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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12492/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della pronuncia del Tribunale di Rieti, di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99 e 603 bis, comma 1 n. 2, comma 3, nn. 1, 2, 3 e 4 e comma 4, n.3, cod. pen. commesso in Belmonte di Sabina dal 20 marzo 2023 al 25 giugno 2023.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano.

In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.

P.Q.MMar esa [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] IN n A9R 2026 [OSCURATO:PERSONA].',K ..' [OSCURATO:PERSONA].s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della pronuncia del Tribunale di Rieti, di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99 e 603 bis, comma 1 n. 2, comma 3, nn. 1, 2, 3 e 4 e comma 4, n.3, cod. pen. commesso in Belmonte di Sabina dal 20 marzo 2023 al 25 giugno 2023. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano. In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q. P.Q.MMar esa [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] IN n A9R 2026 [OSCURATO:PERSONA].',K ..' [OSCURATO:PERSONA].s
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