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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25780/2026

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impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;sentito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova, che ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 17 dicembre 2025 la Corte di appello di Genova, inparziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2024, ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputatoprovenienza illecita, bancarotta fraudolenta e documentale, di cui ai capi 1, 2, 3 e4 delle imputazioni, riconoscendo l’attenuante ex comma quarto dell’art. 648-biscod. pen. in relazione al capo 1 e riducendo la pena; ha altresì revocato la confiscadi un immobile in Albenga.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputatotramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo con il quale eccepiscela nullità della pronuncia impugnata per violazione delle norme sulla competenzaterritoriale in riferimento ai reati di riciclaggio e bancarotta fraudolenta nonchésulla competenza per connessione, con attribuzione della competenza territorialeal Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale si è celebrato il processo ai principaliresponsabili dei reati fallimentari.Sostiene il ricorrente che il Comando dei Carabinieri incaricato delle indaginiaveva ipotizzato la commissione di un reato di truffa ai danni della [OSCURATO:PERSONA].p.a. con sede in Ivrea; quanto alla circostanza che, in relazione al reato più gravedi riciclaggio, egli risiedeva in un comune della provincia di Savona, la Corteterritoriale non aveva considerato che, secondo l’insegnamento della Corte dicassazione, doveva tenersi conto del luogo di realizzazione dell’effettodissimulatorio e che le valutazioni circa la sua responsabilità erano erronee,occupandosi egli soltanto di questioni tecniche, senza ruoli di responsabilità nellesocietà coinvolte nelle vicende processuali in argomento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.Il ricorrente reitera quando eccepito in appello, ritenendo l’incompetenza delTribunale di Savona, sul presupposto che “per i reati sub 1) e 2) fosse competenteil Tribunale di Ivrea, che aveva compiuto i primi atti di indagine ed emesso ildecreto di sequestro preventivo e nel cui territorio si era consumato il reatopresupposto di truffa, poiché da lì era partita la prima movimentazione del denaroe, quindi, si era realizzato l’effetto dissimulatorio che coincide con la consumazionedel reato di riciclaggio” (così, testualmente, la sintesi del motivo, riportata a pag.4 della sentenza impugnata).2.

La Corte di merito ha, tuttavia, rilevato al riguardo l’inammissibilitàdell’eccezione, perché proposta in sede di udienza preliminare (in data 26settembre 2023 e, in seguito, alla udienza del 14 dicembre 2023, allorché ilsuccessivo giudizio.In effetti, nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l'eccezione diincompetenza per territorio proposta con l'impugnazione della sentenza di primogrado, qualora sollevata nel corso dell'udienza preliminare e non ripresentata, aseguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso dellastessa udienza preliminare (Sez. 4 n. 25646 del 28 maggio 2025, Battistelli, Rv.284582-02; Sez. 3, n. 11054 del 02/02/2017, Onofri, Rv. 269174-01).Dalla sentenza di primo grado risulta che l’eccezione non è stata ripresentatanel corso del giudizio abbreviato, essendo estranea alle conclusioni della difesa ealla decisione del Gup.Su tale effetto preclusivo ed assorbente nonchè sulla conseguenteinammissibilità dell’eccezione di incompetenza la difesa non si confronta, rendendoaspecifico – e, quindi, inammissibile – il ricorso.3.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;sentito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova, che ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 17 dicembre 2025 la Corte di appello di Genova, inparziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2024, ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputatoprovenienza illecita, bancarotta fraudolenta e documentale, di cui ai capi 1, 2, 3 e4 delle imputazioni, riconoscendo l’attenuante ex comma quarto dell’art. 648-biscod. pen. in relazione al capo 1 e riducendo la pena; ha altresì revocato la confiscadi un immobile in Albenga.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputatotramite il difensore di fiducia sulla base di un unico motivo con il quale eccepiscela nullità della pronuncia impugnata per violazione delle norme sulla competenzaterritoriale in riferimento ai reati di riciclaggio e bancarotta fraudolenta nonchésulla competenza per connessione, con attribuzione della competenza territorialeal Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale si è celebrato il processo ai principaliresponsabili dei reati fallimentari.Sostiene il ricorrente che il Comando dei Carabinieri incaricato delle indaginiaveva ipotizzato la commissione di un reato di truffa ai danni della [OSCURATO:PERSONA].p.a. con sede in Ivrea; quanto alla circostanza che, in relazione al reato più gravedi riciclaggio, egli risiedeva in un comune della provincia di Savona, la Corteterritoriale non aveva considerato che, secondo l’insegnamento della Corte dicassazione, doveva tenersi conto del luogo di realizzazione dell’effettodissimulatorio e che le valutazioni circa la sua responsabilità erano erronee,occupandosi egli soltanto di questioni tecniche, senza ruoli di responsabilità nellesocietà coinvolte nelle vicende processuali in argomento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.Il ricorrente reitera quando eccepito in appello, ritenendo l’incompetenza delTribunale di Savona, sul presupposto che “per i reati sub 1) e 2) fosse competenteil Tribunale di Ivrea, che aveva compiuto i primi atti di indagine ed emesso ildecreto di sequestro preventivo e nel cui territorio si era consumato il reatopresupposto di truffa, poiché da lì era partita la prima movimentazione del denaroe, quindi, si era realizzato l’effetto dissimulatorio che coincide con la consumazionedel reato di riciclaggio” (così, testualmente, la sintesi del motivo, riportata a pag.4 della sentenza impugnata).2. La Corte di merito ha, tuttavia, rilevato al riguardo l’inammissibilitàdell’eccezione, perché proposta in sede di udienza preliminare (in data 26settembre 2023 e, in seguito, alla udienza del 14 dicembre 2023, allorché ilsuccessivo giudizio.In effetti, nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l'eccezione diincompetenza per territorio proposta con l'impugnazione della sentenza di primogrado, qualora sollevata nel corso dell'udienza preliminare e non ripresentata, aseguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso dellastessa udienza preliminare (Sez. 4 n. 25646 del 28 maggio 2025, Battistelli, Rv.284582-02; Sez. 3, n. 11054 del 02/02/2017, Onofri, Rv. 269174-01).Dalla sentenza di primo grado risulta che l’eccezione non è stata ripresentatanel corso del giudizio abbreviato, essendo estranea alle conclusioni della difesa ealla decisione del Gup.Su tale effetto preclusivo ed assorbente nonchè sulla conseguenteinammissibilità dell’eccezione di incompetenza la difesa non si confronta, rendendoaspecifico – e, quindi, inammissibile – il ricorso.3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]