Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37942/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di URBINOdefèe~e-e'Re-Po4it- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Urbino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale e in relazione alla natura della condotta, di mero trasporto e non di detenzione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In ordine all'unico motivo di ricorso, inoltre, va evidenziato il consolidato princi- pio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 04,1 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di URBINOdefèe~e-e'Re-Po4it- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Urbino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale e in relazione alla natura della condotta, di mero trasporto e non di detenzione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In ordine all'unico motivo di ricorso, inoltre, va evidenziato il consolidato princi- pio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 04,1 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lu
Sentenza Cassazione n. 37942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris