CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 00967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 27 gennaio 2023, la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, L. Fall. (fatto commesso in Brescia il 20 aprile 2018), escludendo la contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in ragione della matrice colposa della bancarotta semplice documentale e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico: I.) vuoi in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia, «l'abitualità del comportamento tenuto dall'imputato, stante la reiterata commissione di reati della stessa indole»: segnatamente, «delitti in ambito fiscale e societario» (cfr. pag, 3 della sentenza impugnata); II.) vuoi in quanto articolato senza specifica e documentata allegazione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della censura mossa, non potendosi dire pertinente il richiamo alla legge 150/2022 con riguardo alle innovazioni apportate alla disciplina dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]