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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05375/2024

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 19571 /20 20 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Germanico n. 197. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] di Attività MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona, in liquidazione), con sede in Palermo, alla via Notarbartolo n. 17, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al contro ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA].

9. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARCENO’ FRANCESCA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’S, con sede in Milano , al [OSCURATO:PERSONA] n. 80 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. - intimati - al quale sonoseguiti quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 57. - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] di Attività MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona, in liquidazione), con sede in Palermo, alla via Notarbartolo n. 17, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dagli AvvocatiClaudio Misiani ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla Via della Giulianan. 80. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]’S, con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 86, in persona del suo procuratore speciale e rappresentante generale per l’Italia dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161.-controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARCENO’ FRANCESCA; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - e quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MARCENO’ FRANCESCA, tutti rappresentati e difes i, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia no in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] di Attività MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona, in liquidazione), con sede in Palermo, alla via Notarbartolo n. 17, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla Via della Giuliana n. 80. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]’S, con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 86, in persona del suo procuratore speciale e rappresentante generale per l’Italia dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161. -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la sentenza, n. 2176 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/202dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato, la [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona in liquidazione (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:SOCIETA]), società partecipata, in qualità di socio unico, dalla Regione Sicilia, citò [OSCURATO:PERSONA], suo amministratore delegato dal 2007 al 2010, innanzi al Tribunale di Roma, esercitando, nei suoi confronti, l’azione di responsabilità exart. 2393 cod. civ. per presunti atti di mala gestioe chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, nella misura di € 705.141,00 o di quella, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa.

1.1. Il convenuto, costituitosi, chiese ed ottenne, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già, rispettivamente, presidente e componente del consiglio di gestione di INFORACall’epoca dei fatti, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già facenti parte del consiglio di sorveglianza della medesima società, nei cui confronti chiese, in subordine al mancato rigetto della domanda attrice, che fosse accertata la loro responsabilità diretta e/o in via di regresso e, per l’effetto, che fossero dichiarati ciascuno, in solido col convenuto e/o in via disgiuntiva, tenuti alla prestazione risarcitoria in favore dell’attrice.

1.2. Si costituirono i terzi chiamati, contestando, per quanto di rispettiva ragione,la fondatezza delle domande svolte nei propri confronti; la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiesero ed ottennero di chiamare in causa gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], assuntori del rischio di cui alla polizza n. 1858946, stipulata dalla Regione Sicilia in favore dei propri dipendenti.

Anch’essi si costituirono contestando le domande proposte nei loro confronti.

1.3. L’adito tribunale, rigettate l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto e le istanze istruttorie, riservò la causa in decisione, successivamente rimettendola, però, sul ruolo per consentire alla società attrice –che, originariamente, aveva ritenuto di agire solo contro l’[OSCURATO:PERSONA] –di dimostrare la sussistenza della volontà assembleare di esercitare l’azione di risarcimento anche nei confronti dei consiglieri di gestione e di sorveglianza suddetti. [OSCURATO:SOCIETA] depositò, quindi, a ta l fine, un verbale di assemblea ordinaria, recante data successiva all’instaurazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] eccepirono l’inammissibilità e, comunque , l’inefficacia dell’estensione della domanda conseguente alla delibera di [OSCURATO:SOCIETA].

1.4. Con sentenza del 28 dicembre 2017, n. 24130, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della prima, della somma di € 592.190,00, rigettò le domande avanzate nei confronti dei chiamati in causa e condannò il menzionato convenuto, in solido con [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento delle spese di lite sostenute da questi ultimi.

1.4.1. In particolare, quel giudice, premessa l’esistenza della propria giurisdizione,affermò la sussistenza, ai danni della società attrice, di condotte di mala gestio ascrivibili all’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad esborsi non giustificati, relativial pagamento: i) di compensi per attività di consulenza sui progetti COP15 e GEF (Partenariato strategico per il grande ecosistema marino del Mediterraneo -Implementazione delle azioni concordate al fine di proteggere le risorse ambientali del Mediterraneo e delle sue aree costiere);ii) di somme eccessive per soggiorni all’estero in occasione della partecipazione ad una manifestazione ufficiale inerente al progetto COP15ed all’acquisto di materiale non rinvenutoin sede di passaggio di consegne alla cessazione della carica dell’[OSCURATO:PERSONA].

Escluse, invece, ogni responsabilità in capo ai componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza.

2. Avverso la predetta sentenza proposero autonomi gravami l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Il primo, ribadita l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario spettando l a cognizione dell’ azione de qua alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti,attesa la natura di società in house providing dell’altra appellante, chiese, altresì, nel merito, l’integrale rigetto della pretesa attrice e, in subordine, l’accoglimento delle domande da lui formulate nei confronti dei consiglieri di gestione e di sorveglianza chiamati in causa.

La seconda invocò laconferma della statuizione di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della decisione impugnata, la condanna dei consiglieri predetti nonché degli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittori della polizza azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento, in solido con l’originario convenuto o in via disgiuntiva, al risarcimento del danno cagionatole dalle condotte di mala gestio.

2.1. Costituitisi tutti gli appellati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Roberta del Noce, [OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]), che chiesero il rigetto delle proposte impugnazioni, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] riproponendo, altresì, in via subordinata, la domanda di garanzia già formulata in primo grado, l’adita Corte di appello di Roma, riunite dette impugnazioni, le decise con sentenza del 30 aprile 2020, n. 2176, con cui, in parziale accoglimento degli appelli riuniti ed in riforma della decisione gravata: a) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA], della somma di € 395.110,37, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e spese del doppio grado; b) rigettò le domande di garanzia contrattuale assicurativa proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] contro gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]; c) condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore di questi ultimi, delle spese del doppio grado.

2.2. Per quanto qui ancora di interesse ed in estrema sintesi, quella corte, confermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della lite: i) limitò la responsabilità risarcitoria dell’[OSCURATO:PERSONA] ai soli esborsi da lui effettuati in favore dei consulenti imprudentemente ingaggiati per l’espletamento delle attività del programma GEF, ritenendo che «l’aver pagato le attività dei consulenti senza che fosse stato stipulato il contratto con [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di certezza sull’erogazione dei fondi dell’agenzia delle Nazioni Unite costituisce condotta gravemente colposa dell’amministratore delegato essendo tutta l’attività del progetto GEF condizionata dalla conclusione di accordo contrattuale con [OSCURATO:PERSONA]»; ii) circa la corresponsabilità dei consiglieri di gestione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminata solo con riferimento alla condotta di mala gestiorelativa all’attività dei consulenti assunti per lo svolgimento delle attività del programma GEF, opinò che, «Esclusa la configurabilità di una responsabilità oggettiva dei componenti dell’organo amministrativo della società, è certamente configurabile una condotta colposa degli stessi per non essere intervenuti e [non aver] chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF sulla cui attuazione l’[OSCURATO:PERSONA] relazionò nella riunione del 7 luglio 2018 [rectius: 2008.

Ndr] i componenti dell’organo collegiale sottoponendo loro il 1° rapporto semestrale 2008 che dedicava alle attività predette le pagine da 25 a

28. Le attività da seguire nell’ambito del programma GEF presupponevano l’esistenza di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la stipula del contratto di finanziamento dell’attività.

I componenti del consiglio di gestione avrebbero dovuto, con l’ordinaria diligenza, verificarel’esistenza del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e impedire le erogazioni in favore dei consulenti che [...] sono avvenute tra il novembre 2008 e il marzo 2009»; iii ) quanto alla corresponsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenne che «risulta documentalmente che il consiglio di sorveglianza, in occasione delle riunioni del 6 dicembre 2007 e del 4 dicembre 2008, ebbe ad approvare il piano operativo strategico 2008-2010 e i programmi esecutivi per gli anni 2008 e 2009.

A fronte di informazioni carenti e non documentate dell’[OSCURATO:PERSONA] su rapporti tra [OSCURATO:PERSONA]/RAC e [OSCURATO:PERSONA], il consiglio di sorveglianza avrebbe potuto e dovuto attivarsi esercitando i doverosi poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis c.c., impedendo gli esborsi ingiustificati del novembre 2008 e del marzo 2009»; iv) considerò condivisibili le contestazioni sollevate dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sussistenza del loro obbligo di garanzia.

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso distinti ricorsi: i) [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui ha resistito esclusivamente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC-Maps.p.a. – [OSCURATO:PERSONA] MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona in liquidazione), proponendo anche ricorso incidentale recante due motivi.

Sono rimasti intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]; ii) [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che ha proposto anche ricorso incidentale recante due motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA], che pure ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi.

Sono rimasti intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; iii) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che ha proposto anche ricorso incidentale recante due motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto anche ricorso incidentale con cinque motivi, resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Sono rimasti intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nell’imminenza della fissata adunanza camerale, infine, sono state depositate memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. dal [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

RAGIONI DELLA DECISIONE1.Pregiudizialmente, i tre separati ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere riuniti , ex art. 335 cod. proc. civ., tutti concernendo l'impugnazione della medesima sentenza.Fin da ora, peraltro, va rimarc ato che, come ancora ribadito da Cass. n. 7829 del 2023 (con richiamo ivi a Cass.n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020), per giurisprudenza consolidata, e qui condivisa,di questa Corte (cfr ., tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015),« il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi».

1.1. Inoltre, per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, il primo dei quali (notificato il 16 luglio 2020) deve essere individuato in quello promosso da [OSCURATO:PERSONA], convertendosi quello della [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( entrambi tempestivi perché notificati, rispettivamente, il 17 ed il 20 luglio, nel rispetto, quindi, del termine predetto) in ricorsi incidentali.

1.2. Infine, resta da precisareche l’avvenuta proposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della impugnazione per revocazione, exart. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avverso la sentenza già impugnata in questa sede (come specificamente dedotto, rispettivamente, alle pagine 5-6 del ricorso del primo ed alle pagine 16-17 di quello di questi ultimi tre) non è di ostacolo alla trattazione degli odierni ricorsi, né influisce sulla loro decisione rimessa a questa Corte.

Difatti, il testo vigente dell'ultimo comma dell'articolo 398 cod. proc. civ. ha escluso che la proposizione della revocazione possa automaticamente sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, richiedendosi, allo scopo , un apposito provvedimento del giudice innanzi al quale è stata promossa la revocazione stessa: ne consegue che, in mancanza di tale provvedimento (avendo, peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] riferito, nella sua memoria exart. art. 380-bis.1 cod. proc. civ., – cfr . pag. 20 – che la Corte di appello di Roma ha respinto le impugnazioni per revocazione suddette con sentenza del 20 ottobre 2021, n. 6917, in ordine alla quale nulla le parti hanno riferito circa una sua ulteriore impugnazione con ricorso per cassazione), i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 398, ultimo comma , cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 21830 del 2021; Cass., SU, n. 9776 del 2020; Cass. n. 22902 del 2005.

In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 21874 del 2019 e Cass. n. 18913 del 2020).

A) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è rubricato « Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 115 c.p.c. –Travisamento della prova».

Muovendo dal rilievo che la corte capitolina, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha limitato la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], ex amministratore delegato di I NFORA C , esclusivamente agli esborsi effettuati in favore dei consulenti imprudentemente ingaggiati per l’espletamento delle attività del programma GEF, si assume che, dalla riportata, corrispondente motivazione della sentenza oggi impugnata, «emerge che la Corte di merito ha fondato la propria pronuncia su una prova evidentemente travisata.

Si legge infatti: “è certamente configurabile una condotta colposa degli stessi (membri dell’organo amministrativo, ndd) per non essere intervenuti e chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF sulla cui attuazione l’[OSCURATO:PERSONA] relazionò nella riunione del 7 luglio 2018 (leggasi 2008, ndd) i componenti dell’organo collegiale sottoponendo loro il 1° rapporto semestrale 2008 che dedicava alle attività predette le pagine da 25 a 28” (pag. 40).

Sul presupposto erroneo che i membri del Consiglio di gestione fossero stati informati nella seduta del 7 luglio 2008 sull’attuazione del programma GEF, la sentenza impugnata sembra aver inquadrato la condotta colposa di [OSCURATO:PERSONA] e affermato la violazione degli obblighi di controllo e verifica che avrebberopotuto impedire le erogazioni in favore dei consulenti.

Da ciò è scaturita la dichiarazione di corresponsabilità dell’odierno ricorrente rispetto alle condotte di mala gestio dell’ ex A.D.

Il travisamento della prova emerge con evidenza dalla semplice lettura del Verbale n. 5 del Consiglio di gestione della riunione del 07 luglio 2008 […], il quale reca al n. 1 dell’ordine del giorno “Esame e approvazione Relazione semestrale attività e bilancio (…) al 30 giugno 2008”, e di seguito: “1) Sul primo punto all’ordine del giorno, l’[OSCURATO:PERSONA] illustra il contenuto della relazione semestrale, le convenzioni stipulate e le attività pianificate.

Si apre una discussione sui documenti con particolare attenzione alle obbligazioni ed ai tempi di attuazione relativi alle decisioni e alle raccomandazioni adottate dalle [OSCURATO:PERSONA] la Convenzione di Barcellona nel corso della riunione in Almeria (COP 15)”.Il 7 luglio 2008 il Consiglio di gestione approvò (punto 1 ODG) il 1° [OSCURATO:PERSONA]/Rac 2008 […] che trattava separatamente il Piano di Attività COP 15 e il Piano di attività GEF.

Ma dal Verbale risulta che in quella sede si aprì una discussione soltanto sul programma COP 15 e non sul programma GEF.

La sentenza di appello, al contrario, affermache [OSCURATO:PERSONA] relazionò il Consiglio di gestione in merito alla sua attuazione, e solo su tale affermazione ha fondato la responsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Il citato Verbale non fa alcun accenno ad una discussione sull’attuazione del programma GEF, come erroneamente affermato nella sentenza qui impugnata.

In quella sede, oggetto di discussione fu soltanto il programma COP 15, identificato nel Verbale in maniera esplicita ed inequivoca, anche attraverso il luogo di svolgimento della riunione ad esso relativa (Almeria).

Né può ritenersi che la discussione dettagliata del Programma COP 15 potesse ricomprendere il Programma GEF, in quanto il 1° Rapporto semestrale 2008 [OSCURATO:SOCIETA] […] trattava dei due programmi distintamente, riconoscendo a ciascuno una precisa identità e una diversa fase temporale. […].

Il travisamento della prova è evidente: la Corte di merito ha affermato essere avvenuta una approfondita discussione su un argomento (Progetto GEF) che invece ha riguardato un Progetto (COP 15) totalmente diverso» (cfr., amplius, pag. 8-9 del ricorso in esame).

1.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile, posto che, indipendentemente dalla sua riconducibilità all’uno o all’altro dei paradigmi richiamati (nn. 5 o 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.), si risolve, sostanzialmente, nell’invocare una interpretazione del contenuto dell’ivi richiamato Verbalen. 5 del Consiglio di gestione della riunione del 7 luglio 2008 alternativa a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, così implicando una rivalutazione del fatto in esso rappresentato incompatibile con il giudizio di legittimità.Essa, in altri termini, tende a censurare la concreta valutazione che di quel verbale ha effettuato la corte distrettuale, piuttosto che un vizio di percezione (cfr. Cass. n. 37382 del 2022), chiedendo inammissibilmente a questa Corte di attribuirgli un significato differente.

1.2. Invero, è assolutamente condivisibile, sul punto, l’assunto della controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, laddove afferma (cfr., amplius, pag. 19-20 del suo controricorso) che la ricostruzione offerta dal [OSCURATO:PERSONA] rappresenta «una macroscopica forzatura di quanto in realtà risulta dalla sentenza impugnata e da quanto si evince dall’esame del documento in questione.

Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la Corte Territoriale non ha mai affermato in motivazione che, in occasione del Consiglio di Gestione del 7/7/2008, avrebbe avuto luogo “una approfondita discussione” (pag. 9 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) sullo stato di avanzamento del programma GEF, ma semplicemente che l’[OSCURATO:PERSONA] “relazionò” ai membri del Consiglio circa tale stato (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata».

1.2.1. Orbene, proprio dal tenore letterale del menzionato verbale in ordine a quanto ivi si legge in relazione all’esame del punto 1 dell’ordine del giorno (“l’[OSCURATO:PERSONA] illustra il contenuto della relazione semestrale, le convenzioni stipulate e le attività pianificate […]”), è ragionevole ritenere, che l’[OSCURATO:PERSONA] si eralimitato ad illustrare il contenuto della suddetta relazione che, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, dedicava alle attività relative all’attuazione del programma GEFle pagine da 25 a 28 (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata).

1.2.2. In esso è riferito, poi, che: “Si apre una discussione sui documenti con particolare attenzione alle obbligazioni ed ai tempi di attuazione relativi alle decisioni e alle raccomandazioni adottate dalle [OSCURATO:PERSONA] la Convenzione di Barcellona nel corso della riunione in Almeria (COP 15)”.

1.2.3. Da qui la conclusione che la successiva discussione (rispetto all’illustrazione del contenuto della relazione) aveva riguardato tutti i documenti richiamati (“relazione semestrale […] convenzioni stipulate e […] attività pianificate”) e che vi era stata una particolare attenzione nell’esaminare il progetto COP 15semplicemente perché quest’ultimo era in fase più avanzata: ma ciò,ovviamente, non esclude che un confronto vi sia stato anche con riferimento al progetto GEF.

1.2.4. N essun seguito, quindi, possono avere l e affermazion i del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il «citato verbale non fa alcun accenno ad una discussione sull’attuazione del programma GEF» e che « in quella sede, oggetto di discussionefu soltanto il programma COP 15 […]” (cfr. pag. 9 del suo ricorso), ben potendo, al contrario opinarsi (come implicitamente fatto dalla corte distrettuale) che solo che la discussione su tale programma fu più “approfondita”.

1.3. Resta solo da aggiungere, dunque, che: i) l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno oall'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame ela valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).

In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35947 del 2023; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass.n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (pure specificamente invocato dal ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass.15 n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

1.3.1. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tale essendo l’art. 115 cod. proc. civ. richiamato nella rubrica del motivo in esame) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35782 del 202 3 ( cfr . in motivazione , dove si richiamano, in senso analogo, Cass. nn. 16303, 11299 e 28385 del 2023) - un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cuiciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n.20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»).

D el resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.24434 del 2016).

In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).

Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017;Cass., SU, n. 34476 del 2019;Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. n n . 1822 , 2195 , 5490, 9352, 15237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 28390, 30878 e 35947 del 2023).

2. Il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –Nullità della sentenza per motivazione apparente (in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.».

Si sostiene che le argomentazioni del giudice d’appello già contestate con il precedente motivo, «oltre ad essere arbitrarie ed incoerenti con quanto dedotto dalle parti, presentano omissioni vertenti su elementi costitutivi della motivazione e rendono per ciò solo nulla la sentenza. […].

La pronuncia della Corte d’Appello di Roma qui impugnata rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento poiché priva di alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Nonostante la sembianza di una giustificazione a supporto della decisione assunta, la motivazione esposta dal Giudice non permette di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, facendo venire meno lo scopo intrinseco della sentenza, finalizzato a manifestare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi».

2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.

2.2. Giova premettere che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 30 aprile 2020), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. nn. 28390 e 35947 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n n. 28390 e 35947 del 2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.

2.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199,1522 e 395 del 2021; Cass. n n . 23684 e 20042 del 2020; Cass . n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

2.2.2. È noto, poi, che,giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 29860 del 2022; Cass.19 n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass.n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass.n. 13359 del 1999).

2.3. Fermo quanto precede, la doglianzain esame, per come in concreto articolata, si sostanzia, ad avviso del Collegio (ed al di là di quanto formalmente indicato nellasua rubrica, ricordandosi, peraltro, in relazione a quest’ultima, « la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura».Cfr .

Cass. n. 12690 del 2018), in un rilievo di insufficienza della motivazione, in parte qua , della sentenza impugnata, non più denunciabile, tuttavia,a seguito della già descritta modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ, o nella deduzione di censure di merito,neppure essendo rispettatii complessivi oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, quanto alle modalità di proposizione del vizio di cui alla novellata disposizione da ultimo indicata.

3. Il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è rubricato « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2392 e 2381 c.c.».

Si deduce che la corte distrettuale, «nell’apparente motivazione già censurata, con affermazioni assertive e frutto di valutazioni effettuate ex post, ha dichiarato la responsabilità dei membri del Consiglio di gestione sulla base di un non meglio specificato obbligo di vigilanza, in aperto contrasto col dato normativovigente che pone in capo agli amministratori privi di deleghe esecutive un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute e, se del caso, di quelle acquisite di propria iniziativa in presenza di segnali di allarme tali da indurre a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili».

