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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14093/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 488/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2142/07/20 depositata in data 19/10/2020, F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 488/2021 Numero sezionale 3106/2022 Numero di raccolta generale 14093/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a 34 cartelle di pagamento per complessivi euro 112.777,95 per 5 delle quali contestava la notificazione; nel mentre questi si doleva anche della mancata notifica degli avvisi di intimazione propedeutici all’iscrizione ipotecaria; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente a due delle cartelle contestate; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; il riscossore è rimasto qui intimato; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 60 c. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento 01420140035437082000 nonostante il mancato invio della raccomandata informativa della notifica perfezionata a mani della moglie del contribuente; - il motivo è fondato; - va premesso che in questo caso si tratta di notifica operata tramite il messo notificatore, come si evince dalla documentazione in atti; - sul punto, la CTR ha accertato in fatto l’invio e la ricezione della cartella di pagamento di cui si è detto, dando atto in motivazione di come “nel caso di specie risulta provata anche la Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 488/2021 Numero sezionale 3106/2022 Numero di raccolta generale 14093/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 notifica della raccomandata informativa, consegnata a mani della moglie del contribuente in data 3.11.2014” (pag. 3 terzo capoverso); - in verità, tal accertamento in fatto riguarda la notifica non della raccomandata informativa, ma – appunto - della cartella di pagamento, come si evince dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente quale doc. n. 9 del proprio fascicolo nel giudizio di fronte alla CTR e riprodotto diligentemente in questo giudizio di cassazione; - e allora, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass.

VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso; - erra infatti la CTR nel richiamare in motivazione il disposto dell’art. 139 c.p.c., poiché nel caso di notifica come quella in esame trova applicazione l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 26 del medesimo d.P.R. cui va fatto rimando; - ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017) che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; - il Collegio quindi, in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore (cfr. Cass.

S.U. n. 8999 del 2009), accoglie il ricorso; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 488/2021 Numero sezionale 3106/2022 Numero di raccolta generale 14093/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 - la sentenza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 488/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2142/07/20 depositata in data 19/10/2020, F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 488/2021 Numero sezionale 3106/2022 Numero di raccolta generale 14093/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a 34 cartelle di pagamento per complessivi euro 112.777,95 per 5 delle quali contestava la notificazione; nel mentre questi si doleva anche della mancata notifica degli avvisi di intimazione propedeutici all’iscrizione ipotecaria; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente a due delle cartelle contestate; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; il riscossore è rimasto qui intimato; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 60 c. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento 01420140035437082000 nonostante il mancato invio della raccomandata informativa della notifica perfezionata a mani della moglie del contribuente; - il motivo è fondato; - va premesso che in questo caso si tratta di notifica operata tramite il messo notificatore, come si evince dalla documentazione in atti; - sul punto, la CTR ha accertato in fatto l’invio e la ricezione della cartella di pagamento di cui si è detto, dando atto in motivazione di come “nel caso di specie risulta provata anche la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 488/2021 Numero sezionale 3106/2022 Numero di raccolta generale 14093/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 notifica della raccomandata informativa, consegnata a mani della moglie del contribuente in data 3.11.2014” (pag. 3 terzo capoverso); - in verità, tal accertamento in fatto riguarda la notifica non della raccomandata informativa, ma – appunto - della cartella di pagamento, come si evince dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente quale doc. n. 9 del proprio fascicolo nel giudizio di fronte alla CTR e riprodotto diligentemente in questo giudizio di cassazione; - e allora, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso; - erra infatti la CTR nel richiamare in motivazione il disposto dell’art. 139 c.p.c., poiché nel caso di notifica come quella in esame trova applicazione l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 26 del medesimo d.P.R. cui va fatto rimando; - ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017) che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; - il Collegio quindi, in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore (cfr. Cass. S.U. n. 8999 del 2009), accoglie il ricorso; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 488/2021 Numero sezionale 3106/2022 Numero di raccolta generale 14093/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 - la sentenza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di