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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17598/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 dicembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen..

Si deduce che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 12 marzo 2018 per legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto erroneamente aveva ritenuto l'imputato assistito da due difensori, mentre in realtà l'altro difensore risultava revocato.

Per tale ragione, il verbale contenente l'indicazione della data di rinvio - comunque concesso dall'organo giudicante - doveva essere notificato al di- fensore di fiducia impedito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che, in base al costante orientamento di questa Corte, qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la vo- lontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo suffi- ciente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973).

Ciò posto, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che, essendo stato comunque disposto il rinvio ad altra udienza, sebbene non per legittimo impedimento, risultava sufficiente l'avviso dela nuova data di trat- tazione al difensore d'ufficio presente in udienza e designato quale sostituto proces- suale.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] . o ú Dona a Fer nt kti l U./ \, i DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 dicembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 12 marzo 2018 per legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto erroneamente aveva ritenuto l'imputato assistito da due difensori, mentre in realtà l'altro difensore risultava revocato. Per tale ragione, il verbale contenente l'indicazione della data di rinvio - comunque concesso dall'organo giudicante - doveva essere notificato al di- fensore di fiducia impedito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in base al costante orientamento di questa Corte, qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la vo- lontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo suffi- ciente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973). Ciò posto, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che, essendo stato comunque disposto il rinvio ad altra udienza, sebbene non per legittimo impedimento, risultava sufficiente l'avviso dela nuova data di trat- tazione al difensore d'ufficio presente in udienza e designato quale sostituto proces- suale. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] . o ú Dona a Fer nt kti l U./ \, i DEPOSITA
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