CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 34343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 510-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e di contemporanea revoca del beneficio, per mancato deposito della documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali previste per accedervi. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero, intimato, ha depositato memoria di costituzione per la partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e di contemporanea revoca del beneficio, per mancato deposito della documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali previste per accedervi. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero, intimato, ha depositato memoria di costituzione per la partecipazione all’udienza. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione della normativa in tema di sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’insanabile contrasto logico della motivazione. Il Tribunale, infatti, ha rilevato l’errore commesso dal primo giudice, che aveva rigettato l’istanza di liquidazione dando rilievo al mancato deposito, nel termine allo scopo assegnato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della dichiarazione attestante la persistenza del requisito reddituale, senza considerare che il predetto termine, scadente in periodo di cd. “sospensione Covid”, era stato prorogato ope legis fino al 12.5.2020. Tuttavia, il giudice di merito ha comunque rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, sul presupposto che la documentazione richiestadal primo giudice non era comunque stata prodotta entro la scadenza prorogata. In proposto il ricorrente osserva, condivisibilmente, che il provvedimento reso dal giudice di prima istanza è datato 25.3.2020 ed è stato notificato all’istante via p.e.c. in data 31.3.2020: dal che consegue che, alla data del 12.5.2020, di scadenza del termine prorogato, non era tecnicamente possibile procedere al deposito di alcunché, essendo stato nel frattempo il procedimento definito. Il giudice dell’opposizione, dunque, avrebbe dovuto, una volta rilevato l’errore commesso dal giudice di prima istanza, valorizzare il fatto che il documento fosse stato comunque depositato in sede di opposizione, e decidere il merito della stessa“. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.