CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 19215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18278/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 34/36,NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso l a dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1869/2019,depositata il 3/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].Ge.I.N. ha citato in giudizio il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 34-36 in Napoli, chiedendo che fosse condannato a pagare il saldo dei lavori eseguiti dall’attrice ed aventi ad oggetto la manutenzione delle facciate e dei relativi aggetti dell’edificio condominiale. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha eccepito ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento dell’attrice con riferimento alla mancata consegna della documentazione inerente alla regolarità contributiva dei propri dipendenti (c.d. DURC), condizione prevista dall’art. 3 del contratto di appalto per il pagamento del saldo e presupposto necessario per l’erogazione dei contributi comunali ai quali era stato ammesso il Condominio. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8955/2013, ha rigettato la domanda. 2. La sentenza è stata impugnata da Co.Ge.I.N. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1869/2019, ha ritenuto fondati i primi due motivi di gravame, avendo il Tribunale fatto malgoverno dei principi inerenti all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 34-36, in Napoli. Resiste con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa Co.Ge.I.N. Memoria è stata depositata da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1) I primi due motivi sono tra loro connessi: a. il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inapplicabile l’articolo in caso di adempimento dell’obbligazione principale, nonché per avere considerato applicabili i criteri probatori di cui all’art. 2697 c.c.; b. il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 1460 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che la proposizione solo in sede giudiziaria dell’eccezione di mancata consegna fosse automatico indice della contrarietà alla buona fede di cui al secondo comma dell’art. 1460 c.c. I motivi sono fondati. Ad avviso della Corte d’appello l’eccezione di inadempimento sarebbe stata utilizzata fuori dal contesto che le è proprio, non avendo il classico effetto sospensivo dilatorio sul rapporto in quanto l’obbligazione principale, ossia quella inerente all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, risultava essere stata adempiuta; l’obbligo della consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva era “assolutamente secondario rispetto a quello principale oggetto dell’appalto e deve essere messo in stretta correlazione con l’asserito danno che sarebbe derivato al Condominio dalla denunciata omissione”; secondo la Corte d’appello sarebbe poi stato onere del Condominio provare che il mancato deposito della documentazione ha causato la mancata erogazione del contributo comunale, mentre dalla documentazione presente in atti emergeva che il Condominio è sì stato ammesso al beneficio, ma non ha provato se e per quale motivo vi sia poi stato il diniego dell’erogazione, anzi dalle stesse difese del Condominio emergeva che la mancata erogazione del contributo fu conseguenza dell’esaurimento delle risorse; infine, ad avviso della Corte d’appello, il mancato deposito della documentazione è stato eccepito solo nel processo e non risulta essere stato opposto nella fase precedente il contenzioso, “il che fa dubitare della buona fede che dovrebbe caratterizzare l’eccezione di inadempimento”. Le affermazioni della Corte d’appello non possono essere condivise. Anzitutto, l’eccezione di inadempimento deve essere valutata con un giudizio globale delle obbligazioni assunte dalle parti nell’ambito di un rapporto sinallagmatico il cui contenuto è esteso alle c.d. obbligazioni collaterali. Il giudice, pertanto, non può avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto, ma deve considerare anche quelle c.d. collaterali (vedi Cass. n. 387/1997 e, più di recente, Cass. n. 2800/2008) e questo tanto più ove le parti, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale, a queste ultime abbiano attribuito carattere di essenzialità sul piano sinallagmatico (in tal senso Cass. n. 10668/1999), come nel caso in esame, nel quale gli artt. 3 e 10 del contratto subordinano espressamente l’erogazione del saldo alla presentazione da parte dell’impresa delle specifiche liberazioni INPS, Inail e cassa edile, nonché al rilascio della certificazione di regolarità contributiva. È poi errata la correlazione affermata dalla Corte d’appello tra eccezione di inadempimento e risarcimento del danno, così che il Condominio con la proposizione dell’eccezione di inadempimento avrebbe dovuto provare di avere subito un danno dalla denunciata omissione, essendo distinti i piani dell’inadempimento, ossia la mancata esecuzione della prestazione, da quello della imputabilità di tale inesecuzione, che rileva appunto ai fini del risarcimento del danno. Non chiara, infine, è l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale la proposizione dell’eccezione di inadempimento fondata sulla mancata consegna della documentazione solo nel processo, senza essere stata opposta nella fase precedente il contenzioso, farebbe “dubitare della buona fede che dovrebbe caratterizzare l’eccezione di inadempimento”. L'eccezionedi inadempimento può infatti essere dedotta per la prima volta in sedegiudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto, non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento (così Cass.n. 17214/2020). 2) L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, che rispettivamente denunciano: - il terzo omessa pronuncia in ordine all’eccepita sussistenza di una clausola contrattuale condizionale sospensiva del diritto di pagamento; - il quarto omessa pronuncia in ordine all’eccezione del Condominio relativa alla propria mancata autorizzazione o ratifica dei lavori aggiuntivi richiesti in pagamento. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che deciderà seguendo i principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’