CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 22411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27209/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 279/2017 depositata il 18/05/2017, NRG 356/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna, disattendendo il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], educatore di asilo nido comunale, con cui la stessa aveva chiesto il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo, nei confronti del Comune di Bologna quale datore di lavoro, senza esercitare in concreto alcuna pretesa adifferenze retributive o all’attribuzione di un certo diritto; la Corte d’Appello ha osservato che non risultava comprensibile quale fosse il diritto azionato in giudizio, tale non potendo essere l’anzianità di servizio, che è solo presupposto di fatto, rispetto al quale non poteva riconoscersi l’interesse ad agire; anche i riferimenti, nel ricorso in appello, al TFS, all’accesso ai concorsi dirigenziali, alla attribuzione di incarichi ed alla gerarchia tra impiegati erano secondo la Corte del merito del tutto generici ed astratti, inidonei, come tali, ad integrare quelle situazioni di incertezza attuale ed oggettiva suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto, non puramente potenziale, alla ricorrente; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Comune; sono in atti memorie di entrambe le parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo, facendo seguito ad un ampio richiamo della giurisprudenza della Corte di Giustizia in ordine al pari trattamento in punto di anzianità tra lavoratori precari e personale di ruolo, adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e/o 4 c.p.c. ed analoga violazione o quanto meno falsa applicazione della stessa norma è indicata nella rubrica del secondo motivo; i due motivi argomentano, in modo sostanzialmente sovrapponibile, in ordine al fatto che l’anzianità, allorquando essa sia presupposto di fatto di un diritto che, seppure non azionato, sia azionabile, imporrebbe di essere riconosciuta come tale da intercettare l’interesse ad agire, avendo la lavoratrice uno specifico e personale interesse ad una corretta modalità di calcolo del trattamento stesso e le censure concentrano tali valutazioni sul tema del TFS; 2. è indubbio che la ricorrente abbia agito per il mero accertamento dell’anzianità di servizio utile a fini giuridici ed economici presso il Comune di Bologna, in ragione dell’avere essa svolto periodi pre- ruolo, che ritiene debbano essere considerati; la questione sui diritti che potrebbero dipendere dall’anzianità di servizio non viene dunque in rilievo come oggetto diretto di una domanda riguardante uno o più di tali diritti, ma solo sotto il profilo dell’interesse ad agire, che la Corte d’Appello ha denegato per la genericità ed astrattezza dei riferimento al TFS, all’accesso a concorsi dirigenziali o alla gerarchia tra impiegati, difettando quella situazione di incertezza attuale ed oggettiva suscettibile di arrecare un pregiudizio concreto e non puramente potenziale; 2.1 i due motivi del ricorso per cassazione come detto si incentrano, in critica alla sentenza impugnata, sul profilo riguardante il TFS ed è dunque su questo che deve portarsi l’attenzione, anche perché la memoria finale -ove al riferimento al TFS si tende a dare un rilievo esemplificativo - non può modificare l’assetto del ricorso per cassazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471); non si può peraltro non osservare l’evanescenza, a fronte di mancanza di questioni su differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità pre-ruolo, degli aspetti – che la sentenza di appello riferisce essere stati evidenziati a sostegno dell’interes se ad agire - riguardanti meramente ipotetici concorsi dirigenziali o insondabili “incarichi” o ancora alla mera “gerarchia tra impiegati”; tali situazioni sono del tutto prive di riferimenti concreti o esprimono una potenzialità talmente ipotetica - come la partecipazione della ricorrente, educatrice, a concorsi per una dirigenza – da non potersi porre a fondamento dell’interesse ad agire oggi in giudizio; 2.2 l’attenzione va dunque concentrata sul TFS, su cui ruotano le argomentazioni dei due motivi di ricorso; in proposito, nei motivi si spiega, richiamando gli art. 1 e 4 della L. 152/1968, che il regime del TFS ammette il compiuto dei periodi svolti dai dipendenti non di ruolo, solo «purché il personale predetto, abbia almeno un anno di servizio continuativo», mentre – si dice sempre nel ricorso per cassazione, pag. 6, ultimo periodo – la ricorrente nel pre-ruolo aveva svolto servizi tutti di durata inferiore all’anno; da ciò l’asserita illegittima conseguenza per cui al momento della cessazione del rapporto il TFS verrà calcolato solo sugli anni di servizio a partire dall’assunzione in ruolo; 2.3 tuttavia, se il presupposto del diritto e della considerazione dell’anzianità è il perdurare oltre l’anno di ciascun servizio pre- ruolo, ciò addirittura renderebbe evidente l’insussistenza del diritto stesso cui si vorrebbe agganciare l’interesse ad agire, anche perché a ben vedere, su tali basi, sotto il profilo del TFS il Comune legittimamente non giunge rebbe a considerar e l’anzianità così maturata, perché estranea alla fattispecie normativa del diritto al trattamento stesso; 2.4 se peraltro lo scopo della causa della Pellicciotta, almeno per come mano a mano maturato con l’evolversi del giudizio, è individuato dalla rimozione, in via interpretativa o con altristrumenti giuridici, di quel limite insito nelle regole del TFS quali da essa stessa richiamate, la pretesa, come giustamente rilevato nel controricorso, non avrebbe dovuto riguardare genericamente l’anzianità, ma l’accertamento diretto del diritto al computo dei servizi infrannuali ed avrebbe dovuto essere impostata nei confronti dell’ente (ora l’INPS) preposto al pagamento di quel diritto (v. anche, per analogie sulla legittimazione, Cass. S.U. 5 febbraio 2002, n. 1550), se si vuole con estensione del contraddittorio anche al datore di lavoro; quella che si può ipotizzare è dunque causa del tutto differente, i cui diversi presupposti non possono essere trasmigrati nella presente controversia, intentata solo contro il solo datore di lavoro per un computo integrale di anzianità ad ogni fine giuridico ed economico ed in cui il profilo del TFS è venuto in discussione solo per quanto riguarda l’interesse ad agire; quanto sopra, già dirimente, evidenzia in realtà l’assenza di dimostrazione di un interesse concreto ed attuale ad un’azione di mero accertamento del rilievo dell’anzianità pre–ruolo verso il Comune, requisiti comunque necessari (v. ad es. Cass. 16 luglio 2018 n. 18819) e richiesti anche dalle pronunce che poi, nei casi concreti, quell’interesse lo hanno riconosciuto (Cass. 12 luglio 2012, n. 11778; Cass. 12 maggio 2024, n. 9060); 3. il ricorso va dunque disatteso e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a