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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31909/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati contestati, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sull'irrilevanza delle caratteristiche di confezionamento dei prodotti o delle loro modalità di vendita, nonché sulle qualità intrinseche della merce, che ne rendevano non immediatamente riconoscibile la falsificazione alla luce degli accertamenti svolti, con conseguente potenziale pericolo di lesione della fede pubblica); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6 sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili e sui precedenti specifici da cui si desume l'attitudine a delinquere del prevenuto); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati contestati, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sull'irrilevanza delle caratteristiche di confezionamento dei prodotti o delle loro modalità di vendita, nonché sulle qualità intrinseche della merce, che ne rendevano non immediatamente riconoscibile la falsificazione alla luce degli accertamenti svolti, con conseguente potenziale pericolo di lesione della fede pubblica); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6 sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili e sui precedenti specifici da cui si desume l'attitudine a delinquere del prevenuto); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 31909/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris