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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 31746/2026

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eventovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorsoe l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso immediato la sentenza in epigrafeindicata, con cui il Tribunale di Benevento, all’esito di giudizio abbreviato, ne hadisposto la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di mesi 5di reclusione.2.

Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento della decisioneimpugnata sulla base di un unico motivo di violazione di legge, in relazioneall’art. 420-ter cod. proc. pen.All'udienza dell’8 ottobre 2025, la difesa aveva comunicato lo stato didetenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Nonostante il legittimo impedimento del soggetto, ilTribunale non si era pronunciato sul punto ed aveva disposto la prosecuzione delgiudizio, pervenendo alla decisione di condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Dall’esame degli atti – cui è consentito accedere, quando sia dedottoun error in procedendo, come stabilito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092-01 - risulta che, all'udienza dell’8 ottobre 2025, ildifensore del ricorrente comunicava lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] per altracausa; il Giudice, dato atto di tale stato detentivo, registrava l’assenzadell’imputato e tuttavia ometteva di assumere le conseguenti determinazioni aifini della corretta instaurazione del rapporto processuale.Il procedimento era, difatti, trattato e definito con sentenza di condannanella stessa udienza.3.

Le linee interpretative sono state delineate da tempo (v.

Sez.

U,n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 – 01), nel senso della individuazionedella detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento acomparire dell'imputato.Ne consegue che, da un lato, la conoscenza, da parte del giudice cheprocede, di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di diassenza, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. salvo il caso di rinuncia acomparire dell'imputato stesso; dall’altro, la detenzione dell'imputato per altracausa integra un'ipotesi di legittimo impedimento anche nel caso in cui questiavrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertàpersonale in cui versa in tempo utile per consentire la sua traduzione, nonessendo normativamente previsto alcun onere di previa comunicazione a caricodell’interessato.Ne consegue, ancora, che, ove il giudice sia reso edotto di un legittimoimpedimento, non si produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione diassenza non è legittimamente resa.4.Tale impostazione è stata anche di recente ribadita, con l’estensione deimedesimi principi alla ipotesi di restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari.Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022,Costantino, Rv. 282806) hanno affermato che tale restrizione, per altra causa,documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunquetempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio delprocedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso.5.

L’irrituale instaurazione del contraddittorio, per la violazione delle normein materia di assenza, impone l’annullamento senza rinvio della decisione.Trattandosi di ipotesi nella quale il Giudice di appello avrebbe dovutoannullare la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen., vadisposta, ex art. 569, comma 4, cod. proc pen. la trasmissione degli atti alTribunale di Benevento per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eventovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorsoe l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso immediato la sentenza in epigrafeindicata, con cui il Tribunale di Benevento, all’esito di giudizio abbreviato, ne hadisposto la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di mesi 5di reclusione.2. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento della decisioneimpugnata sulla base di un unico motivo di violazione di legge, in relazioneall’art. 420-ter cod. proc. pen.All'udienza dell’8 ottobre 2025, la difesa aveva comunicato lo stato didetenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante il legittimo impedimento del soggetto, ilTribunale non si era pronunciato sul punto ed aveva disposto la prosecuzione delgiudizio, pervenendo alla decisione di condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Dall’esame degli atti – cui è consentito accedere, quando sia dedottoun error in procedendo, come stabilito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092-01 - risulta che, all'udienza dell’8 ottobre 2025, ildifensore del ricorrente comunicava lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] per altracausa; il Giudice, dato atto di tale stato detentivo, registrava l’assenzadell’imputato e tuttavia ometteva di assumere le conseguenti determinazioni aifini della corretta instaurazione del rapporto processuale.Il procedimento era, difatti, trattato e definito con sentenza di condannanella stessa udienza.3. Le linee interpretative sono state delineate da tempo (v. Sez. U,n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 – 01), nel senso della individuazionedella detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento acomparire dell'imputato.Ne consegue che, da un lato, la conoscenza, da parte del giudice cheprocede, di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di diassenza, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. salvo il caso di rinuncia acomparire dell'imputato stesso; dall’altro, la detenzione dell'imputato per altracausa integra un'ipotesi di legittimo impedimento anche nel caso in cui questiavrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertàpersonale in cui versa in tempo utile per consentire la sua traduzione, nonessendo normativamente previsto alcun onere di previa comunicazione a caricodell’interessato.Ne consegue, ancora, che, ove il giudice sia reso edotto di un legittimoimpedimento, non si produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione diassenza non è legittimamente resa.4.Tale impostazione è stata anche di recente ribadita, con l’estensione deimedesimi principi alla ipotesi di restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari.Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022,Costantino, Rv. 282806) hanno affermato che tale restrizione, per altra causa,documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunquetempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio delprocedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso.5. L’irrituale instaurazione del contraddittorio, per la violazione delle normein materia di assenza, impone l’annullamento senza rinvio della decisione.Trattandosi di ipotesi nella quale il Giudice di appello avrebbe dovutoannullare la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen., vadisposta, ex art. 569, comma 4, cod. proc pen. la trasmissione degli atti alTribunale di Benevento per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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