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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 11245/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28.02.2020 emessa dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che, all'esito del dibattimento di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Si contesta al ricorrente di aver commesso il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 392 cod. pen., poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, nella qualità di proprietario di parte del terreno sito in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA], prospicente la stradella denominata "Pirino" e la stradella di collegamento di accesso al parco eolico di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., si faceva arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose e, in particolare, chiudeva il cancello di accesso con lucchetto e filo di ferro e sbarrava dall'interno la strada con l'autovettura golf VW e, in prosecuzione, con un cumulo di terra e pietre, sul quale apponeva un cartello con la dicitura "proprietà privata", impendendo l'accesso alla società proprietaria del parco eolico per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle turbine eoliche; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] (Me), in epoca antecedente al 14.04.2014 e sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 392 cod. pen., e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova.

Rileva il ricorrente che, al fine di affermare la sussistenza del delitto contestato, è imprescindibile l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, di un effettivo diritto o possesso della servitù di passaggio in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tutelabile innanzi al giudice civile.

Solo in questo caso, infatti, si potrebbe ritenere che il Santalucia, precludendo l'accesso al suo fondo ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., abbia inteso fare qualcosa, che avrebbe dovuto ottenere rivolgendosi al giudice civile. [OSCURATO:SOCIETA] le sentenze, tuttavia, avrebbero valorizzato, al fine di dimostrare la sussistenza della servitù, esclusivamente la missiva sottoscritta dal difensore e dal ricorrente in data 29 maggio 2014; nella stessa, tuttavia, il ricorrente concedeva il transito sulla predetta strada solo per «mera cortesia e tolleranza» e l'art. 1144 cod. civ. sancisce che «gli atti compiuti per mera tolleranza non posso servire di fondamento all'acquisto del possesso».

Deduce, dunque, il ricorrente che mancherebbe in entrambe le sentenze una seria verifica per ritenere che non vi fossero generici atti generici( a titolo di C tolleranza ai sensi articolo 1144 cod. civ., ma un vero e proprio possesso di servitù, che richiede una maggiore evidenza. 2 ,k6

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen., e della falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al lasso di tempo successivo all'adozione da parte del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 28 maggio 2013.

Deduce il ricorrente che l'ordinanza contingibile e urgente, in ogni caso, non fa sorgere in capo ai soggetti destinatari alcun diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario e che in tal caso la potestà di sorveglianza circa l'osservanza dell'atto amministrativo rimane in capo alla pubblica amministrazione.

L'ordinanza contingibile e urgente non avrebbe, dunque, costituito alcun diritto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna querela sottoscritta dal sindaco, unico legittimato a denunciare la violazione dell'art. 392 cod. pen. in tal caso.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 22 febbraio 2022 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe svolto deduzioni meramente in fatto in ordine alla sottostante vicenda civilistica, sollecitandone sostanzialmente la rivalutazione in sede di legittimità.

Con memoria difensiva depositata in data 1 marzo 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Santalucia, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendo le proprie censure. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato.

2. Con il primo motivo di ricorso il Santalucia deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen., e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova.

Rileva il ricorrente che, al fine di affermare la sussistenza del delitto contestato, è imprescindibile l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, di un effettivo diritto o possesso della servitù di passaggio in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tutelabile innanzi al giudice civile.Deduce il ricorrente che la motivazione della Corte di appello relativa alla sussistenza della servitù di passaggio sarebbe, tuttavia, meramente riproduttiva di quella del giudice di primo grado (a pag. 3 della sentenza) e, dunque, sarebbe incongrua rispetto alle censure specifiche e puntuali mosse nell'atto di appello. [OSCURATO:SOCIETA] le sentenze avrebbero, infatti, valorizzato, al fine di dimostrare la sussistenza della servitù, esclusivamente la missiva sottoscritta dal difensore e dal ricorrente in data 29 maggio 2014, ma nella stessa si concedeva il transito sulla predetta strada solo per «mera cortesia e tolleranza».

Ad avviso del ricorrente, l'insussistenza di questa servitù sarebbe, peraltro, stata confermata nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi Spanò e Lentini, dalla stessa ordinanza urgente contingibile n. 8 del 2013 emessa dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si ordinava all'imputato di far transitare sulla strada gli operai della società [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dal 29 maggio 2013, e dalla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Dall'istruttoria sarebbe, dunque, emerso che il passaggio sulla strada predetta, anteriormente all'ordinanza, era stato consentito solo a titolo di mera cortesia o tolleranza.

Il fatto, dunque, non sussisterebbe o non costituirebbe reato, in quanto non vi sarebbe stata ragione che inibisse all'imputato l'esercizio del proprio diritto di proprietario di chiudere l'accesso del fondo.

3. Il motivo è fondato.

Il ricorrente, infatti, lungi dal sollecitare un esame di merito del fatto da parte del giudice di legittimità, si duole dell'argomentazione posta dalla Corte di appello a fondamento della ritenuta sussistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le sentenze di merito hanno, infatti, ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., ritenendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse il possesso di una servitù di passaggio non apparente sul fondo del Santalucia.

Il ricorrente, dunque, al fine di rivendicare nell'integralità il diritto di proprietà sul proprio fondo, pur potendo ricorrere al giudice, si sarebbe fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo, con violenza sulle cose, precludendo il passaggio ai mezzi della [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo la giurisprudenza di legittimità, parte offesa del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche colui che esercita soltanto di fatto una servitù prediale, in quanto l'ordinamento tutela, di per sé, il possesso delle servitù, indipendentemente dalla coesistenza del possesso stesso con la titolarità effettiva del corrispondente jus in re aliena (Sez. 6, n. 12481 del 22/10/1985, Battisti, Rv.

Rv. 171452 - 01).

3.1. Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Messina ha precisato che, secondo gli accordi intercorsi tra il Santalucia e la [OSCURATO:SOCIETA]. con il contratto stipulato per atto pubblico in data 17 gennaio 2013, avente ad oggetto la concessione in locazione di alcune porzioni di fondo per installare delle turbine eoliche della centrale elettrica che avrebbe dovuto essere realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., le parti avevano concordato la costituzione di una servitù di passaggio su un sito diverso rispetto a quello di fatto utilizzato dalle maestranze della società per raggiungere gli impianti.

Il Tribunale ha, tuttavia, rilevato che, posto che il percorso indicato nel contratto per l'installazione delle turbine eoliche non risultava percorribile con mezzi pesanti, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva da tempo esercitato il possesso di una servitù di passaggio, «come ammesso dallo stesso imputato nella missiva indirizzata alla società [OSCURATO:SOCIETA] datata 29.5.2013, nella quale si fa riferimento al pregresso esercizio (già a quella data) del passaggio su tale strada da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sia pure ritenuto dal mittente quale frutto di "mera cortesia e tolleranza" del proprietario (Cfr. missiva datata 29.5.20213 a firma dell'imputato e del suo difensore)».

La Corte di appello di Messina, sul punto, ha rilevato che «è un dato di fatto, processualmente accertato, che le maestranze della società [OSCURATO:SOCIETA] utilizzassero quel tragitto e quella strada per accedere al parco eolico.

D'altronde, è lo stesso imputato che riconosce tra le situazioni di fatto con la missiva a firma anche del suo difensore datata 29 maggio 2013, acquisita agli atti nella quale, per l'appunto, si fa riferimento al progresso esercizio, già a tale data del passaggio su tale strada da parte della [OSCURATO:SOCIETA], sia pure a titolo di "mera cortesia e tolleranza" (allegato n. 3 prodotto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])».

3.2. Le sentenze di merito, tuttavia, ritenendo la sussistenza della servitù prediale della [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente sulla base del valore confessorio della missiva inoltrata dal Santalucia alla controparte contrattuale, hanno posto in essere una violazione di legge, in quanto hanno obliterato che il passaggio sul proprio fondo era stato espressamente concesso a titolo di «mera cortesia e tolleranza».

L'art. 1144 cod. civ., infatti, sancisce che «gli atti compiuti per mera tolleranza non posso servire di fondamento all'acquisto del possesso».

Perché, dunque, sia dimostrata la sussistenza di una vera e propria servitù di passaggio e non già di meri generici atti di tolleranza ex art. e 1144 cod. civ. è necessaria una ben più significativa e articolata prova.La giurisprudenza di legittimità civile ha, infatti precisato che ai fini della tutela possessoria di una servitù di passaggio in considerazione della molteplicità di aspetti ed elasticità di contenuto, per differenza di oggetto, di estensione, di forme e di particolari modalità in cui può atteggiarsi tale ius in re aliena, è necessario che l'attore fornisca la prova di avere svolto un'attività corrispondente non solo all'esercizio di una servitù di passaggio in genere, bensì all'esercizio di una ben determinata servitù di passo, precisata nel suo effettivo, esatto e concreto contenuto e nella sua esatta consistenza e ubicazione. (Sez. 2 civ., n. 12604 del 28/08/2002, Rv. 557159, in una fattispecie in tema di servitù non apparente).

La situazione di fatto accertata dai giudici di merito non integra, dunque, alcun diritto e neanche un possesso tutelato di una servitù di passaggio, essendosi in presenza di una situazione di fatto consentita per mera cortesia o tolleranza.

Non vi era quindi ragione che non consentisse al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di inibire l'accesso al fondo di sua proprietà al passaggio dei mezzi della [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con il secondo motivo di ricorso il Santalucia deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen. e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, /7 del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova anche con riferimento al lasso di tempo successivo all'adozione da parte del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 28 maggio 2013.

Deduce il ricorrente che l'ordinanza contingibile e urgente avrebbe consentito il transito sul fondo proprio solo per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e, dunque, non avrebbe fatto sorgere in capo ai soggetti destinatari alcun diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario, in quanto in tal caso la potestà di sorveglianza circa l'osservanza dell'atto amministrativo rimane in capo alla pubblica amministrazione.

La chiusura dell'accesso alla strada posta in essere la sera prima della revoca dell'ordinanza contingibile, peraltro, non avrebbe recato alcun impedimento di fatto alla [OSCURATO:SOCIETA].

5. Anche questo motivo si rivela fondato.

Come rilevato dal ricorrente, infatti, l'adozione da parte del sindaco dell'ordinanza contingibile e urgente non ha costituito alcun diritto reale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, gli eventuali atti posti in essere in violazione della stessa non potrebbero integrare il delitto di delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.L'ordinanza contingibile e urgente è, peraltro, stata revocata in datal4 aprile 2014 e di seguito annullata, in quanto illegittima, dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania con sentenza n. 886 del 2016, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Sicilia con sentenza n. 84 del 2017.

