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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:573
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0248_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑248/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), d), f) e g), della decisione 2014/145/PESC – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 42‑47, 50‑54)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punto 63)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punti 64‑67)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Assenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 68‑70)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione degli elementi a carico – Nuovi motivi – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 72‑74)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 81‑84)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 86, 87, 99‑102)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozione – Necessità di un nesso tra tale sostegno o il vantaggio tratto e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, d), 2022/336 e 2022/1529] (v. punto 91)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Congelamento dei capitali delle persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggano vantaggio dagli stessi – Nozioni – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 94, 107‑111, 113, 114, 119‑121)

10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggano vantaggio dagli stessi – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 97, 98)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 125‑128)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – 115077 / Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/571] (v. punti 131‑134, 138‑141)

13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 152‑170)

14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punto 169) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0248_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑248/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), d), f) e g), della decisione 2014/145/PESC – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 42‑47, 50‑54) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punto 63) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punti 64‑67) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Assenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 68‑70) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione degli elementi a carico – Nuovi motivi – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 72‑74) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 81‑84) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 86, 87, 99‑102) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozione – Necessità di un nesso tra tale sostegno o il vantaggio tratto e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, d), 2022/336 e 2022/1529] (v. punto 91) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Congelamento dei capitali delle persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggano vantaggio dagli stessi – Nozioni – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 94, 107‑111, 113, 114, 119‑121) 10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggano vantaggio dagli stessi – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 97, 98) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/336 e 2022/1529] (v. punti 125‑128) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – 115077 / Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/571] (v. punti 131‑134, 138‑141) 13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 152‑170) 14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571] (v. punto 169) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022 .
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