CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a SCAFATI il 17/09/1995 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, vi;e'l di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente; rilevato, infatti, che, poiché la sentenza impugnata è stata redatta con motivazionu contestuale, il termine per impugnare, tenuto conto dell'assenza dell'imputato e della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, scadeva 1'8 settembre 2025, mentre ricorso è stato trasmesso il 10 settembre 2025; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dee ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M