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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12730/2026

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l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Lanusei;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzionedell'avv.to Pilia che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lanusei,adito nell’interesse degli attuali due ricorrenti avverso il decreto di convalida delsequestro d’urgenza, adottato dal Gip del medesimo tribunale, in relazione ai reatiex artt. 44 lett. c) del DPR 380/01, 142 lett. a) e b) e 181 del Dlgs. 42/04 ,rigettava l’istanza di riesame.2.

Avverso l’ordinanza sopra indicata hanno proposto ricorso perCassazione, mediante i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendoun solo motivo di impugnazione.2.

Deducono il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 322 bis324 e 309 cod. proc. pen.

Si sostiene che il Pubblico Ministero avrebbe trasmessogli atti richiesti dalla cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.fuori termine, e che sul punto, puntualmente dedotto, non sarebbe intervenutaalcuna motivazione.

Sarebbe tardiva anche la decisione assunta rispetto allaproposizione della istanza del riesame, e si aggiunge che gli atti richiesti già eranonella disponibilità del tribunale del riesame.

Così che non occorreva che venisseronuovamente trasmessi dalla Procura di Lanusei.3.

Nel prosieguio del medesimo motivo, si lamenta la violazionedell’art. 44 del DPR 380/01 142 e 181 del Dlgs. 42/04, con omissione altresì diogni confronto con le deduzioni difensive.

Si rappresenta quindi, l'esistenza di duedistinte proprietà, l’una dell’attuale ricorrente, l’altra riconducibile alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un negozio preliminare.

Su quest’ultima il tribunaleavrebbe erroneamente sostenuto l'avvenuta realizzazione di un ampliamentoedilizio della preesistente struttura, e se ne contestano i riferimenti documentali ariguardo, e si esclude anche la tesi della omessa ottemperanza ad un ordine didemolizione, disposto con sentenza di condanna.

Si contesta anche la tesi per cuimere attività di manutenzione possano integrare forme di abuso edilizio.

Quantoad altra area, si contesta la corretta lettura da parte del tribunale di una relazioneurbanistica del geometra [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe ricondotto tutti gli interventiedilizi nell’ambito della edilizia libera.

Si contesta anche che l’esame di datifotografici possa avere fatto superare i contenuti della predetta relazione.

Sisarebbe anche recepito acriticamente una nota del [OSCURATO:PERSONA].

Iltribunale non si sarebbe poi soffermato su annotazioni difensive circa la ridottaportata, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, della fattispecie ex art.181 del Dlgs. 42/04.

E in base a ciò si esclude la sussistenza del reato anche allaluce di cubature non computabili o ridotte.

Si contesta poi la considerazione, asostegno della esclusione della maturata prescrizione, di elementi di indagine.

Epiù in generale si contesta l'esistenza di elementi a sostegno delle ipotesi di reatoelaborate.

Si evidenzia infine, la assenza di elementi ulteriori in grado disupportare l'apertura di un nuovo procedimento penale relativo ad altri profilirispetto a quanto già risalente al passato.4.

Ulteriore passaggio del motivo formulato, riguarda la contestazionedella esistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali a fronte di fatti consolidatie privi di mutamenti.

Inoltre, le opere di cui al blocco a) in ragione dellastagionalità non richiedono, si osserva, alcun atto autorizzativo e il mancatosmontaggio rileverebbe solo sul piano amministrativo.

Inoltre, il provvedimentoimpugnato contrasterebbe con la cronistoria dei fatti.

E si ribadisce, in ragione diciò, come illustrato, sia l'assenza di esigenze cautelari che la sussistenza dellamaturata prescrizione, rappresentando invece una valutazione mancante su talipunti da parte del tribunale.

Sarebbero impropri i rilievi inerenti al caricourbanistico e al suo aggravio.

Le violazioni sostenute dalla Procura comeintervenute dal 2002 al 2025 sarebbero prive di ogni riscontro disponibile.

E lamotivazione sul periculum sarebbe alfine scarna e insufficiente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va premesso, in ordine alla prima censura sulla trasmissione degliche essa pur afferendo a questione processuale, è comunque del tutto genericacirca la indicazione degli atti omessi o ritardati, la data di eventuale trasmissione,la loro rilevanza ai fini della decisione.A tale ultimo riguardo si è precisato che in tema di riesame deiprovvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soliterzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazionealle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore dellapersona sottoposta ad indagini. (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Rv. 269497 -01).Quanto alla specificazione della deduzione circa la trasmissione degli atti,anche in rapporto alla successiva censura sulla tardività della decisione impugnatarispetto alla data di arrivo del medesimi, vale il principio generale per cui, in temadi ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzionedella tardiva trasmissione di atti ( e conseguentemente anche quella di tardivadecisione rispetto alla data di trasmissione), qualora l'eccezione non sia statatempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo taleorgano può compiere la necessaria valutazione di merito (cfr. in tema di misurecautelari personali, ma con portata estensibile alle misure reali, per quanto qui diinteresse, Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 2019, , Rv. 275208 - 01).Va anche ricordato che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro,anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art.324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinquegiorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5,cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelareimpugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art.324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nelcaso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entrocui deve intervenire la decisione, solo quest'ultima a pena di inefficacia dellamisura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degliDunque improprio è il motivo sulla rilevanza, sul piano della efficacia dellamisura, della tempestiva trasmissione degli atti al tribunale.

Oltre che genericonella individuazione degli atti da trasmettere e della data di arrivo.Nel contempo, il motivo è contraddittorio, nella ultima parte in cui silamenta anche la tardività della decisione rispetto alla data di avvenutatrasmissione degli atti, laddove appare in contrasto con la sua prima parte sopracitata, atteso che si afferma, invece, che tutti gli atti erano stati già in precedenzatrasmessi e non andavano ritrasmessi.Esso è altresì generico laddove non illustra, in linea con il principiogenerale di specificazione della situazione di fatto su cui fondare il vizioprocessuale, le circostanze rilevanti (nella specie la data di trasmissione e arrivodell'ultimo atto rilevante per il sequestro), per poi consentire a questa Corte ilsolo controllo di legittimità e tempestività della decisione finale.Il motivo quindi è inammissibile.2.

Riguardo alle altre censure formulate, si premette che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv.269656 - 01 Napoli; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Si è altresìspecificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione dilegge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia deltutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi perrendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nelprovvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv.254893).

Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profilidella violazione di legge.

La verifica in ordine alle condizioni di legittimità dellamisura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamentosulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecielegale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (pertutte: Sez.

U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Rv. 191327; Sez.

U, n. 7del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Rv. 215840).Inoltre, il vizio di violazione di legge se fondato sul richiamo ad attidichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli atti diriferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi dimotivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv.270071).3.

Di questi principi non si tiene conto nel ricorso proposto, incentrato,da una parte, su una personale valutazione di dati, assertiva quanto indimostratain concreto, dall’altra, su una prospettazione priva di una puntuale allegazione diquegli stessi dati che sono richiamati a supporto delle proprie considerazioni o percontestare quelle del tribunale.

In tale prospettiva, è evidente che la critica sitraduce nella contestazione degli argomenti del collegio della cautela,semplicemente perché non condivisi, come tale distante dal solo viziomotivazionale proponibile in questa sede, quale quello della motivazione assenteo apparente.

E trasmoda in una rivalutazione degli elementi disponibili, come giàevidenziato, sebbene sia noto che l'epilogo decisorio non può essere invalidato daprospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi aquelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nelcontesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez.1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

Si è evidenziato altresì che in tema digiudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale averificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune econ i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenzelo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti,né condividerne la giustificazione (Sez. 1 - , n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep.10/11/2023 ) Rv. 285504 - 01); ancora, eccede dai limiti di cognizione della Cortedi cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito,posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità ècircoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verificadell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata,dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delleargomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della nonemersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo,ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rendela decisione insindacabile (sez. 3 - n. 17395 del 24/01/2023 Rv. 284556 - 01).Profili, questi ultimi, che come già sottolineato, esulano dal controllo di legittimitàdella motivazione relativa a misure cautelari reali, siccome circoscritto solo allaverifica della sua esistenza.4.

Rispetto a tale quadro, emerge, a fronte di una originaria unicastruttura edilizia, già oggetto di condanna con correlato ordine di demolizione,rimasto inottemperato, la realizzazione successiva di interventi di ampliamento, emodifica, come descritti in ordinanza (pag. 2).

Con conseguente inconfigurabilità,innanzitutto, della applicazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem e conperpetrazione, piuttosto, di nuovi reati edilizi e paesaggistici.

Si tratta di tesiarricchita da congruenti richiami agli indirizzi giurisprudenziali, per cui larealizzazione su un immobile abusivo, di nuovi interventi, ancorchè minori e inastratto definibili di manutenzione, fa sì che questi ultimi, da una parte, nonpossano connotarsi in tal senso ma integrino il ben più rilevate intervento di“prosecuzione di opere edilizie abusive”, e dall’altra diano luogo a nuovi reati conrinnovati termini di prescrizione.5.

In proposito, questa Corte ha già evidenziato i profili distintivi tra lanatura permanente del reato edilizio e la sua cessazione da una parte, e dall’altrail carattere “immanente” delle sue caratteristiche abusive, con sentenza ad ogginon massimata. ( cfr Cass. sez. 3 n. 12521/25 del 13.2.2025).6.

In particolare, si è osservato, da una parte, che il reato edilizio,come noto, è un reato permanente.

Consegue che in caso di "esecuzione" diun'opera illecita, l'azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materialela conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questidue momenti".

Consegue che l'abuso integrante l'esecuzione di un interventovietato, quale è innanzitutto quello di cui all'art. 44 DPR 380/01 "ha naturapermanente, ma [...] tale permanenza cessa al termine dell'esecuzione delle opereabusive" (cfr. Sez.

U, n. 17178 del 27/02/2002 Rv. 221400 - 01 cit.).

In talequadro, si precisa che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente pertutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento dicessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria oimposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori per il completamentodell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopol'accertamento e sino alla data del giudizio (tra le tante, Sez. 3, n. 38136 del25/09/2001 Rv. 220351 - 01).Dall’altra, si è anche rilevato che diverso discorso deve farsi, comeaccennato, in ordine al carattere abusivo di un'opera edilizia ovvero alla suacaratteristica di non essere conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica vigenteal momento della sua realizzazione.

Tale connotazione di abusività, infatti,permane sull'immobile e lo caratterizza in maniera persistente ed ininterrotta,anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, per ultimazionedell'opera o per interruzione stabile, spontanea o imposta.

Come sopra anticipato,tale principio impone che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzatasull'opera abusiva, ancorchè materialmente "lieve" quali interventi "latu sensu" dimera "manutenzione" ( es. pitturazione delle pareti o installazione di elementitecnici), incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente abusiva, sitraduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la "prosecuzione"dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato.

