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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 00870/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 13/03/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria, nonché l'inammissibilità per rinuncia del ricorso dell'imputato.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Cremona ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] Riccardo la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e euro 14.000,00 di multa, con riferimento a una imputazione relativa a più reati, il più grave dei quali è stato considerato quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia e l'imputato personalmente.

Il primo ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto l'illegalità della pena per avere il giudice omesso di applicare la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

L'imputato, invece, ha rinunciato al ricorso.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria e la declaratoria di inammissibilità per rinuncia del ricorso dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso del Procuratore generale va accolto.

2. Intanto, esso deve considerarsi ammissibile, nonostante l'accesso al rito speciale, trattandosi di omissione che riguarda una pena accessoria obbligatoria, a nulla rilevando che della stessa vi sia o non vi sia menzione nell'accordo recepito dal giudice, poiché si tratta, per l'appunto, di statuizione non negoziabile tra le parti (cfr. sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021, PG ci [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281858; sez. 4, n. 28905 del 11/6/2019, [OSCURATO:PERSONA]°, Rv. 276374).

3. Inoltre, la censura è fondata, avuto riguardo alla durata della pena applicata.

La sentenza deve essere pertanto annullata, sebbene senza rinvio, potendo questa Corte applicare l'omessa sanzione, la cui durata è legalmente determinata in anni cinque.

4. Il ricorso dell'imputato è, invece, inammissibile in quanto presentato da soggetto non legittimato (ai sensi dell'art. 1 c. 54

I. 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente) che, peraltro, vi ha rinunciato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa per le ammende che si reputa equo stabilire in euro cinquecento, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione a [OSCURATO:PERSONA] Riccardo della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, pena che applica.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 11 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]?Schilen:424

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 13/03/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria, nonché l'inammissibilità per rinuncia del ricorso dell'imputato. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cremona ha applicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] Riccardo la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e euro 14.000,00 di multa, con riferimento a una imputazione relativa a più reati, il più grave dei quali è stato considerato quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia e l'imputato personalmente. Il primo ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto l'illegalità della pena per avere il giudice omesso di applicare la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. L'imputato, invece, ha rinunciato al ricorso. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria e la declaratoria di inammissibilità per rinuncia del ricorso dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore generale va accolto. 2. Intanto, esso deve considerarsi ammissibile, nonostante l'accesso al rito speciale, trattandosi di omissione che riguarda una pena accessoria obbligatoria, a nulla rilevando che della stessa vi sia o non vi sia menzione nell'accordo recepito dal giudice, poiché si tratta, per l'appunto, di statuizione non negoziabile tra le parti (cfr. sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021, PG ci [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281858; sez. 4, n. 28905 del 11/6/2019, [OSCURATO:PERSONA]°, Rv. 276374). 3. Inoltre, la censura è fondata, avuto riguardo alla durata della pena applicata. La sentenza deve essere pertanto annullata, sebbene senza rinvio, potendo questa Corte applicare l'omessa sanzione, la cui durata è legalmente determinata in anni cinque. 4. Il ricorso dell'imputato è, invece, inammissibile in quanto presentato da soggetto non legittimato (ai sensi dell'art. 1 c. 54 I. 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente) che, peraltro, vi ha rinunciato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa per le ammende che si reputa equo stabilire in euro cinquecento, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione a [OSCURATO:PERSONA] Riccardo della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, pena che applica. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]?Schilen:424
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