ma che, rispetto a tale data, va aggiunto il periodo di complessiva sospensione per ulteriori anni uno, mesi nove e giorni diciassette, si da giungere al 17 gennaio 2026, ne consegue che, alla data della sentenza della Corte di merito, 17 giugno 2025, il reato non era ancora prescritto.

1.11. Il motivo, manifestamente infondato, è inammissibile.

Con la conseguenza che non sussistono i presupposti per rilevare ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.proc.pen., la successivamente intervenuta causa estintiva del reato.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

2.1. E' di tutta evidenza che il disposto dell'art. 657-bis cod. proc.pen. : « 1.In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. [...]», corredo processuale coerente alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova, attiene alla sede esecutiva, come reso evidente dall'essere il precetto destinato al pubblico ministero, dominus dell'esecuzione della pena.

Nulla al proposito la competenza del giudice del merito, competente solo a decidere della responsabilità dell'imputato.

3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 8Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA].s.r)lisabptk Arrabito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, eart. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, dopo la revocadella sospensione del procedimento per messa alla prova, disapplicata la contestata recidiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ridotta per il rito, di mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 contestato il 29 settembre 2016; con la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e dissequestro e restituzione del denaro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge, e lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato asseritamente maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 657-bis cod.proc.pen., stante l'intervenuta revoca della messa alla prova. La Corte di merito avrebbe dovuto, secondo prospettazione difensiva, una volta disposta la revoca della sospensione e la prosecuzione del processo, indicare il periodo di prova effettivamente espletato onde determinare il periodo di 'pre-sofferto' ai sensi della norma citata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo inerente alla postulata prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado è manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di declaratoria di intervenuta prescrizione del reato come riqualificato in sentenza, computando, in aggiunta alla durata massima di anni sette e mesi sei conseguente all'intervento di atti interruttivi, i periodi di sospensione conseguenti alla scelta dell'imputato di avanzare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, individuando, così, il decorso finale del termine di prescrizione alla data del 22 febbraio 2027 (in realtà alla data del 22 febbraio 2026 e non del 2027 come indicato per errore materiale), in forza di una sospensione calcolata complessivamente in un anno, dieci mesi e 24 giorni. 1.2. Contesta la difesa che i rinvii disposti nel corso del primo grado di giudizio, dopo la primigenia richiesta all'Uepe di elaborazione del programma trattamentale di messa alla prova, quindi dal 14 marzo 2022 al 13 giugno 2022, e, poi, al 14 2settembre 2022 (per la rinnovata richiesta di elaborazione del programma dall'ufficio di servizio sociale ministeriale, inadempiente) possano correttamente considerarsi motivo di sospensione della prescrizione, in quanto non dovuti "ad esigenze di acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, cod.pen.", ma a "inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all'imputato" (invoca a sostegno delle proprie argomentazioni la pronuncia di questa Corte, Sez. 4, n. 40848 del 13/09/2023 Ud. (dep. 09/10/2023 ) Rv. 285105 - 01). Deduce inoltre la difesa che erroneamente il Tribunale, disposta la sospensione del procedimento per l'ammissione al percorso di probation il 14 settembre 2022, per mesi nove, e rinviato alla data del 25 settembre 2023 per la verifica finale, poi rinviato al 18 ottobre 2023, ha computato un periodo di sospensione ulteriore dal 14 settembre 2022 a tutto il 18 ottobre 2023. Addotta l'erroneità del calcolo della Corte rileva, dunque, come il reato, considerata la sospensione di soli 383 giorni, avrebbe dovuto considerarsi prescritto già alla data del 16 aprile 2025, dunque in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di merito. 1.3. Non ignora il Collegio che, in punto di sospensione dei termini di prescrizione in caso di rinvio del procedimento disposto, su richiesta del difensore dell'imputato, per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento si registrano orientamenti contrapposti nella giurisprudenza di questa Corte. 