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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22122/2026

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la D’Andrea dalla quale è rappresentatoe difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 253/2022 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.1.

Con unico ricorso del 16/9/2020, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione, dinnanzi al Giudice di Pace di Pistoia, avverso duesuccessive ordinanze-ingiunzioni, la n. 4640/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e la n. 2687/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Prefettura di Pistoia,respinti i suoi ricorsi avverso i relativi verbali di accertamento, gli avevaintimato il pagamento di euro 334,00, con la prima e di euro 174 conla seconda.In particolare, con l’ordinanza ingiunzione 4640 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]gli era stata inflitta una sanzione per violazione dell’art. 41 comma 11in relazione all’art. 146 comma 3 cod. strada, commessa, in Pistoia, dalconducente dell’autoveicolo di sua proprietà, in data 8/10/2019,viale dell’Arcadia con via Fermi e, con l’ordinanza ingiunzione2687/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una sanzione per violazione dell’art. 7comma 1, lettera a), in riferimento al successivo comma 13 cod.strada, pure commessa dal conducente del suo autoveicolo in Pistoia,in data 08/10/19, per aver circolato in corsia riservata in piazza SanSi costituirono in giudizio la Prefettura e il Comune di Pistoia,quest’ultimo a mezzo di un delegato della Polizia municipale;l’opponente eccepì l’inammissibilità della costituzione per carenza dilegittimazione a contraddire.2.

Con sentenza n. 384/2021, il Giudice di Pace di Pistoia, accolsel’opposizione limitatamente alla misura delle sanzioni, riducendole alminimo edittale.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -2-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/20263.

Con sentenza n. 253/2022, il Tribunale di Pistoia ha respintol’appello di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al rimborso delle spese infavore della Prefettura.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il Tribunale ha escluso ildedotto difetto di legittimazione passiva del Comune di Pistoia e dellaconseguente nullità della sentenza impugnata per omessa suaestromissione dal giudizio, nonché la nullità del verbale presuppostodella prima ordinanza-ingiunzione per la inesistenza della sua notificae la nullità del verbale presupposto della seconda ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 61 cod. strada, perché l’attività diaccertamento strumentale delle violazioni contestate era avvenuta nonalla presenza di un organo della polizia stradale.5.

Avverso questa sentenza del Tribunale di Pistoia, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi,illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] di Pistoia e il Comune di Pistoia non hanno svolto difese;l’Avvocatura dello Stato, per la Prefettura, ha depositato una nota alsolo fine di partecipare alla eventuale discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionee falsa applicazione degli artt. 100, 101, 156, 161 e 162 cod. proc. civ.e dell'art. 6 comma 9 d.lgs. n. 150/2011, per non avere la Corted’appello dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di pace perviolazione del contraddittorio, conseguente alla mancata estromissionedel Comune di Pistoia dal giudizio di opposizione.In particolare, secondo il ricorrente, la partecipazione di unsoggetto non legittimato al processo violerebbe il principio delcontraddittorio perché comporterebbe la produzione di atti ed elementiche contribuirebbero indebitamente alla formazione del liberoRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -3-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026apprezzamento del giudice e costituirebbe una sostituzioneprocessuale in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ.; ne sarebbederivata responsabilità per colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma 1,c.p.c. per manifesta inosservanza delle norme processuali.1.1.

Il motivo è inammissibile.

In disparte ogni rilievo su quandosia consentita l’estromissione di una parte, come rilevato già nellasentenza impugnata, è prevista quale causa di nullità della sentenza lamancata integrazione del contraddittorio, non l’ipotesi opposta; a ciòsi aggiunga che il ricorrente non è stato condannato al rimborso dellespese in favore del Comune.

Ciò posto, per principio consolidato, nelricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei principiregolatori del giusto processo - e, cioè, delle regole processuali ex art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – è ammissibile soltanto se abbiacarattere decisivo e, quindi, incida sul contenuto della decisionearrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Sez. 3, n. 32574del 14/12/2024; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019; Sez.3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017), ciò che nella specieevidentemente non è.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 1 e 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell'art 201 comma 3 cod. strada,dell’art. 385 comma 3 del d.P.R. 495/1992 e dell'art. 3 comma 2 dellal. n. 890/1982 per avere il Tribunale di Pistoia negato la nullità dellanotifica del verbale presupposto dell’ordinanza ingiunzione 4640/AREAIII; al contrario, la notifica sarebbe giuridicamente inesistente perchéla trasmissione del verbale al punto di accettazione postale non è stataeseguita da un soggetto appartenente all’Amministrazione che haaccertato la violazione, ma da un soggetto terzo; per la validità dellanotifica, inoltre, l’art. 3, comma 2, della legge n. 890/1982Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -4-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026richiederebbe che sulla busta postale siano indicati la sottoscrizione delrichiedente e il sigillo dell'ufficio, nel caso di specie non apposti.2.1.

