Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12970/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

adagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1882 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 302/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 24697/23Numero registro generale 24697/2023Numero sezionale 1882/2026Rilevato che: Numero di raccolta generale 12970/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con sentenza del giorno 14.8.2023 n. 302, la Corte d’appello dirigettava l’appello incidentale della Cooperativa socialePontedera Assistenza avverso la sentenza del tribunale di Pisa,che aveva parzialmente accolto l’azione di accertamentonegativo svolta dalla predetta cooperativa in relazione allepretese (per complessivi € 12.760,78 per premi evasi, sanzionie interessi) rivendicate dall’Istituto assicurativo con uncertificato di variazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso all’esito diun’indagine ispettiva svolta sull’attività della cooperativa daispettori della DTL e dell’Inps e conclusasi con verbale del15.11.2017.Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendoapplicabile la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69 deld.lgs. n. 276/03, per non essere stati formalizzati i rapporti dicollaborazione sulla base di progetti specifici, ma conriferimento ai soli contratti in essere alla data di entrata invigore del d.lgs. n. 81/05, mentre per quelli conclusi a tale dataha, invece, ritenuto applicabili gli ordinari oneri probatori eaffermato che l’Inail non avesse assolto all’onere probatorio perdimostrare la subordinazione.La Corte d’appello ha accolto il gravame principale dell’Inail erigettato quello incidentale della Cooperativa sociale, ritenendoche tutti i rapporti di lavoro oggetto di controversia fossero daqualificare come rapporti di lavoro subordinato.Avverso tale sentenza, la Cooperativa sociale PontederaAssistenza ricorre in cassazione sulla base di un unico articolatomotivo, mentre l’Inail ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 24697/2023Numero sezionale 1882/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessantaN umgeiroo rdni rai ccolta generale 12970/2026Data pubblicazione 06/05/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 2094 c.c. per errataqualificazione della prestazione nelle forme del lavorosubordinato e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perinesistenza di qualsiasi elemento qualificatorio del rapporto dilavoro subordinato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c.Il motivo di ricorso è inammissibile, perché solleva doglianze inordine alla ricostruzione in fatto della vicenda oggetto di giudizioche è di competenza esclusiva del giudice del merito ed èincensurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primocomma n. 5 novellato, nella specie, non ricorrenti; inparticolare, l’accertamento degli indici sintomatici dellasubordinazione è questione di merito i cui presupposti nonpossono essere rimessi in discussione nel giudizio di legittimità(cfr. Cass. n. 13071/24, secondo cui, la valutazione circa lasussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguardal'individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre èsindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamentoNumero registro generale 24697/2023(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laN umero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 12970/2026ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiData pubblicazione 06/05/2026indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'unoo nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, consegue lacondanna alle spese di lite secondo quanto meglio indicato indispositivo, in favore dell’ente convenuto.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite cheliquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi,oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il PresidenteDott.ssa Gabriella MarcheseNumero registro generale 24697/2023Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 12970/2026Data pubblicazione 06/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
adagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1882 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 302/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 24697/23Numero registro generale 24697/2023Numero sezionale 1882/2026Rilevato che: Numero di raccolta generale 12970/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con sentenza del giorno 14.8.2023 n. 302, la Corte d’appello dirigettava l’appello incidentale della Cooperativa socialePontedera Assistenza avverso la sentenza del tribunale di Pisa,che aveva parzialmente accolto l’azione di accertamentonegativo svolta dalla predetta cooperativa in relazione allepretese (per complessivi € 12.760,78 per premi evasi, sanzionie interessi) rivendicate dall’Istituto assicurativo con uncertificato di variazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso all’esito diun’indagine ispettiva svolta sull’attività della cooperativa daispettori della DTL e dell’Inps e conclusasi con verbale del15.11.2017.Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendoapplicabile la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69 deld.lgs. n. 276/03, per non essere stati formalizzati i rapporti dicollaborazione sulla base di progetti specifici, ma conriferimento ai soli contratti in essere alla data di entrata invigore del d.lgs. n. 81/05, mentre per quelli conclusi a tale dataha, invece, ritenuto applicabili gli ordinari oneri probatori eaffermato che l’Inail non avesse assolto all’onere probatorio perdimostrare la subordinazione.La Corte d’appello ha accolto il gravame principale dell’Inail erigettato quello incidentale della Cooperativa sociale, ritenendoche tutti i rapporti di lavoro oggetto di controversia fossero daqualificare come rapporti di lavoro subordinato.Avverso tale sentenza, la Cooperativa sociale PontederaAssistenza ricorre in cassazione sulla base di un unico articolatomotivo, mentre l’Inail ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 24697/2023Numero sezionale 1882/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessantaN umgeiroo rdni rai ccolta generale 12970/2026Data pubblicazione 06/05/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 2094 c.c. per errataqualificazione della prestazione nelle forme del lavorosubordinato e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perinesistenza di qualsiasi elemento qualificatorio del rapporto dilavoro subordinato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c.Il motivo di ricorso è inammissibile, perché solleva doglianze inordine alla ricostruzione in fatto della vicenda oggetto di giudizioche è di competenza esclusiva del giudice del merito ed èincensurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primocomma n. 5 novellato, nella specie, non ricorrenti; inparticolare, l’accertamento degli indici sintomatici dellasubordinazione è questione di merito i cui presupposti nonpossono essere rimessi in discussione nel giudizio di legittimità(cfr. Cass. n. 13071/24, secondo cui, la valutazione circa lasussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguardal'individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre èsindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamentoNumero registro generale 24697/2023(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laN umero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 12970/2026ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiData pubblicazione 06/05/2026indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'unoo nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, consegue lacondanna alle spese di lite secondo quanto meglio indicato indispositivo, in favore dell’ente convenuto.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite cheliquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi,oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il PresidenteDott.ssa Gabriella MarcheseNumero registro generale 24697/2023Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 12970/2026Data pubblicazione 06/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris