CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32297/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della ricorrente, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 novembre 2022 il Tribunale di Napoli - a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] l'interdizione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno, poiché gravemente indiziata - per quel che rileva - di numerose ipotesi di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. In particolare, l'indagata è stata ritenuta gravemente indiziata di aver presentato numerosi ricorsi per decreto ingiunto nei confronti di società che gestiscono servizi di telefonia, volti ad ottenere la condanna di esse alla consegna del contratto telefonico ai loro clienti, nonostante questi ultimi non avessero mai conferito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il relativo mandato (attestando falsamente l'autenticità delle relative sottoscrizioni, tanto che nei suoi confronti si precede pure per più ipotesi di cui all'art. 481 cod. pen.), così inducendo i Giudici a redigere in parte qua provvedimento monitori falsi 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe riformato l'ordinanza del G.i.p. (che aveva negato la gravità del quadro indiziario, ritenendo insufficienti le sommarie informazioni testimoniali, in mancanza di una perizia grafica sulle sottoscrizioni asseritannente non autografe) per il tramite di un iter contraddittorio, illogico e non coerente con gli atti di indagine, considerando sufficienti le dichiarazioni assunte (assumendo erroneamente la mancanza di un valido motivo per mentire di chi le ha rese e che i procedimenti incoati dalla Boggi fossero a suo esclusivo vantaggio, non potendo escludersi che molti dichiaranti «non avessero già ricevuto la notifica dei titoli o non fossero a conoscenza dei relativi giudizi»), non considerando che i dichiaranti/persone offese hanno riconosciuto di aver consegnato (direttamente o per mezzo di altri) copia dei propri documenti e delle schede telefoniche alla Bongi (il che non poteva che implicare un'iniziativa professionale di quest'ultima), infine affermando in maniera apodittica che la Bongi spesso non avrebbe neppure imitato accuratamente le sottoscrizioni dei soggetti che figuravano come ricorrenti («fatto nemmeno contestato nei capi di imputazione» poiché diverso dalla falsa attestazione dell'autenticità della sottoscrizione). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale avrebbe fondato su una spiccata capacità criminale, assunta assiomaticamente (ritenendo, in particolare, in maniera illogica e immotivata che la Bongi abbia tenuto analogo comportamento illecito in tutti i procedimenti relativi al contenzioso, segnatamente con Wind) e smentita da provvedimenti «coperti da giudicato» (essendo stato archiviato il procedimento in relazione alla tentata truffa pure ipotizzata); non apprezzando correttamente il tempo decorso dai fatti (che si collocano nel 2019) ed attribuendo all'indagata una negativa personalità (per aver chiesto denaro in via transattiva e per aver prospettato l'imminente emissione di 2650 decreti ingiuntivi) non considerando che (come si trarrebbe dalla stessa richiesta di applicazione della misura cautelare e dalla nota della Guardia di Finanza in atti) nel 2021 presso il Giudice di Pace di Montesarchio (dove pendeva il numero più consistente di ricorsi) erano solo tre i procedimenti patrocinati dalla ricorrente; ragion per cui — alla luce della giurisprudenza, secondo cui il pericolo di reiterazione richiederebbe tra l'altro che si presenti un'effettiva occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr. Sez. 5 n. 12618 del 18/01/2017, Cavalier, Rv. 269533 — 01) — difetterebbero la concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 3. Con memoria difensiva: - in relazione alla sussistenza dei gravi indizi, si è addotta l'omessa verifica dell'acquisizione, in tutti i casi di cui si discute, del decreto ingiuntivo eventualmente emesso nei vari procedimenti considerati e dell'accertamento dell'eventuale rapporto tra quest'ultimo e il presunto falso della sottoscrizione contestato all'indagata; - quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, si è assunto che il Tribunale avrebbe fatto un riferimento inconferente a «ulteriori vicende non meglio specificate o comportamenti post factunn non costituenti di per sé condotte illecite», erroneamente poste a supporto dell'attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto della la rilevante distanza temporale dalla loro commissione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha prospettato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita, pure con asserti ipotetici, atteso che il controllo di legittimità delle ordinanze cautelari, devoluto a questa Corte, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato (per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento) e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato e versato in fatto.Premesso anzitutto che, come ormai più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01), il Tribunale ha tratto il pericolo di reiterazione dalla capacità criminale palesata dall'imputata, mediante la ripetuta strumentalizzazione (nell'ottica indiziaria che rileva in sede di misure cautelari personali) della propria professione, evidenziando - in relazione al tempus dei fatti (che si collocano nel 2019) - come ella non abbia interrotto il proprio agire antigiuridico spontaneamente ma solo a seguito della querela dell'ente offeso, rimarcando pure la negativa personalità della donna (tratta dal fatto che ella abbia comunque preteso un'ingente somma dall'ente in via transattiva).Si tratta di un'argomentazione congrua e logica che, in virtù dei medesimi princìpi richiamati in relazione ai gravi indizi, non può qui essere ritualmente censurata perorando un diverso apprezzamento del compendio in atti. 3. L'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo alle censure, ulteriori da quelle contenute nell'originario ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), contenute nella memoria impugnata che comunque, nel resto, sono inammissibili per il medesimo ordine di considerazioni espresse per i due motivi di impugnazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla canceller