CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I 51-10504-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il portato motivazionale della sentenza che intendono censurare (concorso in rapina tentata e lesioni personali, con le attenuanti generiche valutate in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti). 1.1. Il primo motivo, in tema di responsabilità per il concorso portato all'azione comune è aspecifico e meramente reiterativo, avendo la Corte di merito adeguatamente argomentato circa l'apporto eziologico fornito dal ricorrente alla condotta comune, anche per la autonoma minaccia profferita all'indirizzo della persona offesa. 1.2. Il secondo motivo, con il quale si reitera la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.) è del pari generico ed altresì manifestamente infondato, avendo la Corte di merito stimato assolutamente efficace e autonomamente determinante il contributo causale offerto dal ricorrente alla comune azione intimidatoria. 1.3. Del pari è a dirsi per l'invocato danno patrimoniale di particolare tenuità, attesa la natura di delitto plurioffensivo di rapina. 1.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione della legge processuale (art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), perché, pur avendo la Corte territoriale rideterminato la pena base in senso favorevole alla impugnazione, avrebbe ridotto la sanzione, per effetto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in senso meno favorevole (inferiore al terzo secco) rispetto a quanto calcolato dal giudice di primo grado. Il motivo è manifestamente infondato. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., ricorre nel caso di specie. Sul punto occorre fare tesoro dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653-01), che hanno inteso fornire una "nuova" chiave di lettura del principio espresso in via generale da Sezioni Unite, [OSCURATO:PERSONA], del 2005, chiarendo i presupposti ed i limiti applicativi del divieto di reformatio in peius in ipotesi di mutamento dei parametri sanzionatori in appello. Il medesimo principio è ribadito anche allorquando, come nella presente fattispecie processuale, sia stata ridotta la pena base, mentre sia stata applicata una riduzione inferiore per le circostanze generiche già precedentemente riconosciute nella massima espansione (in senso conforme, Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv. 261034-01; Sez. 2, n. 6949 del 29/10/2019 (dep. 2020), Apule ed altri, n.m., Sez. 2, n. 4134 del 18.10.2019 (dep. 2020), Rigano, n.m.; Sez. 5 n. 53421 del 17/07/2018, Cazzato e altri, n.m.). Sulla specifica questione proposta con i motivi di ricorso, quando si immuti "in melius" la qualificazione giuridica del fatto, modificando la valutazione riferita a circostanze attenuanti o aggravanti si segnala, anche, Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 (dep. 2019), Melone, n.m., che evidenzia l'autonomia della scelta discrezionale del giudice del gravame in relazione alla struttura stessa del reato circostanziato, in cui le variabili (riqualificazione giuridica, esclusione di 51-10504-2022 aggravanti o riconoscimento di attenuanti, differente giudizio di bilanciamento) incidono sugli esiti della determinazione della pena, sia nella sua misura finale sia negli elementi del suo computo. Da ultimo il principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 44949, del 3/9/2021, Rv. 282242: Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. Fattispecie relativa a nuovo e peggiorativo giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti riconosciute "ex novo" ed attenuanti, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato dalla rapina al furto aggravato. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre