CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15340/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 cod.pen (fatti accertati in Castellammare di Stabia il 16 giugno 2020). 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero sotto l'egida del vizio di motivazione il ricorrente svolge una generica critica circa la valenza del riconoscimento dell'imputato senza confrontarsi e senza puntualmente misurarsi con le statuizioni della sentenza impugnata che con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, dà atto che l'odierno imputato è stato riconosciuto quale autore di entrambe le azioni furtive sulla base delle caratteristiche fisico- somatiche ben note agli agenti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]