L’erronea applicazione della legge che disciplina la fattispecie in esame deriva dal fatto che la responsabilità degli amministratori di cui all'art. 2392 cod. civ. è concepita dalla menzionata corte come derivante dal fatto in sé considerato dell’appartenenza al consiglio di gestione.

«Al contrario, la responsabilità in questione investe ciascun amministratore per aver personalmente partecipato all’atto che ha arrecato l’eventuale danno alla società; fatto questo che certamente non sussiste nel caso di specie ed esonera da responsabilità il dott. [OSCURATO:PERSONA]. […].

La responsabilità degli amministratori non può più essere riconnessa ad una condotta di mera omissione di attività di vigilanza –come pretende di fare ancora oggi la sentenza impugnata –, in quanto non è stata concepita dal legislatore come derivante dall’appartenenza all’organo di gestione di una società; se così fosse, l’art. 2392 c.c., ove si prescindesse dalla sussistenza del dolo o della colpa, celerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva. […].

La Corte d'appello avrebbe dovuto indagare, sulla base degli addebiti loro rivolti dall’ex A.D. e poi dalla società, nel contesto del riparto degli oneri probatori di cui si è detto, quali fossero le informazioni che i membri del Consiglio di gestione avevano effettivamente a disposizione e se vi fossero elementi tali da richiamare la loro attenzione, tenuto conto delle informazioni loro fornite, sì da verificare se la condotta di inerzia, che la Corte d'appello risulta aver loro addebitato quale mera responsabilità oggettiva, fosse invece connotata da colpa.

Dopodiché - una volta ipoteticamente accertata la violazione del [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi gravanti su di lui quali amministratore – avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso eziologico tra detta condotta ed il pregiudizio arrecato alla società, chiarendo in quali termini, ed avvalendosi di quali strumenti giuridici, il medesimo avrebbe potuto ex post neutralizzare il danno già prodotto da [OSCURATO:PERSONA]».

3.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché sostanzialmente volta ad ottenere una rivisitazione di valutazioni di merito effettuate dalla corte distrettuale.

3.2. Giova premettere che è sicuramente vero che la disciplina oggi vigente in materia di responsabilità degli amministratori privi di deleghe esclude,a carico di questi ultimi , una generica responsabilità per fatto altrui riconducibile al solo fatto di ricoprire tale carica in seno alla compagine sociale.

È altrettanto innegabile, tuttavia, che l’esistenza, in capo a determinati amministratori, di specifiche attribuzioni o poteri non esime tout courtgli altri amministratori non operativi da responsabilità per non essere intervenuti prevenendo o inibendo la prosecuzione di attività commesse in danno della società o contra legem.

3.2.1. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, da tempo (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20933 del 2009),che il componente del consiglio di amministrazione (organo sostanzialmente assimilabile al consiglio di gestione di cui all’art. 2409-noviescod. civ. – introdotto dal d.lgs. n. 6 del 2003 –che è uno dei due organi del sistema cd. dualistico, impiegato per gestire ed organizzare le società per azioni, generalmente quotate in borsa.

Esso è un organo collegiale all’interno di una s.p.a. che ha il compito di amministrare e gestire l’azienda.

È composto da membri eletti dal consiglio di sorveglianza e ha la responsabilità di prendere decisioni strategiche, finanziarie e operative per il bene dell’azienda) chiamato a rispondere per omissione di vigilanza non può esimersi da responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sarebbero state realizzate da altro soggetto, dotato di ampia autonomia.

Più specificamente, Cass. n. 2737 del 2013 ha enucleato il principio secondo il quale il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società (in quel caso bancarie), sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 cod. civ.,non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business[in quel caso bancario, ma la conclusione è analoga anche per gli amministratori di società operanti in altri settori] e, in quanto c ompartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree di interesse della società e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

3.2.2. Proseguendo nella medesima prospettiva, Cass. n. 22848 del 2015 ha precisato che gli amministratori privi di deleghe sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi e, stante la presunzione di colpa, è sufficiente, a tal fine , che l'Autorità di vigilanza dimostri l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, spettando a questi ultimi di provare di essersi attivati.

3.3. Nella specie, la corte d’appello ha ritenuto configurabile la responsabilità (anche) del [OSCURATO:PERSONA] imputando a lui ed alla [OSCURATO:PERSONA] una condotta colposa «per non essere intervenuti e[ed avere] chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF sulla cui attuazione l’[OSCURATO:PERSONA] relazionò nella riunione del 7 luglio 2018 i componenti dell’organo collegiale sottoponendo loro il 1° rapporto semestrale del 2008 che dedicava alle attività predette le pagine da 25 a

28. Le attività da eseguire nell’ambito del programma GEF presupponevano l’esistenza di un mandato di [OSCURATO:PERSONA] e la stipula del contratto di finanziamento delle attività.

I componenti del consiglio di gestione avrebbero dovuto, con l’ordinaria diligenza, verificare l’esistenza del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/RAC e impedire le erogazioni in favore dei consulenti che, come risulta dagli atti e dal prospetto di cui alle pagine 44, 45 e 46 dell’atto di appello dell’[OSCURATO:PERSONA], sono avvenuti tra il novembre 2008 e il marzo 2009.

Sussistono, quindi, i presupposti sia della colpa sia del nesso di causalità tra condotta colposa e il danno» (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata).

3.3.1. In un contesto così ricostruito dalla corte distrettuale, caratterizzato da prassi irregolari adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] (come si legge alla pagina 23 della sentenza oggi impugnata, già il tribunale, alla pagina 74 della propria decisione, aveva ritenuto non degna di rilievo « la tesi difensiva secondo cui non era una novità o un’anomalia, ma prassi e consuetudine nel sistema della Convenzione di Barcellona, procedere all’esecuzione delle attività una volta definita la bozza del contratto in questione, senza dovere attendere la copia originale del contratto firmata, essendo evidente che solo dopo la rituale firma il contratto di sarebbe perfezionato e l’Amministratore avrebbe potuto compiere gli atti consentiti»), la responsabilità dei membri dell'organo consiliare e, quindi, anche del [OSCURATO:PERSONA] prescinde dalla individuazione di specifici indici di allarme, giacché inerisce al mancato esercizio dell'attività istituzionalmente e funzionalmente riservata agli amministratori.

Ciò non equivale, ovviamente, a ritenere che gli amministratori fossero onerati, per così dire, di ispezionare a tappeto tutta la documentazione, tanto più che nel caso in esame la documentazione era evidentemente scarsa, sicché il problema era a monte.

3.3.2. La corte territoriale, dunque, si è attenuta alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità, per illecito omissivo, dei consiglieri non esecutivi di una società di capitali, sicché non vi è stata alcuna violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo.

3.4. L’obbligo di agire informati sancito dall’art. 2381, comma 6, cod. civ., infatti, è teso a prevenire –e, in caso di violazione, sanzionare – non già i comportamenti attribuiti a singoli soggetti titolari di specifici ruoli o funzioni all'interno della società, bensì le carenze organizzative e la mancata predisposizione di presidi idonei ad intercettare e risolvere le situazioni di conflitto di interesse o identificare e correggere modalità operative erronee o illegittime.

Diversamente opinando, non si comprenderebbe la ratio del comma 3 del medesimo articolo, il quale stabilisce testualmente che “Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”.

3.4.1. In siffatto contesto, le iniziative assunte in costanza di mandato dall’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], benché asseritamente rientranti nella sfera delle attribuzioni a luiassegnate in via esclusiva, avrebbero dovuto comunque essere prese nella debita considerazione da parte degli altri membri del consiglio di gestione di [OSCURATO:SOCIETA], fra cui il [OSCURATO:PERSONA], che, all’epoca dei fatti, ne era il presidente.

3.4.2. In definitiva, come si è già anticipato, l'obbligo di agire informati, che grava sugli amministratori non esecutivi che compongono il consiglio di gestione, non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business della società, ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace delle aree di rischio della società stessa, e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio continuo sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (cfr. ex aliis, Cass.nn. 12108 e 13150 del 2020).

3.5. Né, in contrario, può darsi seguito all’assunto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA], in costanza di mandato, aveva “in più occasioni omesso di riferire fatti rilevanti al fine di ottenere l’approvazione del proprio operato da parte degli organi di gestione e sorveglianza, al fine di non far percepire loro alcun segnale di allarme” (cfr. pag. 21 del suo ricorso).

3.5.1. Invero, l’obbligo di agire informati sancito dal comma 6 dell’art.2381 cod. civ. è volto proprio a colmare eventuali lacune e/o carenze informative degli organi esecutivi della società, attribuendo agli amministratori non operativi il potere/dovere di acquisire, anche al fuori della compagine sociale, le necessarie informazioni per un corretto monitoraggio della gestione aziendale.

3.5.2. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, non ha mancato di escludere recisamente che i consiglieri deleganti versino nella posizione meramente passiva di destinatari di informazioni: come si è chiarito in dottrina, gli amministratori devono attivarsi alfine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per assumere le relative decisioni e per conoscere l'andamento della gestione e non potranno andare esenti da responsabilità attraverso l'allegazione di un'insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, né adducendo l'ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere/dovere di esigere più puntuali informazioni (cfr. Cass. n. 17687 del 2016).

3.6. In definitiva, quindi, la decisione oggi impugnata, laddove ha considerato il [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile delle attività di mala gestio ascritte all’[OSCURATO:PERSONA], si rivela pienamente coerente con il vigente quadro normativo in materia nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità.

La doglianza in esame, pertanto, si risolve, sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione della riportata conclusione della corte di merito, nuovamente dimenticando che il giudizio innanzi alla Corte di cassazione non può essere surrettiziamente trasformare in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale indicata alla fine del precedente §

1.3.1. di questa motivazione, da intendersi qui richiamata).

A-1) Il ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nel proprio controricorso volto a resistere all’impugnazione del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nel proprio controricorso depositato per resistere all’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], ha proposto pure ricorso incidentale, affidato a due motivi.

4.1. Quest’ultimo ricorso deve intendersi promosso exart. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (25 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta telematicamente su istanza proprio del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in atti, nel suo fascicolo di questo giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recant i pure il messaggio di avvenuta “consegna”delle relative p.e.c. inviate ai difensori di ciascuna della altre parti costituite in appello, nelle loro “ caselle di destinazione”– e l’ attestazione di loro conformità all’originale).

4.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. –senza che, in senso contrario, rilevi che esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n n . 33186 , 13408 e 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – ricordandosi che: i ) il termine breve per l'impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza (cfr. Cass. n. 27916 del 2023); ii) la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 cod. proc. civ. come dies a quoai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, opera anche nei confronti del notificante (cfr. Cass. n. 2333 del 2023; Cass. n. 19274 del 2022; Cass., SU, n. 6278 del 2019); iii) nella specie, quindi, il termine da osservarsi giusta il combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, cod. proc. (sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, risalente al 19 maggio 2020) è spirato il 20 luglio 2020 (lunedì, posto che, exart. 155, comma 4, cod. proc. civ., la scadenza originaria del 19 luglio doveva intendersi prorogata al primo giorno seguente non festivo).

5. In conclusione, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deve ritenersi inefficace, exart. 334 cod. proc. civ..

5.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla società da ultimo indicata (unica parte costituitasi in questo procedimento) restano a carico del [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale (non anche della controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità di quello principale.

Cfr. Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

B) Il ricorso principale (convertitosi in incidentale tempestivo perché successivo a quello del [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA].

1. Vanno respinte, innanzitutto, le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere: i) la declaratoria di improcedibilità dell’odierno ricorso stante il mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di sua notificazione; ii) la declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso per mancato rispetto dei canoni di cui all’art. 360-bis cod. proc. civ..

1.1. Circa l’infondatezza della prima di essa, è sufficiente richiamare quanto sancito da Cass., SU, n. 21349 del 2022, secondo cui, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, come accaduto nella specie, rinvenendosi, comunque tra gli atti dei giudizi oggi riuniti la copia della sentenza predetta munita delle corrispondent i relat e di notificazione (cfr. fascicolo per il giudizio di cassazione del difensore di [OSCURATO:SOCIETA]).

1.2. L’infondatezza della seconda deriva dall’evidente insussistenza, nella specie, ad avviso del Collegio, dei requisiti di applicazione dell’art. 360-bis. cod. proc civ..2.

Ancor prima di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], poi, rileva il Collegio che la documentazione da lei trascritta nella propria memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. (volta a dimostrare l’insussistenza di un concreto danno subito da [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della condotta di mala gestio ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] dalla corte distrettuale) deve ritenersi inammissibile in questa sede perché esula dal perimetro applicativo di cui all’art. 372 cod. proc. civ..

2.1. Essa non riguarda, invero, questioni di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso (rectius: ogni questione di rito riguardante direttamente l'ammissibilità del giudizio di cassazione, quale la tempestività del ricorso - cfr .

Cass., SU., n. 14294 del 2007 - o la tardività dello stesso cfr. Cass. n. 3736 del 2000 - ovvero la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza - cfr .

Cass. n. 3934 del 2016) , ipotesi alle quali, soltanto, letteralmente l'art. 372 cod. proc. civ. si riferisce, consentendo la produzione di documenti nuovi nel giudizio di legittimità, ma attengono alla fondatezza della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti (anche) della [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Al proposito, sulla specifica questione, questa Corte (cfr. Cass. n. 14347 del 2023; Cass. n. 9685 del 2020; Cass. n. 10967 del 2013) ha avuto modo di affermare il principio -qui condiviso, anche perché aderente al tenore letterale ed inequivoco della norma -che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza o infondatezza del medesimo.

Né costituiscono orientamenti contrari da prendere in considerazione, per il caso in esame, quelli che si esprimono in favore della generale ammissibilità delle produzioni documentali (cfr. Cass., SU, n. 7161 del 2010; Cass., SU, n. 25038 del 2013; Cass. n. 950 del 2015), in quanto tali decisioni sono specificamente riferite al regolamento preventivo di giurisdizione che non costituisce mezzo di impugnazione: in esso, pertanto, deve essere co nsentito alle parti di fornire le prove documentali che avrebbero potuto dedurre nei gradi di merito se non si fossero avvalse del regolamento (cfr. al riguardo, anche Cass., SU, n. 9532 del 2004).

2.3. Deve concludersi, allora, nel senso che l'ulteriore documentazione richiamata e riprodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto volta a dare sostegno alla fondatezza del suo ricorso e, quindi, non attinente alle ipotesi tassative previste dalla norma richiamata.

A tanto va solo aggiunto, per mere ragioni di completezza, che: i ) come puntualizzato da Cass. n. 4415 del 2020 (ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 14347 del 2023) «Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimediodella revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c.»; ii) giusta Cass. n. 28999 del 2018 (pure richiamata dalla già citata Cass. n. 14347 del 2023), «Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi de/processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art.369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.»; iii) alla stregua di Cass. n. 21355 del 2022 «Nel giudizio di legittimità le memorie ex artt. 378 o 380-bis.1 cod. proc. civ. hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni – implicanti necessariamente accertamenti di fatto - , o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibilí di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c.».

3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) della disciplina in tema di responsabilità degli amministratori ex artt.2381 e 2392 cod. civ.».

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, modificando, sul punto, la statuizione di primo grado (a dire della ricorrente, invece, «in linea con il diritto vivente».

Cfr. pag. 17 del suo ricorso), ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria dei componenti del consiglio di gestione in relazione agli esborsi effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA] in favore dei consulenti imprudentemente ingaggiati per l’espletamento delle attività del programma GEF.

In particolare, l’errore della corte territoriale sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze: i) la riunione del consiglio di gestione di [OSCURATO:SOCIETA] del 7 luglio 2008, richiamata dalla corte t erritoriale nella motivazione della sentenza, non ebbe ad oggetto l’approvazione del programma GEF « perché, come si evince da l tenore del verbale, la discussione si aprì solo sul programma COP 15»; ii) le erogazioni ai consulenti incautamente nominati dall’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al programma GEF « non erano contemplate, né in tutto né in parte, nel rapporto semestrale 2008» presentato dal menzionato amministratore delegato e discusso nel corso della predetta riunione del 7 luglio 2008, il quale si limita a riportare l’importo co- finanziato dalla Regione Sicilia «ma non fa alcun riferimento al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], alla stipula del relativo contratto ed alle somme a carico di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 22-23 del suoricorso); iii) «la Corte di merito ha erroneamente supposto che, a differenza del programma COP 15, quello GEF richiedesse l’esistenza del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/RAC» ai fini dell’erogazione dei compensi ai consulenti, laddove, invece, dalle risultanze documentali in atti,si evince che il progetto GEF era co - finanziato dalla Regione Siciliana, ma non «presupponeva o era condizionato da un contratto con [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 24- 27 del medesimo ricorso).

3.1. Questa doglianzasi rivela complessivamente inammissibile, posto che si risolve, sostanzialmente, nell’invocare una interpretazione del contenuto dell’ivi richiamato Verbale n. 5 del Consiglio di gestione della riunione del 7 luglio 2008 alternativa a quella fatta propria dalla corte distrettuale, così implicando una rivalutazione del fatto in esso rappresentato incompatibile con il giudizio di legittimità.

3.1.1. È assolutamente condivisibile, sul punto, l’assunto della controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, laddove afferma (cfr., amplius, pag. 19-20 del suo controricorso) che il motivo è infondato «non solo perché basato su una macroscopica forzatura di quanto si evinceper tabulas dai documenti in atti, ma anche, soprattutto, perché sconfessato dalle risultanze istruttorie acquisite in prime cure, alle quali la Corte d’Appello dà ampio risalto, riproducendole graficamente, nella propria decisione».

3.1.2. Invero, quanto alla prima delle suddette circostanze rimarcate dalla [OSCURATO:PERSONA], concernente il contenuto e l’effettivo significato del complessivo tenore del Verbale n. 5 del Consiglio di Gestione del 7 luglio 2008, è sufficiente qui richiamare le stesse considerazioni già esposte neiprecedenti §§ da

1.2. a 1.2.4.di questa motivazione con cui è stato ritenuto inammissibile il primo motivo (sostanzialmente analogo, in parte qua,a quello in esame) del ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

3.1.3. Circa, poi, la seconda di quelle circostanze, per cui la menzionata relazione semestrale 2008 non faceva riferimento alle erogazioni ai consulenti nominati con riferimento al programma GEF, né al contratto fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] ed ai relativi finanziamenti, la ricorrente, come condivisibilmente sottolineato dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nel proprio controricorso (cfr. pag. 20 e ss.), mostra di non considerare che tali specifiche questioni erano state già discusse nella precedente riunione del consiglio di gestione del 5 marzo 2008, nel corso della quale l’[OSCURATO:PERSONA], dopo avere informato i presenti che “era stato reso disponibile dal [OSCURATO:PERSONA] [l’[OSCURATO:PERSONA].

Ndr] il documento di progetto aggiornato relativo al progetto GEF-LME approvato dalla Riunione del Consiglio del [OSCURATO:PERSONA] per L’Ambiente(GEF [OSCURATO:PERSONA], 12-15/6/07)” e che “tale documento è completo, tra l’altro, dell’indicazione delle specifiche figure professionali, durata del rapporto, corrispettivi e termini di riferimento contrattuali decisi dall’[OSCURATO:PERSONA]/MAP per il Centro, così come per tutti gli altripartner del progetto […]”, aveva dichiarato che, “Sulla base di tali obbligazioni, l’AD procederà a stipulare i relativi contratti e accordi, in linea con le convenzioni sottoscritte, il mandato ricevuto e la normativa nazionale e regionale vigente”.

3.1.3.1. Di tanto già aveva dato conto la sentenza di prime cure (cfr. pag. 70) accertando la mala gestiodell’originario convenuto e la corte di appello ne ha testualmente riprodotto il corrispondente passaggio motivazionale (cfr. pag. 19 della decisione qui impugnata) nella ricostruzione dei fatti di causa proprio al fine di valorizzare la circostanza che, allorquando, nella riunione del 7 luglio 2008, il consiglio di gestione aveva discusso il contenuto della relazione semestrale 2008, i suoi componenti dovevano essere informati circa le caratteristiche operative ed esecutive del programma GEFillustrate nella predetta relazione semestrale.

3.1.4. Quanto, infine, all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la corte capitolina aveva errato nel supporre che il progetto GEF ed i correlati compensi ai consulenti richiedessero la previa sottoscrizione del contratto fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], posto che, nella specie, i finanziamenti erano stati erogati pro quota dalla Regione Siciliana, rileva il Collegio che di una tale ricostruzione dei fatti ad opera della menzionata ricorrente non si rinviene evidenza nella sentenza impugnata, sicché la stessa si rivela inammissibile nella misura in cui è proposta, per laprima volta, in questa sede.

In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5131, 9434 e 13408 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass.nn. 32804 e 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. 16632 del 2010).

In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere – rimasto, invece, inadempiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] – di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado.

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

3.2. Resta solo da aggiungere, dunque, che: i) la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto (anche) la [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile delle attività di mala gestioposte in essere dall’[OSCURATO:PERSONA], è pienamente conforme con il vigente quadro normativo in materia e con la consolidata interpretazione ad esso fornita dalla giurisprudenza, potendosi sul punto richiamare le stesse considerazioni già esposte neiprecedenti § § da

3.2. a 3.4.2., nonché

3.5.1. e 3.5.2.di questa motivazione con cui è stato disatteso il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; ii) come si è già riferito scrutinando il primo ed il terzo motivo di quest’ultimo, le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass.n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015), non potendosi surrettiziamente trasformare quello di legittimità – come, invece, sostanzialmente mostra di voler fare la censura in esame –in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di giudizio, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale indicata alla fine del precedente §

1.3.1. e richiamata alla fine di quello, successivo, n. 3.6. di questa motivazione relativi alla declaratoria di inammissibilità del primo e terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]).

4. Il secondo motivo del ricorso in esame denuncia un «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».

Si ascrive alla corte territoriale di non aver considerato che la delibera assembleare di [OSCURATO:SOCIETA] del 27 gennaio 2017, con cui era stata autorizzata la proposizione dell’azione di responsabilità anche nei confronti degli altri componenti del consiglio di gestione e dei membri del consiglio di sorveglianza, era inidonea a raggiungere lo scopo previsto dall’art. 2393 cod. civ.

«per palesi vizi che ne inficiano il contenuto e la forma» (cfr. pag. 31 del ricorso predetto), sicché l’azione che l’originaria attrice aveva esteso nei confronti di questi ultimi nella prima memoria exart. 183, comma 6, cod. proc. civ., doveva ritenersi improcedibile.

4.1. Anche questa doglianza deve essere dichiarata inammissibile, posto che, dalla sentenza oggi impugnata, non risulta che un’analoga censura sia stata specificamente sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in appello.

4.1.1. La stessa, infatti, costituendosi in quella sede, si era limitata a chiedere il rigetto delle avverse impugnazioni, senza formulare un proprio gravame incidentale sul capo della decisione del giudice di prime cure (cfr. pag. 40-43 della sentenza del Tribunale di Roma n. 24130 del 2017) che aveva ritenuto idonea al suddetto fine la deliberazione assembleare predetta, ma unicamente invocando l’accoglimento della sua domanda di garanzia dichiarata assorbita in primo grado.

4.2. Resta solo da rimarcare, dunque, in continuità con quanto sancito da Cass. n. 12568 del 2021, –alla cui esaustiva motivazione sul punto può farsi rinvio in questa sede ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. –che, in tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un presupposto (suscettibile di regolarizzazione ex tunc) che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando – proprio come avvenuto nell’odierna controversia – la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. n. 12568 del 2021).

5. Il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per totale carenza di motivazione, quindi con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.».

Si sostiene che la sentenza impugnata «risulta gravemente carente ove ha omesso di motivare circa due circostanze che avrebbero di per sé sole escluso la responsabilità della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale componente del Consiglio di Gestione di [OSCURATO:SOCIETA] dai fatti dimala gestio dell’[OSCURATO:PERSONA].

In particolare che: i) la sottoscrizione dei contratti dei consulenti non venne sottoposta all’esame del Consiglio di Gestione; ii) l’[OSCURATO:PERSONA] aveva pieni poteri per l’autonoma sottoscrizione dei contratti in forza dell’art. 11 dell’atto costitutivo e dell’art. 38 dello Statuto che conferiscono al medesimo tutti i poteri ordinari e straordinari per svolgere, in coordinamento con l’[OSCURATO:PERSONA]/MAP, le funzioni atte a promuovere e realizzare la Convenzione di Barcellona e gli atti connessi, con ampia autonomia di gestione delle risorse, rappresentanza presso le organizzazioni internazionali, le istituzioni nazionali e locali e piena responsabilità dell’attività dell’amministrazione della società».

5.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.

5.2. Essa, infatti, per come concretamente argomentata (cfr., amplius, pag. 33-35 del ricorso de quo), contesta, in realtà, sostanzialmente, l’omessa motivazione “circa due circostanze”, asseritamente decisive ai fini dell’esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA].

5.2.1. Pure volendosi, dunque, ricondurre una siffatta censura, previa sua riqualificazione, alla distinta fattispecie del vizio di cui al n. 5) del comma 1, dell’art. 360 cod. proc. civ.(cfr. Cass. nn. 26310 e 25557 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014; Cass.

SU, n. 17931 del 2013), la stessa si rivela comunque inammissibile perché mostra di non considerare che oggetto del vizio di cui all’appena menzionato articolo (nel già richiamato testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) è esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».

5.2.2. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, exart. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico (cfr.Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

5.2.3. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i ) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamenterilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

5.2.4. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.

Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).

5.2.5. Lo stesso deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti, in continuità con la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. già voluta dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, così da tenersi ben distinto un tale vizio dall’errore di fatto revocatorio exart. 395, n. 4, cod. proc. civ., il quale, al contrario, non deve aver costituito un «punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare».

5.2.6. È utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.

5.3. Orbene, nel caso di specie, non solo non risultano essere stati rispettati i suddetti oneridi puntuale allegazione, ma, soprattutto, le asserite omissioni motivazionali si rivelano del tutto prive di decisività, in quanto inidonee a determinare conseguenze divergenti dalla decisione assunta della corte territoriale.

5.3.1. Invero, circa la prima di esse (la sottoscrizione dei contratti dei consulenti non venne sottoposta all’esame del consiglio di gestione), basta ricordare quanto si è già detto, in contrario, disattendendosi il primo motivo di questo ricorso, con riferimento alla riunione del consiglio di gestione del 5 marzo 2008, nel corso della quale l’[OSCURATO:PERSONA], dopo avere informato i presenti che “era stato reso disponibile dal [OSCURATO:PERSONA][l’[OSCURATO:PERSONA] Ndr] il documento di progetto aggiornato relativo al progetto GEF-LME approvato dalla Riunione del Consiglio del [OSCURATO:PERSONA] per L’Ambiente (GEF [OSCURATO:PERSONA], 12 - 15/6/07 )” e che “ tale documento è completo, tra l’altro, dell’indicazione delle specifiche figure professionali, durata del rapporto, corrispettivi e termini di riferimento contrattuali decisi dall’[OSCURATO:PERSONA]/MAP per il Centro, così come per tutti gli altri partnerdel progetto […]”, aveva dichiarato che, “Sulla base di tali obbligazioni, l’AD procederà a stipulare i relativi contratti e accordi, in linea con le convenzioni sottoscritte, il mandato ricevuto e la normativa nazionale e regionale vigente”.

5.3.2. Quanto alla seconda (l’[OSCURATO:PERSONA] aveva pieni poteri per l’autonoma sottoscrizione dei contratti in forza dell’art. 11 dell’atto costitutivo e dell’art. 38 dello Statuto), invece, la stessa si rivela affatto irrilevante, e, quindi, carente di decisività, avendo la corte capitolina basato la propria decisione di ritenere i componenti del consiglio di gestione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) corresponsabili delle attività in essere dall’[OSCURATO:PERSONA] sul “non essere intervenuti e chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF”, e, così, venendo meno al loro obbligo di agire informati.

5.4. Quanto, infine, all’ulteriore affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «Nulla ha dedotto la corte di merito circa la eccepita carenza del nesso di causalità fra i danni cagionati dall’[OSCURATO:PERSONA] ed il comportamento della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 34 del suo ricorso), è sufficiente ricordare che –come si è già riferito scrutinando il primo motivo della menzionata ricorrente – quella corte, una volta descritto il concreto svolgimento della riunione del consiglio di gestione di [OSCURATO:SOCIETA] del7 luglio 2008, ha specificato che i componenti di detto consiglio, ove avessero acquisito, usando l’ordinaria diligenza connessa al proprio incarico, le necessarie informazioni e delucidazioni relative al progetto GEFivi discusso, avrebbero dovuto «impedire le erogazioni in favore di consulenti che, come risulta dagli atti e dal prospetto di cui alle pagine 44, 45 e 46 dell’atto di appello dell’[OSCURATO:PERSONA], sono avvenuti tra il novembre 2008 ed il marzo 2009.Sussistono quindi i presupposti sia della colpa sia del nesso di causalità tra condotta colposa e il danno» (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata).

5.5. In definitiva, quindi, la doglianza in esame, per come in concreto articolata, è inammissibile perché si sostanzia nell’omesso esame di circostanze fattuali evidentemente non decisive.

5.5.1. Ove, poi, la si volesse intendere come un rilievo di insufficienza della motivazione, essa sarebbe parimenti inammissibile, posto che un tale vizio non è più denunciabile in sede di legittimitàa seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ..

5.5.2. Infine, nella misura in cui contiene censure di merito, essa mostra di non considerare che, come si è già detto, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale indicata alla fine del precedente §

1.3.1. e richiamata sia alla fine di quello, successivo, n. 3.6. di questa motivazione relativi alla declaratoria di inammissibilità del primo e terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], sia di quello

3.2. della impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]).

6. Il quarto motivo del ricorso in esamelamenta la «Violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2043, 1917 e 1892 cod. civ. e dell’art. 22 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto».

Esso censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 1858946 dei [OSCURATO:PERSONA] di Londra, stipulata dalla Regione Sicilia per i propri dipendenti, relativa soltanto ai danni per responsabilità extracontrattuale exart. 2043 cod. civ., e non operante, quindi, nel caso di specie, giacché l’azione sociale di responsabilità esercitata da [OSCURATO:SOCIETA] contro i consiglieri di gestione e di sorveglianza «ha invece natura contrattuale e inserisce l’inadempimento, da parte dei componenti degli organi collegiali, degli obblighi connessi alla carica rivestita».

La polizza suddetta, secondo la corte di merito, copriva, al contrario, «i danni di cui il funzionario debba rispondere per responsabilità contrattuale nei confronti di terzi soggetti estranei all’amministrazione come emerge chiaramente dal riferimento all’art.2043 c.c. e all’art. 28 della Costituzione».

6.1. Questa doglianza è complessivamente inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

6.2. È incontroverso che quella di cui si discute si caratterizza per essere una polizza di assicurazione della r esponsabilità civile e professionale dei dirigenti s o ttoscritta dalla Regione Siciliana - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] e del Personale per la responsabilità civile verso terzi.

6.2.1. È innegabile, poi, atteso tutto quanto si è fin qui detto in relazione alricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed a i precedenti motivi di quello in esame, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha esteso nei confronti dei componenti del proprio c onsiglio di gestione(tra cui, appunto, la [OSCURATO:PERSONA]) e del suo c onsiglio di s orveglianza (tra cui, come si vedrà in seguito esaminandoanche il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA]) l'azione sociale diresponsabilità ex art. 2393 c od . c iv . inizialmente intrapresa solo neisoli confronti d ell’[OSCURATO:PERSONA] .

Si è al cospetto, dunque, con riferimento (anche) alla [OSCURATO:PERSONA] (ed altrettanto si dirà oltre per la [OSCURATO:PERSONA]), di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, perché chiaramente derivante dal rapporto che legavai componenti di entrambi quei consigli alla società, essendo volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dallecondotte (dolose o colpose) degli stessi, poste in essere in violazione degli obblighi sui medesimigravanti inforza della legge e delle previsioni dell'atto costitutivo, ovvero dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.

6.2.2. La corte distrettuale hadato atto che la copertura assicurativa era prestata, invece,come si è già anticipato, per la r esponsabilità civile ed ha rimarcato, affatto opportunamente ( cfr . pag. 42 - 43 della sentenza impugnata), che detta responsabilità«è definita come “ la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio di attività amministrativa”.

L’oggetto dell’assicurazione, per quel che interessa, non essendo azionata la garanzia per responsabilità civile da danni materia e corporali di cui all’art. 14Adel contratto, è poi precisato dall’art. 14B che, sotto l’intestazione “Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l’Ente di appartenenza)”, recita: “L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti o omissioni dicui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’ente di appartenenza.

Si tratta, dunque, di danni di cui il funzionario debba rispondere per responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi soggetti estranei all’amministrazione, come emerge chiaramente dal riferimento all’art. 2043 c.c. e all’art. 28 della Costituzione».

Pertanto, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata in giudizio per rispondere atitolo di responsabilità contrattuale, ne conseguiva che doveva escludersila copertura assicurativa ai sensi sia dell' a rt. 14A) , che dell' a rt. 14B)della polizza predetta, così come interpretati dalla corte territoriale .

6.2.3. La ricorrente cerca di sostenere che il caso dispecie rientri,invece, nell'ipotesi prevista dall'art. 14 B) , che , a suo dire , coprirebbe anche fattispecie di responsabilità contrattuale,posto che, ai sensi di tale clausola , sarebbero inclusi nella copertura anche i danni ascritti all’assicurato per l’omesso esercizio dei poteri/doveri nell'esercizio delle proprie peculiari funzioni presso l’entedi appartenenza.

6.2.3.1. In tal mo do, tuttavia, la censura si risolve, sostanzialmente, nell’invocare, inammissibilmente, una interpretazione delle clausole di polizza diversa da quella fatta propria dalla corte di appello(secondo la quale, come si è riferito, l'espresso richiamo all'art. 2043 cod. c iv . e la precisata circostanza che,ai sensi di polizza, non rientrano nel novero dei terzi l'Ente di appartenenza e lesocietà di cui l'assicurato sia amministratore portano ad escludere l'operatività della polizza nella fattispecie de qua, in cui è pacifica la natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità avviata da [OSCURATO:SOCIETA], che vede l'odierna ricorrente chiamata a rispondere solidalmente a tale titolo nei confronti di detta società ) , così dimenticando che , come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 30878, 13408, 13005 del 2023 e 7978 del 2023; Cass. nn. 35787, 35041, 29860, 19146 e 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito sene sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018).

B-1) I ricorsi incidentali propostida [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e d a [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi controricors i volt i a resistere all’impugnazione dellaPatti.

7. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nel proprio controricorso depositato per resistere all’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto pure ricorso incidentale, affidato a due motivi (sostanzialmente identici a quelli del suo ricorso incidentale contenuto nel controricorso con cui ha resistito alla impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]).

7.1. Quest’ultimo ricorso deve intendersi promosso ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (28 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta telematicamente su istanza proprio del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in atti, nel suo fascicolo di questo giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recant i pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle corrispondenti p.e.c. inviate ai difensori di ciascuna della altre parti costituite in appello, nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) .

7.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. –senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) –dovendosi qui intendere ribaditi, per intuibili ragioni di sintesi, i medesimi principi già richiamati nel precedente § 4.1.1.di questa motivazione quanto all’analogo ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] contenuto nel suo controricorso depositato per resistere alla impugnazione del [OSCURATO:PERSONA].

8. Considerazioni affatto analoghe valgono anche per il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], recante cinque motivi.

8.1. Anch’esso, infatti, deve intendersi promosso ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (25 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta (contrariamente a quanto indicato nell’epigrafe del suo controricorso, dove si afferma che la sentenza non è stata notificata) telematicamente su istanza del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( cfr ., in atti, nel fascicolo di quest’ulti mo relativo all’odierno giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recanti pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle p.e.c. inviate ai difensori dell’[OSCURATO:PERSONA] già costituiti in appello, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) .

8.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. –senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – ricordandos i, oltre ai principi già specificamente richiamati nel precedente § 7.1.1., sub i ) e ii ), in relazione al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] (e da intendersi qui ribaditi), che, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero, come nella fattispecie in esame, di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinatariadella notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (cfr. Cass. n. 8832 del 2007; Cass. n. 19869 del 2011; Cass. n. 986 del 2016; Cass. 14722 del 2018; Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 16141 de 2022; Cass. n. 19274 del 2022.

In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 16687 del 2023).

Nella specie,quindi, il termine da osservarsi giusta il combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, cod. proc. (sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, risalente al 19 maggio 2020) è spirato il 20 luglio 2020 (lunedì, posto che, ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., la scadenza originaria del 19 luglio doveva intendersi prorogata al primo giorno seguente non festivo).9.

In conclusione, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quelli incidentali tardivi di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi inefficaci, ex art.334 cod. proc. civ..

9.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla società da ultimo indicata, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] di Londra restano a carico della [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di soccombenza, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di fattone anticipo ( cfr . conclusioni della memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.), dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente principale (non anche dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il cui rispettivo ricorso incidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito dideclaratoria di inammissibilità di quello principale.

Cfr. Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

C) Il ricorso principale (convertitosi in incidentale tempestivo perché successivo a quello del [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.Vanno respinte, innanzitutto, le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere:i) la declaratoria di improcedibilità dell’odierno ricorso stante il mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di sua notificazione; ii) la declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso per mancato rispetto dei canoni di cui all’art. 360-bis cod. proc. civ..

1.1. In proposito, è sufficiente richiamare quanto si è riferito nei precedenti §§ da 1 a

1.2. di questa motivazione riferiti alle identiche eccezioni sollevate dalla medesima parte controricorrente nei confronti del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], poi, rileva il Collegio che la documentazione dagli stessi trascritta nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (volta a dimostrare l’insussistenza di un concreto danno subito da [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della condotta di mala gestio ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] dalla corte distrettuale) deve ritenersi inammissibile in questa sede perché esula dal perimetro applicativo di cui all’art. 372 cod. proc. civ..

2.1. In proposito, è sufficiente richiamare quanto si è riferito nei precedenti §§ da 2 a

2.3. di questa motivazione riferiti all’identico rilievo relativamente alla documentazione trascritta nella memoria exart. 380-bis.1 della [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – Vizio di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – Travisamento della prova ».

Si censura la sentenza impugnata, ritenendola ingiusta ed arbitraria, laddove, «in spregio assoluto alle evidenze documentali acquisite in giudizio, ha inopinatamente ritenuto fondate le impugnazioni dell’appellante Sig. [OSCURATO:PERSONA], per il quale i consiglieri di sorveglianza “avevano avallato tutte le scelte gestionali dell’amministratore delegato”, nonché della appellante [OSCURATO:SOCIETA], per la quale, “come per i consiglieri di gestione, anche i consiglieri di sorveglianza avrebbero potuto impedire le erogazioni ingiustificate ai consulenti”».

Si deduce che «contrariamente a quanto assunto e non dimostrato dalla Corte d’Appello territoriale, e per quanto ampiamente argomentato e documentato dagli odierni ricorrenti tanto nel giudizio di primo grado quanto nel giudizio di appello, nessuna responsabilità in via solidale per gli atti di mala gestio contestati giudizialmente al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai potuto ascriversi alla condotta degliex componenti del Consiglio di sorveglianza [OSCURATO:SOCIETA], i quali hanno sempre improntato la propria attività al rispetto rigoroso della funzione ricoperta nonché delle previsioni di statuto e dell’atto costitutivo della società.

E proprio le previsioni di statuto e dell’atto costitutivo di [OSCURATO:SOCIETA], come peraltro questa difesa ha avuto modo di comprovare nei precedenti due gradi di giudizio, sono apparse da principio fin troppo chiare nell’avere sancito l’accentramento in capo all’Amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA] di tutti i poteri, sia ordinari che straordinari, per lo svolgimento di tutte le funzioni e le attività volte a promuovere e realizzare lo scopo sociale, ovvero l’attuazione dei protocolli della Convenzione di Barcellona ed i suoi allegati, nell’ambito del “programma di protezione dell’ambiente marino e costiero della regione mediterranea dal rischio inquinamento al fine di preservarne la biodiversità e promuoverne uno sviluppo sostenibile”.

Tanto più ove gli atti di cattiva gestione posti in essere dall’AD Sig. [OSCURATO:PERSONA] e imputati solidalmente alla condotta negligente dei consiglieri di sorveglianza della società sono stati individuati nella nomina di consulenti di [OSCURATO:SOCIETA] e nella conseguente erogazione agli stessi dei relativi compensi professionali, ovvero in attività che - come dedotto e documentalmente provato da questa difesa tanto nel giudizio di primo grado che nel successivo grado di appello -non venivano e non sono mai state poste all’attenzione ed allo scrutinio dei consiglieri di sorveglianza, i quali, pertanto, non hanno potuto esercitare alcun sindacato relativamente ad esse non essendone mai giunti a conoscenza».

Si rappresenta, inoltre, che: i) la sentenza della corte distrettuale « risulta inficiata dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, […], atteso che è stata la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, con la deliberazione n. 83 del 9 marzo 2007 (prodotta nel giudizio di primo grado tanto dalla attrice [OSCURATO:SOCIETA] quanto dal convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA]) ad avere attestato che il Centro di [OSCURATO:PERSONA] per l’informazione e la comunicazione ([OSCURATO:PERSONA]/RAC) “ha ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA] il mandato di sviluppare le componenti di [OSCURATO:PERSONA] un ampio Progetto di [OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo cui partecipano le principali organizzazioni internazionali che operano nella regione del Mediterraneo”, ed ha “ritenuto e deliberato di dovere condividere la richiesta di cofinanziamento per €. 800.000,00 del progetto di [OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo formulata dall’Assessorato regionale dell’Industria con la nota prot. n. 10379 del 7 marzo 2007, autorizzandone il prelevamento dal [OSCURATO:PERSONA] 613924 per i cofinanziamenti regionali.” Sicché, è lecito chiedersi perché mai i consiglieri di sorveglianza della società avrebbero dovuto esercitare doveri di vigilanza sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA]/RAC e [OSCURATO:PERSONA] laddove l’esistenza di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata certificata dalla stessa Giunta della Regione Siciliana ed è stata posta a base della delibera di autorizzazione al cofinanziamento per €. 800.000,00 del progetto di [OSCURATO:SOCIETA] di “[OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo»; ii) « […] è sf uggito alla Corte di Appello territoriale l’esame del contenuto del D.D.G. dell’Assessorato regionale all’Industria n. 29 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], registrato alla Corte dei Conti il 28.2.2008, con il quale è stata approvata la Convenzione del 27.12.2007 tra lo stesso Assessorato – Dipartimento regionale Industria e la [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione del progetto di “[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA]”, laddove l’Amministrazione regionale si è obbligata a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA], “a fronte delle attività previste dalla presente Convenzione, la quota di cofinanziamento, come stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione n. 83 del 9 marzo 2007, pari a 800.000,00 omnicomprensiva, per il biennio 2008/2009, in linea con il budget [OSCURATO:PERSONA]/MAP…”.

Ed in proposito, appare assai arduo ipotizzare che una obbligazione di pagamento della [OSCURATO:PERSONA] consacrata in una convenzione registrata e dunque approvata dalla Corte dei Conti possa esser stata fatta prescindere dal previo accertamento della esistenza del rapporto di mandato contrattuale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], tra l’altro menzionato nel testo negoziale»; iii) « […] la sentenza della Corte di appello territoriale, oggi impugnata, è affetta da invalidità insanabile anche sotto il profilo dirimente del travisamento della prova sulla scorta della quale è stata pronunciata, ciò in violazione dell’art. 115 c.p.c. […].

Ora, nel caso di specie, non par dubbio che la sentenza della Corte di appello territoriale impugnata si fondi su una prova evidentemente travisata, costituita dagli atti e documenti acquisiti in giudizio, come soprarichiamati, i quali, contrariamente a quanto statuito in sentenza: 1) hanno dato evidenza della sussistenza del rapporto contrattuale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], per essere stata certificata dalla Giunta di Governo della Regione Siciliana con la deliberazione n. 83 del9 marzo 2007 ed essere stata posta a base della delibera di autorizzazione al cofinanziamento per €. 800.000,00 del progetto di [OSCURATO:SOCIETA] di “[OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo”; 2) hanno dato evidenza del fatto che gli esborsi per i consulenti della società nominati dall’ex AD Sig. [OSCURATO:PERSONA] “avvenuti tra il novembre 2008 ed il marzo 2009” ascritti alla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza per omessa vigilanza erano stati espressamente indicati nel [OSCURATO:PERSONA] e Strategico per il triennio 2008-2010, alla voce “costi strutturali ed operativi” con unbudget di spesa a carico della Regione Siciliana di €. 370.000,00 per ogni singolo anno del triennio 2008-2010; 3) hanno espressamente demandato l’approvazione del piano operativo e strategico triennale 2008-2010 ed i programmi esecutivi 2008 e 2009 al [OSCURATO:PERSONA] e Tesoro della Regione Siciliana (cfr.

Convenzione del 20.11.2007 Regione Siciliana –[OSCURATO:PERSONA] e Tesoro/Ragioneria Generale della Regione/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)».

3.1. Questa doglianza sirivela complessivamente inammissibile. 3.2.Invero, circa il dedotto vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., premesse le considerazioni generali già esposte nei §§ da

5.2. a

5.2.6. con riguardo al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che non risultano essere stati qui rispettati gli oneri di allegazione previsti, in riferimento ad esso, da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

La doglianza, cioè, – come, peraltro, specificamente eccepito dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 23-24 del suo controricorso) –non precisacome e quando, nel corso del giudizio di merito, sarebbero stati dibattuti i fatti (rectius: i temi) oggi posti all’attenzione del Collegio (che, giova rimarcarlo, nemmeno sonodesumibili dalla sentenza oggi impugnata).

Anche nella loro memoria exart. 380-bis.1 50 cod. proc. civ., gli odierni ricorrenti, pur censurando l’avversa eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] sul punto, non indicano quando e dove si sia discusso dei fatti suddetti, limitandosi ad affermare (cfr. pag. 4), affatto genericamente,che «si tratta all’evidenza di una eccezione totalmente infondata in quanto risulta irrimediabilmente confutata dalla corretta lettura delle carte processuali che hanno connotato fin qui il presente contenzioso nonché dallo stesso contenuto delle difese di [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti gradi di giudizio ».

Così opinando , tuttavia, essi dimenticano che l’accesso agli atti del giudizio è consentito a questa Corte solo in presenza di un error in procedendo e, pure in quest’ultimo caso, sempre che la corrispondente censura si ammissibile.

In proposito, basta ricordare, da ultimo, Cass. n. 35844 del 2023, nella cui motivazione (cfr. pag. 12-13) si legge che,allorquando sia denunciato un error in procedendo, questa Corte «è sì anche giudice del fatto processuale (cfr. Cass. n. 33173 del 2023; Cass. n. 28385 del 2023 Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969) e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché, tuttavia, lo stesso sia stato ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; è necessario, perciò, non essendo tale vizio rilevabile ex officio , che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4391 del 2022; Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 15807 del 2021; Cass. n. 25432 del 2020, in motivazione; Cass, SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 19410 del 2015).

Alteris verbis, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (cfr. Cass. n. 33173 del 2023; Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 978 del 2007)».3.2.1.

In parte qua, dunque, la doglianza si rivela, già solo per questo, inammissibile, posto che nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5131, 9434 e 13408 del 2023; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013).

3.3. In ogni caso, neppure risultarealmente decisiva la documentazione (rectius: i fatti storici ivi individuabili) invocata dai ricorrenti, atteso che: i) i finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia, richiamati da questi ultimi con riferimento alla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 83 del 9 marzo 2007, erano finalizzati all’esecuzione del programma GEF e non potevano quindi essere elargiti (anche a parenti), senza una previa verifica delle prescritte professionalità dei soggetti beneficiari dei vari incarichi, solo perché già nella materiale disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA]; ii) il fatto che la Regione Sicilia – richiamando, in tutti i propri atti normativi, accordi e delibere, la circostanza che i finanziamenti fossero strettamente dipendenti dal contratto con l’[OSCURATO:PERSONA] e, perciò, strumentali all’esecuzione dei progetti GEF e COP 15 – avesse deliberato di erogare ad I NFORAC acconti sul finanziamento assentito, non esclude che il concreto utilizzo degli stessi fosse strettamente subordinato al perfezionamento del contratto con [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, quest’ultima, dapprima integralmente acquisita in prime cure dal tribunale ai fini dell’accertamento degli atti di mala gestioposti in essere in relazione al progetto GEF, e, successivamente, confermata dalla corte distrettuale, che ha riportato testualmente nella ricostruzione dei fatti di causa ampi stralci della decisione di primo grado.

Cfr., amplius, pag. 15-30 della sentenza impugnata).

3.4. Per il resto, la censura è inammissibile, risolvendosi, invero, nella richiesta di riesame di circostanze fattuali, così dimenticando, da un lato, che l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023); dall’altro, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già richiamata per giustificare un’analoga conclusione con riferimento al primo ed al terzo motivo del [OSCURATO:PERSONA], nonché al primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA]). 3.5.Essa, infine, laddove invoca un preteso vizio di “travisamento” della prova, tende, in realtà, a censurare la concreta valutazione di prove documentali come effettuat a la corte distrettuale , piuttosto che un vizio di percezione (cfr. Cass. n. 37382 del 2022),chiedendo inammissibilmente a questa Corte di attribuirgli un significato differente.

4. Il secondo motivo di ricorso in esame è rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione apparente (in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.) – In ogni caso, motivazione insufficiente e/o contraddittoria– Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento: a) alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA] per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; b) alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA] per violazione del divieto diius novorum in appello; c) all’art. 2407 c.c. ed all’art. 2393 e ss. c.c. in materia di responsabilità dei sindaci».

La censura, che, nel suo complessivo iter argomentativo, si sviluppa su diversi profili, lamenta, in sintesi: i) la nullità della sentenza impugnata, perché inficiata da decisive omissioni su elementi costitutivi della motivazione che viziano quest’ultima per quanto concerne il postulato mancato esercizio, da parte dei consiglieri di sorveglianza, dei “doverosi poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. impedendo gli esborsi ingiustificati del novembre 2008 e del marzo 2009”.Si richiamano, sul punto, ampi stralci della decisione di primo grado; ii) che «[…] la condotta diligente degli odierni ricorrenti, quali membri del Consiglio di Sorveglianza all’epoca dei fatti contestati al Sig. [OSCURATO:PERSONA], non è mai stata contestata o messa in dubbio dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con la citazione proposta in prime cure, salvo poi la stessa operare, in corso di causa, una integrazione delle domande originariamente formulate nei confronti del solo Sig. [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti degli ex comp onenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza [OSCURATO:SOCIETA] a causa dell’ipotizzato prima, e declamato poi, stato di nulla tenenza dell’odierno appellante Sig. [OSCURATO:PERSONA].

Sicché, non v’è dubbio che nel giudizio di appello promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] (R.G. 968/2018), soggetto, com’è noto, al divieto diius novorum, non avrebbero potuto trovare ingresso doglianze e domande nuove rispetto a quelle formulate dalla medesima in primo grado, che sono state indirizzate unicamente all’accertamento della responsabilitàdell’ex AD della società Sig. [OSCURATO:PERSONA] per i fatti e gli atti dimala gestio ascrittigli in citazione »; iii ) che la corte territoriale «non ha rilevato e statuito l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, iscritto al R.G. n. 968/2018, per carenza di interesse ad agireex art. 100 c.p.c. della società appellante, stante che la stessa ha chiesto “la parziale riforma della sentenza emessa dal primo decidente nella parte in cui non ha statuito la corresponsabilità degli ex componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della società per i fatti ed i danni ascritti al convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA], ex A.D. della [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA].”.

Ed al riguardo, questa difesa ha puntualmente eccepito nel pregresso grado di giudizio come ai fini della ammissibilità dell’appello della società [OSCURATO:SOCIETA] difettasse la soccombenza sostanziale, anche solo parziale, della stessa nel giudizio di prime cure, dal momento che il primo decidente, con la sentenza n. 24130/2017, ha accolto le domande spiegate da parte attrice società [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA] condannando quest’ultimo a rifondere alla società la complessiva somma di € 592.190,00»; iv) che la medesima corte «non ha rilevato e statuito l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (R.G. n. 968/2018) per violazione del divieto diius novorum ex art. 345 c.p.c., stante che con l’atto di appello proposto la società [OSCURATO:SOCIETA] ha integrato le domande originariamente formulate in citazione nei riguardi del solo Sig. [OSCURATO:PERSONA], estendendole nei confronti dei comparenti terzi chiamati ex componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della società a seguito di deliberazione assembleare del 27 gennaio 2017 di autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità, ma in nessun atto difensivo prodotto in primo grado dalla società [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima ha mai addotto nel merito profili di responsabilità dei comparenti sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i fatti ascritti al convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA].

Tra l’altro, la stessa deliberazione assembleare [OSCURATO:SOCIETA] del 27 gennaio 2017, nulla ha mai riportato in ordine a fatti e/o circostanze dai quali sarebbe emersa una responsabilità degli stessi per i fatti ascritti in citazione al convenuto sig. [OSCURATO:PERSONA], ed in ragione dei quali l’assemblea dei soci avrebbe inteso deliberare l’azione di responsabilità nei loro confronti»; v) la violazione delle norme di diritto inerenti ai presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso i sindaci di società di capitali, exartt. 2403, 2407, 2393 e ss. c.c..

«Ed in tal guisa, non può sottacersi di evidenziare che le previsioni di Statuto ed Atto costitutivo della società [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno assegnato al Dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Società, la piena responsabilità dell’attività e dell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per l’attuazione dei fini della Convenzione di Barcellona e degli atti connessi, relativamente ai quali la stessa è stata costituita, attraverso l’ampia autonomia di gestione delle risorse riservate agli specifici scopi, fatto salvo il solo obbligo di rendiconto».

4.1. Anche questo motivosi rivela inammissibile nel suo complesso.4.2.

Invero, giova immediatamente rimarcare che la congruità della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 15038 del 2018; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998).

4.3. Quanto, poi, a l denunciato vizio di motivazione apparente, è sufficiente richiamare anche qui (per intuibili ragioni di sintesi) quanto si è già ampiamente esposto, trattando del medesimo vizio, con riferimento ai §§ 2.2.,

2.2.1. e

2.2.2. del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Pure per quanto riguarda l’odierno ricorso, infatti,la censura, per come in concreto articolata, si sostanzia, in realtà,in un rilievo di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché, sul punto, il motivo è radicalmente inammissibile perché fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dal già citato testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (qui applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione, in relazione al quale valgono i puntuali onere di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. nn. 31999, 23650, 9351, 2195 e595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).

4.5. Gli assunti volti a sostenere una pretesa carenza di interesse, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], ad impugnare la sentenza di primo grado, nemmeno meritano seguito, al pari di quelli concernenti l’asserita violazione dello ius novorumda parte della corte di appello.

4.5.1. In proposito, basta considerare, in via assolutamente dirimente, che: i) fin dal primo grado, la menzionata società aveva esteso la sua domanda, originariamente proposta solo contro l’[OSCURATO:PERSONA], anche contro i componenti del proprio consiglio di gestione e del proprio consiglio di sorveglianza chiamati in causa da quest’ultimo; né risultano specifiche censure tempestivamente sollevate e/o riproposte in appello dagli odierni ricorrenti (che, innanzi alla corte territoriale, non hanno formulato alcuna impugnazione incidentale su questo specifico punto) quanto all’avvenuta estensione di detta domanda; ii) è palese che essendo rimasta soccombente in primo grado in ordine alla richiesta di affermazione di responsabilità e conseguente condanna anche degli odierni ricorrenti, certamente sussisteva l’interesse ad impugnare la corrispondente decisione del tribunale, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], al fine di ottenerne una modifica favorevole; iii) neppure sussiste qualsivoglia violazione dello ius novorum, con riferimento a quest’ultima domanda, posto che, come chiaramente emerge dalla sentenza della corte capitolina, in sede di gravame si è discusso dei medesimi fatti su cui già si era sviluppato il contraddittorio in prime cure.

4.6. Per il resto la censura è comunque inammissibile perché, nella specie, la corte territorialeha ritenuto configurabile la responsabilità (anche) della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] imputandogli di avere avallato tutte le scelte gestionali dell’amministratore delegato e di non aver impedito, al pari dei componenti il consiglio di gestione, le erogazioni ingiustificate ai consulenti.

In particolare, ha puntualizzato che «risulta documentalmente che il consiglio di sorveglianza, in occasioni delle riunioni del 6 dicembre 2007 e del 4 dicembre 2008 ebbe ad approvare il piano operativo e strategico 2008- 2010 e i programmi esecutivi per gli anni 2008-2009.

A fronte di informazioni carenti e non documentate dall’[OSCURATO:PERSONA] sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA]/RAC e [OSCURATO:PERSONA], il consiglio di sorveglianza avrebbe potuto e dovuto attivarsi esercitando i doverosi poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c., impedendo gli esborsi ingiustificati del novembre 2008 e del marzo 2009» (cfr. pag. 41 della sentenza impugnata).

La doglianza in esame, invece, si risolve, sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione della riportata conclusione della corte di merito, dimenticando che il giudizio innanzi alla Corte di cassazione non può essere surrettiziamente trasformare in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già richiamata per giustificare un’analoga conclusione con riferimento al primoed al terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo di quello della [OSCURATO:PERSONA]).

5. Il terzo motivo dell’odierno ricorso prospetta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sotto altro profilo, nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento alla dedotta inoperatività della polizza assicurativa 1858946 dei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1917 e 1218 c.c.».

Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l’inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa n. 1858946 stipulata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con i [OSCURATO:PERSONA] di Londra.

5.1. Anche questa doglianza è complessivamente inammissibile per le stesse ragionigià esposte, e da intendersi qui ribadite per intuibili ragioni di sintesi, con riferimento al sostanzialmente analogo motivo (il quarto) di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato inammissibile.Anche in questo caso, infatti, ilmotiv o si risolve, sostanzialmente, nell’invocare, inammissibilmente, una interpretazione delle clausole di polizza diversa da quella fatta propria dalla corte di appello.C-1) I ricorsi incidentali proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e d a [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi controricors i volt i a resistere all’impugnazione dellaDel Noce, dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nel proprio controricorso depositato per resistere all’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto pure ricorso incidentale, affidato a due motivi (sostanzialmente identici a quelli dei suoi ricorsi incidentali contenuto nei controricorsi con cui ha resistito alle impugnazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]).

6.1. Quest’ultimo ricorso deve intendersi promosso exart. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (28 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta telematicamente su istanza proprio del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in atti, nel suo fascicolo di questo giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recanti pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle relative p.e.c. inviate ai difensori di ciascuna delle altre parti costituite in appello, nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) .

6.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. – senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – dovendosi qui intendere ribaditi, per intuibili ragioni di sintesi, i medesimi principi già richiamati nel precedente § 4.1.1.di questa motivazione quanto all’analogo ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] contenuto nel suo controricorso depositato per resistere alla impugnazione del [OSCURATO:PERSONA].

7. Considerazioni affatto analoghe valgono anche per il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], recante cinque motivi(sostanzialmente identici a quelli del suo ricors o incidental e contenuto ne l controricors o con cui ha resistito allaimpugnazione della [OSCURATO:PERSONA]) .

7.1. Anch’esso, infatti, deve intendersi promosso ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (25 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta (contrariamente a quanto indicato nell’epigrafe del suo controricorso, dove si afferma che la sentenza non è stata notificata) telematicamente su istanza del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( cfr ., in atti, nel fascicolo di quest’ultimo relativo all’odierno giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recanti pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle p.e.c. inviate ai difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi difensori costituiti in appello, nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) .

7.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. – senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – ricordandosi, oltre ai principi già specificamente richiamati nel precedente § 6.1.1., sub i) e ii ), in relazione al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] (e da intendersi qui ribaditi), che, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero, come nella fattispecie in esame, di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (cfr. Cass. n. 8832 del 2007; Cass. n. 19869 del 2011; Cass. n. 986 del 2016; Cass. 14722 del 2018; Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 16141 de 2022; Cass. n. 19274 del 2022.

In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 16687 del 2023).

Nella specie, quindi, il termine da osservarsi giusta il combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, cod. proc. (sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, risalente al 19 maggio 2020) è spirato il 20 luglio 2020 (lunedì, posto che, ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., la scadenza originaria del 19 luglio doveva intendersi prorogata al primo giorno seguente non festivo).

8. In conclusione, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quelli incidentali tardivi di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi inefficaci exart. 334 cod. proc. civ..

8.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla società da ultimo indicata, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] di Londra restano a carico della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, in forza del principio di soccombenza, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di fattone anticipo (cfr. conclusioni della memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.), dandosi atto, altresì, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti principali, in solido tra loro (non anche dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il cui rispettivo ricorso incidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità di quello principale.

Cfr. Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il lororicorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte , riuniti i ricorsi separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a)dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed inefficace, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ.,quello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; condannail [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesim o ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. b) Dichiara inammissibileil ricorso incidentale tempestivodi Ri ta [OSCURATO:PERSONA] ed inefficaci, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., quell i incidental i tardiv i di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee di [OSCURATO:PERSONA]; condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, da [OSCURATO:PERSONA] e dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], liquidate, per ciascuna di tali parti controricorrenti, in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione di fattone anticipo;ai sensi dell’art. 13, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 19571 /20 20 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Germanico n. 197. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] di Attività MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona, in liquidazione), con sede in Palermo, alla via Notarbartolo n. 17, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al contro ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA]. 9. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARCENO’ FRANCESCA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’S, con sede in Milano , al [OSCURATO:PERSONA] n. 80 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. - intimati - al quale sonoseguiti quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 57. - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] di Attività MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona, in liquidazione), con sede in Palermo, alla via Notarbartolo n. 17, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dagli AvvocatiClaudio Misiani ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla Via della Giulianan. 80. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]’S, con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 86, in persona del suo procuratore speciale e rappresentante generale per l’Italia dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161.-controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARCENO’ FRANCESCA; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - e quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MARCENO’ FRANCESCA, tutti rappresentati e difes i, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia no in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] di Attività MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona, in liquidazione), con sede in Palermo, alla via Notarbartolo n. 17, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla Via della Giuliana n. 80. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA]’S, con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 86, in persona del suo procuratore speciale e rappresentante generale per l’Italia dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161. -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la sentenza, n. 2176 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/202dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato, la [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona in liquidazione (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:SOCIETA]), società partecipata, in qualità di socio unico, dalla Regione Sicilia, citò [OSCURATO:PERSONA], suo amministratore delegato dal 2007 al 2010, innanzi al Tribunale di Roma, esercitando, nei suoi confronti, l’azione di responsabilità exart. 2393 cod. civ. per presunti atti di mala gestioe chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, nella misura di € 705.141,00 o di quella, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa. 1.1. Il convenuto, costituitosi, chiese ed ottenne, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già, rispettivamente, presidente e componente del consiglio di gestione di INFORACall’epoca dei fatti, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già facenti parte del consiglio di sorveglianza della medesima società, nei cui confronti chiese, in subordine al mancato rigetto della domanda attrice, che fosse accertata la loro responsabilità diretta e/o in via di regresso e, per l’effetto, che fossero dichiarati ciascuno, in solido col convenuto e/o in via disgiuntiva, tenuti alla prestazione risarcitoria in favore dell’attrice. 1.2. Si costituirono i terzi chiamati, contestando, per quanto di rispettiva ragione,la fondatezza delle domande svolte nei propri confronti; la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiesero ed ottennero di chiamare in causa gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], assuntori del rischio di cui alla polizza n. 1858946, stipulata dalla Regione Sicilia in favore dei propri dipendenti. Anch’essi si costituirono contestando le domande proposte nei loro confronti. 1.3. L’adito tribunale, rigettate l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto e le istanze istruttorie, riservò la causa in decisione, successivamente rimettendola, però, sul ruolo per consentire alla società attrice –che, originariamente, aveva ritenuto di agire solo contro l’[OSCURATO:PERSONA] –di dimostrare la sussistenza della volontà assembleare di esercitare l’azione di risarcimento anche nei confronti dei consiglieri di gestione e di sorveglianza suddetti. [OSCURATO:SOCIETA] depositò, quindi, a ta l fine, un verbale di assemblea ordinaria, recante data successiva all’instaurazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] eccepirono l’inammissibilità e, comunque , l’inefficacia dell’estensione della domanda conseguente alla delibera di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4. Con sentenza del 28 dicembre 2017, n. 24130, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della prima, della somma di € 592.190,00, rigettò le domande avanzate nei confronti dei chiamati in causa e condannò il menzionato convenuto, in solido con [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento delle spese di lite sostenute da questi ultimi. 1.4.1. In particolare, quel giudice, premessa l’esistenza della propria giurisdizione,affermò la sussistenza, ai danni della società attrice, di condotte di mala gestio ascrivibili all’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad esborsi non giustificati, relativial pagamento: i) di compensi per attività di consulenza sui progetti COP15 e GEF (Partenariato strategico per il grande ecosistema marino del Mediterraneo -Implementazione delle azioni concordate al fine di proteggere le risorse ambientali del Mediterraneo e delle sue aree costiere);ii) di somme eccessive per soggiorni all’estero in occasione della partecipazione ad una manifestazione ufficiale inerente al progetto COP15ed all’acquisto di materiale non rinvenutoin sede di passaggio di consegne alla cessazione della carica dell’[OSCURATO:PERSONA]. Escluse, invece, ogni responsabilità in capo ai componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza. 2. Avverso la predetta sentenza proposero autonomi gravami l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Il primo, ribadita l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario spettando l a cognizione dell’ azione de qua alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti,attesa la natura di società in house providing dell’altra appellante, chiese, altresì, nel merito, l’integrale rigetto della pretesa attrice e, in subordine, l’accoglimento delle domande da lui formulate nei confronti dei consiglieri di gestione e di sorveglianza chiamati in causa. La seconda invocò laconferma della statuizione di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della decisione impugnata, la condanna dei consiglieri predetti nonché degli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittori della polizza azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento, in solido con l’originario convenuto o in via disgiuntiva, al risarcimento del danno cagionatole dalle condotte di mala gestio. 2.1. Costituitisi tutti gli appellati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Roberta del Noce, [OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]), che chiesero il rigetto delle proposte impugnazioni, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] riproponendo, altresì, in via subordinata, la domanda di garanzia già formulata in primo grado, l’adita Corte di appello di Roma, riunite dette impugnazioni, le decise con sentenza del 30 aprile 2020, n. 2176, con cui, in parziale accoglimento degli appelli riuniti ed in riforma della decisione gravata: a) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA], della somma di € 395.110,37, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e spese del doppio grado; b) rigettò le domande di garanzia contrattuale assicurativa proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] contro gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]; c) condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore di questi ultimi, delle spese del doppio grado. 2.2. Per quanto qui ancora di interesse ed in estrema sintesi, quella corte, confermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della lite: i) limitò la responsabilità risarcitoria dell’[OSCURATO:PERSONA] ai soli esborsi da lui effettuati in favore dei consulenti imprudentemente ingaggiati per l’espletamento delle attività del programma GEF, ritenendo che «l’aver pagato le attività dei consulenti senza che fosse stato stipulato il contratto con [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di certezza sull’erogazione dei fondi dell’agenzia delle Nazioni Unite costituisce condotta gravemente colposa dell’amministratore delegato essendo tutta l’attività del progetto GEF condizionata dalla conclusione di accordo contrattuale con [OSCURATO:PERSONA]»; ii) circa la corresponsabilità dei consiglieri di gestione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminata solo con riferimento alla condotta di mala gestiorelativa all’attività dei consulenti assunti per lo svolgimento delle attività del programma GEF, opinò che, «Esclusa la configurabilità di una responsabilità oggettiva dei componenti dell’organo amministrativo della società, è certamente configurabile una condotta colposa degli stessi per non essere intervenuti e [non aver] chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF sulla cui attuazione l’[OSCURATO:PERSONA] relazionò nella riunione del 7 luglio 2018 [rectius: 2008. Ndr] i componenti dell’organo collegiale sottoponendo loro il 1° rapporto semestrale 2008 che dedicava alle attività predette le pagine da 25 a 28. Le attività da seguire nell’ambito del programma GEF presupponevano l’esistenza di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la stipula del contratto di finanziamento dell’attività. I componenti del consiglio di gestione avrebbero dovuto, con l’ordinaria diligenza, verificarel’esistenza del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e impedire le erogazioni in favore dei consulenti che [...] sono avvenute tra il novembre 2008 e il marzo 2009»; iii ) quanto alla corresponsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenne che «risulta documentalmente che il consiglio di sorveglianza, in occasione delle riunioni del 6 dicembre 2007 e del 4 dicembre 2008, ebbe ad approvare il piano operativo strategico 2008-2010 e i programmi esecutivi per gli anni 2008 e 2009. A fronte di informazioni carenti e non documentate dell’[OSCURATO:PERSONA] su rapporti tra [OSCURATO:PERSONA]/RAC e [OSCURATO:PERSONA], il consiglio di sorveglianza avrebbe potuto e dovuto attivarsi esercitando i doverosi poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis c.c., impedendo gli esborsi ingiustificati del novembre 2008 e del marzo 2009»; iv) considerò condivisibili le contestazioni sollevate dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sussistenza del loro obbligo di garanzia. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso distinti ricorsi: i) [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui ha resistito esclusivamente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]/RAC-Maps.p.a. – [OSCURATO:PERSONA] MAP per l’Informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona in liquidazione), proponendo anche ricorso incidentale recante due motivi. Sono rimasti intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]; ii) [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che ha proposto anche ricorso incidentale recante due motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA], che pure ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi. Sono rimasti intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; iii) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che ha proposto anche ricorso incidentale recante due motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto anche ricorso incidentale con cinque motivi, resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Sono rimasti intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell’imminenza della fissata adunanza camerale, infine, sono state depositate memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. dal [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Pregiudizialmente, i tre separati ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere riuniti , ex art. 335 cod. proc. civ., tutti concernendo l'impugnazione della medesima sentenza.Fin da ora, peraltro, va rimarc ato che, come ancora ribadito da Cass. n. 7829 del 2023 (con richiamo ivi a Cass.n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020), per giurisprudenza consolidata, e qui condivisa,di questa Corte (cfr ., tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015),« il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi». 1.1. Inoltre, per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, il primo dei quali (notificato il 16 luglio 2020) deve essere individuato in quello promosso da [OSCURATO:PERSONA], convertendosi quello della [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( entrambi tempestivi perché notificati, rispettivamente, il 17 ed il 20 luglio, nel rispetto, quindi, del termine predetto) in ricorsi incidentali. 1.2. Infine, resta da precisareche l’avvenuta proposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della impugnazione per revocazione, exart. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avverso la sentenza già impugnata in questa sede (come specificamente dedotto, rispettivamente, alle pagine 5-6 del ricorso del primo ed alle pagine 16-17 di quello di questi ultimi tre) non è di ostacolo alla trattazione degli odierni ricorsi, né influisce sulla loro decisione rimessa a questa Corte. Difatti, il testo vigente dell'ultimo comma dell'articolo 398 cod. proc. civ. ha escluso che la proposizione della revocazione possa automaticamente sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, richiedendosi, allo scopo , un apposito provvedimento del giudice innanzi al quale è stata promossa la revocazione stessa: ne consegue che, in mancanza di tale provvedimento (avendo, peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] riferito, nella sua memoria exart. art. 380-bis.1 cod. proc. civ., – cfr . pag. 20 – che la Corte di appello di Roma ha respinto le impugnazioni per revocazione suddette con sentenza del 20 ottobre 2021, n. 6917, in ordine alla quale nulla le parti hanno riferito circa una sua ulteriore impugnazione con ricorso per cassazione), i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 398, ultimo comma , cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 21830 del 2021; Cass., SU, n. 9776 del 2020; Cass. n. 22902 del 2005. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 21874 del 2019 e Cass. n. 18913 del 2020). A) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è rubricato « Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 115 c.p.c. –Travisamento della prova». Muovendo dal rilievo che la corte capitolina, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha limitato la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], ex amministratore delegato di I NFORA C , esclusivamente agli esborsi effettuati in favore dei consulenti imprudentemente ingaggiati per l’espletamento delle attività del programma GEF, si assume che, dalla riportata, corrispondente motivazione della sentenza oggi impugnata, «emerge che la Corte di merito ha fondato la propria pronuncia su una prova evidentemente travisata. Si legge infatti: “è certamente configurabile una condotta colposa degli stessi (membri dell’organo amministrativo, ndd) per non essere intervenuti e chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF sulla cui attuazione l’[OSCURATO:PERSONA] relazionò nella riunione del 7 luglio 2018 (leggasi 2008, ndd) i componenti dell’organo collegiale sottoponendo loro il 1° rapporto semestrale 2008 che dedicava alle attività predette le pagine da 25 a 28” (pag. 40). Sul presupposto erroneo che i membri del Consiglio di gestione fossero stati informati nella seduta del 7 luglio 2008 sull’attuazione del programma GEF, la sentenza impugnata sembra aver inquadrato la condotta colposa di [OSCURATO:PERSONA] e affermato la violazione degli obblighi di controllo e verifica che avrebberopotuto impedire le erogazioni in favore dei consulenti. Da ciò è scaturita la dichiarazione di corresponsabilità dell’odierno ricorrente rispetto alle condotte di mala gestio dell’ ex A.D. Il travisamento della prova emerge con evidenza dalla semplice lettura del Verbale n. 5 del Consiglio di gestione della riunione del 07 luglio 2008 […], il quale reca al n. 1 dell’ordine del giorno “Esame e approvazione Relazione semestrale attività e bilancio (…) al 30 giugno 2008”, e di seguito: “1) Sul primo punto all’ordine del giorno, l’[OSCURATO:PERSONA] illustra il contenuto della relazione semestrale, le convenzioni stipulate e le attività pianificate. Si apre una discussione sui documenti con particolare attenzione alle obbligazioni ed ai tempi di attuazione relativi alle decisioni e alle raccomandazioni adottate dalle [OSCURATO:PERSONA] la Convenzione di Barcellona nel corso della riunione in Almeria (COP 15)”.Il 7 luglio 2008 il Consiglio di gestione approvò (punto 1 ODG) il 1° [OSCURATO:PERSONA]/Rac 2008 […] che trattava separatamente il Piano di Attività COP 15 e il Piano di attività GEF. Ma dal Verbale risulta che in quella sede si aprì una discussione soltanto sul programma COP 15 e non sul programma GEF. La sentenza di appello, al contrario, affermache [OSCURATO:PERSONA] relazionò il Consiglio di gestione in merito alla sua attuazione, e solo su tale affermazione ha fondato la responsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il citato Verbale non fa alcun accenno ad una discussione sull’attuazione del programma GEF, come erroneamente affermato nella sentenza qui impugnata. In quella sede, oggetto di discussione fu soltanto il programma COP 15, identificato nel Verbale in maniera esplicita ed inequivoca, anche attraverso il luogo di svolgimento della riunione ad esso relativa (Almeria). Né può ritenersi che la discussione dettagliata del Programma COP 15 potesse ricomprendere il Programma GEF, in quanto il 1° Rapporto semestrale 2008 [OSCURATO:SOCIETA] […] trattava dei due programmi distintamente, riconoscendo a ciascuno una precisa identità e una diversa fase temporale. […]. Il travisamento della prova è evidente: la Corte di merito ha affermato essere avvenuta una approfondita discussione su un argomento (Progetto GEF) che invece ha riguardato un Progetto (COP 15) totalmente diverso» (cfr., amplius, pag. 8-9 del ricorso in esame). 1.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile, posto che, indipendentemente dalla sua riconducibilità all’uno o all’altro dei paradigmi richiamati (nn. 5 o 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.), si risolve, sostanzialmente, nell’invocare una interpretazione del contenuto dell’ivi richiamato Verbalen. 5 del Consiglio di gestione della riunione del 7 luglio 2008 alternativa a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, così implicando una rivalutazione del fatto in esso rappresentato incompatibile con il giudizio di legittimità.Essa, in altri termini, tende a censurare la concreta valutazione che di quel verbale ha effettuato la corte distrettuale, piuttosto che un vizio di percezione (cfr. Cass. n. 37382 del 2022), chiedendo inammissibilmente a questa Corte di attribuirgli un significato differente. 1.2. Invero, è assolutamente condivisibile, sul punto, l’assunto della controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, laddove afferma (cfr., amplius, pag. 19-20 del suo controricorso) che la ricostruzione offerta dal [OSCURATO:PERSONA] rappresenta «una macroscopica forzatura di quanto in realtà risulta dalla sentenza impugnata e da quanto si evince dall’esame del documento in questione. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la Corte Territoriale non ha mai affermato in motivazione che, in occasione del Consiglio di Gestione del 7/7/2008, avrebbe avuto luogo “una approfondita discussione” (pag. 9 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) sullo stato di avanzamento del programma GEF, ma semplicemente che l’[OSCURATO:PERSONA] “relazionò” ai membri del Consiglio circa tale stato (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata». 1.2.1. Orbene, proprio dal tenore letterale del menzionato verbale in ordine a quanto ivi si legge in relazione all’esame del punto 1 dell’ordine del giorno (“l’[OSCURATO:PERSONA] illustra il contenuto della relazione semestrale, le convenzioni stipulate e le attività pianificate […]”), è ragionevole ritenere, che l’[OSCURATO:PERSONA] si eralimitato ad illustrare il contenuto della suddetta relazione che, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, dedicava alle attività relative all’attuazione del programma GEFle pagine da 25 a 28 (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata). 1.2.2. In esso è riferito, poi, che: “Si apre una discussione sui documenti con particolare attenzione alle obbligazioni ed ai tempi di attuazione relativi alle decisioni e alle raccomandazioni adottate dalle [OSCURATO:PERSONA] la Convenzione di Barcellona nel corso della riunione in Almeria (COP 15)”. 1.2.3. Da qui la conclusione che la successiva discussione (rispetto all’illustrazione del contenuto della relazione) aveva riguardato tutti i documenti richiamati (“relazione semestrale […] convenzioni stipulate e […] attività pianificate”) e che vi era stata una particolare attenzione nell’esaminare il progetto COP 15semplicemente perché quest’ultimo era in fase più avanzata: ma ciò,ovviamente, non esclude che un confronto vi sia stato anche con riferimento al progetto GEF. 1.2.4. N essun seguito, quindi, possono avere l e affermazion i del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il «citato verbale non fa alcun accenno ad una discussione sull’attuazione del programma GEF» e che « in quella sede, oggetto di discussionefu soltanto il programma COP 15 […]” (cfr. pag. 9 del suo ricorso), ben potendo, al contrario opinarsi (come implicitamente fatto dalla corte distrettuale) che solo che la discussione su tale programma fu più “approfondita”. 1.3. Resta solo da aggiungere, dunque, che: i) l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno oall'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame ela valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023). In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35947 del 2023; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass.n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (pure specificamente invocato dal ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass.15 n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 1.3.1. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tale essendo l’art. 115 cod. proc. civ. richiamato nella rubrica del motivo in esame) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35782 del 202 3 ( cfr . in motivazione , dove si richiamano, in senso analogo, Cass. nn. 16303, 11299 e 28385 del 2023) - un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cuiciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n.20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»). D el resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.24434 del 2016). In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017;Cass., SU, n. 34476 del 2019;Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. n n . 1822 , 2195 , 5490, 9352, 15237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 28390, 30878 e 35947 del 2023). 2. Il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –Nullità della sentenza per motivazione apparente (in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.». Si sostiene che le argomentazioni del giudice d’appello già contestate con il precedente motivo, «oltre ad essere arbitrarie ed incoerenti con quanto dedotto dalle parti, presentano omissioni vertenti su elementi costitutivi della motivazione e rendono per ciò solo nulla la sentenza. […]. La pronuncia della Corte d’Appello di Roma qui impugnata rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento poiché priva di alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Nonostante la sembianza di una giustificazione a supporto della decisione assunta, la motivazione esposta dal Giudice non permette di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, facendo venire meno lo scopo intrinseco della sentenza, finalizzato a manifestare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi». 2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile. 2.2. Giova premettere che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 30 aprile 2020), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. nn. 28390 e 35947 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n n. 28390 e 35947 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”. 2.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199,1522 e 395 del 2021; Cass. n n . 23684 e 20042 del 2020; Cass . n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 2.2.2. È noto, poi, che,giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 29860 del 2022; Cass.19 n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass.n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass.n. 13359 del 1999). 2.3. Fermo quanto precede, la doglianzain esame, per come in concreto articolata, si sostanzia, ad avviso del Collegio (ed al di là di quanto formalmente indicato nellasua rubrica, ricordandosi, peraltro, in relazione a quest’ultima, « la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura».Cfr . Cass. n. 12690 del 2018), in un rilievo di insufficienza della motivazione, in parte qua , della sentenza impugnata, non più denunciabile, tuttavia,a seguito della già descritta modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ, o nella deduzione di censure di merito,neppure essendo rispettatii complessivi oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, quanto alle modalità di proposizione del vizio di cui alla novellata disposizione da ultimo indicata. 3. Il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è rubricato « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2392 e 2381 c.c.». Si deduce che la corte distrettuale, «nell’apparente motivazione già censurata, con affermazioni assertive e frutto di valutazioni effettuate ex post, ha dichiarato la responsabilità dei membri del Consiglio di gestione sulla base di un non meglio specificato obbligo di vigilanza, in aperto contrasto col dato normativovigente che pone in capo agli amministratori privi di deleghe esecutive un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute e, se del caso, di quelle acquisite di propria iniziativa in presenza di segnali di allarme tali da indurre a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili». L’erronea applicazione della legge che disciplina la fattispecie in esame deriva dal fatto che la responsabilità degli amministratori di cui all'art. 2392 cod. civ. è concepita dalla menzionata corte come derivante dal fatto in sé considerato dell’appartenenza al consiglio di gestione. «Al contrario, la responsabilità in questione investe ciascun amministratore per aver personalmente partecipato all’atto che ha arrecato l’eventuale danno alla società; fatto questo che certamente non sussiste nel caso di specie ed esonera da responsabilità il dott. [OSCURATO:PERSONA]. […]. La responsabilità degli amministratori non può più essere riconnessa ad una condotta di mera omissione di attività di vigilanza –come pretende di fare ancora oggi la sentenza impugnata –, in quanto non è stata concepita dal legislatore come derivante dall’appartenenza all’organo di gestione di una società; se così fosse, l’art. 2392 c.c., ove si prescindesse dalla sussistenza del dolo o della colpa, celerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva. […]. La Corte d'appello avrebbe dovuto indagare, sulla base degli addebiti loro rivolti dall’ex A.D. e poi dalla società, nel contesto del riparto degli oneri probatori di cui si è detto, quali fossero le informazioni che i membri del Consiglio di gestione avevano effettivamente a disposizione e se vi fossero elementi tali da richiamare la loro attenzione, tenuto conto delle informazioni loro fornite, sì da verificare se la condotta di inerzia, che la Corte d'appello risulta aver loro addebitato quale mera responsabilità oggettiva, fosse invece connotata da colpa. Dopodiché - una volta ipoteticamente accertata la violazione del [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi gravanti su di lui quali amministratore – avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso eziologico tra detta condotta ed il pregiudizio arrecato alla società, chiarendo in quali termini, ed avvalendosi di quali strumenti giuridici, il medesimo avrebbe potuto ex post neutralizzare il danno già prodotto da [OSCURATO:PERSONA]». 3.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché sostanzialmente volta ad ottenere una rivisitazione di valutazioni di merito effettuate dalla corte distrettuale. 3.2. Giova premettere che è sicuramente vero che la disciplina oggi vigente in materia di responsabilità degli amministratori privi di deleghe esclude,a carico di questi ultimi , una generica responsabilità per fatto altrui riconducibile al solo fatto di ricoprire tale carica in seno alla compagine sociale. È altrettanto innegabile, tuttavia, che l’esistenza, in capo a determinati amministratori, di specifiche attribuzioni o poteri non esime tout courtgli altri amministratori non operativi da responsabilità per non essere intervenuti prevenendo o inibendo la prosecuzione di attività commesse in danno della società o contra legem. 3.2.1. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, da tempo (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20933 del 2009),che il componente del consiglio di amministrazione (organo sostanzialmente assimilabile al consiglio di gestione di cui all’art. 2409-noviescod. civ. – introdotto dal d.lgs. n. 6 del 2003 –che è uno dei due organi del sistema cd. dualistico, impiegato per gestire ed organizzare le società per azioni, generalmente quotate in borsa. Esso è un organo collegiale all’interno di una s.p.a. che ha il compito di amministrare e gestire l’azienda. È composto da membri eletti dal consiglio di sorveglianza e ha la responsabilità di prendere decisioni strategiche, finanziarie e operative per il bene dell’azienda) chiamato a rispondere per omissione di vigilanza non può esimersi da responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sarebbero state realizzate da altro soggetto, dotato di ampia autonomia. Più specificamente, Cass. n. 2737 del 2013 ha enucleato il principio secondo il quale il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società (in quel caso bancarie), sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 cod. civ.,non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business[in quel caso bancario, ma la conclusione è analoga anche per gli amministratori di società operanti in altri settori] e, in quanto c ompartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree di interesse della società e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. 3.2.2. Proseguendo nella medesima prospettiva, Cass. n. 22848 del 2015 ha precisato che gli amministratori privi di deleghe sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi e, stante la presunzione di colpa, è sufficiente, a tal fine , che l'Autorità di vigilanza dimostri l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, spettando a questi ultimi di provare di essersi attivati. 3.3. Nella specie, la corte d’appello ha ritenuto configurabile la responsabilità (anche) del [OSCURATO:PERSONA] imputando a lui ed alla [OSCURATO:PERSONA] una condotta colposa «per non essere intervenuti e[ed avere] chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF sulla cui attuazione l’[OSCURATO:PERSONA] relazionò nella riunione del 7 luglio 2018 i componenti dell’organo collegiale sottoponendo loro il 1° rapporto semestrale del 2008 che dedicava alle attività predette le pagine da 25 a 28. Le attività da eseguire nell’ambito del programma GEF presupponevano l’esistenza di un mandato di [OSCURATO:PERSONA] e la stipula del contratto di finanziamento delle attività. I componenti del consiglio di gestione avrebbero dovuto, con l’ordinaria diligenza, verificare l’esistenza del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/RAC e impedire le erogazioni in favore dei consulenti che, come risulta dagli atti e dal prospetto di cui alle pagine 44, 45 e 46 dell’atto di appello dell’[OSCURATO:PERSONA], sono avvenuti tra il novembre 2008 e il marzo 2009. Sussistono, quindi, i presupposti sia della colpa sia del nesso di causalità tra condotta colposa e il danno» (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata). 3.3.1. In un contesto così ricostruito dalla corte distrettuale, caratterizzato da prassi irregolari adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] (come si legge alla pagina 23 della sentenza oggi impugnata, già il tribunale, alla pagina 74 della propria decisione, aveva ritenuto non degna di rilievo « la tesi difensiva secondo cui non era una novità o un’anomalia, ma prassi e consuetudine nel sistema della Convenzione di Barcellona, procedere all’esecuzione delle attività una volta definita la bozza del contratto in questione, senza dovere attendere la copia originale del contratto firmata, essendo evidente che solo dopo la rituale firma il contratto di sarebbe perfezionato e l’Amministratore avrebbe potuto compiere gli atti consentiti»), la responsabilità dei membri dell'organo consiliare e, quindi, anche del [OSCURATO:PERSONA] prescinde dalla individuazione di specifici indici di allarme, giacché inerisce al mancato esercizio dell'attività istituzionalmente e funzionalmente riservata agli amministratori. Ciò non equivale, ovviamente, a ritenere che gli amministratori fossero onerati, per così dire, di ispezionare a tappeto tutta la documentazione, tanto più che nel caso in esame la documentazione era evidentemente scarsa, sicché il problema era a monte. 3.3.2. La corte territoriale, dunque, si è attenuta alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità, per illecito omissivo, dei consiglieri non esecutivi di una società di capitali, sicché non vi è stata alcuna violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo. 3.4. L’obbligo di agire informati sancito dall’art. 2381, comma 6, cod. civ., infatti, è teso a prevenire –e, in caso di violazione, sanzionare – non già i comportamenti attribuiti a singoli soggetti titolari di specifici ruoli o funzioni all'interno della società, bensì le carenze organizzative e la mancata predisposizione di presidi idonei ad intercettare e risolvere le situazioni di conflitto di interesse o identificare e correggere modalità operative erronee o illegittime. Diversamente opinando, non si comprenderebbe la ratio del comma 3 del medesimo articolo, il quale stabilisce testualmente che “Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”. 3.4.1. In siffatto contesto, le iniziative assunte in costanza di mandato dall’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], benché asseritamente rientranti nella sfera delle attribuzioni a luiassegnate in via esclusiva, avrebbero dovuto comunque essere prese nella debita considerazione da parte degli altri membri del consiglio di gestione di [OSCURATO:SOCIETA], fra cui il [OSCURATO:PERSONA], che, all’epoca dei fatti, ne era il presidente. 3.4.2. In definitiva, come si è già anticipato, l'obbligo di agire informati, che grava sugli amministratori non esecutivi che compongono il consiglio di gestione, non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business della società, ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace delle aree di rischio della società stessa, e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio continuo sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (cfr. ex aliis, Cass.nn. 12108 e 13150 del 2020). 3.5. Né, in contrario, può darsi seguito all’assunto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA], in costanza di mandato, aveva “in più occasioni omesso di riferire fatti rilevanti al fine di ottenere l’approvazione del proprio operato da parte degli organi di gestione e sorveglianza, al fine di non far percepire loro alcun segnale di allarme” (cfr. pag. 21 del suo ricorso). 3.5.1. Invero, l’obbligo di agire informati sancito dal comma 6 dell’art.2381 cod. civ. è volto proprio a colmare eventuali lacune e/o carenze informative degli organi esecutivi della società, attribuendo agli amministratori non operativi il potere/dovere di acquisire, anche al fuori della compagine sociale, le necessarie informazioni per un corretto monitoraggio della gestione aziendale. 3.5.2. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, non ha mancato di escludere recisamente che i consiglieri deleganti versino nella posizione meramente passiva di destinatari di informazioni: come si è chiarito in dottrina, gli amministratori devono attivarsi alfine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per assumere le relative decisioni e per conoscere l'andamento della gestione e non potranno andare esenti da responsabilità attraverso l'allegazione di un'insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, né adducendo l'ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere/dovere di esigere più puntuali informazioni (cfr. Cass. n. 17687 del 2016). 3.6. In definitiva, quindi, la decisione oggi impugnata, laddove ha considerato il [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile delle attività di mala gestio ascritte all’[OSCURATO:PERSONA], si rivela pienamente coerente con il vigente quadro normativo in materia nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità. La doglianza in esame, pertanto, si risolve, sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione della riportata conclusione della corte di merito, nuovamente dimenticando che il giudizio innanzi alla Corte di cassazione non può essere surrettiziamente trasformare in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale indicata alla fine del precedente § 1.3.1. di questa motivazione, da intendersi qui richiamata). A-1) Il ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nel proprio controricorso volto a resistere all’impugnazione del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nel proprio controricorso depositato per resistere all’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], ha proposto pure ricorso incidentale, affidato a due motivi. 4.1. Quest’ultimo ricorso deve intendersi promosso exart. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (25 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta telematicamente su istanza proprio del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in atti, nel suo fascicolo di questo giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recant i pure il messaggio di avvenuta “consegna”delle relative p.e.c. inviate ai difensori di ciascuna della altre parti costituite in appello, nelle loro “ caselle di destinazione”– e l’ attestazione di loro conformità all’originale). 4.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. –senza che, in senso contrario, rilevi che esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n n . 33186 , 13408 e 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – ricordandosi che: i ) il termine breve per l'impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza (cfr. Cass. n. 27916 del 2023); ii) la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 cod. proc. civ. come dies a quoai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, opera anche nei confronti del notificante (cfr. Cass. n. 2333 del 2023; Cass. n. 19274 del 2022; Cass., SU, n. 6278 del 2019); iii) nella specie, quindi, il termine da osservarsi giusta il combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, cod. proc. (sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, risalente al 19 maggio 2020) è spirato il 20 luglio 2020 (lunedì, posto che, exart. 155, comma 4, cod. proc. civ., la scadenza originaria del 19 luglio doveva intendersi prorogata al primo giorno seguente non festivo). 5. In conclusione, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deve ritenersi inefficace, exart. 334 cod. proc. civ.. 5.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla società da ultimo indicata (unica parte costituitasi in questo procedimento) restano a carico del [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale (non anche della controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità di quello principale. Cfr. Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». B) Il ricorso principale (convertitosi in incidentale tempestivo perché successivo a quello del [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Vanno respinte, innanzitutto, le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere: i) la declaratoria di improcedibilità dell’odierno ricorso stante il mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di sua notificazione; ii) la declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso per mancato rispetto dei canoni di cui all’art. 360-bis cod. proc. civ.. 1.1. Circa l’infondatezza della prima di essa, è sufficiente richiamare quanto sancito da Cass., SU, n. 21349 del 2022, secondo cui, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, come accaduto nella specie, rinvenendosi, comunque tra gli atti dei giudizi oggi riuniti la copia della sentenza predetta munita delle corrispondent i relat e di notificazione (cfr. fascicolo per il giudizio di cassazione del difensore di [OSCURATO:SOCIETA]). 1.2. L’infondatezza della seconda deriva dall’evidente insussistenza, nella specie, ad avviso del Collegio, dei requisiti di applicazione dell’art. 360-bis. cod. proc civ..2. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], poi, rileva il Collegio che la documentazione da lei trascritta nella propria memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. (volta a dimostrare l’insussistenza di un concreto danno subito da [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della condotta di mala gestio ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] dalla corte distrettuale) deve ritenersi inammissibile in questa sede perché esula dal perimetro applicativo di cui all’art. 372 cod. proc. civ.. 2.1. Essa non riguarda, invero, questioni di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso (rectius: ogni questione di rito riguardante direttamente l'ammissibilità del giudizio di cassazione, quale la tempestività del ricorso - cfr . Cass., SU., n. 14294 del 2007 - o la tardività dello stesso cfr. Cass. n. 3736 del 2000 - ovvero la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza - cfr . Cass. n. 3934 del 2016) , ipotesi alle quali, soltanto, letteralmente l'art. 372 cod. proc. civ. si riferisce, consentendo la produzione di documenti nuovi nel giudizio di legittimità, ma attengono alla fondatezza della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti (anche) della [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Al proposito, sulla specifica questione, questa Corte (cfr. Cass. n. 14347 del 2023; Cass. n. 9685 del 2020; Cass. n. 10967 del 2013) ha avuto modo di affermare il principio -qui condiviso, anche perché aderente al tenore letterale ed inequivoco della norma -che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza o infondatezza del medesimo. Né costituiscono orientamenti contrari da prendere in considerazione, per il caso in esame, quelli che si esprimono in favore della generale ammissibilità delle produzioni documentali (cfr. Cass., SU, n. 7161 del 2010; Cass., SU, n. 25038 del 2013; Cass. n. 950 del 2015), in quanto tali decisioni sono specificamente riferite al regolamento preventivo di giurisdizione che non costituisce mezzo di impugnazione: in esso, pertanto, deve essere co nsentito alle parti di fornire le prove documentali che avrebbero potuto dedurre nei gradi di merito se non si fossero avvalse del regolamento (cfr. al riguardo, anche Cass., SU, n. 9532 del 2004). 2.3. Deve concludersi, allora, nel senso che l'ulteriore documentazione richiamata e riprodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto volta a dare sostegno alla fondatezza del suo ricorso e, quindi, non attinente alle ipotesi tassative previste dalla norma richiamata. A tanto va solo aggiunto, per mere ragioni di completezza, che: i ) come puntualizzato da Cass. n. 4415 del 2020 (ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 14347 del 2023) «Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimediodella revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c.»; ii) giusta Cass. n. 28999 del 2018 (pure richiamata dalla già citata Cass. n. 14347 del 2023), «Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi de/processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art.369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.»; iii) alla stregua di Cass. n. 21355 del 2022 «Nel giudizio di legittimità le memorie ex artt. 378 o 380-bis.1 cod. proc. civ. hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni – implicanti necessariamente accertamenti di fatto - , o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibilí di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c.». 3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) della disciplina in tema di responsabilità degli amministratori ex artt.2381 e 2392 cod. civ.». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, modificando, sul punto, la statuizione di primo grado (a dire della ricorrente, invece, «in linea con il diritto vivente». Cfr. pag. 17 del suo ricorso), ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria dei componenti del consiglio di gestione in relazione agli esborsi effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA] in favore dei consulenti imprudentemente ingaggiati per l’espletamento delle attività del programma GEF. In particolare, l’errore della corte territoriale sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze: i) la riunione del consiglio di gestione di [OSCURATO:SOCIETA] del 7 luglio 2008, richiamata dalla corte t erritoriale nella motivazione della sentenza, non ebbe ad oggetto l’approvazione del programma GEF « perché, come si evince da l tenore del verbale, la discussione si aprì solo sul programma COP 15»; ii) le erogazioni ai consulenti incautamente nominati dall’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al programma GEF « non erano contemplate, né in tutto né in parte, nel rapporto semestrale 2008» presentato dal menzionato amministratore delegato e discusso nel corso della predetta riunione del 7 luglio 2008, il quale si limita a riportare l’importo co- finanziato dalla Regione Sicilia «ma non fa alcun riferimento al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], alla stipula del relativo contratto ed alle somme a carico di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 22-23 del suoricorso); iii) «la Corte di merito ha erroneamente supposto che, a differenza del programma COP 15, quello GEF richiedesse l’esistenza del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/RAC» ai fini dell’erogazione dei compensi ai consulenti, laddove, invece, dalle risultanze documentali in atti,si evince che il progetto GEF era co - finanziato dalla Regione Siciliana, ma non «presupponeva o era condizionato da un contratto con [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 24- 27 del medesimo ricorso). 3.1. Questa doglianzasi rivela complessivamente inammissibile, posto che si risolve, sostanzialmente, nell’invocare una interpretazione del contenuto dell’ivi richiamato Verbale n. 5 del Consiglio di gestione della riunione del 7 luglio 2008 alternativa a quella fatta propria dalla corte distrettuale, così implicando una rivalutazione del fatto in esso rappresentato incompatibile con il giudizio di legittimità. 3.1.1. È assolutamente condivisibile, sul punto, l’assunto della controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, laddove afferma (cfr., amplius, pag. 19-20 del suo controricorso) che il motivo è infondato «non solo perché basato su una macroscopica forzatura di quanto si evinceper tabulas dai documenti in atti, ma anche, soprattutto, perché sconfessato dalle risultanze istruttorie acquisite in prime cure, alle quali la Corte d’Appello dà ampio risalto, riproducendole graficamente, nella propria decisione». 3.1.2. Invero, quanto alla prima delle suddette circostanze rimarcate dalla [OSCURATO:PERSONA], concernente il contenuto e l’effettivo significato del complessivo tenore del Verbale n. 5 del Consiglio di Gestione del 7 luglio 2008, è sufficiente qui richiamare le stesse considerazioni già esposte neiprecedenti §§ da 1.2. a 1.2.4.di questa motivazione con cui è stato ritenuto inammissibile il primo motivo (sostanzialmente analogo, in parte qua,a quello in esame) del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.3. Circa, poi, la seconda di quelle circostanze, per cui la menzionata relazione semestrale 2008 non faceva riferimento alle erogazioni ai consulenti nominati con riferimento al programma GEF, né al contratto fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] ed ai relativi finanziamenti, la ricorrente, come condivisibilmente sottolineato dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nel proprio controricorso (cfr. pag. 20 e ss.), mostra di non considerare che tali specifiche questioni erano state già discusse nella precedente riunione del consiglio di gestione del 5 marzo 2008, nel corso della quale l’[OSCURATO:PERSONA], dopo avere informato i presenti che “era stato reso disponibile dal [OSCURATO:PERSONA] [l’[OSCURATO:PERSONA]. Ndr] il documento di progetto aggiornato relativo al progetto GEF-LME approvato dalla Riunione del Consiglio del [OSCURATO:PERSONA] per L’Ambiente(GEF [OSCURATO:PERSONA], 12-15/6/07)” e che “tale documento è completo, tra l’altro, dell’indicazione delle specifiche figure professionali, durata del rapporto, corrispettivi e termini di riferimento contrattuali decisi dall’[OSCURATO:PERSONA]/MAP per il Centro, così come per tutti gli altripartner del progetto […]”, aveva dichiarato che, “Sulla base di tali obbligazioni, l’AD procederà a stipulare i relativi contratti e accordi, in linea con le convenzioni sottoscritte, il mandato ricevuto e la normativa nazionale e regionale vigente”. 3.1.3.1. Di tanto già aveva dato conto la sentenza di prime cure (cfr. pag. 70) accertando la mala gestiodell’originario convenuto e la corte di appello ne ha testualmente riprodotto il corrispondente passaggio motivazionale (cfr. pag. 19 della decisione qui impugnata) nella ricostruzione dei fatti di causa proprio al fine di valorizzare la circostanza che, allorquando, nella riunione del 7 luglio 2008, il consiglio di gestione aveva discusso il contenuto della relazione semestrale 2008, i suoi componenti dovevano essere informati circa le caratteristiche operative ed esecutive del programma GEFillustrate nella predetta relazione semestrale. 3.1.4. Quanto, infine, all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la corte capitolina aveva errato nel supporre che il progetto GEF ed i correlati compensi ai consulenti richiedessero la previa sottoscrizione del contratto fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], posto che, nella specie, i finanziamenti erano stati erogati pro quota dalla Regione Siciliana, rileva il Collegio che di una tale ricostruzione dei fatti ad opera della menzionata ricorrente non si rinviene evidenza nella sentenza impugnata, sicché la stessa si rivela inammissibile nella misura in cui è proposta, per laprima volta, in questa sede. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5131, 9434 e 13408 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass.nn. 32804 e 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. 16632 del 2010). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere – rimasto, invece, inadempiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] – di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado. Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3.2. Resta solo da aggiungere, dunque, che: i) la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto (anche) la [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile delle attività di mala gestioposte in essere dall’[OSCURATO:PERSONA], è pienamente conforme con il vigente quadro normativo in materia e con la consolidata interpretazione ad esso fornita dalla giurisprudenza, potendosi sul punto richiamare le stesse considerazioni già esposte neiprecedenti § § da 3.2. a 3.4.2., nonché 3.5.1. e 3.5.2.di questa motivazione con cui è stato disatteso il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; ii) come si è già riferito scrutinando il primo ed il terzo motivo di quest’ultimo, le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass.n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015), non potendosi surrettiziamente trasformare quello di legittimità – come, invece, sostanzialmente mostra di voler fare la censura in esame –in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di giudizio, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale indicata alla fine del precedente § 1.3.1. e richiamata alla fine di quello, successivo, n. 3.6. di questa motivazione relativi alla declaratoria di inammissibilità del primo e terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]). 4. Il secondo motivo del ricorso in esame denuncia un «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)». Si ascrive alla corte territoriale di non aver considerato che la delibera assembleare di [OSCURATO:SOCIETA] del 27 gennaio 2017, con cui era stata autorizzata la proposizione dell’azione di responsabilità anche nei confronti degli altri componenti del consiglio di gestione e dei membri del consiglio di sorveglianza, era inidonea a raggiungere lo scopo previsto dall’art. 2393 cod. civ. «per palesi vizi che ne inficiano il contenuto e la forma» (cfr. pag. 31 del ricorso predetto), sicché l’azione che l’originaria attrice aveva esteso nei confronti di questi ultimi nella prima memoria exart. 183, comma 6, cod. proc. civ., doveva ritenersi improcedibile. 4.1. Anche questa doglianza deve essere dichiarata inammissibile, posto che, dalla sentenza oggi impugnata, non risulta che un’analoga censura sia stata specificamente sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in appello. 4.1.1. La stessa, infatti, costituendosi in quella sede, si era limitata a chiedere il rigetto delle avverse impugnazioni, senza formulare un proprio gravame incidentale sul capo della decisione del giudice di prime cure (cfr. pag. 40-43 della sentenza del Tribunale di Roma n. 24130 del 2017) che aveva ritenuto idonea al suddetto fine la deliberazione assembleare predetta, ma unicamente invocando l’accoglimento della sua domanda di garanzia dichiarata assorbita in primo grado. 4.2. Resta solo da rimarcare, dunque, in continuità con quanto sancito da Cass. n. 12568 del 2021, –alla cui esaustiva motivazione sul punto può farsi rinvio in questa sede ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. –che, in tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un presupposto (suscettibile di regolarizzazione ex tunc) che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando – proprio come avvenuto nell’odierna controversia – la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. n. 12568 del 2021). 5. Il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per totale carenza di motivazione, quindi con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.». Si sostiene che la sentenza impugnata «risulta gravemente carente ove ha omesso di motivare circa due circostanze che avrebbero di per sé sole escluso la responsabilità della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale componente del Consiglio di Gestione di [OSCURATO:SOCIETA] dai fatti dimala gestio dell’[OSCURATO:PERSONA]. In particolare che: i) la sottoscrizione dei contratti dei consulenti non venne sottoposta all’esame del Consiglio di Gestione; ii) l’[OSCURATO:PERSONA] aveva pieni poteri per l’autonoma sottoscrizione dei contratti in forza dell’art. 11 dell’atto costitutivo e dell’art. 38 dello Statuto che conferiscono al medesimo tutti i poteri ordinari e straordinari per svolgere, in coordinamento con l’[OSCURATO:PERSONA]/MAP, le funzioni atte a promuovere e realizzare la Convenzione di Barcellona e gli atti connessi, con ampia autonomia di gestione delle risorse, rappresentanza presso le organizzazioni internazionali, le istituzioni nazionali e locali e piena responsabilità dell’attività dell’amministrazione della società». 5.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 5.2. Essa, infatti, per come concretamente argomentata (cfr., amplius, pag. 33-35 del ricorso de quo), contesta, in realtà, sostanzialmente, l’omessa motivazione “circa due circostanze”, asseritamente decisive ai fini dell’esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.1. Pure volendosi, dunque, ricondurre una siffatta censura, previa sua riqualificazione, alla distinta fattispecie del vizio di cui al n. 5) del comma 1, dell’art. 360 cod. proc. civ.(cfr. Cass. nn. 26310 e 25557 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014; Cass. SU, n. 17931 del 2013), la stessa si rivela comunque inammissibile perché mostra di non considerare che oggetto del vizio di cui all’appena menzionato articolo (nel già richiamato testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) è esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». 5.2.2. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, exart. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico (cfr.Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 5.2.3. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i ) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamenterilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015). 5.2.4. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015). 5.2.5. Lo stesso deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti, in continuità con la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. già voluta dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, così da tenersi ben distinto un tale vizio dall’errore di fatto revocatorio exart. 395, n. 4, cod. proc. civ., il quale, al contrario, non deve aver costituito un «punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare». 5.2.6. È utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. 5.3. Orbene, nel caso di specie, non solo non risultano essere stati rispettati i suddetti oneridi puntuale allegazione, ma, soprattutto, le asserite omissioni motivazionali si rivelano del tutto prive di decisività, in quanto inidonee a determinare conseguenze divergenti dalla decisione assunta della corte territoriale. 5.3.1. Invero, circa la prima di esse (la sottoscrizione dei contratti dei consulenti non venne sottoposta all’esame del consiglio di gestione), basta ricordare quanto si è già detto, in contrario, disattendendosi il primo motivo di questo ricorso, con riferimento alla riunione del consiglio di gestione del 5 marzo 2008, nel corso della quale l’[OSCURATO:PERSONA], dopo avere informato i presenti che “era stato reso disponibile dal [OSCURATO:PERSONA][l’[OSCURATO:PERSONA] Ndr] il documento di progetto aggiornato relativo al progetto GEF-LME approvato dalla Riunione del Consiglio del [OSCURATO:PERSONA] per L’Ambiente (GEF [OSCURATO:PERSONA], 12 - 15/6/07 )” e che “ tale documento è completo, tra l’altro, dell’indicazione delle specifiche figure professionali, durata del rapporto, corrispettivi e termini di riferimento contrattuali decisi dall’[OSCURATO:PERSONA]/MAP per il Centro, così come per tutti gli altri partnerdel progetto […]”, aveva dichiarato che, “Sulla base di tali obbligazioni, l’AD procederà a stipulare i relativi contratti e accordi, in linea con le convenzioni sottoscritte, il mandato ricevuto e la normativa nazionale e regionale vigente”. 5.3.2. Quanto alla seconda (l’[OSCURATO:PERSONA] aveva pieni poteri per l’autonoma sottoscrizione dei contratti in forza dell’art. 11 dell’atto costitutivo e dell’art. 38 dello Statuto), invece, la stessa si rivela affatto irrilevante, e, quindi, carente di decisività, avendo la corte capitolina basato la propria decisione di ritenere i componenti del consiglio di gestione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) corresponsabili delle attività in essere dall’[OSCURATO:PERSONA] sul “non essere intervenuti e chiesto chiarimenti all’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attuazione del programma GEF”, e, così, venendo meno al loro obbligo di agire informati. 5.4. Quanto, infine, all’ulteriore affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «Nulla ha dedotto la corte di merito circa la eccepita carenza del nesso di causalità fra i danni cagionati dall’[OSCURATO:PERSONA] ed il comportamento della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 34 del suo ricorso), è sufficiente ricordare che –come si è già riferito scrutinando il primo motivo della menzionata ricorrente – quella corte, una volta descritto il concreto svolgimento della riunione del consiglio di gestione di [OSCURATO:SOCIETA] del7 luglio 2008, ha specificato che i componenti di detto consiglio, ove avessero acquisito, usando l’ordinaria diligenza connessa al proprio incarico, le necessarie informazioni e delucidazioni relative al progetto GEFivi discusso, avrebbero dovuto «impedire le erogazioni in favore di consulenti che, come risulta dagli atti e dal prospetto di cui alle pagine 44, 45 e 46 dell’atto di appello dell’[OSCURATO:PERSONA], sono avvenuti tra il novembre 2008 ed il marzo 2009.Sussistono quindi i presupposti sia della colpa sia del nesso di causalità tra condotta colposa e il danno» (cfr. pag. 40 della sentenza impugnata). 5.5. In definitiva, quindi, la doglianza in esame, per come in concreto articolata, è inammissibile perché si sostanzia nell’omesso esame di circostanze fattuali evidentemente non decisive. 5.5.1. Ove, poi, la si volesse intendere come un rilievo di insufficienza della motivazione, essa sarebbe parimenti inammissibile, posto che un tale vizio non è più denunciabile in sede di legittimitàa seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ.. 5.5.2. Infine, nella misura in cui contiene censure di merito, essa mostra di non considerare che, come si è già detto, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale indicata alla fine del precedente § 1.3.1. e richiamata sia alla fine di quello, successivo, n. 3.6. di questa motivazione relativi alla declaratoria di inammissibilità del primo e terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], sia di quello 3.2. della impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]). 6. Il quarto motivo del ricorso in esamelamenta la «Violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2043, 1917 e 1892 cod. civ. e dell’art. 22 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto». Esso censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 1858946 dei [OSCURATO:PERSONA] di Londra, stipulata dalla Regione Sicilia per i propri dipendenti, relativa soltanto ai danni per responsabilità extracontrattuale exart. 2043 cod. civ., e non operante, quindi, nel caso di specie, giacché l’azione sociale di responsabilità esercitata da [OSCURATO:SOCIETA] contro i consiglieri di gestione e di sorveglianza «ha invece natura contrattuale e inserisce l’inadempimento, da parte dei componenti degli organi collegiali, degli obblighi connessi alla carica rivestita». La polizza suddetta, secondo la corte di merito, copriva, al contrario, «i danni di cui il funzionario debba rispondere per responsabilità contrattuale nei confronti di terzi soggetti estranei all’amministrazione come emerge chiaramente dal riferimento all’art.2043 c.c. e all’art. 28 della Costituzione». 6.1. Questa doglianza è complessivamente inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 6.2. È incontroverso che quella di cui si discute si caratterizza per essere una polizza di assicurazione della r esponsabilità civile e professionale dei dirigenti s o ttoscritta dalla Regione Siciliana - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] e del Personale per la responsabilità civile verso terzi. 6.2.1. È innegabile, poi, atteso tutto quanto si è fin qui detto in relazione alricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed a i precedenti motivi di quello in esame, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha esteso nei confronti dei componenti del proprio c onsiglio di gestione(tra cui, appunto, la [OSCURATO:PERSONA]) e del suo c onsiglio di s orveglianza (tra cui, come si vedrà in seguito esaminandoanche il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA]) l'azione sociale diresponsabilità ex art. 2393 c od . c iv . inizialmente intrapresa solo neisoli confronti d ell’[OSCURATO:PERSONA] . Si è al cospetto, dunque, con riferimento (anche) alla [OSCURATO:PERSONA] (ed altrettanto si dirà oltre per la [OSCURATO:PERSONA]), di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, perché chiaramente derivante dal rapporto che legavai componenti di entrambi quei consigli alla società, essendo volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dallecondotte (dolose o colpose) degli stessi, poste in essere in violazione degli obblighi sui medesimigravanti inforza della legge e delle previsioni dell'atto costitutivo, ovvero dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. 6.2.2. La corte distrettuale hadato atto che la copertura assicurativa era prestata, invece,come si è già anticipato, per la r esponsabilità civile ed ha rimarcato, affatto opportunamente ( cfr . pag. 42 - 43 della sentenza impugnata), che detta responsabilità«è definita come “ la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio di attività amministrativa”. L’oggetto dell’assicurazione, per quel che interessa, non essendo azionata la garanzia per responsabilità civile da danni materia e corporali di cui all’art. 14Adel contratto, è poi precisato dall’art. 14B che, sotto l’intestazione “Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l’Ente di appartenenza)”, recita: “L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti o omissioni dicui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’ente di appartenenza. Si tratta, dunque, di danni di cui il funzionario debba rispondere per responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi soggetti estranei all’amministrazione, come emerge chiaramente dal riferimento all’art. 2043 c.c. e all’art. 28 della Costituzione». Pertanto, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata in giudizio per rispondere atitolo di responsabilità contrattuale, ne conseguiva che doveva escludersila copertura assicurativa ai sensi sia dell' a rt. 14A) , che dell' a rt. 14B)della polizza predetta, così come interpretati dalla corte territoriale . 6.2.3. La ricorrente cerca di sostenere che il caso dispecie rientri,invece, nell'ipotesi prevista dall'art. 14 B) , che , a suo dire , coprirebbe anche fattispecie di responsabilità contrattuale,posto che, ai sensi di tale clausola , sarebbero inclusi nella copertura anche i danni ascritti all’assicurato per l’omesso esercizio dei poteri/doveri nell'esercizio delle proprie peculiari funzioni presso l’entedi appartenenza. 6.2.3.1. In tal mo do, tuttavia, la censura si risolve, sostanzialmente, nell’invocare, inammissibilmente, una interpretazione delle clausole di polizza diversa da quella fatta propria dalla corte di appello(secondo la quale, come si è riferito, l'espresso richiamo all'art. 2043 cod. c iv . e la precisata circostanza che,ai sensi di polizza, non rientrano nel novero dei terzi l'Ente di appartenenza e lesocietà di cui l'assicurato sia amministratore portano ad escludere l'operatività della polizza nella fattispecie de qua, in cui è pacifica la natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità avviata da [OSCURATO:SOCIETA], che vede l'odierna ricorrente chiamata a rispondere solidalmente a tale titolo nei confronti di detta società ) , così dimenticando che , come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 30878, 13408, 13005 del 2023 e 7978 del 2023; Cass. nn. 35787, 35041, 29860, 19146 e 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito sene sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018). B-1) I ricorsi incidentali propostida [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e d a [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi controricors i volt i a resistere all’impugnazione dellaPatti. 7. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nel proprio controricorso depositato per resistere all’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto pure ricorso incidentale, affidato a due motivi (sostanzialmente identici a quelli del suo ricorso incidentale contenuto nel controricorso con cui ha resistito alla impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]). 7.1. Quest’ultimo ricorso deve intendersi promosso ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (28 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta telematicamente su istanza proprio del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in atti, nel suo fascicolo di questo giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recant i pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle corrispondenti p.e.c. inviate ai difensori di ciascuna della altre parti costituite in appello, nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) . 7.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. –senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) –dovendosi qui intendere ribaditi, per intuibili ragioni di sintesi, i medesimi principi già richiamati nel precedente § 4.1.1.di questa motivazione quanto all’analogo ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] contenuto nel suo controricorso depositato per resistere alla impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]. 8. Considerazioni affatto analoghe valgono anche per il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], recante cinque motivi. 8.1. Anch’esso, infatti, deve intendersi promosso ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (25 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta (contrariamente a quanto indicato nell’epigrafe del suo controricorso, dove si afferma che la sentenza non è stata notificata) telematicamente su istanza del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( cfr ., in atti, nel fascicolo di quest’ulti mo relativo all’odierno giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recanti pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle p.e.c. inviate ai difensori dell’[OSCURATO:PERSONA] già costituiti in appello, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) . 8.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. –senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – ricordandos i, oltre ai principi già specificamente richiamati nel precedente § 7.1.1., sub i ) e ii ), in relazione al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] (e da intendersi qui ribaditi), che, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero, come nella fattispecie in esame, di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinatariadella notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (cfr. Cass. n. 8832 del 2007; Cass. n. 19869 del 2011; Cass. n. 986 del 2016; Cass. 14722 del 2018; Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 16141 de 2022; Cass. n. 19274 del 2022. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 16687 del 2023). Nella specie,quindi, il termine da osservarsi giusta il combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, cod. proc. (sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, risalente al 19 maggio 2020) è spirato il 20 luglio 2020 (lunedì, posto che, ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., la scadenza originaria del 19 luglio doveva intendersi prorogata al primo giorno seguente non festivo).9. In conclusione, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quelli incidentali tardivi di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi inefficaci, ex art.334 cod. proc. civ.. 9.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla società da ultimo indicata, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] di Londra restano a carico della [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di soccombenza, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di fattone anticipo ( cfr . conclusioni della memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.), dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente principale (non anche dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il cui rispettivo ricorso incidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito dideclaratoria di inammissibilità di quello principale. Cfr. Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». C) Il ricorso principale (convertitosi in incidentale tempestivo perché successivo a quello del [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.Vanno respinte, innanzitutto, le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere:i) la declaratoria di improcedibilità dell’odierno ricorso stante il mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di sua notificazione; ii) la declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso per mancato rispetto dei canoni di cui all’art. 360-bis cod. proc. civ.. 1.1. In proposito, è sufficiente richiamare quanto si è riferito nei precedenti §§ da 1 a 1.2. di questa motivazione riferiti alle identiche eccezioni sollevate dalla medesima parte controricorrente nei confronti del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], poi, rileva il Collegio che la documentazione dagli stessi trascritta nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (volta a dimostrare l’insussistenza di un concreto danno subito da [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della condotta di mala gestio ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] dalla corte distrettuale) deve ritenersi inammissibile in questa sede perché esula dal perimetro applicativo di cui all’art. 372 cod. proc. civ.. 2.1. In proposito, è sufficiente richiamare quanto si è riferito nei precedenti §§ da 2 a 2.3. di questa motivazione riferiti all’identico rilievo relativamente alla documentazione trascritta nella memoria exart. 380-bis.1 della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – Vizio di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – Travisamento della prova ». Si censura la sentenza impugnata, ritenendola ingiusta ed arbitraria, laddove, «in spregio assoluto alle evidenze documentali acquisite in giudizio, ha inopinatamente ritenuto fondate le impugnazioni dell’appellante Sig. [OSCURATO:PERSONA], per il quale i consiglieri di sorveglianza “avevano avallato tutte le scelte gestionali dell’amministratore delegato”, nonché della appellante [OSCURATO:SOCIETA], per la quale, “come per i consiglieri di gestione, anche i consiglieri di sorveglianza avrebbero potuto impedire le erogazioni ingiustificate ai consulenti”». Si deduce che «contrariamente a quanto assunto e non dimostrato dalla Corte d’Appello territoriale, e per quanto ampiamente argomentato e documentato dagli odierni ricorrenti tanto nel giudizio di primo grado quanto nel giudizio di appello, nessuna responsabilità in via solidale per gli atti di mala gestio contestati giudizialmente al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai potuto ascriversi alla condotta degliex componenti del Consiglio di sorveglianza [OSCURATO:SOCIETA], i quali hanno sempre improntato la propria attività al rispetto rigoroso della funzione ricoperta nonché delle previsioni di statuto e dell’atto costitutivo della società. E proprio le previsioni di statuto e dell’atto costitutivo di [OSCURATO:SOCIETA], come peraltro questa difesa ha avuto modo di comprovare nei precedenti due gradi di giudizio, sono apparse da principio fin troppo chiare nell’avere sancito l’accentramento in capo all’Amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA] di tutti i poteri, sia ordinari che straordinari, per lo svolgimento di tutte le funzioni e le attività volte a promuovere e realizzare lo scopo sociale, ovvero l’attuazione dei protocolli della Convenzione di Barcellona ed i suoi allegati, nell’ambito del “programma di protezione dell’ambiente marino e costiero della regione mediterranea dal rischio inquinamento al fine di preservarne la biodiversità e promuoverne uno sviluppo sostenibile”. Tanto più ove gli atti di cattiva gestione posti in essere dall’AD Sig. [OSCURATO:PERSONA] e imputati solidalmente alla condotta negligente dei consiglieri di sorveglianza della società sono stati individuati nella nomina di consulenti di [OSCURATO:SOCIETA] e nella conseguente erogazione agli stessi dei relativi compensi professionali, ovvero in attività che - come dedotto e documentalmente provato da questa difesa tanto nel giudizio di primo grado che nel successivo grado di appello -non venivano e non sono mai state poste all’attenzione ed allo scrutinio dei consiglieri di sorveglianza, i quali, pertanto, non hanno potuto esercitare alcun sindacato relativamente ad esse non essendone mai giunti a conoscenza». Si rappresenta, inoltre, che: i) la sentenza della corte distrettuale « risulta inficiata dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, […], atteso che è stata la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, con la deliberazione n. 83 del 9 marzo 2007 (prodotta nel giudizio di primo grado tanto dalla attrice [OSCURATO:SOCIETA] quanto dal convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA]) ad avere attestato che il Centro di [OSCURATO:PERSONA] per l’informazione e la comunicazione ([OSCURATO:PERSONA]/RAC) “ha ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA] il mandato di sviluppare le componenti di [OSCURATO:PERSONA] un ampio Progetto di [OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo cui partecipano le principali organizzazioni internazionali che operano nella regione del Mediterraneo”, ed ha “ritenuto e deliberato di dovere condividere la richiesta di cofinanziamento per €. 