6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il fatto addebitato al ricorrente non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28.02.2020 emessa dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che, all'esito del dibattimento di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Si contesta al ricorrente di aver commesso il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 392 cod. pen., poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, nella qualità di proprietario di parte del terreno sito in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA], prospicente la stradella denominata "Pirino" e la stradella di collegamento di accesso al parco eolico di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., si faceva arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose e, in particolare, chiudeva il cancello di accesso con lucchetto e filo di ferro e sbarrava dall'interno la strada con l'autovettura golf VW e, in prosecuzione, con un cumulo di terra e pietre, sul quale apponeva un cartello con la dicitura "proprietà privata", impendendo l'accesso alla società proprietaria del parco eolico per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle turbine eoliche; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] (Me), in epoca antecedente al 14.04.2014 e sino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 392 cod. pen., e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Rileva il ricorrente che, al fine di affermare la sussistenza del delitto contestato, è imprescindibile l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, di un effettivo diritto o possesso della servitù di passaggio in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tutelabile innanzi al giudice civile. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe ritenere che il Santalucia, precludendo l'accesso al suo fondo ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., abbia inteso fare qualcosa, che avrebbe dovuto ottenere rivolgendosi al giudice civile. [OSCURATO:SOCIETA] le sentenze, tuttavia, avrebbero valorizzato, al fine di dimostrare la sussistenza della servitù, esclusivamente la missiva sottoscritta dal difensore e dal ricorrente in data 29 maggio 2014; nella stessa, tuttavia, il ricorrente concedeva il transito sulla predetta strada solo per «mera cortesia e tolleranza» e l'art. 1144 cod. civ. sancisce che «gli atti compiuti per mera tolleranza non posso servire di fondamento all'acquisto del possesso». Deduce, dunque, il ricorrente che mancherebbe in entrambe le sentenze una seria verifica per ritenere che non vi fossero generici atti generici( a titolo di C tolleranza ai sensi articolo 1144 cod. civ., ma un vero e proprio possesso di servitù, che richiede una maggiore evidenza. 2 ,k6 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen., e della falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al lasso di tempo successivo all'adozione da parte del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 28 maggio 2013. Deduce il ricorrente che l'ordinanza contingibile e urgente, in ogni caso, non fa sorgere in capo ai soggetti destinatari alcun diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario e che in tal caso la potestà di sorveglianza circa l'osservanza dell'atto amministrativo rimane in capo alla pubblica amministrazione. L'ordinanza contingibile e urgente non avrebbe, dunque, costituito alcun diritto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna querela sottoscritta dal sindaco, unico legittimato a denunciare la violazione dell'art. 392 cod. pen. in tal caso. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 22 febbraio 2022 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe svolto deduzioni meramente in fatto in ordine alla sottostante vicenda civilistica, sollecitandone sostanzialmente la rivalutazione in sede di legittimità. Con memoria difensiva depositata in data 1 marzo 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Santalucia, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendo le proprie censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. 2. Con il primo motivo di ricorso il Santalucia deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen., e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Rileva il ricorrente che, al fine di affermare la sussistenza del delitto contestato, è imprescindibile l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, di un effettivo diritto o possesso della servitù di passaggio in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tutelabile innanzi al giudice civile.Deduce il ricorrente che la motivazione della Corte di appello relativa alla sussistenza della servitù di passaggio sarebbe, tuttavia, meramente riproduttiva di quella del giudice di primo grado (a pag. 3 della sentenza) e, dunque, sarebbe incongrua rispetto alle censure specifiche e puntuali mosse nell'atto di appello. [OSCURATO:SOCIETA] le sentenze avrebbero, infatti, valorizzato, al fine di dimostrare la sussistenza della servitù, esclusivamente la missiva sottoscritta dal difensore e dal ricorrente in data 29 maggio 2014, ma nella stessa si concedeva il transito sulla predetta strada solo per «mera cortesia e tolleranza». Ad avviso del ricorrente, l'insussistenza di questa servitù sarebbe, peraltro, stata confermata nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi Spanò e Lentini, dalla stessa ordinanza urgente contingibile n. 8 del 2013 emessa dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si ordinava all'imputato di far transitare sulla strada gli operai della società [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dal 29 maggio 2013, e dalla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'istruttoria sarebbe, dunque, emerso che il passaggio sulla strada predetta, anteriormente all'ordinanza, era stato consentito solo a titolo di mera cortesia o tolleranza. Il fatto, dunque, non sussisterebbe o non costituirebbe reato, in quanto non vi sarebbe stata ragione che inibisse all'imputato l'esercizio del proprio diritto di proprietario di chiudere l'accesso del fondo. 3. Il motivo è fondato. Il ricorrente, infatti, lungi dal sollecitare un esame di merito del fatto da parte del giudice di legittimità, si duole dell'argomentazione posta dalla Corte di appello a fondamento della ritenuta sussistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le sentenze di merito hanno, infatti, ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., ritenendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse il possesso di una servitù di passaggio non apparente sul fondo del Santalucia. Il ricorrente, dunque, al fine di rivendicare nell'integralità il diritto di proprietà sul proprio fondo, pur potendo ricorrere al giudice, si sarebbe fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo, con violenza sulle cose, precludendo il passaggio ai mezzi della [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la giurisprudenza di legittimità, parte offesa del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche colui che esercita soltanto di fatto una servitù prediale, in quanto l'ordinamento tutela, di per sé, il possesso delle servitù, indipendentemente dalla coesistenza del possesso stesso con la titolarità effettiva del corrispondente jus in re aliena (Sez. 6, n. 12481 del 22/10/1985, Battisti, Rv. Rv. 171452 - 01). 3.1. Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Messina ha precisato che, secondo gli accordi intercorsi tra il Santalucia e la [OSCURATO:SOCIETA]. con il contratto stipulato per atto pubblico in data 17 gennaio 2013, avente ad oggetto la concessione in locazione di alcune porzioni di fondo per installare delle turbine eoliche della centrale elettrica che avrebbe dovuto essere realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., le parti avevano concordato la costituzione di una servitù di passaggio su un sito diverso rispetto a quello di fatto utilizzato dalle maestranze della società per raggiungere gli impianti. Il Tribunale ha, tuttavia, rilevato che, posto che il percorso indicato nel contratto per l'installazione delle turbine eoliche non risultava percorribile con mezzi pesanti, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva da tempo esercitato il possesso di una servitù di passaggio, «come ammesso dallo stesso imputato nella missiva indirizzata alla società [OSCURATO:SOCIETA] datata 29.5.2013, nella quale si fa riferimento al pregresso esercizio (già a quella data) del passaggio su tale strada da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sia pure ritenuto dal mittente quale frutto di "mera cortesia e tolleranza" del proprietario (Cfr. missiva datata 29.5.20213 a firma dell'imputato e del suo difensore)». La Corte di appello di Messina, sul punto, ha rilevato che «è un dato di fatto, processualmente accertato, che le maestranze della società [OSCURATO:SOCIETA] utilizzassero quel tragitto e quella strada per accedere al parco eolico. D'altronde, è lo stesso imputato che riconosce tra le situazioni di fatto con la missiva a firma anche del suo difensore datata 29 maggio 2013, acquisita agli atti nella quale, per l'appunto, si fa riferimento al progresso esercizio, già a tale data del passaggio su tale strada da parte della [OSCURATO:SOCIETA], sia pure a titolo di "mera cortesia e tolleranza" (allegato n. 3 prodotto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])». 3.2. Le sentenze di merito, tuttavia, ritenendo la sussistenza della servitù prediale della [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente sulla base del valore confessorio della missiva inoltrata dal Santalucia alla controparte contrattuale, hanno posto in essere una violazione di legge, in quanto hanno obliterato che il passaggio sul proprio fondo era stato espressamente concesso a titolo di «mera cortesia e tolleranza». L'art. 1144 cod. civ., infatti, sancisce che «gli atti compiuti per mera tolleranza non posso servire di fondamento all'acquisto del possesso». Perché, dunque, sia dimostrata la sussistenza di una vera e propria servitù di passaggio e non già di meri generici atti di tolleranza ex art. e 1144 cod. civ. è necessaria una ben più significativa e articolata prova.La giurisprudenza di legittimità civile ha, infatti precisato che ai fini della tutela possessoria di una servitù di passaggio in considerazione della molteplicità di aspetti ed elasticità di contenuto, per differenza di oggetto, di estensione, di forme e di particolari modalità in cui può atteggiarsi tale ius in re aliena, è necessario che l'attore fornisca la prova di avere svolto un'attività corrispondente non solo all'esercizio di una servitù di passaggio in genere, bensì all'esercizio di una ben determinata servitù di passo, precisata nel suo effettivo, esatto e concreto contenuto e nella sua esatta consistenza e ubicazione. (Sez. 2 civ., n. 12604 del 28/08/2002, Rv. 557159, in una fattispecie in tema di servitù non apparente). La situazione di fatto accertata dai giudici di merito non integra, dunque, alcun diritto e neanche un possesso tutelato di una servitù di passaggio, essendosi in presenza di una situazione di fatto consentita per mera cortesia o tolleranza. Non vi era quindi ragione che non consentisse al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di inibire l'accesso al fondo di sua proprietà al passaggio dei mezzi della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il secondo motivo di ricorso il Santalucia deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen. e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, /7 del possesso della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova anche con riferimento al lasso di tempo successivo all'adozione da parte del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 28 maggio 2013. Deduce il ricorrente che l'ordinanza contingibile e urgente avrebbe consentito il transito sul fondo proprio solo per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e, dunque, non avrebbe fatto sorgere in capo ai soggetti destinatari alcun diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario, in quanto in tal caso la potestà di sorveglianza circa l'osservanza dell'atto amministrativo rimane in capo alla pubblica amministrazione. La chiusura dell'accesso alla strada posta in essere la sera prima della revoca dell'ordinanza contingibile, peraltro, non avrebbe recato alcun impedimento di fatto alla [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Anche questo motivo si rivela fondato. Come rilevato dal ricorrente, infatti, l'adozione da parte del sindaco dell'ordinanza contingibile e urgente non ha costituito alcun diritto reale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, gli eventuali atti posti in essere in violazione della stessa non potrebbero integrare il delitto di delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.L'ordinanza contingibile e urgente è, peraltro, stata revocata in datal4 aprile 2014 e di seguito annullata, in quanto illegittima, dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania con sentenza n. 886 del 2016, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Sicilia con sentenza n. 84 del 2017. 6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il fatto addebitato al ricorrente non sussiste. P.Q.M. Annulla senza
Sentenza Cassazione n. 11245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris