CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA Z o-21 sul ricorso iscritto al n. 26598/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma viale G. Cesare n.21/23 presso lo studio Scelfo - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Catania, n.473/34/2013 depositata 1'11 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale del Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania n.241/8/2010 che, a sua volta, aveva annullato la cartella di pagamento ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72 per IVA e accessori, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- no e relativo all'anno d'imposta 2002, processo nel quale era evocato in giudizio anche l'agente della riscossione. 2. Il giudice di prime cure riteneva fondata la prospettazione del con- tribuente secondo cui non erano dovute le imposte oggetto di ripresa per effetto dell'agevolazione prevista dal d.l. n.245 del 2002, poten- dosi il contribuente avvalere della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dai DD.MM . 14.11.2002 e 17.5.2005 per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2002, sospensione operante anche con riferimento alle rate suc- cessive alla prima a seguito all'adesione al condono clemenziale di cui all'art.9 bis della I. n.289 del 2002. La decisione era integralmente confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affida- to a tre motivi, cui replica l'agente della riscossione con controricorso; il contribuente non si è costituito. La Corte ha disposto la rinnovazio- ne della notifica del ricorso nei confronti del contribuente, rilevatane l'invalidità. Considerato che: 4. In via preliminare va rilevata d'ufficio, ai fini dell'art.307 commi 3 e 4 cod. proc. civ., l'inattività delle parti costituite a fronte dell'ordinan- za con cui la Corte all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto la rinnova- zione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non costituito in giudizio, sul presupposto che tale notifica fosse nulla. Orbene, l'adempimento risulta intrapreso da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 6.4.2022, ma non vi è prova agli atti del suo perfezio- namento con deposito della cartolina, né [OSCURATO:PERSONA] si costi- tuito in giudizio. 5. All'inadempimento consegue l'estinzione del processo e le spese di lite sostenute dalle parti sono irripetibili, tenuto anche conto del fatto che entrambe le parti costituite erano tenute all'adempimento della rinnovazione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa a preno- tazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. dichiara estinto il ricorso, spese irripetibili. lí