CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 31-03-2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbente rispetto al primo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 marzo 2021, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 21 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Taranto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 309 del 1990; tale reato era stato a lui contestato per avere iniziato, su un suolo ubicato in località Infarinata, in assenza di permesso di costruire, una serie di opere edili abusive, consistite tra l'altro nell'edificazione, su tre lati, di mura di tamponamento perimetrali alte 2,60 mt. e di un muro divisorio centrale in blocchi di cemento presso-vibrato, tutti poggianti su travi di fondazione in cemento armato, e nell'edificazione di un vano a pianta rettangolare della superfice di 6 mq. circa, cori spargimento su un'area di terreno di circa 125 mq. di terra e roccia provenienti da scavo; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 2016. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza della legge penale, rilevando che la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, anche nella parte in cui l'imputato è stato condannato alla pena non dell'ammenda ma della multa, sebbene si sia proceduto in ordine a un reato di natura contravvenzionale. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione della legge penale, nella misura in cui il procedimento è stato celebrato in data 31 marzo 2021 in forma camerale in ragione dell'emergenza da Covid-19, nonostante l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, ma nondimeno occorre procedere alla rettifica della sentenza di primo grado, quanto alla specie della pena pecuniaria inflitta. 1. Iniziando per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, occorre premettere che, all'udienza camerale del 31 marzo 2021, la Corte di appello ha dato atto dell'adesione, da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, ma ha ritenuto tale adesione inidonea a giustificare il rinvio del processo, procedendosi con rito camerale non partecipato in forza della legislazione emergenziale adottata al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 (art. 23 bis del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020). Orbene, l'impostazione della Corte territoriale appare senz'altro legittima, posto che il difensore non aveva avanzato richiesta di discussione orale della causa, per cui correttamente i giudici di secondo grado non hanno rinviato il processo per effetto dell'adesione della difesa all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, ciò in coerenza con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067), in forza del quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa, dovendosi ritenere che il difensore, non avanzando istanza di discussione orale, abbia implicitamente rinunciato alla sua comparizione alla relativa udienza. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. Passando al secondo motivo, occorre evidenziare che, pur non venendo in rilievo alcun profilo di nullità, tuttavia deve procedersi alla rettifica della sentenza di primo grado, rispetto alla specie della sola pena pecuniaria irrogata. Ed invero il Tribunale, nel dichiarare [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di arresto e 4.000 euro di multa, commettendo (nel dispositivo, non anche nella motivazione della sentenza, dove correttamente la pena pecuniaria è stata qualificata come ammenda) un evidente errore nell'individuazione della specie della pena pecuniaria, posto che il reato oggetto di imputazione ha natura contravvenzionale, per cui la pena applicabile non poteva essere la multa, prevista per i delitti, ma solo l'ammenda, applicabile alle contravvenzioni. E che, nella specie, si tratti di errore materiale e non invece di pena financo illegale (che sarebbe pertanto deducibile nonostante, come nella vicenda in esame, la doglianza non sia stata sollevata in grado di appello), è desumibile dalla contestuale indicazione, peraltro, come detto, soltanto in dispositivo e non anche in motivazione, della corretta pena detentiva (arresto) e della erronea pena pecuniaria (multa), indicativa della volontà del primo giudice di irrogare le pene previste per legge per le contravvenzioni. Peraltro, i! Tribunale ha errato, oltre che nella specie, anche nella quantità della pena, posto che il reato contestato prevede che la pena pecuniaria minima non sia inferiore a 10.328 euro: la pena base individuata dal giudice (6.000 euro, poi ridotti a 4,000 per il riconoscimento delle attenuanti generiche), risulta pertanto al di fuori della cornice edittale, sia pure in senso favorevole al condannato. Sicchè, prescindendo da quest'ultimo profilo, su cui si tornerà a breve, ed escluso, per le ragioni dette sopra, che possa procedersi sul punto ad annullamento della sentenza impugnata, trova applicazione nel caso di specie l'art. 619 comma 2 cod. proc. pen. ("rettificazione di errori non determinanti annullamento"), secondo cui "quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, !a Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento". Sul punto deve essere infatti darsi continuità alla condivisa, seppur minoritaria, affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846, Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, (dep. 1999, Rv. 212532 e, per quanto concerne la sentenza resa all'esito di patteggiamento, Sez. 1, n. 46253 del 12/11/2008, Rv. 242062 e Sez. 1, n. 16421 del 16/03/2005, Rv. 231981), secondo cui, pur nel contesto della inammissibilità del ricorso (e, quindi, nell'impossibilità di , esaminarne le relative censure), la Corte di cassazione non viene privata dei poteri, riconosciutole dall'art. 619 cod. proc. pen., di rettificazione di errori non determinanti annullamento. È stato infatti sottolineato in tali pronunce che la norma dell'art. 619 cod. proc. pen. si configura come disposizione speciale, che deroga e prevale su quella di cui all'art. 130, in base alla quale, invece, la correzione degli errori materiali è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, a condizione che "l'imputazione non è dichiarata inammissibile"). Invero, mentre l'art. 130 cod. proc. pen. specifica espressamente che la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, se quest'ultima non è dichiarata inammissibile, una tale puntualizzazione non è presente nel testo dell'art. 619 cod. proc. pen., il cui comma 2 si limita a stabilire che, quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento, così come il comma 1 attribuisce al giudice di legittimità il potere di specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti, in presenza di errori di diritto nella motivazione e di erronee indicazioni di testi di legge, che non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. In entrambi i casi (così come nell'ipotesi di cui al terzo comma, relativa "ai casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto"), si procede iena rettifica, senza che la norma preveda, come condizione ostativa, la eventuale inammissioilità dell'impugnazione, così come avviene per l'art. 1:30. Del resto, mentre il rimedio di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è riferito a tutti i giudizi di impugnazione, l'istituto delineato dall'art. 619 cod. proc. pen. è previsto solo per il giudizio di cassazione, il che conferma la natura speciale della predetta norma, ricollegandosi invero la rettifica a una ben precisa tipologia di errori immediatamente rilevabili anche in sede di legittimità, la cui possibilità di emenda evidentemente prescinde dal rilievo della ammissibilità del gravame. 2.1. Dunque, alla stregua delle considerazioni svolte, la Corte, pur essendo inammissibile il ricorso, procede in questa sede, ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen., alla rettifica della sentenza del Tribunale di Taranto del 21 gennaio 2020 quanto alla specie della pena pecuniaria indicata nel (solo) dispositivo, pena che va qualificata non come multa, ma come ammenda. 2.2. Non risulta invece emendabile in questa specie l'ulteriore errore della sentenza del Tribunale concretizzatosi nella fissazione della pena pecuniaria base in misura inferiore al minimo edittale, trattandosi di un errore favorevole al condannato. Sul punto deve invero richiamarsi l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Rv. 281453), secondo cui, in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli art. 130 e 619 cod. proc. pen., né in osservanza dell'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correr reggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius". Alla inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi invece, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, i presupposti anche per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, stante l'oggettività peculiarità della vicenda trattata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rettifica la sentenza del Tr