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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29983/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 e successive integrazioni e modificazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis c.p.p. su beni intestati alla moglie dell'indagato e sul complesso di beni dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA] di Cuori", direttamente riconducibile al Palumbo, indagato per associazione per lo spaccio di stupefacenti e per numerosi episodi di acquisto, detenzione e spaccio di droga.

2. Con il ricorso viene formulato un unico motivo incentrato sulla carenza di motivazione sull'aspetto del periculum in mora nel provvedimento genetico.

Se ne sostiene la necessità anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis c.p., in forza dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Ellade", e si contesta la possibilità da parte del Tribunale del riesame di integrare la motivazione, come avvenuto nel presente caso.

3. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, la Corte prende atto che nessun rilievo viene mosso all'ordinanza impugnata in relazione alla delimitazione, ivi effettuata a pg. 7, del perimetro della decisione al complesso dei beni di proprietà o comunque riferibili alla associazione "[OSCURATO:PERSONA] di Cuori", con sede in Taranto, via Foscolo, destinato alla gestione di sale gioco e biliardi, essendo stato ritenuto il riesame inammissibile in ordine ai beni ed ai compendi aziendali intestati ad altri soggetti (moglie e padre dell'indagato).

In sostanza, il thema decidendum assegnato dal ricorso alla Corte è circoscritto alla necessità di motivare il periculum in mora anche nel caso di sequestro diretto alla confisca ex art. 240 bis c.p. ed alla possibilità, per il Tribunale del riesame, di procedere alla integrazione della motivazione eventualmente carente dell'originario decreto di sequestro.

Le questioni proposte nel ricorso meritano entrambe risposta positiva.

In relazione al primo aspetto, occorre riconoscere che nella giurisprudenza di questa Corte si sono sviluppati due orientamenti.

Il primo indirizzo (in ordine cronologico), correttamente sintetizzato nell'impugnata ordinanza, stabilisce che nel caso di sequestro finalizzato alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. non vi sia necessità di una specifica motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora "coincidendo esso con la confiscabilità del bene".

Tale indirizzo è stato enunciato per la prima volta nella pronuncia a Sezioni Unite Montella (Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Rv. 226492 - 01) ed è stato poi ribadito, tanto in epoca remota che recente, in pronunce (Sez. 1, n. 15908 del 19/01/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 236430 - 01; Sez. 1, n. 1415 del 16/12/2003 [OSCURATO:PERSONA]. 226640 - 01; Sez. 1, n. 16207 del 11/02/2010 [OSCURATO:PERSONA]. 247237 - 01; Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263931 - 01 e da ultimo Sez.4, n.25350 del 17/05/2023, Monteleone, n.m.) che, in verità, si sono limitate a riprendere l'affermazione di principio, secondo la quale a giustificare il giudizio sul periculum sarebbe sufficiente la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

A tale prima corrente ermeneutica se ne è andata di recente contrapponendo un'altra, ispirata dai principi formulati in tema di sequestro preventivo dalla sentenza delle Sezioni Unite `Ellade' (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01) ed in particolare dall'esigenza, di ordine costituzionale e convenzionale, di dare adeguata attuazione al principio di proporzionalità derivante dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., in quanto ritenuti canoni centrali del nostro ordinamento.

Si è così affermato (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01), andando anche oltre l'enunciato di Ellade (che, è opportuno ricordare, si riferiva specificamente al sequestro preventivo di cui all'ad. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'ad.240 c.p.) che la pur concisa enunciazione delle specifiche ragioni che consentono di ravvisare un periculum nel ritardo tale da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, debba essere presente in ogni tipo di sequestro, e quindi anche in quello destinato alla successiva confisca, salvo si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione ed alienazione sia di per sé reato.

Solo così, infatti si riesce a tenere separati concettualmente il piano della cautela dal giudizio di merito e si evita che il sequestro, che dovrebbe avere funzione interinale e provvisoria, venga ad essere giustificato a priori dalla mera (successiva) assoggettabilità a confisca del bene, anche laddove non sia assolutamente necessario o proporzionale alle esigenze del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità al secondo filone ermeneutico, fondato su una visione più moderna e garantita dell'istituto piuttosto che sulla ripetizione di una formula che appare tautologica e che, richiamando ai fini del periculum del sequestro i requisiti della confisca, rischia in sostanza di confondere i due piani, quello cautelare e quello del merito, con una indebita anticipazione dell'effetto ablatorio.

Ciò detto, occorre valutare il secondo punto su cui si impernia il motivo del ricorso, relativo alla possibilità o meno, per il Tribunale del Riesame, di integrare la motivazione carente ovvero errata fornita dal giudice di primo grado con il provvedimento genetico.

Nell'originario decreto di sequestro, infatti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che in questa sede si ritiene superato (quello derivante dalla SU Montella, in sostanza) aveva ravvisato il periculum nell'accertata sussistenza dei presupposti che legittimano la confisca allargata di cui all'art.240 bis c.p.p., come riconosciuto anche nel provvedimento oggi impugnato (pg.7).

Sennonché, il Tribunale, con opportuno sforzo motivazionale, pur condividendo e convalidando la scelta ermeneutica predetta, si è cautelato ("Ad ogni buon conto...", pg.9) facendo ricorso al potere di integrazione della motivazione ed evidenziando come le difficoltà economiche della famiglia Palumbo giustificassero un concreto pericolo di dispersione dei beni, come desumibile dalla circostanza che nel luglio 2022 la consorte del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avesse già iniziato il processo di dismissione delle attività commerciali affittando i rami d'azienda di due pubblici esercizi a soggetti terzi, seppure collegati alla famiglia Palumbo.

In tale sforzo di sostituzione della motivazione originaria con un percorso argomentativo idoneo a soddisfare anche l'orientamento ermeneutico più esigente va sicuramente riconosciuto l'esercizio di un ius corrigendi inerente alla funzione superiore, in linea con il combinato disposto degli art.309 comma 9 e 324 comma 7 c.p.p., piuttosto che il tentativo di fornire una motivazione ad un provvedimento che ne fosse ab origine carente.

È infatti solo la radicale mancanza di motivazione sul punto a causare la nullità dell'atto che, quale vizio inerente alla forma dell'atto, non può essere emendato dal potere integrativo dell'organo superiore, nell'esercizio del proprio potere di controllo, secondo i principi generali (ex multis, Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 278509 - 01).

Deve quindi trattarsi di una carenza radicale, tale da non consentire la verifica cui il riesame è deputato, condizione sicuramente non ricorrente nel caso di specie, ove il giudice genetico si è limitato a seguire un orientamento giurisprudenziale, assolvendone l'onere motivazionale.2.

In base a quanto fin qui argomentato, la tesi difensiva risulta infondata.

Ciò comporta il rigetto del ricorso e, a mente dell'ari. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 e successive integrazioni e modificazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis c.p.p. su beni intestati alla moglie dell'indagato e sul complesso di beni dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA] di Cuori", direttamente riconducibile al Palumbo, indagato per associazione per lo spaccio di stupefacenti e per numerosi episodi di acquisto, detenzione e spaccio di droga. 2. Con il ricorso viene formulato un unico motivo incentrato sulla carenza di motivazione sull'aspetto del periculum in mora nel provvedimento genetico. Se ne sostiene la necessità anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis c.p., in forza dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Ellade", e si contesta la possibilità da parte del Tribunale del riesame di integrare la motivazione, come avvenuto nel presente caso. 3. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, la Corte prende atto che nessun rilievo viene mosso all'ordinanza impugnata in relazione alla delimitazione, ivi effettuata a pg. 7, del perimetro della decisione al complesso dei beni di proprietà o comunque riferibili alla associazione "[OSCURATO:PERSONA] di Cuori", con sede in Taranto, via Foscolo, destinato alla gestione di sale gioco e biliardi, essendo stato ritenuto il riesame inammissibile in ordine ai beni ed ai compendi aziendali intestati ad altri soggetti (moglie e padre dell'indagato). In sostanza, il thema decidendum assegnato dal ricorso alla Corte è circoscritto alla necessità di motivare il periculum in mora anche nel caso di sequestro diretto alla confisca ex art. 240 bis c.p. ed alla possibilità, per il Tribunale del riesame, di procedere alla integrazione della motivazione eventualmente carente dell'originario decreto di sequestro. Le questioni proposte nel ricorso meritano entrambe risposta positiva. In relazione al primo aspetto, occorre riconoscere che nella giurisprudenza di questa Corte si sono sviluppati due orientamenti. Il primo indirizzo (in ordine cronologico), correttamente sintetizzato nell'impugnata ordinanza, stabilisce che nel caso di sequestro finalizzato alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. non vi sia necessità di una specifica motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora "coincidendo esso con la confiscabilità del bene". Tale indirizzo è stato enunciato per la prima volta nella pronuncia a Sezioni Unite Montella (Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Rv. 226492 - 01) ed è stato poi ribadito, tanto in epoca remota che recente, in pronunce (Sez. 1, n. 15908 del 19/01/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 236430 - 01; Sez. 1, n. 1415 del 16/12/2003 [OSCURATO:PERSONA]. 226640 - 01; Sez. 1, n. 16207 del 11/02/2010 [OSCURATO:PERSONA]. 247237 - 01; Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263931 - 01 e da ultimo Sez.4, n.25350 del 17/05/2023, Monteleone, n.m.) che, in verità, si sono limitate a riprendere l'affermazione di principio, secondo la quale a giustificare il giudizio sul periculum sarebbe sufficiente la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. A tale prima corrente ermeneutica se ne è andata di recente contrapponendo un'altra, ispirata dai principi formulati in tema di sequestro preventivo dalla sentenza delle Sezioni Unite `Ellade' (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01) ed in particolare dall'esigenza, di ordine costituzionale e convenzionale, di dare adeguata attuazione al principio di proporzionalità derivante dal combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost., in quanto ritenuti canoni centrali del nostro ordinamento. Si è così affermato (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01), andando anche oltre l'enunciato di Ellade (che, è opportuno ricordare, si riferiva specificamente al sequestro preventivo di cui all'ad. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'ad.240 c.p.) che la pur concisa enunciazione delle specifiche ragioni che consentono di ravvisare un periculum nel ritardo tale da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, debba essere presente in ogni tipo di sequestro, e quindi anche in quello destinato alla successiva confisca, salvo si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione ed alienazione sia di per sé reato. Solo così, infatti si riesce a tenere separati concettualmente il piano della cautela dal giudizio di merito e si evita che il sequestro, che dovrebbe avere funzione interinale e provvisoria, venga ad essere giustificato a priori dalla mera (successiva) assoggettabilità a confisca del bene, anche laddove non sia assolutamente necessario o proporzionale alle esigenze del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità al secondo filone ermeneutico, fondato su una visione più moderna e garantita dell'istituto piuttosto che sulla ripetizione di una formula che appare tautologica e che, richiamando ai fini del periculum del sequestro i requisiti della confisca, rischia in sostanza di confondere i due piani, quello cautelare e quello del merito, con una indebita anticipazione dell'effetto ablatorio. Ciò detto, occorre valutare il secondo punto su cui si impernia il motivo del ricorso, relativo alla possibilità o meno, per il Tribunale del Riesame, di integrare la motivazione carente ovvero errata fornita dal giudice di primo grado con il provvedimento genetico. Nell'originario decreto di sequestro, infatti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che in questa sede si ritiene superato (quello derivante dalla SU Montella, in sostanza) aveva ravvisato il periculum nell'accertata sussistenza dei presupposti che legittimano la confisca allargata di cui all'art.240 bis c.p.p., come riconosciuto anche nel provvedimento oggi impugnato (pg.7). Sennonché, il Tribunale, con opportuno sforzo motivazionale, pur condividendo e convalidando la scelta ermeneutica predetta, si è cautelato ("Ad ogni buon conto...", pg.9) facendo ricorso al potere di integrazione della motivazione ed evidenziando come le difficoltà economiche della famiglia Palumbo giustificassero un concreto pericolo di dispersione dei beni, come desumibile dalla circostanza che nel luglio 2022 la consorte del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avesse già iniziato il processo di dismissione delle attività commerciali affittando i rami d'azienda di due pubblici esercizi a soggetti terzi, seppure collegati alla famiglia Palumbo. In tale sforzo di sostituzione della motivazione originaria con un percorso argomentativo idoneo a soddisfare anche l'orientamento ermeneutico più esigente va sicuramente riconosciuto l'esercizio di un ius corrigendi inerente alla funzione superiore, in linea con il combinato disposto degli art.309 comma 9 e 324 comma 7 c.p.p., piuttosto che il tentativo di fornire una motivazione ad un provvedimento che ne fosse ab origine carente. È infatti solo la radicale mancanza di motivazione sul punto a causare la nullità dell'atto che, quale vizio inerente alla forma dell'atto, non può essere emendato dal potere integrativo dell'organo superiore, nell'esercizio del proprio potere di controllo, secondo i principi generali (ex multis, Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 278509 - 01). Deve quindi trattarsi di una carenza radicale, tale da non consentire la verifica cui il riesame è deputato, condizione sicuramente non ricorrente nel caso di specie, ove il giudice genetico si è limitato a seguire un orientamento giurisprudenziale, assolvendone l'onere motivazionale.2. In base a quanto fin qui argomentato, la tesi difensiva risulta infondata. Ciò comporta il rigetto del ricorso e, a mente dell'ari. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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