CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2025
Cassazione n. 31411/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria pervenuta il 15/06/2025; ritenuto che i tre motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 624, 493-ter cod. pen., lamentando, in particolare, l'erronea individuazione del ricorrente quale autore dei reati ascritti, non sono consentiti poiché, oltre ad essere reiterativi esponendo doglianze già adeguatamente disattese nell'impugnata sentenza, sono privi di specificità, in quanto non si confrontano con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata, dove è indicato il solido compendio probatorio costituito da plurimi e convergenti elementi che hanno condotto all'affermazione di responsabilità (le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la deposizione del teste Maresca alla luce della indagini svolte, i filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, il confronto tra l'effige fotografica del [OSCURATO:PERSONA] con le immagini del soggetto che effettuava i prelievi). Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lugl