CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4934-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [O LIZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - iicorrentE - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 3450/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Cc): [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO La contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la sentenza della C1 P di Benevento in ordine alla compensazione delle spese di lite, pur accogliendo le domande della parte privata, per la parte residua dopo l'intervento di autotutela (sgravio) dell'incaricato per la riscossione. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Sono rimasti intimati tanto il civico ente che l'incaricato per la riscossione. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, ove la condanna alle spese segue la soccombenza (anche virtuale), salvo gravi a giustificati motivi da indicare in sentenza. In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr., da ultimo, Cass. V. n. 1950/2022). Tale non può considerarsi la motivazione in ordine a "la peculiarità della vicenda in esame", come si legge nella gravata sentenza. Ed infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto Ric. 2021 n. 04934 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cfr. Cass VI — 5 n. 3977/2020). Analoga disposizione vige nel processo tributario ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti