CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2016 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senp(e le conclusioni del PG L c9-1; 02%17 12-14rvei 23a 944.31'%-e t4„n ,-,->cm ud)ro il difensore IJ&t•eAr -42v1 A..va' To einte.~A; (1.•:‘,.-1.- • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 4.2.2016, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 I.f., la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e di bancarotta impropria da operazioni dolose. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Ferrero, tramite il difensore di fiducia, deducendo: (A) l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato descritto in imputazione, erroneamente ricondotto sia all'ipotesi della bancarotta patrimoniale che a quella della bancarotta impropria; (B) l'omessa motivazione sulla mancata concessione del benefico della sospensione condizionale della pena, concesso invece agli altri due imputati, e comunque oggetto di richiesta della parte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (C) la nullità della sentenza per vizio nella manifestazione di volontà dell'imputato, essendo stata la procura speciale rilasciata in epoca antecedente alla pendenza del giudizio; (D) la nullità della sentenza per omessa statuizione sui beni in sequestro. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti. 4. Il difensore del ricorrente ha concluso come da memoria in atti, ribadendo i principali argomenti contenuti in ricorso. 5.11 ricorso è infondato. Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti — anche prima della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. intervenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 3, n.34902 del 24/06/2015, Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n.39600 del 10/09/2015, Rv. 264766) e che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, così Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Rv. 254865 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Rv. 215826 - 01 che ha tra l'altro affermato che l'errore sulla qualificazione giuridica costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 6015, lett. b) cod, proc. pen. con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato). Tenuto conto che è alla descrizione del capo di imputazione che occorre quindi fare riferimento, si osserva che alla stregua di esso e del tenore del provvedimento impugnato v e 56.1t, non ergezD, affatto evidente che la qualificazione giuridica dei fatti operata nel caso di specie sia palesemente erronea. Ed invero, pur dovendosi convenire con il ricorrente sul fatto che : 1) non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte riconnprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento, nel qual caso il delitto di bancarotta fraudolenta risulta aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., stante la pluralità dei fatti di bancarotta (Sez. 5, n. 348/2022, a conferma di una pluriennale giurisprudenza di questa Corte); che: 2), la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fati., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontra bile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una p1uralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca 'fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (tra tante, Sez. V, n. 12945/2020, Rv. 279071), si deve tuttavia rilevare che dalla lettura dell'imputazione elevata nel caso di specie non emerge che sia contestata la sola ipotesi criminosa della bancarotta impropria da operazioni dolose. Ed invero, questa, rispetto alle attività descritte nella prima parte della contestazione, elevata tra l'altro anche per l'ipotesi della dissipazione, assume specifica, sua propria, ulteriore, connotazione nella parte finale della medesima contestazione, in cui si contesta che l'imputato, in concorso con altri, cagionava dolosamente e per effetto della suesposta operazione dolosa l'insolvenza della società della quale aggravava lo stato di dissesto, protraendo l'attività anche in presenza della perdita del patrimonio netto, avvenuta quantomeno a far data dal 23 giugno 2009 in conseguenza della suddetta operazione di fusione, omettendo altresì di svalutare il credito di euro 44, 2 milioni vantato nei confronti della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e determinando un aumento del passivo pari ad euro 56.202.234 mln alla data della dichiarazione di insolvenza del 20 ottobre 2010. Quanto poi alla doglianza sulla mancanza di motivazione in punto di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, premesso che il beneficio in parola non fu oggetto di accordo tra le parti, è solo il caso di rilevare che, a differenza di quanto si assume in ricorso, alcuna richiesta al riguardo fu avanzata dalla difesa all'udienza conclusiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né in altra occasione, sicché il giudice del patteggiamento non era affatto tenuto a motivare alcunchè, in mancanza appunto di una espressa richiesta al riguardo. Ed invero, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610 - 01; cfr. altresì, in tal senso, Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417, che ha escluso che il giudice possa, di sua iniziativa, concedere il beneficio, ritenendo tale decisione preclusa, per l'appunto, dal vincolo negativo costituito dai termini dell'accordo intervenuto tra le parti ex art. 444. Nell'occasione la sentenza Iovine ha, però, riconosciuto la possibilità di applicare il beneficio, se vi è il consenso di entrambe le parti, anche qualora l'imputato non abbia subordinato, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., la richiesta alla sua concessione). Quanto alla procura speciale, essa risulta regolarmente rilasciata con espresso riferimento al procedimento in questione, del quale sono indicati sia il numero di registro generala delle notizie di rato che quello Gip, sicchè priva di pregio si appalesa la cesura sul punto. Quanto, infine, alla doglianza sull'omessa statuizione sui beni in sequestro, essa è del tutto generica, non emergendo che il ricorrente abbia mai richiesto il dissequestro dei beni elencati in ricorso; né lo stesso ha allegato che il tribunale non avrebbe provveduto, in altro modo, su istanza di dissequestro eventualmente presentata in separata sede.In ogni caso la mancata statuizione su di essa non comporta la caducazione della pronuncia di patteggiamento (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 47688 del 17/10/2003, Rv. 226942 — 01, Sez. 3, n. 19086 del 06/03/2001, Rv. 218933 - 01.). 6.Deve concludersi, pertanto, per il rigetto del ricorso, stante la sua complessiva infondatezza, a cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.