CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e i motivi aggiunti. Osservato che la condanna è intervenuta in relazione a due episodi di acquisto di sostanza stupefacente non meglio precisata ai fini di spaccio: uno avvenuto in data 1 agosto 2017 (50 grammi) e l'altro in data 11 dicembre 2017 (58 grammi). Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la commissione dell'acquisto del 1 agosto 2017 - è reiterativo di censura già formulata innanzi al giudice di appello, il quale ha fornito puntuale motivazione richiamando l'inequivocità delle intercettazioni relative a tale episodio (pag. 5 e 6). Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo - avente ad oggetto la sussistenza della recidiva - (cfr. pag. 6 e 7) e al quarto motivo - avente ad oggetto l'errata esclusione della disciplina della continuazione esterna - (cfr. pag. 8 e 9, nella parte in cui si sottolinea la notevole distanza temporale tra i fatti per cui si procede e quelli giudicati con le sentenze indicate dalla difesa, i quali risultano commessi almeno due anni prima rispetto ai fatti giudicati, non essendo seriamente sostenibile che l'imputato, mentre poneva in essere la condotta contestata nel 2015, avesse già programmato, sia pure nelle linee essenziali, gli ulteriori fatti che avrebbe commesso, nella migliore delle ipotesi, due anni dopo). Osservato che con il secondo motivo l'imputato deduce la violazione del principio del ne bis in idem poiché, in relazione all'episodio de1111 dicembre 2017 si è proceduto in separata sede, essendo Drazza stato arrestato nell'ambito del p.p. n. 2985/18 R.G.N.R. Nella sentenza si dà atto di ciò, ma poi si condanna anche per tale episodio, anziché dichiararne l'improcedibilità. Trattasi di motivo dedotto in termini assolutamente generici, non avendo la difesa allegato nulla in merito a tale ultimo procedimento, nemmeno l'esistenza di un carico pendente. In ogni caso, il bis in idem, se sussistente, potrà essere accertato dal giudice dell'esecuzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così