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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 27720/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 16749-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; e, - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MIZ±t [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 377/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 18/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto • ancora rileva, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Cagliari depositatcLin data 28/2/2012. wk\ La corte, in particolare, ha ritenuto che l'appello fosse tardivo in quanto proposto con atto di citazione notificato solo in data 17/9/2013, vale a dire dopo la scadenza del termine lungo prevista dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/6/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva fosse tardivo, omettendo, tuttavia, di considerare che l'appellante non aveva ricevuto la comunicazione né dell'avvenuto deposito della sentenza non definitiva, né dell'ordinanza che ha disposto l'ulteriore attività istruttoria, con la conseguenza che lo stesso non aveva potuto formulare, a norma dell'art. 340 c.p.c., l'espressa riserva dell'appello.

2.1. Il motivo è infondato.

L'art. 340 c.p.c. prevede, in effetti, che la riserva d'appello può essere compiuta dalla parte soccombente a pena di decadenza "entro il termine per appellare ed, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa".

La regola generale in tema di gravame avverso Ric. 2016 n. 16749 - Sez. 2 - CC del 18 maggio 2021 sentenze non definitive è, dunque, quella della loro impugnabilità immediata al fine di evitare la preclusione da giudicato interno sulla questione da essa risolta.

In questa prospettiva, la reazione della parte soccombente può avvenire con riferimento a due momenti diversi: a) entro il normale termine per appellare ex artt. 325 e 326 c.p.c.; b) entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, e ciò può verificarsi tanto nel caso in cui manca una precedente notifica della sentenza, quanto nel caso in cui tale evenienza segua la comunicazione.

2.2. Il sistema dell'impugnazione della sentenza non definitiva, però, dev'essere raccordato con la disciplina generale in tema d'impugnazione ed, in particolare, con la previsione di cui all'art. 327, comma 1°, c.p.c., secondo cui il gravame, indipendentemente dalla notificazione, non può proporsi, con riguardo al testo incontestatamente in vigore ratione temporis, "decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza".

Il legislatore, in effetti, indipendentemente da atti di impulso processuale, si è fatto carico delle ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, siano esse processuali o sostanziali, ed, operando un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di speditezza del processo e quelle di consolidamento delle situazioni giuridiche, ha disposto che, in mancanza di atti di impulso acceleratori dell'esercizio del diritto ad impugnare, quest'ultimo si consuma con il decorso di un anno della data di deposito della sentenza a norma dell'art. 327, comma 1°, c.p.c..

2.3. La sentenza non definitiva può essere, pertanto, impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno (oggi sei mesi) dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c. preveda la Ric. 2016 n. 16749 - Sez. 2 - CC del 18 maggio 2021 possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale norma prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, con il chiaro intento non già di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi (Cass. n. 4285 del 2000, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito ancorché detta sentenza non risultasse comunicata; Cass. n. 617 del 1980).

3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da pare dei resistenti.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2016 n. 16749 - Sez. 2 - CC del 18 maggio 2021 Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16749-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; e, - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MIZ±t [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 377/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 18/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto • ancora rileva, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Cagliari depositatcLin data 28/2/2012. wk\ La corte, in particolare, ha ritenuto che l'appello fosse tardivo in quanto proposto con atto di citazione notificato solo in data 17/9/2013, vale a dire dopo la scadenza del termine lungo prevista dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/6/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva fosse tardivo, omettendo, tuttavia, di considerare che l'appellante non aveva ricevuto la comunicazione né dell'avvenuto deposito della sentenza non definitiva, né dell'ordinanza che ha disposto l'ulteriore attività istruttoria, con la conseguenza che lo stesso non aveva potuto formulare, a norma dell'art. 340 c.p.c., l'espressa riserva dell'appello. 2.1. Il motivo è infondato. L'art. 340 c.p.c. prevede, in effetti, che la riserva d'appello può essere compiuta dalla parte soccombente a pena di decadenza "entro il termine per appellare ed, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa". La regola generale in tema di gravame avverso Ric. 2016 n. 16749 - Sez. 2 - CC del 18 maggio 2021 sentenze non definitive è, dunque, quella della loro impugnabilità immediata al fine di evitare la preclusione da giudicato interno sulla questione da essa risolta. In questa prospettiva, la reazione della parte soccombente può avvenire con riferimento a due momenti diversi: a) entro il normale termine per appellare ex artt. 325 e 326 c.p.c.; b) entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, e ciò può verificarsi tanto nel caso in cui manca una precedente notifica della sentenza, quanto nel caso in cui tale evenienza segua la comunicazione. 2.2. Il sistema dell'impugnazione della sentenza non definitiva, però, dev'essere raccordato con la disciplina generale in tema d'impugnazione ed, in particolare, con la previsione di cui all'art. 327, comma 1°, c.p.c., secondo cui il gravame, indipendentemente dalla notificazione, non può proporsi, con riguardo al testo incontestatamente in vigore ratione temporis, "decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza". Il legislatore, in effetti, indipendentemente da atti di impulso processuale, si è fatto carico delle ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, siano esse processuali o sostanziali, ed, operando un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di speditezza del processo e quelle di consolidamento delle situazioni giuridiche, ha disposto che, in mancanza di atti di impulso acceleratori dell'esercizio del diritto ad impugnare, quest'ultimo si consuma con il decorso di un anno della data di deposito della sentenza a norma dell'art. 327, comma 1°, c.p.c.. 2.3. La sentenza non definitiva può essere, pertanto, impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno (oggi sei mesi) dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c. preveda la Ric. 2016 n. 16749 - Sez. 2 - CC del 18 maggio 2021 possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale norma prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, con il chiaro intento non già di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi (Cass. n. 4285 del 2000, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito ancorché detta sentenza non risultasse comunicata; Cass. n. 617 del 1980). 3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da pare dei resistenti. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2016 n. 16749 - Sez. 2 - CC del 18 maggio 2021 Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2021.
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