In altri termini, non possono ritenersilecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di unformale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente eastrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, sianorealizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati ocondonati. (Sez. 3, n. 18199 del 07/04/2005 Rv. 231527 - 0; Sez. 3, n. 41079 del20/09/2011 Rv. 251290 - 01, Sez. 3, n. 9130 del 06/07/2000 Rv. 217215 - 01).Dunque e in altre parole, il principio di “immanenza” dell’abusoedilizio significa che l’abusività di un’opera illecita permane sull'immobilein maniera persistente ed ininterrotta, anche allorquando sia cessata laconsumazione del relativo reato, con la conseguenza che qualsivogliasopraggiunta attività edilizia realizzata sull'opera abusiva, ancorchèmaterialmente "lieve" e persino se astrattamente integrante una mera"manutenzione", incidendo su una struttura abusiva e quindipersistentemente tale, siccome nelle more neppure legalmente “sanata”,si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la"prosecuzione" dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato.6.

Altro principio che si accompagna a quello di "immanenza"dell'abusività dell'opera sopra citato, è costituito da quello della necessariavalutazione "unitaria" dell'opera stessa.

Dalla insuperabile persistenza delcarattere abusivo di un 'opera illecita - così che ulteriori interventi su di essa, diqualsiasi materiale e tipologia e realizzati in qualsiasi momento cronologico,ancorchè successivo alla maturata prescrizione del precedente reato, necostituiscono, lo si ripete, prosecuzione -, deriva l’ulteriore principio dellanecessaria valutazione "unitaria" dell'opera abusiva: il nuovo intervento sull'operaabusiva, siccome per ciò solo anche esso abusivo, impone a taluni fini unavalutazione unitaria del manufatto, impedendo di distinguere, per una diversa edistinta regimentazione, tra parti illecite e parti regolari, o anteriori e successive,e, piuttosto, coinvolge nell'illegalità l'intero intervento.

Con ulteriori conseguenze:a) innanzitutto sul piano della disciplina del condono.

Posto che allaluce del citato principio di unitarietà e di "immanenza" dell'abusività dell'opera, sispiega il noto indirizzo, valevole come principio generale in materia di condono,per cui, nell'ipotesi in cui entro il termine di legge sia stato eseguito il rustico ecompletata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori diintegrale completamento dello stabile senza l'osservanza dell'articolo 35 dellalegge 28 febbraio 1985 n. 47, determina l'applicabilità delle sanzioni penali,escluse quelle amministrative (articolo 38, comma 4).

Il menzionato articolo 35,subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazionedella domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione.

Neconsegue che, se la statuizione non è rispettata ed i lavori sono posti in essereprima dell'indicato momento in cui la legge consente la loro esecuzione, il reatoedilizio, che ha natura permanente, è del pari configurabile.

L'art. 35, legge n. 47del 1985 (richiamato dall'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003) espressamentestabiliva che, decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda dicondono e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione ilpresentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria potevacompletare sotto la propria responsabilità le opere non comprese tra quelleindicate dall'art. 33 come non suscettibili di sanatoria.

A tal fine, l'interessatodoveva notificare al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurataovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, epoteva iniziare i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.Questa Corte ha affermato che il rispetto della procedura prevista dall'art.35, comma 13, cit., legittima solo gli interventi di completamento funzionaledell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria (Sez. 3, n.12984 del 09/01/2009, Rullo, Rv. 243095 - 01), e deve quindi rilevarsi come talestessa procedura, nella sua elaborazione e significato, confermi la necessità dellaconsiderazione unitaria dell'opera e della sua abusività persistente, e dellaimpossibilità che il condono possa operare a fronte di un manufatto che sia statofatto oggetto di continuazione dopo i termini cronologici di cui alla disciplina dicondono di riferimento e al di fuori dei limiti di cui all'art. 35 citato.Ciò invero si spiega appunto perché, fino a quando, pur a fronte di domandadi condono pendente, non intervenga la relativa sanatoria, come tale legittimantel'opera, la stessa rimane ancora connotata del suo carattere di abusività (ancorchèpotenzialmente eliminabile con l'esito positivo del condono) che giustifica laprosecuzione di un intervento edilizio su cui penda la procedura di condono solonei limiti operativi ( opere esclusivamente di completamento funzionale) eprocedurali e temporali fissati dalla legge e sopra citati.E sempre in materia di condono, si afferma la regola generale, ispirataquesta volta al principio di unitarietà, per cui, ai fini della individuazione dei limitistabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complessounitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizionedella domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanzepresentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devonoriferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limitelegale di consistenza dell'opera.(Sez. 3, Sentenza n. 44596 del 20/05/2016 Cc.(dep. 24/10/2016).b) Sul piano della revisione: per cui in tema di reati edilizi, non è consentitala revisione parziale della sentenza di condanna, intesa come relativa ad alcuneporzioni soltanto dell'immobile abusivamente realizzato, posto che il reatocommesso è unico. (Fattispecie in cui la Corte, a fronte della dedotta condonabilitàdi una mera frazione dell'edificio, asseritamente ultimata entro il 31 marzo 2003,ha escluso l'esperibilità di tale rimedio straordinario sul rilievo dell'avvenutarealizzazione abusiva di opere ulteriori in epoca successiva e della necessariariferibilità della sanatoria all'immobile nella sua interezza). (Sez. 3 - , Sentenza n.14631 del 11/01/2024 Rv. 286194 - 02).c) Su quello del permesso ex art. 36 del DPR 380/01: per cui è illegittimo,e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoriacondizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre ilmanufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quantodetta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria,collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integralerispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3 - , n. 28666 del 07/07/2020 Rv.280281 - 01).d) Sul piano dell'ordine di demolizione: per cui l’ordine di demolizioneconseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi di prosecuzione ocompletamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e inrelazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, devecomunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che l'intervenuta declaratoria di prescrizionenon determina un giudicato favorevole all'imputato). (Sez. 3, n. 37245 del17/04/2024 Cc. (dep. 10/10/2024) Rv. 286887 – 01).7.

Pertinente, in questo complessivo quadro giuridico sopra delineato, èdunque anche il rilievo, riportato in ordinanza, della mancata maturazione dellaprescrizione e fronte di opere abusive oggetto di costante “manutenzione” econfortata da foto che le rappresentano in perfetto stato di conservazione, così dalasciare ragionevolmente ritenere il carattere recente degli interventi integranti laprosecuzione degli abusi e comunque la mancanza di maturazione dellaprescrizione.

Va ribadito che in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai finidella individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione, deveriguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerareseparatamente i suoi singoli componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv.270256 – 01 ; Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 – 01 cit.).

Va aggiunto,al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in caso diprocedimento per violazione dell'art. 44 DPR 380/01, sempre restando a caricodell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termineprescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato (odell’indagato) a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizionee neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza delrelativo termine, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo",di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, incontrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'oneredi allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamentedisporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione,data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata(Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 – 01; di recente, Sez. 3, n. 27061del 05/03/2014 Rv. 259181 – 01).8.

Altra opera abusiva è stata rinvenuta su un distinto mappale, n. 1108,a ridosso del demanio marittimo, destinata alla ristorazione, priva di titoli edilizi epaesaggistici, e che il giudice della cautela ha rilevato esulare dall’ambito delle cd.opere stagionali, alla luce della chiara destinazione stabile dell’opera, tutt’altro chestagionale e quindi rimovibile immediatamente al termine della stagione diriferimento.

Rispetto a tali rilevazioni, con cui si contesta in nuce la realizzazionedi opere definibili come stagionali – laddove il legislatore rappresentando lanecessità che gli interventi rivelino una ontologica destinazione a “ soddisfareobiettive esigenze, contingenti e temporanee e, comunque, entro un termine nonsuperiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggiodel manufatto” lascia intendere la inevitabile necessità della realizzazione di opere“leggere” e di facile rimozioni, quali non parrebbero essere quelle in esame (conuna unica copertura di grandi dimensioni, poggiante su 200 mq. e su pilastri inlegno di grandi dimensioni, bullonati su plinti infissi sul terreno “certamentecostituiti da materiale ferroso o cementizio di peso notevole) - la difesa non pareconfrontarsi se non nei termini sopra già censurati.

E anche laddove affronta lacircostanza della mancata, tardiva rimozione, sostenendone la connotazione dimero illecito amministrativo, trascura l’ulteriore principio per cui in tema di reatiedilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistentein zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione persoddisfare esigenze stagionali (peraltro qui insussistente rispetto alle realicaratteristiche dell’opera contestata, cfr. la penultima pagina della ordinanzaimpugnata), il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n.42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previstodall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso. (Sez. 3, n. 846 del19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278376 - 01).9.

Quanto ai profili paesaggistici, il tribunale ha anche illustrato la nonapplicabilità di quanto previsto con il DPR n. 31 del 2017 art. 2 allegato A quantoad opere non richiedenti autorizzazioni paesaggistiche, ancora una voltacongruamente evidenziando le imponenti caratteristiche dell’opera, che non lalasciano ricondurre nel novero di quelle di cui al punto a 17, senza che al riguardointervenga alcuna puntuale e corretta censura giuridica e non meramente fattuale,ossia di merito, inammissibile in questa sede.

La predetta disposizione invero,stabilisce che, tra le altre, non richiedono autorizzazione paesaggistica “A.17.installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi disomministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico- te,sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementiombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura ostrutture stabilmente ancorate al suolo”.

Piuttosto, secondo il tribunale, l’operasarebbe rientrata nella previsione di cui al medesimo DPR n. 31, art. 3 allegato Bpunto 26 relativo a strutture a servizio di esercizi commerciali non ricompresenell’allegato B) per le quali è richiesto un provvedimento autorizzatoriosemplificato.10.

Quanto al tema della prescrizione maturata, i ricorrenti propongonoanche in ordine a tale questione una mera personale valutazione della data didecorrenza, peraltro rifacendosi a atti della Procura, neppure allegati, piuttostoche alla ordinanza impugnata e quindi ancora una volta pretermettendo ognipuntuale confronto, nei limiti consentiti dal presente strumento di impugnazione,con le ragioni elaborate dai giudici della cautela per escludere la maturazione dellaprescrizione anche in ordine alle opere del mappale da ultimo indicato.Riguardo alle esigenze cautelari, e alle opere di cui al mappale 950, lamotivazione con cui si valorizza il dato per cui l’attuale utilizzo delle strutture incidesul carico urbanistico con riguardo alla disponibilità di opere infrastrutturali postea servizio dell’area, si tratta di rilievo pertinente, alla luce dell’indirizzo dilegittimità per cui in tema di reati edilizi, costituisce carico urbanistico l'effettoprodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di operecollettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinatoterritorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suoaggravio per effetto della costruzione realizzata, dev'essere compiuta unavalutazione dinamica delle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio, tanto dapotersi avere persino riguardo anche all'incidenza delle opere in precedenzaedificate sulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elementoper apprezzare l'impatto complessivo dell'immobile. (Sez. 3, n. 16085 del13/02/2025, Rv. 287986 - 01).Nella medesima prospettiva incidente sul caricourbanistico, si pone, secondo la congrua valutazione dei giudici formulata sulpunto in ordine alle opere di cui al mappale n. 1108, la rilevazione per cui, a frontedi un originaria struttura di “ombreggio” autorizzato in via stagionale, sussisteinvece una struttura priva di adeguati titoli, destinata ad un utilizzo di plurimepersone ben più intensivo e duraturo di una mera installazione di “ombreggio”,siccome dotata di carattere di definitività e stabilità, persistente ben oltre la merastagione estiva.12.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle AmmendeIn Roma il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Lanusei;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzionedell'avv.to Pilia che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Lanusei,adito nell’interesse degli attuali due ricorrenti avverso il decreto di convalida delsequestro d’urgenza, adottato dal Gip del medesimo tribunale, in relazione ai reatiex artt. 44 lett. c) del DPR 380/01, 142 lett. a) e b) e 181 del Dlgs. 42/04 ,rigettava l’istanza di riesame.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata hanno proposto ricorso perCassazione, mediante i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendoun solo motivo di impugnazione.2. Deducono il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 322 bis324 e 309 cod. proc. pen. Si sostiene che il Pubblico Ministero avrebbe trasmessogli atti richiesti dalla cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.fuori termine, e che sul punto, puntualmente dedotto, non sarebbe intervenutaalcuna motivazione. Sarebbe tardiva anche la decisione assunta rispetto allaproposizione della istanza del riesame, e si aggiunge che gli atti richiesti già eranonella disponibilità del tribunale del riesame. Così che non occorreva che venisseronuovamente trasmessi dalla Procura di Lanusei.3. Nel prosieguio del medesimo motivo, si lamenta la violazionedell’art. 44 del DPR 380/01 142 e 181 del Dlgs. 42/04, con omissione altresì diogni confronto con le deduzioni difensive. Si rappresenta quindi, l'esistenza di duedistinte proprietà, l’una dell’attuale ricorrente, l’altra riconducibile alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un negozio preliminare. Su quest’ultima il tribunaleavrebbe erroneamente sostenuto l'avvenuta realizzazione di un ampliamentoedilizio della preesistente struttura, e se ne contestano i riferimenti documentali ariguardo, e si esclude anche la tesi della omessa ottemperanza ad un ordine didemolizione, disposto con sentenza di condanna. Si contesta anche la tesi per cuimere attività di manutenzione possano integrare forme di abuso edilizio. Quantoad altra area, si contesta la corretta lettura da parte del tribunale di una relazioneurbanistica del geometra [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe ricondotto tutti gli interventiedilizi nell’ambito della edilizia libera. Si contesta anche che l’esame di datifotografici possa avere fatto superare i contenuti della predetta relazione. Sisarebbe anche recepito acriticamente una nota del [OSCURATO:PERSONA]. Iltribunale non si sarebbe poi soffermato su annotazioni difensive circa la ridottaportata, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, della fattispecie ex art.181 del Dlgs. 42/04. E in base a ciò si esclude la sussistenza del reato anche allaluce di cubature non computabili o ridotte. Si contesta poi la considerazione, asostegno della esclusione della maturata prescrizione, di elementi di indagine. Epiù in generale si contesta l'esistenza di elementi a sostegno delle ipotesi di reatoelaborate. Si evidenzia infine, la assenza di elementi ulteriori in grado disupportare l'apertura di un nuovo procedimento penale relativo ad altri profilirispetto a quanto già risalente al passato.4. Ulteriore passaggio del motivo formulato, riguarda la contestazionedella esistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali a fronte di fatti consolidatie privi di mutamenti. Inoltre, le opere di cui al blocco a) in ragione dellastagionalità non richiedono, si osserva, alcun atto autorizzativo e il mancatosmontaggio rileverebbe solo sul piano amministrativo. Inoltre, il provvedimentoimpugnato contrasterebbe con la cronistoria dei fatti. E si ribadisce, in ragione diciò, come illustrato, sia l'assenza di esigenze cautelari che la sussistenza dellamaturata prescrizione, rappresentando invece una valutazione mancante su talipunti da parte del tribunale. Sarebbero impropri i rilievi inerenti al caricourbanistico e al suo aggravio. Le violazioni sostenute dalla Procura comeintervenute dal 2002 al 2025 sarebbero prive di ogni riscontro disponibile. E lamotivazione sul periculum sarebbe alfine scarna e insufficiente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso, in ordine alla prima censura sulla trasmissione degliche essa pur afferendo a questione processuale, è comunque del tutto genericacirca la indicazione degli atti omessi o ritardati, la data di eventuale trasmissione,la loro rilevanza ai fini della decisione.A tale ultimo riguardo si è precisato che in tema di riesame deiprovvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soliterzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazionealle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore dellapersona sottoposta ad indagini. (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Rv. 269497 -01).Quanto alla specificazione della deduzione circa la trasmissione degli atti,anche in rapporto alla successiva censura sulla tardività della decisione impugnatarispetto alla data di arrivo del medesimi, vale il principio generale per cui, in temadi ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzionedella tardiva trasmissione di atti ( e conseguentemente anche quella di tardivadecisione rispetto alla data di trasmissione), qualora l'eccezione non sia statatempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo taleorgano può compiere la necessaria valutazione di merito (cfr. in tema di misurecautelari personali, ma con portata estensibile alle misure reali, per quanto qui diinteresse, Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 2019, , Rv. 275208 - 01).Va anche ricordato che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro,anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art.324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinquegiorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5,cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelareimpugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art.324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nelcaso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entrocui deve intervenire la decisione, solo quest'ultima a pena di inefficacia dellamisura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degliDunque improprio è il motivo sulla rilevanza, sul piano della efficacia dellamisura, della tempestiva trasmissione degli atti al tribunale. Oltre che genericonella individuazione degli atti da trasmettere e della data di arrivo.Nel contempo, il motivo è contraddittorio, nella ultima parte in cui silamenta anche la tardività della decisione rispetto alla data di avvenutatrasmissione degli atti, laddove appare in contrasto con la sua prima parte sopracitata, atteso che si afferma, invece, che tutti gli atti erano stati già in precedenzatrasmessi e non andavano ritrasmessi.Esso è altresì generico laddove non illustra, in linea con il principiogenerale di specificazione della situazione di fatto su cui fondare il vizioprocessuale, le circostanze rilevanti (nella specie la data di trasmissione e arrivodell'ultimo atto rilevante per il sequestro), per poi consentire a questa Corte ilsolo controllo di legittimità e tempestività della decisione finale.Il motivo quindi è inammissibile.2. Riguardo alle altre censure formulate, si premette che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv.269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresìspecificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione dilegge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia deltutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi perrendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nelprovvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv.254893). Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profilidella violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità dellamisura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamentosulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecielegale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (pertutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Rv. 191327; Sez. U, n. 7del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Rv. 215840).Inoltre, il vizio di violazione di legge se fondato sul richiamo ad attidichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli atti diriferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi dimotivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv.270071).3. Di questi principi non si tiene conto nel ricorso proposto, incentrato,da una parte, su una personale valutazione di dati, assertiva quanto indimostratain concreto, dall’altra, su una prospettazione priva di una puntuale allegazione diquegli stessi dati che sono richiamati a supporto delle proprie considerazioni o percontestare quelle del tribunale. In tale prospettiva, è evidente che la critica sitraduce nella contestazione degli argomenti del collegio della cautela,semplicemente perché non condivisi, come tale distante dal solo viziomotivazionale proponibile in questa sede, quale quello della motivazione assenteo apparente. E trasmoda in una rivalutazione degli elementi disponibili, come giàevidenziato, sebbene sia noto che l'epilogo decisorio non può essere invalidato daprospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi aquelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nelcontesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez.1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Si è evidenziato altresì che in tema digiudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale averificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune econ i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenzelo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti,né condividerne la giustificazione (Sez. 1 - , n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep.10/11/2023 ) Rv. 285504 - 01); ancora, eccede dai limiti di cognizione della Cortedi cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito,posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità ècircoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verificadell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata,dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delleargomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della nonemersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo,ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rendela decisione insindacabile (sez. 3 - n. 17395 del 24/01/2023 Rv. 284556 - 01).Profili, questi ultimi, che come già sottolineato, esulano dal controllo di legittimitàdella motivazione relativa a misure cautelari reali, siccome circoscritto solo allaverifica della sua esistenza.4. Rispetto a tale quadro, emerge, a fronte di una originaria unicastruttura edilizia, già oggetto di condanna con correlato ordine di demolizione,rimasto inottemperato, la realizzazione successiva di interventi di ampliamento, emodifica, come descritti in ordinanza (pag. 2). Con conseguente inconfigurabilità,innanzitutto, della applicazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem e conperpetrazione, piuttosto, di nuovi reati edilizi e paesaggistici. Si tratta di tesiarricchita da congruenti richiami agli indirizzi giurisprudenziali, per cui larealizzazione su un immobile abusivo, di nuovi interventi, ancorchè minori e inastratto definibili di manutenzione, fa sì che questi ultimi, da una parte, nonpossano connotarsi in tal senso ma integrino il ben più rilevate intervento di“prosecuzione di opere edilizie abusive”, e dall’altra diano luogo a nuovi reati conrinnovati termini di prescrizione.5. In proposito, questa Corte ha già evidenziato i profili distintivi tra lanatura permanente del reato edilizio e la sua cessazione da una parte, e dall’altrail carattere “immanente” delle sue caratteristiche abusive, con sentenza ad ogginon massimata. ( cfr Cass. sez. 3 n. 12521/25 del 13.2.2025).6. In particolare, si è osservato, da una parte, che il reato edilizio,come noto, è un reato permanente. Consegue che in caso di "esecuzione" diun'opera illecita, l'azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materialela conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questidue momenti". Consegue che l'abuso integrante l'esecuzione di un interventovietato, quale è innanzitutto quello di cui all'art. 44 DPR 380/01 "ha naturapermanente, ma [...] tale permanenza cessa al termine dell'esecuzione delle opereabusive" (cfr. Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002 Rv. 221400 - 01 cit.). In talequadro, si precisa che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente pertutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento dicessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria oimposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori per il completamentodell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopol'accertamento e sino alla data del giudizio (tra le tante, Sez. 3, n. 38136 del25/09/2001 Rv. 220351 - 01).Dall’altra, si è anche rilevato che diverso discorso deve farsi, comeaccennato, in ordine al carattere abusivo di un'opera edilizia ovvero alla suacaratteristica di non essere conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica vigenteal momento della sua realizzazione. Tale connotazione di abusività, infatti,permane sull'immobile e lo caratterizza in maniera persistente ed ininterrotta,anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, per ultimazionedell'opera o per interruzione stabile, spontanea o imposta. Come sopra anticipato,tale principio impone che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzatasull'opera abusiva, ancorchè materialmente "lieve" quali interventi "latu sensu" dimera "manutenzione" ( es. pitturazione delle pareti o installazione di elementitecnici), incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente abusiva, sitraduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la "prosecuzione"dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato. In altri termini, non possono ritenersilecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di unformale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente eastrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, sianorealizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati ocondonati. (Sez. 3, n. 18199 del 07/04/2005 Rv. 231527 - 0; Sez. 3, n. 41079 del20/09/2011 Rv. 251290 - 01, Sez. 3, n. 9130 del 06/07/2000 Rv. 217215 - 01).Dunque e in altre parole, il principio di “immanenza” dell’abusoedilizio significa che l’abusività di un’opera illecita permane sull'immobilein maniera persistente ed ininterrotta, anche allorquando sia cessata laconsumazione del relativo reato, con la conseguenza che qualsivogliasopraggiunta attività edilizia realizzata sull'opera abusiva, ancorchèmaterialmente "lieve" e persino se astrattamente integrante una mera"manutenzione", incidendo su una struttura abusiva e quindipersistentemente tale, siccome nelle more neppure legalmente “sanata”,si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la"prosecuzione" dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato.6. Altro principio che si accompagna a quello di "immanenza"dell'abusività dell'opera sopra citato, è costituito da quello della necessariavalutazione "unitaria" dell'opera stessa. Dalla insuperabile persistenza delcarattere abusivo di un 'opera illecita - così che ulteriori interventi su di essa, diqualsiasi materiale e tipologia e realizzati in qualsiasi momento cronologico,ancorchè successivo alla maturata prescrizione del precedente reato, necostituiscono, lo si ripete, prosecuzione -, deriva l’ulteriore principio dellanecessaria valutazione "unitaria" dell'opera abusiva: il nuovo intervento sull'operaabusiva, siccome per ciò solo anche esso abusivo, impone a taluni fini unavalutazione unitaria del manufatto, impedendo di distinguere, per una diversa edistinta regimentazione, tra parti illecite e parti regolari, o anteriori e successive,e, piuttosto, coinvolge nell'illegalità l'intero intervento. Con ulteriori conseguenze:a) innanzitutto sul piano della disciplina del condono. Posto che allaluce del citato principio di unitarietà e di "immanenza" dell'abusività dell'opera, sispiega il noto indirizzo, valevole come principio generale in materia di condono,per cui, nell'ipotesi in cui entro il termine di legge sia stato eseguito il rustico ecompletata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori diintegrale completamento dello stabile senza l'osservanza dell'articolo 35 dellalegge 28 febbraio 1985 n. 47, determina l'applicabilità delle sanzioni penali,escluse quelle amministrative (articolo 38, comma 4). Il menzionato articolo 35,subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazionedella domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione. Neconsegue che, se la statuizione non è rispettata ed i lavori sono posti in essereprima dell'indicato momento in cui la legge consente la loro esecuzione, il reatoedilizio, che ha natura permanente, è del pari configurabile. L'art. 35, legge n. 47del 1985 (richiamato dall'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003) espressamentestabiliva che, decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda dicondono e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione ilpresentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria potevacompletare sotto la propria responsabilità le opere non comprese tra quelleindicate dall'art. 33 come non suscettibili di sanatoria. A tal fine, l'interessatodoveva notificare al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurataovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, epoteva iniziare i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.Questa Corte ha affermato che il rispetto della procedura prevista dall'art.35, comma 13, cit., legittima solo gli interventi di completamento funzionaledell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria (Sez. 3, n.12984 del 09/01/2009, Rullo, Rv. 243095 - 01), e deve quindi rilevarsi come talestessa procedura, nella sua elaborazione e significato, confermi la necessità dellaconsiderazione unitaria dell'opera e della sua abusività persistente, e dellaimpossibilità che il condono possa operare a fronte di un manufatto che sia statofatto oggetto di continuazione dopo i termini cronologici di cui alla disciplina dicondono di riferimento e al di fuori dei limiti di cui all'art. 35 citato.Ciò invero si spiega appunto perché, fino a quando, pur a fronte di domandadi condono pendente, non intervenga la relativa sanatoria, come tale legittimantel'opera, la stessa rimane ancora connotata del suo carattere di abusività (ancorchèpotenzialmente eliminabile con l'esito positivo del condono) che giustifica laprosecuzione di un intervento edilizio su cui penda la procedura di condono solonei limiti operativi ( opere esclusivamente di completamento funzionale) eprocedurali e temporali fissati dalla legge e sopra citati.E sempre in materia di condono, si afferma la regola generale, ispirataquesta volta al principio di unitarietà, per cui, ai fini della individuazione dei limitistabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complessounitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizionedella domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanzepresentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devonoriferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limitelegale di consistenza dell'opera.(Sez. 3, Sentenza n. 44596 del 20/05/2016 Cc.(dep. 24/10/2016).b) Sul piano della revisione: per cui in tema di reati edilizi, non è consentitala revisione parziale della sentenza di condanna, intesa come relativa ad alcuneporzioni soltanto dell'immobile abusivamente realizzato, posto che il reatocommesso è unico. (Fattispecie in cui la Corte, a fronte della dedotta condonabilitàdi una mera frazione dell'edificio, asseritamente ultimata entro il 31 marzo 2003,ha escluso l'esperibilità di tale rimedio straordinario sul rilievo dell'avvenutarealizzazione abusiva di opere ulteriori in epoca successiva e della necessariariferibilità della sanatoria all'immobile nella sua interezza). (Sez. 3 - , Sentenza n.14631 del 11/01/2024 Rv. 286194 - 02).c) Su quello del permesso ex art. 36 del DPR 380/01: per cui è illegittimo,e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoriacondizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre ilmanufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quantodetta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria,collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integralerispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3 - , n. 28666 del 07/07/2020 Rv.280281 - 01).d) Sul piano dell'ordine di demolizione: per cui l’ordine di demolizioneconseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi di prosecuzione ocompletamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e inrelazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, devecomunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che l'intervenuta declaratoria di prescrizionenon determina un giudicato favorevole all'imputato). (Sez. 3, n. 37245 del17/04/2024 Cc. (dep. 10/10/2024) Rv. 286887 – 01).7. Pertinente, in questo complessivo quadro giuridico sopra delineato, èdunque anche il rilievo, riportato in ordinanza, della mancata maturazione dellaprescrizione e fronte di opere abusive oggetto di costante “manutenzione” econfortata da foto che le rappresentano in perfetto stato di conservazione, così dalasciare ragionevolmente ritenere il carattere recente degli interventi integranti laprosecuzione degli abusi e comunque la mancanza di maturazione dellaprescrizione. Va ribadito che in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai finidella individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione, deveriguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerareseparatamente i suoi singoli componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv.270256 – 01 ; Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 – 01 cit.). Va aggiunto,al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in caso diprocedimento per violazione dell'art. 44 DPR 380/01, sempre restando a caricodell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termineprescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato (odell’indagato) a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizionee neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza delrelativo termine, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo",di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, incontrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'oneredi allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamentedisporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione,data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata(Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 – 01; di recente, Sez. 3, n. 27061del 05/03/2014 Rv. 259181 – 01).8. Altra opera abusiva è stata rinvenuta su un distinto mappale, n. 1108,a ridosso del demanio marittimo, destinata alla ristorazione, priva di titoli edilizi epaesaggistici, e che il giudice della cautela ha rilevato esulare dall’ambito delle cd.opere stagionali, alla luce della chiara destinazione stabile dell’opera, tutt’altro chestagionale e quindi rimovibile immediatamente al termine della stagione diriferimento. Rispetto a tali rilevazioni, con cui si contesta in nuce la realizzazionedi opere definibili come stagionali – laddove il legislatore rappresentando lanecessità che gli interventi rivelino una ontologica destinazione a “ soddisfareobiettive esigenze, contingenti e temporanee e, comunque, entro un termine nonsuperiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggiodel manufatto” lascia intendere la inevitabile necessità della realizzazione di opere“leggere” e di facile rimozioni, quali non parrebbero essere quelle in esame (conuna unica copertura di grandi dimensioni, poggiante su 200 mq. e su pilastri inlegno di grandi dimensioni, bullonati su plinti infissi sul terreno “certamentecostituiti da materiale ferroso o cementizio di peso notevole) - la difesa non pareconfrontarsi se non nei termini sopra già censurati. E anche laddove affronta lacircostanza della mancata, tardiva rimozione, sostenendone la connotazione dimero illecito amministrativo, trascura l’ulteriore principio per cui in tema di reatiedilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistentein zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione persoddisfare esigenze stagionali (peraltro qui insussistente rispetto alle realicaratteristiche dell’opera contestata, cfr. la penultima pagina della ordinanzaimpugnata), il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n.42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previstodall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso. (Sez. 3, n. 846 del19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278376 - 01).9. Quanto ai profili paesaggistici, il tribunale ha anche illustrato la nonapplicabilità di quanto previsto con il DPR n. 31 del 2017 art. 2 allegato A quantoad opere non richiedenti autorizzazioni paesaggistiche, ancora una voltacongruamente evidenziando le imponenti caratteristiche dell’opera, che non lalasciano ricondurre nel novero di quelle di cui al punto a 17, senza che al riguardointervenga alcuna puntuale e corretta censura giuridica e non meramente fattuale,ossia di merito, inammissibile in questa sede. La predetta disposizione invero,stabilisce che, tra le altre, non richiedono autorizzazione paesaggistica “A.17.installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi disomministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico- te,sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementiombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura ostrutture stabilmente ancorate al suolo”. Piuttosto, secondo il tribunale, l’operasarebbe rientrata nella previsione di cui al medesimo DPR n. 31, art. 3 allegato Bpunto 26 relativo a strutture a servizio di esercizi commerciali non ricompresenell’allegato B) per le quali è richiesto un provvedimento autorizzatoriosemplificato.10. Quanto al tema della prescrizione maturata, i ricorrenti propongonoanche in ordine a tale questione una mera personale valutazione della data didecorrenza, peraltro rifacendosi a atti della Procura, neppure allegati, piuttostoche alla ordinanza impugnata e quindi ancora una volta pretermettendo ognipuntuale confronto, nei limiti consentiti dal presente strumento di impugnazione,con le ragioni elaborate dai giudici della cautela per escludere la maturazione dellaprescrizione anche in ordine alle opere del mappale da ultimo indicato.Riguardo alle esigenze cautelari, e alle opere di cui al mappale 950, lamotivazione con cui si valorizza il dato per cui l’attuale utilizzo delle strutture incidesul carico urbanistico con riguardo alla disponibilità di opere infrastrutturali postea servizio dell’area, si tratta di rilievo pertinente, alla luce dell’indirizzo dilegittimità per cui in tema di reati edilizi, costituisce carico urbanistico l'effettoprodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di operecollettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinatoterritorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suoaggravio per effetto della costruzione realizzata, dev'essere compiuta unavalutazione dinamica delle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio, tanto dapotersi avere persino riguardo anche all'incidenza delle opere in precedenzaedificate sulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elementoper apprezzare l'impatto complessivo dell'immobile. (Sez. 3, n. 16085 del13/02/2025, Rv. 287986 - 01).Nella medesima prospettiva incidente sul caricourbanistico, si pone, secondo la congrua valutazione dei giudici formulata sulpunto in ordine alle opere di cui al mappale n. 1108, la rilevazione per cui, a frontedi un originaria struttura di “ombreggio” autorizzato in via stagionale, sussisteinvece una struttura priva di adeguati titoli, destinata ad un utilizzo di plurimepersone ben più intensivo e duraturo di una mera installazione di “ombreggio”,siccome dotata di carattere di definitività e stabilità, persistente ben oltre la merastagione estiva.12. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle AmmendeIn Roma il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris