CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale e il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, inordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen.,proponendo una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova – peraltro caratterizzatientrambi da profili di genericità - non è consentito, stante la preclusione per laCorte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (tra le altre, Sez. U,n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento circa la sussistenza dell’elementosoggettivo della ricettazione, attesa la mancata indicazione della provenienza deibeni (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deducono gli stessi vizi in ordine algiudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 368, cod. pen., non èconsentito, in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni pertinenti ed esaustive in merito agli elementi della calunnia (siveda nuovamente pag. 7 della sentenza con riferimento all’identificazione delsoggetto calunniato, per la quale non è richiesta l’indicazione nominativa dellapersona accusata, essendo sufficiente l’indicazione di dati personali diretti allasua inequivoca individuazione, quali, come nel caso di specie: nome e cognome,luogo di lavoro, luogo di provenienza);ritenuto infine che il terzo motivo, con cui si contesta il diniego dellecircostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di unamotivazione esente da evidenti illogicità; la Corte di appello ha infatti fattocorretta applicazione del consolidato principio secondo cui non è necessario cheil giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]