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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10213/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il 7 settembre 1967 avverso !a sentenza della Corte di appello di Genova del 13 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inamrnissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

I. Con la sentenza indicata in epigrafe !a Corte di appello di Genova ha confermato !a condanna alla pena ritenuta di giustizia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Imperia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reato di peculato alla stessa ascritto per essersi appropriata, nella sua qualità di amministratore di sostegno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'arco di tempo compreso tra il 2013 e il 2016, della somma di euro 25.000 indebitamente prelevata dai conti correnti e da un libretto postale dei due soggetti amministrati sui quali era legittimata ad operare in ragione del suo ufficio.

Propone ricorso il difensore dell'imputata e lamenta - nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata, notificato presso la sua residenza e non presso il domicilio eletto; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del peculato per la mancata dimostrazione dell'appropriazione delle somme contestate, ricavata, tramite una non consentita inversione dell'onere probatorio, facendo leva sulla mancata presentazione dei rendiconti da parte dell'imputata e sulla inadeguatezza giustificativa delle relative pezze di appoggio nonchè deprivando apoditticamente di rilievo le indicazioni probatorie a discapito offerte dalla difesa, in particolare, ritenendo inattendibili le dichiarazioni delle badanti quanto alle somme a queste ultime versate dall'imputata per le spese da affrontare nella quotidiana gestione dei due amministrati i cui importi assorbivano gli asseriti ammanchi contestati alla Ventriglia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Il primo motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni.

La disamina degli atti consente di evidenziare che nel caso l'avviso relativo alla citazione in appello venne effettuato al difensore di fiducia ex art 161, comma 4, cod. proc. pen. perché non fu possibile procedere presso il domicilio eletto (in via [OSCURATO:PERSONA], Sanremo, confermato anche dalle indicazioni contenute nella sentenza di primo grado).

Il ricorso non solo non emargina siffatta circostanza ma fa anche leva su una elezione di domicilio ( allegata al ricorso e assertivamente non rispettata nella specie) relativa a tutt'altro procedimento (quello riferibile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dì Imperia distinto dal r.g.n.r. 2597/20/21, pendente contro [OSCURATO:PERSONA], nella quale l'imputata era persona offesa).

In ogni caso, poi,. vedendosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, il rilievo non sarebbe comunque prospettabile in questa sede se non eccepito dal difensore di fiducia nel corso dei giudizio di appello (Sez. 2 n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002;Sez. 5 n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183).

3. Venendo al merito; il ricorso è inammissibile perché riposa su doglianze manifestamente infondate oltre che prospettate senza operare un puntuale e effettivo confronto con l'integrale portato delle motivazioni spese in sentenza in ordine alla prova delle appropriazioni addebitate all'imputata.

4. Le censure prospettate meritano una risposta unitaria. 4.1.Incontroversa la disponibilità della Ventriglia, per l'incarico conferitole, a operare sui rapporti bancari degli amministrati, i Giudici del merito hanno messo in evidenza che nel periodo in contestazione sono stati prelevati dalla ricorrente euro 41.000, senza che l'imputata, nel corso della procedura abbia mai presentato rendiconti, neppure dopo la morte dei due amministrati.

4.2. Ciò premesso, la della Ventriglia sostiene di aver allegato adeguati elementi a sostegno della avvenuta destinazione delle somme prelevate ad impieghi funzionali ai bisogni dei due amministrati, dati assertivamente trascurati o deprivati di rilievo dalla Corte territoriale senza adeguate argomentazioni; ancora più a monte, rimarca che la configurabilità dei peculato nel caso sarebbe stata fondata sulla sciatteria contabile della ricorrente, strumentalizzando l'omessa presentazione dei rendiconti a sostegno di una non consentita inversione dell'onere probatorio relativo alle condotte appropriative, (onere) comunque gravante sull'accusa

4.3. In senso opposto al tenore del ricorso va subito rimarcato che i 6ftidici del merito hanno preso in considerazione le indicazioni giustificative addotte ex post dalla difesa a sostegno della funzionale destinazione delle somme in questione ai bisogni degli amministrati: quelle idoneamente documentate sono state infattl considerate, tant'è che dalla originaria imputazione sono state scorporate spese giustificate per circa 11.000 euro Per il resto, le altre pezze giustificative allegate dalla difesa sono state espunte dai novero di quelle utili al fine che occupa, con motivazione, analitica e puntuale, che la Corte di appello recupera dall'argomentare più dettagliato di quella di primo grado e che il ricorso manca di contrastare con la dovuta specificità. il ricorso si sofferma, ma sempre in termini di genericità deduttiva, sul rilievo da ascrivere alle dichiarazioni delle due badanti, che, ad avviso della difesa, avrebbero connotazioni dirimenti sulla destinazione delle somme prelevate in termini coerenti agli interessi dei due amministrati.

Anche su tale punto, tuttavia, l'impugnazione in esame denunzia la sua aspecificità: sia in primo grado ( pagina 6 e 7 della sentenza) che in secondo grado è esclusa l'attendibilità del narrato delle due badanti secondo indicazioni argomentative correlate al tenore specifico delle relative deposizioni e alla luce di valutazioni logiche, legate alla spesa media giornaliera dei due assistiti rapportata alle condizioni di vita dei due, tali da smentire il portato delle relative affermazioni quanto alla misura del contributo erogato settimanalmente dall'imputata, coerentemente ridotto ai soli importi documentati (poco più di 5100 euro).Argomentazioni rimaste estranee a rilievi critici puntuali e specifici. 4.4.La lettura della decisione impugnata, infine, consente di escludere che nel caso al giudizio di responsabilità si sia pervenuti attraverso una erronea applicazione delle regole inerenti l'onere probatorio.

Vero è che in sentenza viene dato rilievo alla mancata presentazione dei rendiconti da parte della Ventriglia; il dato, tuttavia, non viene rassegnato per stigmatizzarne la responsabilità penale unicamente in ragione di tale contegno omissivo.

Per contro, incontroverso il dato dell'apprensione materiale di somme di pertinenza degli amministrati, delle quali l'imputata aveva la disponibilità solo per asservirne l'impiego ai bisogni dei due amministrati, alla dimostrazione del peculato si è pervenuti all'esito di una puntuale valutazione delle indicazioni difensive offerte dalla Ventriglia; l'unica in grado di poter offrire le relative aliegazioni giustificative alia luce della libertà di gestione che connotava le modalità di esplicazione dell'incarico.

L'omessa rendicontazione, dunque, non ha costituito la ragione fondante della ritenuta indebita appropriazione; è stata invece opportunamente valorizzata quale chiave di lettura unitaria di una complessiva inadeguatezza giustificativa degli impieghi contestati, verificata all'esito di un puntuale scrutinio delle sollecitazioni probatorie offerte dalla Ventriglia; inadeguatezza coerentemente reputata quale indice sintomatico altamente rappresentativo della distrazione contestata, in linea con le indicazioni di principio offerte sui tema da questa Corte ( --.7ez, 6 ,n. 12087 del 04/03/2020, Rv. 278874). 5.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen. , definite nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20/1/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il 7 settembre 1967 avverso !a sentenza della Corte di appello di Genova del 13 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inamrnissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] I. Con la sentenza indicata in epigrafe !a Corte di appello di Genova ha confermato !a condanna alla pena ritenuta di giustizia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Imperia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reato di peculato alla stessa ascritto per essersi appropriata, nella sua qualità di amministratore di sostegno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'arco di tempo compreso tra il 2013 e il 2016, della somma di euro 25.000 indebitamente prelevata dai conti correnti e da un libretto postale dei due soggetti amministrati sui quali era legittimata ad operare in ragione del suo ufficio. Propone ricorso il difensore dell'imputata e lamenta - nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata, notificato presso la sua residenza e non presso il domicilio eletto; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del peculato per la mancata dimostrazione dell'appropriazione delle somme contestate, ricavata, tramite una non consentita inversione dell'onere probatorio, facendo leva sulla mancata presentazione dei rendiconti da parte dell'imputata e sulla inadeguatezza giustificativa delle relative pezze di appoggio nonchè deprivando apoditticamente di rilievo le indicazioni probatorie a discapito offerte dalla difesa, in particolare, ritenendo inattendibili le dichiarazioni delle badanti quanto alle somme a queste ultime versate dall'imputata per le spese da affrontare nella quotidiana gestione dei due amministrati i cui importi assorbivano gli asseriti ammanchi contestati alla Ventriglia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Il primo motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni. La disamina degli atti consente di evidenziare che nel caso l'avviso relativo alla citazione in appello venne effettuato al difensore di fiducia ex art 161, comma 4, cod. proc. pen. perché non fu possibile procedere presso il domicilio eletto (in via [OSCURATO:PERSONA], Sanremo, confermato anche dalle indicazioni contenute nella sentenza di primo grado). Il ricorso non solo non emargina siffatta circostanza ma fa anche leva su una elezione di domicilio ( allegata al ricorso e assertivamente non rispettata nella specie) relativa a tutt'altro procedimento (quello riferibile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dì Imperia distinto dal r.g.n.r. 2597/20/21, pendente contro [OSCURATO:PERSONA], nella quale l'imputata era persona offesa). In ogni caso, poi,. vedendosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, il rilievo non sarebbe comunque prospettabile in questa sede se non eccepito dal difensore di fiducia nel corso dei giudizio di appello (Sez. 2 n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002;Sez. 5 n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183). 3. Venendo al merito; il ricorso è inammissibile perché riposa su doglianze manifestamente infondate oltre che prospettate senza operare un puntuale e effettivo confronto con l'integrale portato delle motivazioni spese in sentenza in ordine alla prova delle appropriazioni addebitate all'imputata. 4. Le censure prospettate meritano una risposta unitaria. 4.1.Incontroversa la disponibilità della Ventriglia, per l'incarico conferitole, a operare sui rapporti bancari degli amministrati, i Giudici del merito hanno messo in evidenza che nel periodo in contestazione sono stati prelevati dalla ricorrente euro 41.000, senza che l'imputata, nel corso della procedura abbia mai presentato rendiconti, neppure dopo la morte dei due amministrati. 4.2. Ciò premesso, la della Ventriglia sostiene di aver allegato adeguati elementi a sostegno della avvenuta destinazione delle somme prelevate ad impieghi funzionali ai bisogni dei due amministrati, dati assertivamente trascurati o deprivati di rilievo dalla Corte territoriale senza adeguate argomentazioni; ancora più a monte, rimarca che la configurabilità dei peculato nel caso sarebbe stata fondata sulla sciatteria contabile della ricorrente, strumentalizzando l'omessa presentazione dei rendiconti a sostegno di una non consentita inversione dell'onere probatorio relativo alle condotte appropriative, (onere) comunque gravante sull'accusa 4.3. In senso opposto al tenore del ricorso va subito rimarcato che i 6ftidici del merito hanno preso in considerazione le indicazioni giustificative addotte ex post dalla difesa a sostegno della funzionale destinazione delle somme in questione ai bisogni degli amministrati: quelle idoneamente documentate sono state infattl considerate, tant'è che dalla originaria imputazione sono state scorporate spese giustificate per circa 11.000 euro Per il resto, le altre pezze giustificative allegate dalla difesa sono state espunte dai novero di quelle utili al fine che occupa, con motivazione, analitica e puntuale, che la Corte di appello recupera dall'argomentare più dettagliato di quella di primo grado e che il ricorso manca di contrastare con la dovuta specificità. il ricorso si sofferma, ma sempre in termini di genericità deduttiva, sul rilievo da ascrivere alle dichiarazioni delle due badanti, che, ad avviso della difesa, avrebbero connotazioni dirimenti sulla destinazione delle somme prelevate in termini coerenti agli interessi dei due amministrati. Anche su tale punto, tuttavia, l'impugnazione in esame denunzia la sua aspecificità: sia in primo grado ( pagina 6 e 7 della sentenza) che in secondo grado è esclusa l'attendibilità del narrato delle due badanti secondo indicazioni argomentative correlate al tenore specifico delle relative deposizioni e alla luce di valutazioni logiche, legate alla spesa media giornaliera dei due assistiti rapportata alle condizioni di vita dei due, tali da smentire il portato delle relative affermazioni quanto alla misura del contributo erogato settimanalmente dall'imputata, coerentemente ridotto ai soli importi documentati (poco più di 5100 euro).Argomentazioni rimaste estranee a rilievi critici puntuali e specifici. 4.4.La lettura della decisione impugnata, infine, consente di escludere che nel caso al giudizio di responsabilità si sia pervenuti attraverso una erronea applicazione delle regole inerenti l'onere probatorio. Vero è che in sentenza viene dato rilievo alla mancata presentazione dei rendiconti da parte della Ventriglia; il dato, tuttavia, non viene rassegnato per stigmatizzarne la responsabilità penale unicamente in ragione di tale contegno omissivo. Per contro, incontroverso il dato dell'apprensione materiale di somme di pertinenza degli amministrati, delle quali l'imputata aveva la disponibilità solo per asservirne l'impiego ai bisogni dei due amministrati, alla dimostrazione del peculato si è pervenuti all'esito di una puntuale valutazione delle indicazioni difensive offerte dalla Ventriglia; l'unica in grado di poter offrire le relative aliegazioni giustificative alia luce della libertà di gestione che connotava le modalità di esplicazione dell'incarico. L'omessa rendicontazione, dunque, non ha costituito la ragione fondante della ritenuta indebita appropriazione; è stata invece opportunamente valorizzata quale chiave di lettura unitaria di una complessiva inadeguatezza giustificativa degli impieghi contestati, verificata all'esito di un puntuale scrutinio delle sollecitazioni probatorie offerte dalla Ventriglia; inadeguatezza coerentemente reputata quale indice sintomatico altamente rappresentativo della distrazione contestata, in linea con le indicazioni di principio offerte sui tema da questa Corte ( --.7ez, 6 ,n. 12087 del 04/03/2020, Rv. 278874). 5.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen. , definite nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/1/2
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