1.3.1. L'orientamento più risalente è espresso da Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019 Ud. (dep. 30/04/2020) Rv. 279001 - 01, per cui «[I]l rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice»; dalla precedente Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016 Cc. (dep. 29/02/2016 ) Rv. 266469 - 01, che aveva affermato che «[I]l provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione)», e dalla pronuncia del massimo consesso di questa Corte, Sez. U,Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 ) Rv. 262914 - 01: «Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione». 1.3.2. Sez. 4, n. 40848 del 13/09/2023 Ud. (dep. 09/10/2023 ) Rv. 285105 - 01, ha invece ritenuto che «[I]l rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.». 1.4. Il contrasto è, in realtà, meno significativo di quanto possa apparire dalla mera lettura delle massime come sopra riportate. 1.5. Ricostruiti la ratio e il quadro normativo regolativo dell'istituto della messa alla prova, entrambi gli orientamenti concordano sul fatto che il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna che prevede: le modalità di coinvolgimento dell'imputato nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Altro presupposto indefettibile è costituito dall'inserimento delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all'attività di volontariato di rilievo sociale che rappresentano il nucleo sanzionatorio dell'istituto. La fase decisoria è disciplinata dall'art. 464 -quater cod. proc. pen., che prevede che il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contestale avviso alle parti. 4Il giudice, nel valutare l'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.6, n. 44646 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277216 Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272066), e deve altresì ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. L'art. 168-ter cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell'ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell'art. 464-septies cod. proc. pen., oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell'art. 464- septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen. . Nel caso -statisticamente tutt'altro che infrequente- in cui l'imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all'istanza di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., il programma di trattamento, deve comunque comprovare l'invio della richiesta della relativa elaborazione all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l'udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta. 1.6. Certamente inapplicabile, a tale ultimo proposito, il disposto dell'art. 168-ter, comma 1, cod.pen. («Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161»), è stato condivisibilmente ritenuto che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore dell'imputato al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova, né nel riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. («Il corso della prescrizione rimane sospeso [...] nei casi di:[...] 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo allaprevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale») e determinano l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale. Diversamente, nella ipotesi in cui sia il giudice, una volta ricevuta la proposta finale di programma di trattamento, a disporre il rinvio dell'udienza al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ai sensi del comma quinto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., il termine prescrizionale continuerà a decorrere. 1.7. In tal senso anche la pronuncia di Sez. 4, n. 40848 del 2023, che, tuttavia, così argomenta a proposito dei rinvii successivi al primo: «I rinvii successivi, disposti di ufficio dal Tribunale, in attesa della elaborazione del programma da parte dell'Uepe, prima della adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, dal 30 gennaio 2018 fino al 18 maggio 2021, non possono, invece, essere conteggiati ai fini della sospensione del corso della prescrizione, in quanto ricollegati, per quanto è dato comprendere dal verbale, ad una inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all'imputato». 1.8. Si tratta, quanto all'ultima frazione dell'impianto motivazionale appena rammentato, di impostazione -peraltro isolata- che si ritiene di non poter condividere, in quanto introduce un non giustificato né giustificabile differente trattamento tra la prima istanza difensiva di ammissione alla messa alla prova (da cui la necessità di dare incarico al servizio ministeriale per l'apprestamento del programma in concreto) e le successive (che esprimono la medesima necessità), invero del tutto sovrapponibili nella sostanza e nella finalità. Sostanza e finalità di interesse pubblicistico, in quanto sottese alla introduzione dell'istituto mirante a soddisfare istanze special-preventive e risocializzatrici mediante l'incentivazione di comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato, presentando, al contempo, una componente afflittiva che ne salvaguardia la funzione punitiva, accompagnata da una funzione deflattiva che viene attuata, in caso di esito positivo della messa alla prova, con la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice; e particolare in capo al richiedente la misura, in quanto volte a garantire l'offerta di un percorso di reinserimento alternativo a soggetti imputati di reati di minore allarme sociale. Differente trattamento determinato secondo tale ultima impostazione -solo- dalla 'inerzia' della pubblica amministrazione nel provvedere al mandato giudiziale (con una illogica sanzionabilità del ritardo/inerzia degli uffici del Dipartimento diGiustizia chiamati ad intervenire, per legge, ex art. 464-bis cod.proc.pen. nel caso in cui sia stato, invece, l'imputato a non aver allegato all'istanza di cui all'art. 464- bis cod. proc. pen., come invece dovuto, il programma di trattamento); diverso trattamento, tuttavia, le cui ripercussioni -si ribadisce per una pretesa inadempienza esterna al contesto specificamente giudiziale- invece negativamente si riverserebbero sui tempi processuali, con frustrazione, inevitabile, di istanze e significato sottesi alla introduzione dell'istituto. 1.9. Si ritiene, pertanto, di confermare, anche con riferimento alle richieste difensive di rinvio successive alla prima, funzionali alla elaborazione del programma trattamentale da parte dell'Uepe ed alla sua acquisizione al procedimento per il vaglio giudiziale finalizzato alla sospensione del processo, l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente (connesse alla necessità di meglio esercitare il diritto di difesa quali, ad esempio, l'acquisizione di documenti, lo studio degli atti, il reperimento di precedenti giurisprudenziali, l'esigenza di attendere definizioni giudiziarie o anche l'adesione ad astensione dall'attività proclamata da organi rappresentativi della categoria), dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen.. (principio costantemente affermato a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni -Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255579; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067-). 1.10. Ciò premesso, e rilevato che dalla disamina degli atti processuali -che è consentita ed anzi doverosa essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220992)- risulta che: -a seguito di citazione diretta in giudizio per il 15 marzo 2021 il Tribunale rinviava, per difetto della notifica all'imputato, al 20 settembre 2021; -all'udienza del 20 settembre 2021, su richiesta della difesa dell'imputato, al 24 novembre 2021; -all'udienza del 24 novembre 2021 il Tribunale, attesa la richiesta di sospensione del procedimento da parte del difensore del ricorrente, trasmetteva all'Uepe competente la richiesta di elaborazione del programma trattamentale, con rinvio al 14 marzo 2022; 7-all'udienza del 14 marzo 2022, in assenza della produzione del richiesto programma, il Tribunale rinviava all'udienza del 13 giugno 2022; -all'udienza del 13 giugno 2022, in assenza della produzione del richiesto programma, il Tribunale rinviava all'udienza del 14 settembre 2022; -all'udienza del 14 settembre 2022 il Tribunale ha disposto la sospensione del processo per mesi nove contestualmente sospendendo per il medesimo periodo i termini di prescrizione, salvo rinviare alla udienza del 25 settembre 2023, rinviata su richiesta della difesa al 18 ottobre 2023, quando revocava la sospensione. Ne consegue la intervenuta sospensione dei termini di prescrizione, in virtù di quanto sopra significato, dal 20 settembre 2021 al 14 giugno 2023 (dovendosi considerare la sospensione per la messa alla prova nei limiti dei nove mesi di messa alla prova), quindi, nuovamente, dal 25 settembre al 18 ottobre 2023, per un totale di un anno, nove mesi e diciassette giorni. Rilevato, dunque, che il termine si sarebbe consumato, in considerazione della data del commesso reato -individuata al 29 settembre 2016- e in virtù degli atti interruttivi entro il 29 marzo 2024, ma che, rispetto a tale data, va aggiunto il periodo di complessiva sospensione per ulteriori anni uno, mesi nove e giorni diciassette, si da giungere al 17 gennaio 2026, ne consegue che, alla data della sentenza della Corte di merito, 17 giugno 2025, il reato non era ancora prescritto. 1.11. Il motivo, manifestamente infondato, è inammissibile. Con la conseguenza che non sussistono i presupposti per rilevare ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.proc.pen., la successivamente intervenuta causa estintiva del reato. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. E' di tutta evidenza che il disposto dell'art. 657-bis cod. proc.pen. : « 1.In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. [...]», corredo processuale coerente alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova, attiene alla sede esecutiva, come reso evidente dall'essere il precetto destinato al pubblico ministero, dominus dell'esecuzione della pena. Nulla al proposito la competenza del giudice del merito, competente solo a decidere della responsabilità dell'imputato. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 8Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA].s.r)lisabptk Arrabito
Sentenza Cassazione n. 17117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris