CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale è stata rigettata la sua richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Trento in data 17 luglio 2009, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e - con ricorso articolato in cinque motivi, congiuntamente trattabili attesa la connessione logica delle censure prospettate - deduce il mancato ossequio dei principi applicabili in materia all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32/2014 e 40/2019 che hanno ridefinito i parametri sanzionatori per il delitto di cui al citato art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo manifestamente infondato siccome aspecifico e, comunque, che sviluppa enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte; ricordato che, all'esito della pronuncia delle sentenze della Corte costituzionale, si è ridefinito il trattamento sanzionatorio, determinandosi dopo la sentenza n. 32/2014 una riespansione dei criteri di cui alla precedente normativa con una pena minima di anni otto di reclusione per le droghe pesanti, cui ha fatto seguito la decisione n. 40/2019 che ha nuovamente inciso sul minimo edittale stabilendo la pena a sei anni di reclusione; rilevato che, nella specie, la Corte d'appello ha spiegato che, ratione temporis, non v'era spazio per alcuna rideterminazione, posto che la pena per il delitto giudicato era stata determinata in presenza di un quadro normativo sanzionatorio conforme a quello vigente all'indomani degli interventi della Corte costituzionale (pena di sei anni nel minimo edittale indicata dalla legge [OSCURATO:PERSONA] n. 49 del 2006, in vigore nel 2009, epoca della decisione da parte della Corte di appello) e che pena base di otto anni di reclusione era stata parannetrata avuto riguardo alla concreta gravità dei fatti acclarati, avuto riguardo ai quantitativi di stupefacente e al ruolo svolto dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.