800.000,00 del progetto di [OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo formulata dall’Assessorato regionale dell’Industria con la nota prot. n. 10379 del 7 marzo 2007, autorizzandone il prelevamento dal [OSCURATO:PERSONA] 613924 per i cofinanziamenti regionali.” Sicché, è lecito chiedersi perché mai i consiglieri di sorveglianza della società avrebbero dovuto esercitare doveri di vigilanza sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA]/RAC e [OSCURATO:PERSONA] laddove l’esistenza di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata certificata dalla stessa Giunta della Regione Siciliana ed è stata posta a base della delibera di autorizzazione al cofinanziamento per €. 800.000,00 del progetto di [OSCURATO:SOCIETA] di “[OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo»; ii) « […] è sf uggito alla Corte di Appello territoriale l’esame del contenuto del D.D.G. dell’Assessorato regionale all’Industria n. 29 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], registrato alla Corte dei Conti il 28.2.2008, con il quale è stata approvata la Convenzione del 27.12.2007 tra lo stesso Assessorato – Dipartimento regionale Industria e la [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione del progetto di “[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA]”, laddove l’Amministrazione regionale si è obbligata a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA], “a fronte delle attività previste dalla presente Convenzione, la quota di cofinanziamento, come stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione n. 83 del 9 marzo 2007, pari a 800.000,00 omnicomprensiva, per il biennio 2008/2009, in linea con il budget [OSCURATO:PERSONA]/MAP…”. Ed in proposito, appare assai arduo ipotizzare che una obbligazione di pagamento della [OSCURATO:PERSONA] consacrata in una convenzione registrata e dunque approvata dalla Corte dei Conti possa esser stata fatta prescindere dal previo accertamento della esistenza del rapporto di mandato contrattuale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], tra l’altro menzionato nel testo negoziale»; iii) « […] la sentenza della Corte di appello territoriale, oggi impugnata, è affetta da invalidità insanabile anche sotto il profilo dirimente del travisamento della prova sulla scorta della quale è stata pronunciata, ciò in violazione dell’art. 115 c.p.c. […]. Ora, nel caso di specie, non par dubbio che la sentenza della Corte di appello territoriale impugnata si fondi su una prova evidentemente travisata, costituita dagli atti e documenti acquisiti in giudizio, come soprarichiamati, i quali, contrariamente a quanto statuito in sentenza: 1) hanno dato evidenza della sussistenza del rapporto contrattuale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], per essere stata certificata dalla Giunta di Governo della Regione Siciliana con la deliberazione n. 83 del9 marzo 2007 ed essere stata posta a base della delibera di autorizzazione al cofinanziamento per €. 800.000,00 del progetto di [OSCURATO:SOCIETA] di “[OSCURATO:PERSONA] per il grande ecosistema mediterraneo”; 2) hanno dato evidenza del fatto che gli esborsi per i consulenti della società nominati dall’ex AD Sig. [OSCURATO:PERSONA] “avvenuti tra il novembre 2008 ed il marzo 2009” ascritti alla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza per omessa vigilanza erano stati espressamente indicati nel [OSCURATO:PERSONA] e Strategico per il triennio 2008-2010, alla voce “costi strutturali ed operativi” con unbudget di spesa a carico della Regione Siciliana di €. 370.000,00 per ogni singolo anno del triennio 2008-2010; 3) hanno espressamente demandato l’approvazione del piano operativo e strategico triennale 2008-2010 ed i programmi esecutivi 2008 e 2009 al [OSCURATO:PERSONA] e Tesoro della Regione Siciliana (cfr. Convenzione del 20.11.2007 Regione Siciliana –[OSCURATO:PERSONA] e Tesoro/Ragioneria Generale della Regione/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)». 3.1. Questa doglianza sirivela complessivamente inammissibile. 3.2.Invero, circa il dedotto vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., premesse le considerazioni generali già esposte nei §§ da 5.2. a 5.2.6. con riguardo al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che non risultano essere stati qui rispettati gli oneri di allegazione previsti, in riferimento ad esso, da Cass., SU, n. 8053 del 2014. La doglianza, cioè, – come, peraltro, specificamente eccepito dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 23-24 del suo controricorso) –non precisacome e quando, nel corso del giudizio di merito, sarebbero stati dibattuti i fatti (rectius: i temi) oggi posti all’attenzione del Collegio (che, giova rimarcarlo, nemmeno sonodesumibili dalla sentenza oggi impugnata). Anche nella loro memoria exart. 380-bis.1 50 cod. proc. civ., gli odierni ricorrenti, pur censurando l’avversa eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] sul punto, non indicano quando e dove si sia discusso dei fatti suddetti, limitandosi ad affermare (cfr. pag. 4), affatto genericamente,che «si tratta all’evidenza di una eccezione totalmente infondata in quanto risulta irrimediabilmente confutata dalla corretta lettura delle carte processuali che hanno connotato fin qui il presente contenzioso nonché dallo stesso contenuto delle difese di [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti gradi di giudizio ». Così opinando , tuttavia, essi dimenticano che l’accesso agli atti del giudizio è consentito a questa Corte solo in presenza di un error in procedendo e, pure in quest’ultimo caso, sempre che la corrispondente censura si ammissibile. In proposito, basta ricordare, da ultimo, Cass. n. 35844 del 2023, nella cui motivazione (cfr. pag. 12-13) si legge che,allorquando sia denunciato un error in procedendo, questa Corte «è sì anche giudice del fatto processuale (cfr. Cass. n. 33173 del 2023; Cass. n. 28385 del 2023 Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969) e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché, tuttavia, lo stesso sia stato ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; è necessario, perciò, non essendo tale vizio rilevabile ex officio , che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4391 del 2022; Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 15807 del 2021; Cass. n. 25432 del 2020, in motivazione; Cass, SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 19410 del 2015). Alteris verbis, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (cfr. Cass. n. 33173 del 2023; Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 978 del 2007)».3.2.1. In parte qua, dunque, la doglianza si rivela, già solo per questo, inammissibile, posto che nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5131, 9434 e 13408 del 2023; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). 3.3. In ogni caso, neppure risultarealmente decisiva la documentazione (rectius: i fatti storici ivi individuabili) invocata dai ricorrenti, atteso che: i) i finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia, richiamati da questi ultimi con riferimento alla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 83 del 9 marzo 2007, erano finalizzati all’esecuzione del programma GEF e non potevano quindi essere elargiti (anche a parenti), senza una previa verifica delle prescritte professionalità dei soggetti beneficiari dei vari incarichi, solo perché già nella materiale disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA]; ii) il fatto che la Regione Sicilia – richiamando, in tutti i propri atti normativi, accordi e delibere, la circostanza che i finanziamenti fossero strettamente dipendenti dal contratto con l’[OSCURATO:PERSONA] e, perciò, strumentali all’esecuzione dei progetti GEF e COP 15 – avesse deliberato di erogare ad I NFORAC acconti sul finanziamento assentito, non esclude che il concreto utilizzo degli stessi fosse strettamente subordinato al perfezionamento del contratto con [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, quest’ultima, dapprima integralmente acquisita in prime cure dal tribunale ai fini dell’accertamento degli atti di mala gestioposti in essere in relazione al progetto GEF, e, successivamente, confermata dalla corte distrettuale, che ha riportato testualmente nella ricostruzione dei fatti di causa ampi stralci della decisione di primo grado. Cfr., amplius, pag. 15-30 della sentenza impugnata). 3.4. Per il resto, la censura è inammissibile, risolvendosi, invero, nella richiesta di riesame di circostanze fattuali, così dimenticando, da un lato, che l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023); dall’altro, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già richiamata per giustificare un’analoga conclusione con riferimento al primo ed al terzo motivo del [OSCURATO:PERSONA], nonché al primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA]). 3.5.Essa, infine, laddove invoca un preteso vizio di “travisamento” della prova, tende, in realtà, a censurare la concreta valutazione di prove documentali come effettuat a la corte distrettuale , piuttosto che un vizio di percezione (cfr. Cass. n. 37382 del 2022),chiedendo inammissibilmente a questa Corte di attribuirgli un significato differente. 4. Il secondo motivo di ricorso in esame è rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione apparente (in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.) – In ogni caso, motivazione insufficiente e/o contraddittoria– Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento: a) alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA] per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; b) alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA] per violazione del divieto diius novorum in appello; c) all’art. 2407 c.c. ed all’art. 2393 e ss. c.c. in materia di responsabilità dei sindaci». La censura, che, nel suo complessivo iter argomentativo, si sviluppa su diversi profili, lamenta, in sintesi: i) la nullità della sentenza impugnata, perché inficiata da decisive omissioni su elementi costitutivi della motivazione che viziano quest’ultima per quanto concerne il postulato mancato esercizio, da parte dei consiglieri di sorveglianza, dei “doverosi poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. impedendo gli esborsi ingiustificati del novembre 2008 e del marzo 2009”.Si richiamano, sul punto, ampi stralci della decisione di primo grado; ii) che «[…] la condotta diligente degli odierni ricorrenti, quali membri del Consiglio di Sorveglianza all’epoca dei fatti contestati al Sig. [OSCURATO:PERSONA], non è mai stata contestata o messa in dubbio dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con la citazione proposta in prime cure, salvo poi la stessa operare, in corso di causa, una integrazione delle domande originariamente formulate nei confronti del solo Sig. [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti degli ex comp onenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza [OSCURATO:SOCIETA] a causa dell’ipotizzato prima, e declamato poi, stato di nulla tenenza dell’odierno appellante Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, non v’è dubbio che nel giudizio di appello promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] (R.G. 968/2018), soggetto, com’è noto, al divieto diius novorum, non avrebbero potuto trovare ingresso doglianze e domande nuove rispetto a quelle formulate dalla medesima in primo grado, che sono state indirizzate unicamente all’accertamento della responsabilitàdell’ex AD della società Sig. [OSCURATO:PERSONA] per i fatti e gli atti dimala gestio ascrittigli in citazione »; iii ) che la corte territoriale «non ha rilevato e statuito l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, iscritto al R.G. n. 968/2018, per carenza di interesse ad agireex art. 100 c.p.c. della società appellante, stante che la stessa ha chiesto “la parziale riforma della sentenza emessa dal primo decidente nella parte in cui non ha statuito la corresponsabilità degli ex componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della società per i fatti ed i danni ascritti al convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA], ex A.D. della [OSCURATO:PERSONA]/RAC – [OSCURATO:SOCIETA].”. Ed al riguardo, questa difesa ha puntualmente eccepito nel pregresso grado di giudizio come ai fini della ammissibilità dell’appello della società [OSCURATO:SOCIETA] difettasse la soccombenza sostanziale, anche solo parziale, della stessa nel giudizio di prime cure, dal momento che il primo decidente, con la sentenza n. 24130/2017, ha accolto le domande spiegate da parte attrice società [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA] condannando quest’ultimo a rifondere alla società la complessiva somma di € 592.190,00»; iv) che la medesima corte «non ha rilevato e statuito l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (R.G. n. 968/2018) per violazione del divieto diius novorum ex art. 345 c.p.c., stante che con l’atto di appello proposto la società [OSCURATO:SOCIETA] ha integrato le domande originariamente formulate in citazione nei riguardi del solo Sig. [OSCURATO:PERSONA], estendendole nei confronti dei comparenti terzi chiamati ex componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della società a seguito di deliberazione assembleare del 27 gennaio 2017 di autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità, ma in nessun atto difensivo prodotto in primo grado dalla società [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima ha mai addotto nel merito profili di responsabilità dei comparenti sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i fatti ascritti al convenuto Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tra l’altro, la stessa deliberazione assembleare [OSCURATO:SOCIETA] del 27 gennaio 2017, nulla ha mai riportato in ordine a fatti e/o circostanze dai quali sarebbe emersa una responsabilità degli stessi per i fatti ascritti in citazione al convenuto sig. [OSCURATO:PERSONA], ed in ragione dei quali l’assemblea dei soci avrebbe inteso deliberare l’azione di responsabilità nei loro confronti»; v) la violazione delle norme di diritto inerenti ai presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso i sindaci di società di capitali, exartt. 2403, 2407, 2393 e ss. c.c.. «Ed in tal guisa, non può sottacersi di evidenziare che le previsioni di Statuto ed Atto costitutivo della società [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno assegnato al Dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Società, la piena responsabilità dell’attività e dell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per l’attuazione dei fini della Convenzione di Barcellona e degli atti connessi, relativamente ai quali la stessa è stata costituita, attraverso l’ampia autonomia di gestione delle risorse riservate agli specifici scopi, fatto salvo il solo obbligo di rendiconto». 4.1. Anche questo motivosi rivela inammissibile nel suo complesso.4.2. Invero, giova immediatamente rimarcare che la congruità della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 15038 del 2018; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998). 4.3. Quanto, poi, a l denunciato vizio di motivazione apparente, è sufficiente richiamare anche qui (per intuibili ragioni di sintesi) quanto si è già ampiamente esposto, trattando del medesimo vizio, con riferimento ai §§ 2.2., 2.2.1. e 2.2.2. del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Pure per quanto riguarda l’odierno ricorso, infatti,la censura, per come in concreto articolata, si sostanzia, in realtà,in un rilievo di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché, sul punto, il motivo è radicalmente inammissibile perché fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dal già citato testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (qui applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione, in relazione al quale valgono i puntuali onere di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. nn. 31999, 23650, 9351, 2195 e595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 4.5. Gli assunti volti a sostenere una pretesa carenza di interesse, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], ad impugnare la sentenza di primo grado, nemmeno meritano seguito, al pari di quelli concernenti l’asserita violazione dello ius novorumda parte della corte di appello. 4.5.1. In proposito, basta considerare, in via assolutamente dirimente, che: i) fin dal primo grado, la menzionata società aveva esteso la sua domanda, originariamente proposta solo contro l’[OSCURATO:PERSONA], anche contro i componenti del proprio consiglio di gestione e del proprio consiglio di sorveglianza chiamati in causa da quest’ultimo; né risultano specifiche censure tempestivamente sollevate e/o riproposte in appello dagli odierni ricorrenti (che, innanzi alla corte territoriale, non hanno formulato alcuna impugnazione incidentale su questo specifico punto) quanto all’avvenuta estensione di detta domanda; ii) è palese che essendo rimasta soccombente in primo grado in ordine alla richiesta di affermazione di responsabilità e conseguente condanna anche degli odierni ricorrenti, certamente sussisteva l’interesse ad impugnare la corrispondente decisione del tribunale, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], al fine di ottenerne una modifica favorevole; iii) neppure sussiste qualsivoglia violazione dello ius novorum, con riferimento a quest’ultima domanda, posto che, come chiaramente emerge dalla sentenza della corte capitolina, in sede di gravame si è discusso dei medesimi fatti su cui già si era sviluppato il contraddittorio in prime cure. 4.6. Per il resto la censura è comunque inammissibile perché, nella specie, la corte territorialeha ritenuto configurabile la responsabilità (anche) della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] imputandogli di avere avallato tutte le scelte gestionali dell’amministratore delegato e di non aver impedito, al pari dei componenti il consiglio di gestione, le erogazioni ingiustificate ai consulenti. In particolare, ha puntualizzato che «risulta documentalmente che il consiglio di sorveglianza, in occasioni delle riunioni del 6 dicembre 2007 e del 4 dicembre 2008 ebbe ad approvare il piano operativo e strategico 2008- 2010 e i programmi esecutivi per gli anni 2008-2009. A fronte di informazioni carenti e non documentate dall’[OSCURATO:PERSONA] sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA]/RAC e [OSCURATO:PERSONA], il consiglio di sorveglianza avrebbe potuto e dovuto attivarsi esercitando i doverosi poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c., impedendo gli esborsi ingiustificati del novembre 2008 e del marzo 2009» (cfr. pag. 41 della sentenza impugnata). La doglianza in esame, invece, si risolve, sostanzialmente, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione della riportata conclusione della corte di merito, dimenticando che il giudizio innanzi alla Corte di cassazione non può essere surrettiziamente trasformare in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già richiamata per giustificare un’analoga conclusione con riferimento al primoed al terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo di quello della [OSCURATO:PERSONA]). 5. Il terzo motivo dell’odierno ricorso prospetta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sotto altro profilo, nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento alla dedotta inoperatività della polizza assicurativa 1858946 dei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1917 e 1218 c.c.». Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l’inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa n. 1858946 stipulata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con i [OSCURATO:PERSONA] di Londra. 5.1. Anche questa doglianza è complessivamente inammissibile per le stesse ragionigià esposte, e da intendersi qui ribadite per intuibili ragioni di sintesi, con riferimento al sostanzialmente analogo motivo (il quarto) di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato inammissibile.Anche in questo caso, infatti, ilmotiv o si risolve, sostanzialmente, nell’invocare, inammissibilmente, una interpretazione delle clausole di polizza diversa da quella fatta propria dalla corte di appello.C-1) I ricorsi incidentali proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e d a [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi controricors i volt i a resistere all’impugnazione dellaDel Noce, dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nel proprio controricorso depositato per resistere all’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto pure ricorso incidentale, affidato a due motivi (sostanzialmente identici a quelli dei suoi ricorsi incidentali contenuto nei controricorsi con cui ha resistito alle impugnazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]). 6.1. Quest’ultimo ricorso deve intendersi promosso exart. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (28 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta telematicamente su istanza proprio del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in atti, nel suo fascicolo di questo giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recanti pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle relative p.e.c. inviate ai difensori di ciascuna delle altre parti costituite in appello, nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) . 6.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. – senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – dovendosi qui intendere ribaditi, per intuibili ragioni di sintesi, i medesimi principi già richiamati nel precedente § 4.1.1.di questa motivazione quanto all’analogo ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] contenuto nel suo controricorso depositato per resistere alla impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]. 7. Considerazioni affatto analoghe valgono anche per il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], recante cinque motivi(sostanzialmente identici a quelli del suo ricors o incidental e contenuto ne l controricors o con cui ha resistito allaimpugnazione della [OSCURATO:PERSONA]) . 7.1. Anch’esso, infatti, deve intendersi promosso ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (25 settembre 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (19 maggio 2020) di notificazione della impugnata sentenza della corte territoriale, avvenuta (contrariamente a quanto indicato nell’epigrafe del suo controricorso, dove si afferma che la sentenza non è stata notificata) telematicamente su istanza del difensore di [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( cfr ., in atti, nel fascicolo di quest’ultimo relativo all’odierno giudizio di cassazione, la copia della sentenza predetta munita dellecorrispondenti relat e di notificazione – recanti pure il messaggio di avvenuta “consegna” delle p.e.c. inviate ai difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi difensori costituiti in appello, nelle loro “caselle di destinazione” –e l’ attestazione di loro conformità all’originale) . 7.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] lo rende inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. – senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr. Cass. n. 33186 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) – ricordandosi, oltre ai principi già specificamente richiamati nel precedente § 6.1.1., sub i) e ii ), in relazione al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] (e da intendersi qui ribaditi), che, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero, come nella fattispecie in esame, di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (cfr. Cass. n. 8832 del 2007; Cass. n. 19869 del 2011; Cass. n. 986 del 2016; Cass. 14722 del 2018; Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 16141 de 2022; Cass. n. 19274 del 2022. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 16687 del 2023). Nella specie, quindi, il termine da osservarsi giusta il combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, cod. proc. (sessanta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, risalente al 19 maggio 2020) è spirato il 20 luglio 2020 (lunedì, posto che, ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., la scadenza originaria del 19 luglio doveva intendersi prorogata al primo giorno seguente non festivo). 8. In conclusione, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quelli incidentali tardivi di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi inefficaci exart. 334 cod. proc. civ.. 8.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla società da ultimo indicata, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] di Londra restano a carico della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, in forza del principio di soccombenza, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di fattone anticipo (cfr. conclusioni della memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.), dandosi atto, altresì, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti principali, in solido tra loro (non anche dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il cui rispettivo ricorso incidentale tardivo è stato ritenuto inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità di quello principale. Cfr. Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il lororicorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte , riuniti i ricorsi separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a)dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed inefficace, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ.,quello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; condannail [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesim o ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. b) Dichiara inammissibileil ricorso incidentale tempestivodi Ri ta [OSCURATO:PERSONA] ed inefficaci, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., quell i incidental i tardiv i di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee di [OSCURATO:PERSONA]; condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, da [OSCURATO:PERSONA] e dagli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], liquidate, per ciascuna di tali parti controricorrenti, in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per dichiarazione di fattone anticipo;ai sensi dell’art. 13, comm
Sentenza Cassazione n. 05375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris