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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02009/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612, cpv., cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, e di [OSCURATO:PERSONA] per quello di cui all'art. 336, cod. pen., verso alcuni carabinieri.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la decisione, deducendo vizi di motivazione in punto di: 1) sufficienza della prova per il delitto di minaccia; 2) configurabilità della contravvenzione in materia di armi, non potendo qualificarsi tale il coltello da lui detenuto; 3) intervenuta prescrizione della contravvenzione prima della sentenza d'appello.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce anch'egli vizi di motivazione in punto di sufficienza della prova, tanto con riferimento alla ricostruzione del fatto, quanto, e comunque, alla configurabilità del dolo, trattandosi di condotta tenuta dopo che l'intervento dei carabinieri si era concluso.

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2.1. Le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, non sono consentite, perché funzionali ad una rivalutazione della prova, che non compete al giudice di legittimità (yds., amplius, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

2.2. Sulla natura del coltello brandito da [OSCURATO:PERSONA] come strumento atto ad offendere, il ricorso di costui è manifestamente infondato e puramente reiterativo, non confrontandosi con la corretta qualificazione contenuta in sentenza

2.3. Detta contravvenzione non si era prescritta, operando la sospensione del relativo termine, prevista dalla legge n. 103 del 2017 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, "I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612, cpv., cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, e di [OSCURATO:PERSONA] per quello di cui all'art. 336, cod. pen., verso alcuni carabinieri. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la decisione, deducendo vizi di motivazione in punto di: 1) sufficienza della prova per il delitto di minaccia; 2) configurabilità della contravvenzione in materia di armi, non potendo qualificarsi tale il coltello da lui detenuto; 3) intervenuta prescrizione della contravvenzione prima della sentenza d'appello. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce anch'egli vizi di motivazione in punto di sufficienza della prova, tanto con riferimento alla ricostruzione del fatto, quanto, e comunque, alla configurabilità del dolo, trattandosi di condotta tenuta dopo che l'intervento dei carabinieri si era concluso. 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, non sono consentite, perché funzionali ad una rivalutazione della prova, che non compete al giudice di legittimità (yds., amplius, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2.2. Sulla natura del coltello brandito da [OSCURATO:PERSONA] come strumento atto ad offendere, il ricorso di costui è manifestamente infondato e puramente reiterativo, non confrontandosi con la corretta qualificazione contenuta in sentenza 2.3. Detta contravvenzione non si era prescritta, operando la sospensione del relativo termine, prevista dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, "I
Sentenza Cassazione n. 02009/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris