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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19544/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e specificatamente all'individuazione del ricorrente quale concorrente nei fatti di rapina aggravata, e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato non omettendo l'analisi del tema relative all'altezza dell'imputato viceversa affrontato a pagina 8 della motivazione con ampia argomentazione in fatto; che inoltre la Corte di appello, a definitiva confutazione delle doglianze difensive sulla individuazione, ha sottolineato una serie di elementi desunti da conversazioni che vedevano il ricorrente quale uno degli interlocutori e nelle quali è frequente il riferimento all'episodio delittuoso; che tali conversazioni avevano ad oggetto anche colloqui con l'Ottaiano già ritenuto autore dei fatti nonché argomenti riferiti alla consumazione di fatti di rapina; che pertanto l'argomento dedotto in ordine agli esiti della consulenza è superato anche da tali argomentazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e specificatamente all'individuazione del ricorrente quale concorrente nei fatti di rapina aggravata, e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato non omettendo l'analisi del tema relative all'altezza dell'imputato viceversa affrontato a pagina 8 della motivazione con ampia argomentazione in fatto; che inoltre la Corte di appello, a definitiva confutazione delle doglianze difensive sulla individuazione, ha sottolineato una serie di elementi desunti da conversazioni che vedevano il ricorrente quale uno degli interlocutori e nelle quali è frequente il riferimento all'episodio delittuoso; che tali conversazioni avevano ad oggetto anche colloqui con l'Ottaiano già ritenuto autore dei fatti nonché argomenti riferiti alla consumazione di fatti di rapina; che pertanto l'argomento dedotto in ordine agli esiti della consulenza è superato anche da tali argomentazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammen
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