CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 18617/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], SENTENZA 13 MA6, 2024 Sul ricorso proposto da: _ \ I (J IL i CALIENDO Pasquale, nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/06/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza emessa in data 19/01/2017 dal Tribunale di Nola, con la quale CALIENDO Pasquale era stato condannato alla pena di giustizia in relazione alla illecita detenzione di t.l.e. (la Corte territoriale aveva altresì parzialmente riformato la sentenza con riferimento alla condanna inflitta a CALIENDO Francesco per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., escludendo la recidiva e mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio). 2. Ricorre per cassazione CALIENDO Pasquale, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Omessa motivazione in ordine ai motivi di appello. Si evidenzia l'assenza grafica di qualsiasi riferimento alle doglianze ritualmente presentate già nell'iniziale riepilogo dei motivi, dedicato al solo coimputato. 2. Mancata esclusione della recidiva. Si censura la mancata considerazione di quanto esposto a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 99 cod. pen., non essendo sufficiente il mero riferimento ai precedenti (peraltro modesti e remoti). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente in ordine alle altre censure prospettate. 2. Devono invero essere condivise le considerazioni critiche formulate dalla difesa ricorrente in ordine alla mancata disamina, da parte della Corte territoriale, dei motivi di appello proposti nell'interesse dell'odierno ricorrente con riferimento alla sussistenza della recidiva e al relativo giudizio di bilanciamento (non anche con riferimento all'affermazione di penale responsabilità): essendo il percorso argomentativo dedicato alla valutazione delle doglianze proposte nell'interesse del coimputato. Pur senza citarlo, la Corte d'Appello prende in considerazione la posizione del ricorrente limitandosi ad affermare che le già concesse attenuanti generiche non potevano essere valutate se non con giudizio di equivalenza, non sussistendo "alcun motivo, nemmeno evidenziato dalla difesa per valutare il beneficio con criterio di prevalenza" (pag. 4 della sentenza impugnata): deduzione all'evidenza collidente con l'oggetto del primo motivo di appello. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sui motivi di appello proposti e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 28 marzo 2024 Il