CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16251/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e dirigettare il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 13 dicembre 2022, il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Como, all’esito di giudizio abbreviato, per quanto quidi interesse, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per due reati di occultamento odistruzione di documenti contabili (capi 90 e 91), [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale ebancarotta impropria da operazioni dolose (capo 10) e [OSCURATO:PERSONA] perdue reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e per un reato di omessadichiarazione (capi 47, 48 e 49). Con sentenza pronunziata il 12 marzo 2025, laCorte di appello di Milano, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformatola sentenza di primo grado, assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarottaimpropria da operazioni dolose e il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omessa dichiarazione(capo 49), rideterminando le pene inflitte ai due imputati.I reati ascritti agli imputati facevano parte di un più ampio processo a caricodi numerose altre persone per delitti in materia di bancarotta e di violazionifinanziarie; risultavano altresì connessi ad altri delitti già giudicati con sentenzedefinitive. I procedimenti aventi a oggetto tali reati, secondo la ricostruzioneoperata dalla Corte di appello, nascevano da un’ampia indagine relativa a un«articolato sistema fraudolento operante in Lombardia per circa un decennio,basato sulla creazione e sulla successiva dismissione di cooperative di lavoro e diservizi raggruppate in consorzi, finalizzato all'evasione fiscale, a un vantaggiocompetitivo sleale per le aziende coinvolte e alla massimizzazione dei profitti pergli ideatori e i principali attori del sistema, ritenuti essere [OSCURATO:PERSONA] erisiedeva nella creazione e nell'utilizzo di cooperative fittizie, che nella sostanzaera “scatole vuote”, prive di una reale struttura operativa e di finalità mutualisticae, in definitiva, prive di alcuna attività economica reale». L'amministrazioneformale era affidata a dei meri prestanome, spesso con basso reddito onullatenenti, remunerati con un compenso mensile. I conti correnti erano gestitieffettivamente da un ristretto gruppo di persone, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] e il Ficarra.Il «meccanismo di frode prevedeva che la gestione del personale, l'organizzazionee la struttura amministrativa fossero in capo ai consorzi, i quali fornivano aicommittenti il personale necessario per l'esecuzione delle attività richieste eregolarmente emettevano fattura per i servizi effettivamente prestati, per poiabbattere il loro imponibile fiscale mediante esposizione di costi fittizi, ossiamediante utilizzo delle false fatture emesse dalle cooperative fittizie, generandoun ingente risparmio a discapito dell'Erario». I «proventi delle attività illecitevenivano quindi distratti dalle casse sociali delle cooperative e ripartiti tra gliideatori del sistema, attraverso prelevamenti in contanti, emissione di assegnicircolari privi di giustificazione e pagamenti a soggetti estranei all'attività».Per impedire la ricostruzione dell'attività illecita, la documentazione contabileveniva occultata o, comunque, non tenuta.Dopo un periodo di attività relativamente breve (circa due anni), lecooperative, ormai svuotate di qualsiasi consistenza patrimoniale e finanziaria,venivano quindi abbandonate al fallimento, lasciando ingenti debiti verso l'Erarioe gli enti previdenziali.Il sistema si perpetuava con la costituzione di nuove cooperative fittizie, chesostituivano quelle lasciate fallire, riavviando il ciclo fraudolento, in unmeccanismo, definito come «sistema apri e chiudi», che permetteva agli ideatoridi continuare la loro attività fraudolenta.Nell’ambito di tali vicende, si inseriscono i reati contestati ai ricorrenti.In particolare, per quel che riguarda [OSCURATO:PERSONA], i reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale,relativi al fallimento di “Soges s.c.” (società costituita nel 2006 e nel tempo gestitada vari amministratori), di cui l’imputato era stato l'ultimo amministratore unico(precisamente dal 14 dicembre 2017 fino alla data del fallimento, dichiarato dalTribunale di Como il 30 ottobre 2019). L'ultimo bilancio di esercizio era statodepositato nel 2009 e dal 2010 la società era rimasta priva di dipendenti e avevaomesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel 2018, tuttavia, il Dioguardiaveva acceso un conto corrente presso la “Cassa rurale e artigiana di Cantù”,utilizzato esclusivamente al fine di ricevere un bonifico di euro 5.970,19, relativoalla liquidazione di due polizze assicurative, il cui importo era statosuccessivamente prelevato dall’imputato e consegnato al [OSCURATO:PERSONA]. Ladocumentazione contabile della società era risultata introvabile.Secondo i giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile delle distrazionipatrimoniali e, in particolare, dei prelevamenti degli introiti derivati dallariscossione delle citate polizze nonché della mancata tenuta delle scritture contabili(capo 10).[OSCURATO:PERSONA], invece, sarebbe stato responsabile di due reati di occultamento odistruzione di documenti contabili, in relazione a due cooperative: la “Lion s.c.”, dicui era stato amministratore dal 2 novembre 2017 al 4 gennaio 2018, e la “S.S.C.s.c.”, di cui era stato amministratore dal 2 novembre 2017 al 1° marzo 2018. Igiudici di merito hanno ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] pienamente inserito nel «sistemacriminale», anche in considerazione della sentenza definitiva di applicazione dellapena su richiesta delle parti, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Como, per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, inrelazione alle due società in questione (capi 90 e 91).[OSCURATO:PERSONA], infine, sarebbe stato responsabile di due reati di emissione difatture per operazioni inesistenti, commessi nella qualità di amministratore unico,dal 30 luglio 2018 al 10 dicembre 2019, e successivamente in veste di liquidatoredella società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. In particolare, al fine di consentire a terzil'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avrebbe emesso fatturerelative ad operazioni inesistenti, in termini di sovrafatturazione, a favore dellasocietà “[OSCURATO:SOCIETA].”, per euro 94.117,35 nel 2018 e per euro 988.742,30 nel2019 (capi 47 e 48).2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati hannoproposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte incui la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il qualel’appellante aveva lamentato l’omessa trascrizione delle conclusioni della difesanell'epigrafe della sentenza di primo grado. Al riguardo, sostiene che la Corte diappello si sarebbe limitata a rilevare che l'omessa indicazione nella sentenza delleconclusioni, di per sé, non determina nullità, senza affrontare la questione del nebis in idem, «eccepita e ribadita in entrambi i gradi di giudizio, con riferimento aitre capi d'imputazione sovrapponibili alla sentenza del Tribunale di Como n.300/2020 (capi di imputazione … riportati alle pagine 50, 51, 53 e 54)». Oggettodella deduzione difensiva sarebbe stata non «solo l’omessa trascrizione formaledelle conclusioni, ma anche e soprattutto la mancanza di una decisione esplicitasu una questione di diritto sostanziale decisiva».3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.,10 d.lgs. n. 74 del 2000 e 73 d.P.R. n. 917 del 1986.Sostiene che la Corte di appello non avrebbe considerato che ladocumentazione contabile sarebbe stata «rinvenuta presso la sede operativa diCadorago (CO), via Manzoni n. 57, in formato digitale (PDF), prima ancora dellaperquisizione presso la sede della FULGOR», e che lo spostamento di taledocumentazione non sarebbe attribuibile all'imputato, essendosi lo stesso dimessoben prima dei fatti contestati». Non sarebbe sussistito, quindi, «alcun obbligogiuridico in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] di comunicare la variazione del luogo diconservazione delle scritture contabili agli uffici finanziari, in quanto tale obbligoincombe sull'amministratore “pro tempore" e deve essere adempiuto mediantecomunicazione all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 35 deld.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997».Secondo il ricorrente, nel caso in esame, nessuna scrittura sarebbe stata«occultata o distrutta: la documentazione in formato PDF era stata reperita eacquisita dalla Guardia di Finanza prima della perquisizione e gli stessi curatorifallimentari, nelle perizie depositate in atti, avevano confermato che laricostruzione contabile era stata possibile proprio grazie a tali file e all'accesso alCassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate».3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.,10 d.lgs. n. 74 del 2000 e 73 d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso l'esame di elementidocumentali rilevanti, dai quali emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito lacarica di amministratore della “Lion s.c.” dal 2 novembre 2017 al 4 gennaio 2018e della “S.S.C. s.c.” dal 2 novembre 2017 al 1° marzo 2018, dovendosi, pertanto,escludere ogni responsabilità dell’imputato «in merito alle condottesuccessivamente poste in essere dai nuovi amministratori, tra cui lo spostamentodella documentazione contabile presso gli uffici operativi di Cadorago (CO), viaManzoni n . 57».La Corte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che il merorinvenimento della documentazione contabile in luogo diverso dalla sede legaleintegrasse, di per sé, la fattispecie di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000,«omettendo di considerare che: lo spostamento delle scritture contabili non èpenalmente rilevante ove non vi sia prova dell'intento fraudolento dioccultamento».Non avrebbe neppure considerato che «quanto rinvenuto a Cadoragocorrispondeva a quanto già acquisito in formato digitale (PDF) dalla Guardia dicome avrebbe ignorato il contenuto delle relazioni dei curatori fallimentari, dallequali risulterebbe che la ricostruzione contabile era stata effettivamente possibilegrazie ai file PDF e ai dati presenti nel Cassetto fiscale.3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe valorizzato ipotesimeramente investigative – mai tradotte in un capo di imputazione –, elevandoleimpropriamente a indizi della partecipazione del ricorrente al sistema fraudolentofacente capo ad altri soggetti.La motivazione, anziché concentrarsi sui presupposti oggettivi e soggettividella fattispecie ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, si baserebbe su elementi del tuttoestranei alla posizione del ricorrente.La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il ricorrente, nelmomento in cui erano stati spostati i documenti contabili, aveva cessato da tempoogni rapporto con le cooperative interessate. Avrebbe attribuito all’imputato laresponsabilità di scelte gestionali adottate da soggetti che gli erano succeduti,senza dimostrare in alcun modo la sua partecipazione o anche solo laconsapevolezza di tali condotte. La sentenza, per sorreggere l’impostazioneaccusatoria, ricorrerebbe a una serie di inferenze arbitrarie, prive di base fattuale:la semplice circostanza che nel corso della perquisizione presso il centro sportivo– effettuata contestualmente a quella nell’abitazione dell’imputato – sia statarinvenuta della documentazione contabile viene interpretata come indice dioccultamento intenzionale, senza tener conto delle modalità operative della poliziagiudiziaria né della simultaneità delle operazioni, che escludevano ogni possibilitàper il ricorrente di incidere sull’esito degli accertamenti. Inoltre, la sentenzacomunicazioni telefoniche prive di contenuto incriminante o il rinvenimento pressol’abitazione dell’imputato di due istanze di rateizzazione.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con ilquale deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza dinorme processuali, in relazione agli artt. 97, 102, 108, 178 e 179 cod. proc. pen.,24 Cost. e 6 CEDU.Sostiene che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l’unico difensore di fiducianominato dall’imputato e sarebbe deceduto il 24 febbraio 2025, dopo l’udienza del13 febbraio 2025 e prima della pronuncia della sentenza, resa all’udienza del 12marzo 2025. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe stato indicato nell’epigrafe dellasentenza di primo grado come codifensore solo per errore, non avendo mai difesol’imputato nell’ambito del presente procedimento.Tanto premesso, il ricorrente deduce il vizio di nullità assoluta nel quale laCorte di appello sarebbe incorsa, all’udienza del 12 marzo 2025, allorché, dopoaver preso atto del fatto che l’imputato era rimasto privo di difensore, avrebbenominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc.pen., anziché procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, ai sensi dell'art. 97,comma 1, cod. proc. pen., individuandolo nell'ambito degli iscritti all'elenconazionale di cui all'art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.Secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe potuto ricorrere alla meradesignazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile, ai sensidell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché siffatta designazione avrebbe naturaepisodica e temporanea.Priva di rilievo sarebbe la «verbalizzata dichiarazione di accettazione dellanomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato, che nullaeccepiva», attesa «la buona fede che aveva caratterizzato l'intervento del signorGian [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 12 marzo 2025 e l'obbligatorietà della difesatecnica prevista nel nostro ordinamento per il processo penale».La lesione del diritto di difesa si sarebbe manifestata in modo concreto edelicata del processo, ma, nella medesima udienza, in relazione al capo 49, erastata affrontata la questione dell’acquisizione della documentazione richiesta perla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la mancanza di una stabile assistenza difensivaavrebbe impedito all’imputato di valutare il ricorso all’istituto del concordato inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 216 e 223legge fall.Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa allasussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale, sostenendo che non sarebbe sorretta da una «motivazione logica ecoerente che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza in capo alDioguardi del dolo specifico di pregiudicare i creditori».Preliminarmente, afferma che il ruolo dell’imputato «nella vita dellacooperativa Soges s.c.» sarebbe stato «del tutto occasionale ed estemporaneo,come ritenuto sia dal giudice di primo grado, determinando la pena nel minimoedittale di legge con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, …sia dalla stessa Corte di appello, assolvendolo dall'imputazione di bancarottafraudolenta impropria fiscale».Tanto premesso, sostiene che sarebbe «illogico ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], conun ruolo così marginale e privo di reale gestione, avesse il fine specifico dipregiudicare i creditori attraverso una singola operazione di incasso di modestaentità rispetto al complessivo dissesto». Afferma che, «al fine della prova dellasussistenza del richiesto coefficiente psicologico del reato», risulterebbe «del tuttoneutra la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato volontariamente diassumere la veste di amministratore di una società inattiva da anni», consideratoche «il prestarsi consapevolmente a fare da schermo ai reali gestori di una società»non si risolverebbe «in una condotta di per sé illecita».I giudici di merito, poi, non avrebbero considerato che si trattava «di duepolizze non intestate alla società, ma da questa stipulate anni addietro con Allianzs.p.a. a vantaggio di terzi». Secondo il ricorrente, considerato che le polizzesarebbero state stipulate dalla Soges s.c. diversi anni prima dell’assunzione dellacarica di amministratore da parte del [OSCURATO:PERSONA] e che sulle polizze sarebberoindicati i nominativi dei beneficiari, la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbeagito con la consapevolezza dell’illiceità della condotta risulterebbe affidata a una«mera petizione di principio». Il ricorrente evidenzia che «la Corte di appello,adottando lo stesso ordine di ragionamento inferenziale, aveva invece assolto ilDioguardi dal reato di bancarotta impropria fiscale per mancanza dell'elementosoggettivo del reato, affermando che non vi era prova della sua piena econsapevole adesione alla condotta fraudolenta, né della sua conoscenzadell'enorme debito tributario preesistente, anche a causa della mancanza dellescritture contabili».5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 216 e 223legge fall.Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa allasussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe dimostrato «lasussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione della fattispeciecriminosa».Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata si scontrerebbe «inmaniera palesemente contraddittoria con quella rassegnata dalla Corte di appelloper assolvere il [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta impropria fiscale».Invero, considerato che l’assoluzione sarebbe stata «affermata dalla Corte diappello proprio invocando l'assenza della prova della consapevolezza in capoall'imputato della situazione debitoria pregressa, che non aveva potuto accertarein ragione dell'assenza di qualsivoglia contabilità societaria al momento dellanomina come amministratore», sarebbe contraddittorio condannare poi«l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per non essersiLa Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che la Soges s.c. era«una scatola vuota, inattiva da anni, con una contabilità inesistente o comunquenon reperibile già ben prima che il [OSCURATO:PERSONA] fosse nominato amministratore». In«questo contesto, imputare al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per la mancataconservazione o per l'irregolarità delle scritture contabili equivale a richiedergliuna condotta oggettivamente impossibile, non trattandosi nel caso di specie dioccultare documenti esistenti, ma di creare una contabilità dal nulla per un periodopregresso di anni», attività che esulerebbe completamente «dalle possibilitàconcrete di un soggetto nominato amministratore e rimasto in tale carica per unbrevissimo periodo».6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibili i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorsodel [OSCURATO:PERSONA].7. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per il [OSCURATO:PERSONA], e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], hanno presentatomemorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Va rilevato che effettivamente la Corte di appello si è limitata a evidenziarel’irrilevanza della mancata indicazione delle conclusioni della difesa nella sentenzadi primo grado, senza prendere in considerazione la questione posta dalla difesarelativa al ne bis in idem. Va, tuttavia, rilevato che tale questione eracompletamente infondata, atteso che, nel precedente giudizio, l'imputato era statocondannato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8d.lgs. n. 74 del 2000), mentre nel presente giudizio risponde del diverso reato dioccultamento di documentazione (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000). Si tratta di reatiche possono sicuramente concorrere, essendo costituiti da elementi oggettivicompletamente differenti.La questione posta con l’atto di appello, in relazione alla quale il ricorrente siduole di non avere ricevuto specifica risposta, dunque, risultava manifestamenteinfondata. Deve, pertanto, ritenersi che la mancanza di una risposta specifica dellaCorte territoriale non conduca all’annullamento della sentenza, trattandosi dimotivo di appello infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse adolersi di una lacuna motivazionale, che, in caso di annullamento, non sortirebbealcun esito positivo nel giudizio di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019,Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez.6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).2.2. Il secondo motivo e il terzo motivo – che possono essere trattaticongiuntamente, essendo strettamente correlati – sono manifestamente infondatie meramente reiterativi di identiche questioni poste con l’atto di appello, alle qualila Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, con argomentazioni congrue infatto e corrette in diritto, con le quali il ricorrente non si è effettivamenteconfrontato, rendendo così i motivi anche privi della necessaria specificitàestrinseca.La Corte di appello, invero, ha spiegato che, dall'istruttoria, era emerso chela documentazione contabile era stata tenuta prima negli uffici di Cadorago, chenon appartenevano alle società Lion e SSC, bensì alla distinta società Soges, peressere poi trasferiti personalmente dall'imputato nei locali di [OSCURATO:PERSONA], nellasua disponibilità. La documentazione era stata dunque tenuta in luoghi nonriferibili alle due società e senza che alcuna comunicazione al riguardo fosse statafatta agli uffici finanziari. Risultava pertanto evidente l'operazione di occultamentoposta in essere dall'imputato, che si era anche preoccupato personalmente dispostare la documentazione cartacea. A nulla rilevava che la documentazione, informato informatico, era stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria nei computerritrovati negli uffici di Cadorago, atteso che si trattava di uffici non riferibili alledue società in questione: «decisivo è il rilievo che nessuno dei luoghi predetti erastato indicato dalle due cooperative in questione quale luogo di conservazione dellescritture, trattandosi o di locali di pertinenza di diversa e autonoma personagiuridica, o di locali appartenenti ad un’associazione sportiva parimenti priva dialcun collegamento con le due cooperative» (pagine 56 e 57 della sentenzaimpugnata).Quanto al fatto che l'imputato avrebbe trasferito la documentazione adAppiano [OSCURATO:PERSONA], quando oramai non era più amministratore delle cooperative ealtri erano responsabili della tenuta della documentazione, va rilevato che si trattadi una deduzione priva di rilievo non solo perché l'occultamento, nella ricostruzionedei giudici di merito, era stato già realizzato tenendo la contabilità negli uffici diCadorago, ma anche perché il reato di occultamento di documenti contabili non èun reato proprio: «in tema di reati tributari, la fattispecie di occultamento odistruzione di documenti contabili prevista dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74non integra un reato proprio, in quanto può essere commesso da chiunque, sicchéè irrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l'imputato sia o menoamministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti contabili occultati odistrutti» (Sez. 3, n. 33820 del 13/11/2020, Fracassi, Rv. 280366).Quanto all'elemento soggettivo, i giudici di merito hanno posto in rilievo comel'occultamento della documentazione presso luoghi completamente sconosciuti alfisco (particolarmente significativo per la Corte di appello è che ad [OSCURATO:PERSONA],cioè nella sede di un'associazione sportiva, assolutamente non riconducibile alledue cooperative, siano stati rinvenuti documenti di particolare rilievo, che nonerano stati rinvenuti negli uffici di Cadorago) fosse chiaramente preordinato aprecluderne il rinvenimento, in caso di accessi di carattere tributario o di eventualiInfondata e meramente reiterativa è anche la deduzione relativa al fatto chela ricostruzione contabile era stata effettivamente possibile grazie ai file PDF e aidati presenti nel Cassetto fiscale. Al riguardo i giudici di merito hannocorrettamente rilevato che tale ricostruzione non assumeva rilievo, atteso chel’impossibilità di ricostruzione, secondo la giurisprudenza di legittimità, non deveessere intesa in senso assoluto, onde il reato sussiste anche quando è necessarioprocedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante o quandoa tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (cfr. Sez. 3, n. 36624 del18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv.275005).2.3. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto basato su deduzionigeneriche, assertive e completamente versate in fatto.Il ricorrente, invero, si limita ad articolare generiche censure che nonevidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi dimanifesta illogicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette aottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibilesindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr.Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimitàsul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendoil sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressavolontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalsoper sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioneprocessuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nellalettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catenadevolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.»(Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).Quanto alla rilevanza riconosciuta al rinvenimento delle due istanze dirateizzazione, peraltro, va rilevato che i giudici di merito hanno attribuito a talecircostanza una portata limitata, consistente nel fatto che essa confermava laconsapevolezza da parte dell'imputato degli ingenti debiti erariali accumulati dallesocietà da lui amministrate.Quanto al fatto che la documentazione sarebbe stata trasferita quandol’imputato non era più amministratore delle cooperative, va ribadito che si trattadi una deduzione meramente reiterativa, in ordine alla quale la Corte di appello hagià fornito adeguata risposta (sul punto si rinvia a quanto esposto nell’analizzareil secondo e il terzo motivo di ricorso).3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.L’unico motivo è infondato.Va, invero, escluso che, nel caso in esame, la designazione del difensore aisensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anziché la nomina ai sensi del comma1 del medesimo articolo, abbia determinato un’effettiva lesione del diritto di difesa(cfr. Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, Chitu, Rv. 271937; Sez. 2, n. 33817 del22/07/2025, Moussaid, Rv. 288673).Al riguardo, va rilevato che l'udienza in questione – ossia quella del 12 marzo2025, nella quale la Corte di appello prendeva atto del decesso del difensore difiducia e nominava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.– era stata fissata solo per le eventuali repliche del Procuratore generale (che,però, non avrebbe poi esercitato tale facoltà), oltre che per l'acquisizione delladocumentazione che era stata richiesta alla precedente udienza del 13 febbraio2020, proprio dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]).Tale documentazione è stata indicata nel verbale dell’udienza del 12 marzo2025 come «nelle more» già acquisita e rispetto a tale acquisizione le altre partinulla osservavano. Va, peraltro, evidenziato che tale documentazione, da quantoemerge dallo stesso ricorso, era relativa al capo 49 dell’imputazione, in relazioneal quale l’imputato è stato assolto. Né il ricorrente indica quale pregiudizio sarebbestato arrecato alla difesa dall’acquisizione della documentazione da lei stessarichiesta.Dunque, nell’udienza in questione (come emerge dal verbale in atti, che puòessere analizzato, essendo stata posta questione di carattere processuale), ci siera limitati a dare atto dell’acquisizione «nelle more» della documentazione, cheera richiesta della difesa del [OSCURATO:PERSONA] e che era relativa a un reato in ordine alquale l’imputato è stato assolto.Rispetto a tale vicenda, il ricorrente non è stato in grado di evidenziare alcunaconcreta lesione del diritto di difesa, se non quella di una presunta mancanza diuna stabile assistenza difensiva per valutare il ricorso all’istituto del concordato inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen. In ordine a tale profilo, tuttavia, va rilevatoche il ricorso al concordato in appello risultava già ampiamente precluso, atteso iltermine decadenziale (quindici giorni prima dell’udienza) previsto dall’art. 599-biscod. proc. pen.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.4.1. Il primo motivo è infondato.Il ricorrente, con riguardo alla bancarotta patrimoniale, in sostanza, sostieneche, in considerazione del ruolo marginale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellasocietà, non potrebbe ritenersi dimostrato «il dolo specifico di pregiudicare icreditori». La ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato dellabancarotta patrimoniale sarebbe pure in contrasto con l’assoluzione del Dioguardidal reato di bancarotta per operazioni dolose, per mancanza dell'elementosoggettivo del reato.Orbene, va chiarito che l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolentapatrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessariala consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e dicompiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori.Tanto premesso, va rilevato che i giudici di merito hanno ampiamentedimostrato che l’operazione depauperativa del patrimonio sociale era statadirettamente eseguita dall’imputato (che era l’amministratore della società), cheaveva aperto il conto corrente per ricevere il bonifico relativo alla liquidazione delledue polizze e che aveva prelevato l’importo incassato per poi consegnarlo alPravisano.La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla consapevolezzadell’imputato di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto allefinalità dell'impresa e di compiere atti che potessero cagionare danno ai creditori,evidenziando che: il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di amministratore dellaSoges nel 2017, nonostante sapesse che la società non fosse, di fatto, piùoperativa; aveva aperto un nuovo conto corrente, utilizzato per “l’incasso” dellapolizza e poi chiuso solo venti giorni dopo l’apertura; non aveva utilizzato il denaroincassato per finalità dell’impresa, ma l’aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], senza cadere in alcun vizio logico, ha ritenuto che tali atti nonpotessero di certo essere finalizzati all’attività d'impresa, ma erano unicamentediretti a fare ottenere al [OSCURATO:PERSONA] il provento delle polizze, in danno dei creditoridella società.I giudici di merito hanno correttamente rilevato che «la consapevoledestinazione delle somme sociali per finalità estranee all'oggetto sociale è provatanon solo dalle modalità operative sopra descritte, ma anche dal rilievo che lesomme riscosse non sono state utilizzate per la società (che del resto era inerteda anni) ma sono state consegnate, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, aPravisano [OSCURATO:PERSONA]», privando così la massa dei creditori di ulteriori risorse.Alcuna contraddizione è poi rilevabile nel fatto che i giudici di merito hannoritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato della bancarotta patrimonialee non quello del reato di bancarotta per operazioni dolose. Gli elementi soggettividei due reati, invero, sono differenti e la sussistenza del dolo in relazione a unasingola operazione distrattiva non implica necessariamente il dolo necessario perle operazioni dolose, costituito dalla coscienza e volontà delle varie operazioni edalla prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa»(cfr. Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa dirisparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247315).4.2. Il secondo motivo è infondato.Va precisato che la Corte di appello ha ritenuto l'imputato responsabile pernon avere tenuto le scritture contabili nel periodo in cui lui aveva rivestito la caricadi amministratore unico (dal 14 dicembre 2017 fino alla data del fallimento,dichiarato dal Tribunale di Como il 30 ottobre 2019). Con riferimento all'elementosoggettivo, ha posto in rilievo come la mancata istituzione delle scritture fossestata finalizzata a mantenere occulta l'operazione distrattiva relativa al riscattodelle polizze.Al riguardo, va ricordato che, per la giurisprudenza di questa Corte, «integrail reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarottasemplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissioneè quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fattigestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915).Va, poi, chiarito che la Corte territoriale ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato dibancarotta da operazioni dolose perché il debito erariale era pressochéintegralmente maturato ben prima che l’imputato assumesse la carica diamministratore e non vi era la prova che egli avesse conoscenza dell'esistenza edell’entità di tale debito, anche considerando il mancato ritrovamento dellescritture contabili relative al periodo antecedente all'assunzione della carica.Appare, dunque, evidente che non sussista alcuna contraddizione tra lacondanna per la bancarotta fraudolenta documentale e l’assoluzione dallabancarotta per operazioni dolose.La Corte di appello, invero, ha legato la mancanza dell'elemento soggettivodelle operazioni dolose alla mancata prova della conoscenza dell’entità del debitoerariale, relativo al periodo antecedente all'assunzione della carica, in ragione delmancato rinvenimento della documentazione contabile relativa a tale periodo; hacondannato l’imputato per la bancarotta documentale non in relazione al periodoantecedente all'assunzione della carica, ma solo a quello successivo, ritenendoloresponsabile della mancata tenuta della contabilità in tale periodo, ponendo inrilievo la condotta omissiva con l'atto distrattivo posto in essere nel medesimoarco di tempo.5. Tutti e tre i ricorsi, dunque, devono essere rigettati.Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 27 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]