CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17153/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA], per tramite di patrocinio abilitato, ha promos.so ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone che lo ha ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. e lo ha condannato alle pene di legge, con la sospensione condizionale della pena. Sono stati articolati due motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha denunciato un vizio motivazionale afferente la conferma dell'affermazione di reità per il sol fatto che l'imputato avesse accompagnato i verific:atori nei locali interessati dall'accertamento, in assenza di prova appagante della disponibilità, da parte sua, dei locali dell'immobile, le cui utenze erano intestate a persona diversa e dell'attribuibilità dell'allacciamento illecito alla sua persona; le dichiarazioni auto-accusatorie del ricorrente, riportate nel verbale di verifica, non sarebbero utilizzabili perché ac:quisite in violazione delle garanzie previste dalla legge. 2. Il secondo motivo si è soffermato sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sulla carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, in quanto il complesso delle prove avrebbe dimostrato l'inesistenza di qualsivoglia manomissione di contatori elettrici, tantomeno destinati a pubblico servizio; nel venir meno degli elementi circostanziali suddetti, difetterebbe l'indispensabile presentazione della condizione di procedibilità della querela. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Mette conto ricordare il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); e parimenti rammentare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, R.v. 265482); 2.Deve essere rilevato dunque che il primo motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge e di un vizio di motivazione in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato - è puramente contestativo e reiterativo delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente -pag.1 e 2 dei motivi della decisione, cfr. anche pag. 1 e 2 della sentenza di primo grado - il convergente compendio probatorio che consente di individuare nel ricorrente il responsabile del delitto, in quanto di fatto utilizzatore dell'unità immobiliare e dell'esercizio commerciale serviti dall'erogazione di energia, al cui misuratore egli ha fatto accedere il personale dell'Enel in fase di verifica. A nulla rileva che non vi sia prova della diretta riconducibilità dell'operazione manipolativa all'imputato, dal momento che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione eventualmente realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo). E' del resto sufficiente, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante della "violenza sulle cose", che il soggetto agente esplichi energia fisica anche al solo scopo di mutare la destinazione del bene, come avvenuto nel caso di specie attraverso l'intervento di riattivazione di un'utenza "interrotta", mediante "riallaccio dei morsetti della presa" al punto di prelievo esterno dell'energia elettrica (tra le tante, sez. 5 n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705). t 3.11 secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato. Per un verso, deve essere rilevato che alcuna contestazione al riguardo della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. sotto il profilo della destinazione dell'oggetto del furto a pubblico servizio, è stata formulata con i motivi di gravame e la censura in scrutinio è stata dunque tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438; sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv. 270627). Per altro verso, essa si rivela manifestamente infondata, dal momento che è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.