Il motivo è infondato.

Come rilevato dal Tribunale, lanotifica, non effettuata a mezzo di soggetti appartenentiall’Amministrazione che ha accertato la violazione, ha comunqueraggiunto il suo scopo perché il verbale è stato tempestivamenteopposto: in conseguenza, esclusa l’inesistenza della notifica perchécomunque un processo notificatorio vi è stato, la nullità, seppuresussistente, è stata sanata.In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice dellastrada, la nullità derivante dall'avvenuta notificazione del verbale diaccertamento mediante raccomandata spedita dai dipendenti delladitta appaltatrice del servizio, anziché dall'ufficiale giudiziario nelleforme prescritte dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, non può esserepronunciata qualora, essendo stato proposto tempestivamente ricorsoal prefetto, debba ritenersi che l'atto ha raggiunto lo scopo cui èdestinato, consistente nel rendere edotto l'interessato del verbaleelevato nei suoi confronti e nel porlo in grado di difendersi (Sez. 1, n.2817 del 08/02/2006); l'art. 18, comma 4, della legge n. 689 del 1981dispone infatti che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14,che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rendeapplicabile l'art. 156 cod. proc. civ. sull'irrilevanza della nullità nel casodi raggiungimento dello scopo (Sez. 6 - 2, n. 10185 del 27/04/2018).3.

Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazionedell'art.61 della l. n. 120/2010 per avere il Tribunale negato la nullità- illegittimità del verbale presupposto dell'ordinanza - ingiunzionen.4640 area III dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sebbene l'organo di [OSCURATO:PERSONA] nonfosse presente nell’accertamento delle violazioni del Codice dellaStrada contestate.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -5-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/20263.1.

Il motivo è infondato.

Come correttamente ritenuto dallaCorte d’appello e diversamente da quanto argomentato dal ricorrenteche, invero, ha invocato un unico precedente di questa Corte (lasentenza n. n. 16713 del 07/11/2003) superato dalle pronuncesuccessive (Sez. 1, n. 15348 del 21/07/2005; Sez. 1, n. 17491 del30/08/2005; Sez. 1, n. 18108 del 12/09/2005), è legittimol'accertamento successivo al momento della violazione, ove si consideriche quando questa viene accertata mediante dispositivi di controllo,l'accertamento è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distintodalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlatadocumentazione fotografica o video del fatto che integra la violazionestessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, delsupporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura dicontrollo; pertanto, la previsione che le apparecchiature destinate acontrollare l'osservanza dei limiti di velocità debbano essere gestitedirettamente dagli organi di polizia stradale e debbano essere nelladisponibilità degli stessi, non implica affatto la presenza - comeespressamente precisato dall'art. 5 del d.P.R. 22 giugno 1999, n. 350,per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone atraffico limitato, degli stessi organi - ma soltanto, rispettivamente, chesiano essi a decidere l'ubicazione degli apparecchi e i tempi del lorofunzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano soloessi a poter accedere agli apparati e ai dati.4.

Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell'art. 61 prima parte, della l. n. 120/2010 e degli art. 156comma 2 e 162 cod. proc. civ. per avere il Tribunale esclusol’illegittimità - nullità dei verbali presupposti delle opposte ordinanze -ingiunzioni del Prefetto di Pistoia n.4640 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2687 del27/04/2020 sebbene non fosse attestato il titolo di detenzione delleRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -6-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni, se di proprietà onoleggiati dagli enti locali; l'assenza di questa attestazione nei verbaliprecluderebbe la verifica della legittimità dell'accertamento stesso.4.1.

Il motivo è infondato.

È stato infatti precisato (in materia diaccertamenti del superamento dei limiti di velocità a mezzo diapparecchiature elettroniche, ma il principio risolve anche la presentefattispecie) che, qualora il rilevamento dell’infrazione sia avvenutol'amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nellasequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazionecontestata, né condiziona la sussistenza della violazione accertata permezzo di tali apparecchi, con la conseguenza che l'eventuale invaliditàdel contratto non si riverbera sulla legittimità della sanzione perchénon costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato poteresanzionatorio la cui invalidità possa inficiare la legittimità della pretesaazionata, a fronte dell'illecito amministrativo riscontrato (Sez. 2, n.29001 del 06/10/2022; Sez. 2, n. 38276 del 03/12/2021).5.

Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale pronunciato sullespecifiche ed autonome censure formulate con il quinto e il sestomotivo di appello; in particolare, con il quinto motivo egli avevadenunciato la nullità del verbale relativo alla violazione semaforica permancanza di indicazione della delibera comunale che autorizzaval'installazione del dispositivo per il rilevamento, necessaria per validarel'installazione del dispositivo; con il sesto motivo, il ricorrente avevalamentato la nullità del verbale relativo alla circolazione in corsieriservate per la mancanza di autorizzazione ministerialeall'installazione del dispositivo di rilevazione della violazione.5.1.

Il quinto motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -7-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026Come riportato in ricorso, [OSCURATO:PERSONA], con il quinto e il sestomotivo di appello, aveva censurato la sentenza del Giudice di pace nellaparte in cui aveva ritenuto non rilevante la denunciata mancanza delladelibera di Giunta comunale ai fini della validità dei due verbali, perchéil codice della strada richiederebbe la delibera di Giunta soltanto nelcaso dell'art. 4 e, cioè, la delimitazione del centro abitato e, perl'articolo 7 comma 9, ovvero per la delimitazione della zona a trafficolimitato e delle aree pedonali.In particolare, come risulta dall’atto di appello e dal ricorso inopposizione, esaminabili da questa Corte per essere stato denunciatoun error in procedendo, con il quinto motivo di appello, richiamando ilmotivo di opposizione sub a) 2, il ricorrente aveva ribadito la necessitàche l’istallazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica fossepreviamente autorizzata dalla Giunta municipale e denunciato lamancanza di questa delibera; con il sesto motivo, in richiamo al motivodi opposizione sub 3 1, egli aveva invece lamentato che erroneamenteil Giudice di pace avesse ritenuto irrilevante l’omessa indicazionedell’autorizzazione ministeriale ex-art. 1 d.p.r. 250/1999 ad installareil dispositivo che ha rilevato l’infrazione di transito su corsia riservata.Effettivamente, il Tribunale non ha pronunciato su nessuno deidue motivi, omettendo pure di riportarne il contenuto.Come chiarito da questa Corte, tuttavia, nel caso di denuncia, insede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, ènecessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettataviolazione, dimostrando che ha riguardato una questioneastrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassareinutilmente la decisione gravata (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16102 del02/08/2016).Ciò posto, relativamente al quinto motivo di appello, deverilevarsi che, in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -8-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicantela luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centroabitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impiantosemaforico automatico (nella specie c.d.

PARVC, Project AutomationRed [OSCURATO:PERSONA]) è illegittima la contestazione differita in assenzadi una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamentodell'apparecchio con delibera della Giunta comunale, perché avvenutain assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, daparte dell'ente proprietario (Sez. 2, n. 21894 del 02/08/2024).In tal senso, l’esame del quinto motivo di appello avrebbe potutoessere decisivo se scrutinato e fondato, sicché il suo omesso esameintegra una violazione rilevante.Non così deve ritenersi per il sesto motivo di appello, relativo allamancanza di autorizzazione ministeriale.Sul punto, infatti, proprio nel precedente invocato a sostegno delricorso (Sez. 2, n. 20222 del 31/07/2018), questa Corte hainnanzitutto ribadito che «in tema di accertamento delle infrazioni alcodice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201,comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l.27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1° agosto 2003, n. 214, che haassoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo dicontestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato siala circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile,dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo deidispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997(cosiddette "porte telematiche").

Tali dispositivi, anche se installati inconformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entratain vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. strada,consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi allecorsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi diRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -9-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026accesso alle zone a traffico limitato» (Cass. n. 25180/2008; conf. n.4725/2011; n. 5252/2011).

Ha tuttavia, di seguito, rilevato che «taleorientamento, che sembra limitare l'impiego degli strumenti di videoripresa solo alle corsie preferenziali riservate corrispondentimaterialmente ai varchi di accesso alle ZTL o poste all'interno o incorrispondenza di tali varchi, è stato poi precisato dalla successivagiurisprudenza di questa Suprema Corte», che ha chiarito comel’estensione dell’art. 4 l. n. 214 del 2003 alle corsie riservate delladisciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresaprevista per le zone a limitato traffico e al centro storico consenta diritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessiapparecchi autorizzati a presiedere le zone a traffico limitato e il centrostorico senza altra autorizzazione.

In tal senso, proprio nella pronunciainvocata dal ricorrente, questa Corte ha, in senso opposto e in richiamodei precedenti rilevanti, ritenuto che avesse errato il Tribunale, laddoveha ritenuto che necessitavano di apposita specifica autorizzazione gliimpianti che sovraintendevano a corse preferenziali, non essendosufficiente che gli impianti posti a presidio delle corsie preferenzialifossero stati autorizzati per la sorveglianza di una zona a trafficolimitato (Cass. n. 23899/2014); ha, perciò, dato continuità al principioper cui la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblicipuò avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa giàautorizzati per il controllo dell'accesso alle zone ZTL e ai centri storici,senza necessità di ulteriore autorizzazione (così in Sez. 2, n.20222/2018 cit.)La denunciata omissione di pronuncia rileva dunque soltanto peril quinto motivo di appello e in tali limiti la sentenza impugnata deveessere cassata.6.

Il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma Idell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha sostenuto laRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -10-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n.150/2011 e dell'artt. 91,comma I, e 92, comma II cod. proc. civ. per non avere il Tribunale resouna decisione come da lui auspicato in impugnazione è evidentementeinammissibile per sua formulazione ipotetica.7.

Infine, dall’accoglimento del quinto motivo derival’assorbimento del settimo motivo con cui è stata censurata lastatuizione sulle spese.3.

Il ricorso è perciò, accolto nel quinto motivo, nei limitiprecisati, con assorbimento del settimo motivo; sono, invece, dichiaratiinammissibili il primo e il sesto motivo e rigettati il secondo, terzo equarto motivo.In tali limiti la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato, perchéprovveda allo scrutinio del quinto motivo di appello.Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, nei limiti precisati inmotivazione, con assorbimento del settimo motivo; dichiarainammissibili il primo e il sesto motivo e rigetta il secondo, terzo equarto motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato,anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -11-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la D’Andrea dalla quale è rappresentatoe difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 253/2022 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.1. Con unico ricorso del 16/9/2020, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione, dinnanzi al Giudice di Pace di Pistoia, avverso duesuccessive ordinanze-ingiunzioni, la n. 4640/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e la n. 2687/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Prefettura di Pistoia,respinti i suoi ricorsi avverso i relativi verbali di accertamento, gli avevaintimato il pagamento di euro 334,00, con la prima e di euro 174 conla seconda.In particolare, con l’ordinanza ingiunzione 4640 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]gli era stata inflitta una sanzione per violazione dell’art. 41 comma 11in relazione all’art. 146 comma 3 cod. strada, commessa, in Pistoia, dalconducente dell’autoveicolo di sua proprietà, in data 8/10/2019,viale dell’Arcadia con via Fermi e, con l’ordinanza ingiunzione2687/[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una sanzione per violazione dell’art. 7comma 1, lettera a), in riferimento al successivo comma 13 cod.strada, pure commessa dal conducente del suo autoveicolo in Pistoia,in data 08/10/19, per aver circolato in corsia riservata in piazza SanSi costituirono in giudizio la Prefettura e il Comune di Pistoia,quest’ultimo a mezzo di un delegato della Polizia municipale;l’opponente eccepì l’inammissibilità della costituzione per carenza dilegittimazione a contraddire.2. Con sentenza n. 384/2021, il Giudice di Pace di Pistoia, accolsel’opposizione limitatamente alla misura delle sanzioni, riducendole alminimo edittale.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -2-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/20263. Con sentenza n. 253/2022, il Tribunale di Pistoia ha respintol’appello di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al rimborso delle spese infavore della Prefettura.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il Tribunale ha escluso ildedotto difetto di legittimazione passiva del Comune di Pistoia e dellaconseguente nullità della sentenza impugnata per omessa suaestromissione dal giudizio, nonché la nullità del verbale presuppostodella prima ordinanza-ingiunzione per la inesistenza della sua notificae la nullità del verbale presupposto della seconda ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 61 cod. strada, perché l’attività diaccertamento strumentale delle violazioni contestate era avvenuta nonalla presenza di un organo della polizia stradale.5. Avverso questa sentenza del Tribunale di Pistoia, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi,illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] di Pistoia e il Comune di Pistoia non hanno svolto difese;l’Avvocatura dello Stato, per la Prefettura, ha depositato una nota alsolo fine di partecipare alla eventuale discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionee falsa applicazione degli artt. 100, 101, 156, 161 e 162 cod. proc. civ.e dell'art. 6 comma 9 d.lgs. n. 150/2011, per non avere la Corted’appello dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di pace perviolazione del contraddittorio, conseguente alla mancata estromissionedel Comune di Pistoia dal giudizio di opposizione.In particolare, secondo il ricorrente, la partecipazione di unsoggetto non legittimato al processo violerebbe il principio delcontraddittorio perché comporterebbe la produzione di atti ed elementiche contribuirebbero indebitamente alla formazione del liberoRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -3-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026apprezzamento del giudice e costituirebbe una sostituzioneprocessuale in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ.; ne sarebbederivata responsabilità per colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma 1,c.p.c. per manifesta inosservanza delle norme processuali.1.1. Il motivo è inammissibile. In disparte ogni rilievo su quandosia consentita l’estromissione di una parte, come rilevato già nellasentenza impugnata, è prevista quale causa di nullità della sentenza lamancata integrazione del contraddittorio, non l’ipotesi opposta; a ciòsi aggiunga che il ricorrente non è stato condannato al rimborso dellespese in favore del Comune. Ciò posto, per principio consolidato, nelricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei principiregolatori del giusto processo - e, cioè, delle regole processuali ex art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – è ammissibile soltanto se abbiacarattere decisivo e, quindi, incida sul contenuto della decisionearrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Sez. 3, n. 32574del 14/12/2024; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019; Sez.3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017), ciò che nella specieevidentemente non è.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 1 e 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell'art 201 comma 3 cod. strada,dell’art. 385 comma 3 del d.P.R. 495/1992 e dell'art. 3 comma 2 dellal. n. 890/1982 per avere il Tribunale di Pistoia negato la nullità dellanotifica del verbale presupposto dell’ordinanza ingiunzione 4640/AREAIII; al contrario, la notifica sarebbe giuridicamente inesistente perchéla trasmissione del verbale al punto di accettazione postale non è stataeseguita da un soggetto appartenente all’Amministrazione che haaccertato la violazione, ma da un soggetto terzo; per la validità dellanotifica, inoltre, l’art. 3, comma 2, della legge n. 890/1982Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -4-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026richiederebbe che sulla busta postale siano indicati la sottoscrizione delrichiedente e il sigillo dell'ufficio, nel caso di specie non apposti.2.1. Il motivo è infondato. Come rilevato dal Tribunale, lanotifica, non effettuata a mezzo di soggetti appartenentiall’Amministrazione che ha accertato la violazione, ha comunqueraggiunto il suo scopo perché il verbale è stato tempestivamenteopposto: in conseguenza, esclusa l’inesistenza della notifica perchécomunque un processo notificatorio vi è stato, la nullità, seppuresussistente, è stata sanata.In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice dellastrada, la nullità derivante dall'avvenuta notificazione del verbale diaccertamento mediante raccomandata spedita dai dipendenti delladitta appaltatrice del servizio, anziché dall'ufficiale giudiziario nelleforme prescritte dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, non può esserepronunciata qualora, essendo stato proposto tempestivamente ricorsoal prefetto, debba ritenersi che l'atto ha raggiunto lo scopo cui èdestinato, consistente nel rendere edotto l'interessato del verbaleelevato nei suoi confronti e nel porlo in grado di difendersi (Sez. 1, n.2817 del 08/02/2006); l'art. 18, comma 4, della legge n. 689 del 1981dispone infatti che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14,che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rendeapplicabile l'art. 156 cod. proc. civ. sull'irrilevanza della nullità nel casodi raggiungimento dello scopo (Sez. 6 - 2, n. 10185 del 27/04/2018).3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazionedell'art.61 della l. n. 120/2010 per avere il Tribunale negato la nullità- illegittimità del verbale presupposto dell'ordinanza - ingiunzionen.4640 area III dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sebbene l'organo di [OSCURATO:PERSONA] nonfosse presente nell’accertamento delle violazioni del Codice dellaStrada contestate.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -5-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/20263.1. Il motivo è infondato. Come correttamente ritenuto dallaCorte d’appello e diversamente da quanto argomentato dal ricorrenteche, invero, ha invocato un unico precedente di questa Corte (lasentenza n. n. 16713 del 07/11/2003) superato dalle pronuncesuccessive (Sez. 1, n. 15348 del 21/07/2005; Sez. 1, n. 17491 del30/08/2005; Sez. 1, n. 18108 del 12/09/2005), è legittimol'accertamento successivo al momento della violazione, ove si consideriche quando questa viene accertata mediante dispositivi di controllo,l'accertamento è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distintodalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlatadocumentazione fotografica o video del fatto che integra la violazionestessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, delsupporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura dicontrollo; pertanto, la previsione che le apparecchiature destinate acontrollare l'osservanza dei limiti di velocità debbano essere gestitedirettamente dagli organi di polizia stradale e debbano essere nelladisponibilità degli stessi, non implica affatto la presenza - comeespressamente precisato dall'art. 5 del d.P.R. 22 giugno 1999, n. 350,per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone atraffico limitato, degli stessi organi - ma soltanto, rispettivamente, chesiano essi a decidere l'ubicazione degli apparecchi e i tempi del lorofunzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano soloessi a poter accedere agli apparati e ai dati.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell'art. 61 prima parte, della l. n. 120/2010 e degli art. 156comma 2 e 162 cod. proc. civ. per avere il Tribunale esclusol’illegittimità - nullità dei verbali presupposti delle opposte ordinanze -ingiunzioni del Prefetto di Pistoia n.4640 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2687 del27/04/2020 sebbene non fosse attestato il titolo di detenzione delleRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -6-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni, se di proprietà onoleggiati dagli enti locali; l'assenza di questa attestazione nei verbaliprecluderebbe la verifica della legittimità dell'accertamento stesso.4.1. Il motivo è infondato. È stato infatti precisato (in materia diaccertamenti del superamento dei limiti di velocità a mezzo diapparecchiature elettroniche, ma il principio risolve anche la presentefattispecie) che, qualora il rilevamento dell’infrazione sia avvenutol'amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nellasequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazionecontestata, né condiziona la sussistenza della violazione accertata permezzo di tali apparecchi, con la conseguenza che l'eventuale invaliditàdel contratto non si riverbera sulla legittimità della sanzione perchénon costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato poteresanzionatorio la cui invalidità possa inficiare la legittimità della pretesaazionata, a fronte dell'illecito amministrativo riscontrato (Sez. 2, n.29001 del 06/10/2022; Sez. 2, n. 38276 del 03/12/2021).5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale pronunciato sullespecifiche ed autonome censure formulate con il quinto e il sestomotivo di appello; in particolare, con il quinto motivo egli avevadenunciato la nullità del verbale relativo alla violazione semaforica permancanza di indicazione della delibera comunale che autorizzaval'installazione del dispositivo per il rilevamento, necessaria per validarel'installazione del dispositivo; con il sesto motivo, il ricorrente avevalamentato la nullità del verbale relativo alla circolazione in corsieriservate per la mancanza di autorizzazione ministerialeall'installazione del dispositivo di rilevazione della violazione.5.1. Il quinto motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -7-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026Come riportato in ricorso, [OSCURATO:PERSONA], con il quinto e il sestomotivo di appello, aveva censurato la sentenza del Giudice di pace nellaparte in cui aveva ritenuto non rilevante la denunciata mancanza delladelibera di Giunta comunale ai fini della validità dei due verbali, perchéil codice della strada richiederebbe la delibera di Giunta soltanto nelcaso dell'art. 4 e, cioè, la delimitazione del centro abitato e, perl'articolo 7 comma 9, ovvero per la delimitazione della zona a trafficolimitato e delle aree pedonali.In particolare, come risulta dall’atto di appello e dal ricorso inopposizione, esaminabili da questa Corte per essere stato denunciatoun error in procedendo, con il quinto motivo di appello, richiamando ilmotivo di opposizione sub a) 2, il ricorrente aveva ribadito la necessitàche l’istallazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica fossepreviamente autorizzata dalla Giunta municipale e denunciato lamancanza di questa delibera; con il sesto motivo, in richiamo al motivodi opposizione sub 3 1, egli aveva invece lamentato che erroneamenteil Giudice di pace avesse ritenuto irrilevante l’omessa indicazionedell’autorizzazione ministeriale ex-art. 1 d.p.r. 250/1999 ad installareil dispositivo che ha rilevato l’infrazione di transito su corsia riservata.Effettivamente, il Tribunale non ha pronunciato su nessuno deidue motivi, omettendo pure di riportarne il contenuto.Come chiarito da questa Corte, tuttavia, nel caso di denuncia, insede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, ènecessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettataviolazione, dimostrando che ha riguardato una questioneastrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassareinutilmente la decisione gravata (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16102 del02/08/2016).Ciò posto, relativamente al quinto motivo di appello, deverilevarsi che, in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n.Ric. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -8-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicantela luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centroabitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impiantosemaforico automatico (nella specie c.d. PARVC, Project AutomationRed [OSCURATO:PERSONA]) è illegittima la contestazione differita in assenzadi una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamentodell'apparecchio con delibera della Giunta comunale, perché avvenutain assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, daparte dell'ente proprietario (Sez. 2, n. 21894 del 02/08/2024).In tal senso, l’esame del quinto motivo di appello avrebbe potutoessere decisivo se scrutinato e fondato, sicché il suo omesso esameintegra una violazione rilevante.Non così deve ritenersi per il sesto motivo di appello, relativo allamancanza di autorizzazione ministeriale.Sul punto, infatti, proprio nel precedente invocato a sostegno delricorso (Sez. 2, n. 20222 del 31/07/2018), questa Corte hainnanzitutto ribadito che «in tema di accertamento delle infrazioni alcodice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201,comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l.27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1° agosto 2003, n. 214, che haassoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo dicontestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato siala circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile,dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo deidispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997(cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati inconformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entratain vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. strada,consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi allecorsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi diRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -9-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026accesso alle zone a traffico limitato» (Cass. n. 25180/2008; conf. n.4725/2011; n. 5252/2011). Ha tuttavia, di seguito, rilevato che «taleorientamento, che sembra limitare l'impiego degli strumenti di videoripresa solo alle corsie preferenziali riservate corrispondentimaterialmente ai varchi di accesso alle ZTL o poste all'interno o incorrispondenza di tali varchi, è stato poi precisato dalla successivagiurisprudenza di questa Suprema Corte», che ha chiarito comel’estensione dell’art. 4 l. n. 214 del 2003 alle corsie riservate delladisciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresaprevista per le zone a limitato traffico e al centro storico consenta diritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessiapparecchi autorizzati a presiedere le zone a traffico limitato e il centrostorico senza altra autorizzazione. In tal senso, proprio nella pronunciainvocata dal ricorrente, questa Corte ha, in senso opposto e in richiamodei precedenti rilevanti, ritenuto che avesse errato il Tribunale, laddoveha ritenuto che necessitavano di apposita specifica autorizzazione gliimpianti che sovraintendevano a corse preferenziali, non essendosufficiente che gli impianti posti a presidio delle corsie preferenzialifossero stati autorizzati per la sorveglianza di una zona a trafficolimitato (Cass. n. 23899/2014); ha, perciò, dato continuità al principioper cui la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblicipuò avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa giàautorizzati per il controllo dell'accesso alle zone ZTL e ai centri storici,senza necessità di ulteriore autorizzazione (così in Sez. 2, n.20222/2018 cit.)La denunciata omissione di pronuncia rileva dunque soltanto peril quinto motivo di appello e in tali limiti la sentenza impugnata deveessere cassata.6. Il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma Idell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha sostenuto laRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -10-Numero registro generale 22104/2022Numero sezionale 1310/2025Numero di raccolta generale 22122/2026Data pubblicazione 27/06/2026violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n.150/2011 e dell'artt. 91,comma I, e 92, comma II cod. proc. civ. per non avere il Tribunale resouna decisione come da lui auspicato in impugnazione è evidentementeinammissibile per sua formulazione ipotetica.7. Infine, dall’accoglimento del quinto motivo derival’assorbimento del settimo motivo con cui è stata censurata lastatuizione sulle spese.3. Il ricorso è perciò, accolto nel quinto motivo, nei limitiprecisati, con assorbimento del settimo motivo; sono, invece, dichiaratiinammissibili il primo e il sesto motivo e rigettati il secondo, terzo equarto motivo.In tali limiti la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato, perchéprovveda allo scrutinio del quinto motivo di appello.Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, nei limiti precisati inmotivazione, con assorbimento del settimo motivo; dichiarainammissibili il primo e il sesto motivo e rigetta il secondo, terzo equarto motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato,anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2022 n.22104 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -11-
Sentenza Cassazione n. 22122/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris