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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23095/2026

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scritto al n.2147/2026 R.G., riguardo alla controversia già introdotta davanti alTribunale di Roma e, quindi, riassunta a seguito di declinatoria dicompetenza, da:- non depositante memoria -controRepubblica [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMinistero [OSCURATO:PERSONA]- non depositanti memoria-Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 893/2026 depositata il27/01/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di erede del padre FerraraSabato citava in giudizio nel 2023 innanzi al Tribunale di Roma laRepubblica Italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri,nonché la Repubblica Federale di Germania (Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] edella Cooperazione internazionale) e il Ministero Economia e Finanze persentirli condannare al risarcimento iure proprio et iure hereditatis deidanni patiti dal de cuius durante il periodo di prigionia in un campo diconcentramento tedesco durato 723 giorni.In particolare, concludeva chiedendo che fosse accertata edichiarata la piena responsabilità dei convenuti per i fatti di cui inpremessa, nonché i danni non patrimoniali subiti dall’attore, sia iureproprio sia iure hereditatis derivanti dalla illegittima cattura edeportazione del padre soldato signor [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , gli stessi, fossero condannati in solido tra di loro ein particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanzadello Stato Italiano, in persona del suo Presidente in carica, al pagamentoa titolo di risarcimento dei danni subiti di € 40000 per ogni anno didetenzione subito dal signor [OSCURATO:PERSONA] o della diversa somma digiustizia ritenuta equitativamente dal Tribunale oltre alla somma di €100.000 quale danno esistenziale e biologico in ragione delle sofferenzepatite ovvero nella somma ritenuta equitativamente di giustizia oltreinteressi in ragione del ritardo nell’adempimento dell’obbligazionerisarcitoria al 4% medio a decorrere dalla data del 8.9.1943 eNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026rivalutazione secondo il meccanismo di calcolo consolidato ingiurisprudenza a partire da Cass., S.U. n. 1712/1995. .1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Germania rimaneva contumace,mentre sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministerodell’Economia e delle Finanze si costituivano congiuntamente eccependol’incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del giudice adito in favore delTribunale di Napoli.2.

Con ordinanza del 21.11.2024 il Tribunale di Roma declinava lapropria competenza in favore del Tribunale di Napoli così motivando:“ricordato che, nelle controversie in cui sia “parte una Amministrazionedello Stato”, l’art. 25 c.p.c. prevede un criterio speciale di determinazionedella competenza territoriale inderogabile ed esclusivo; osservato inveroche secondo il richiamato art. 25 cpc “per le cause nelle quali è parte unaAmministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi specialisulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti,il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nelcui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le normeordinarie.

Quando l'amministrazione è convenuta [come anche nellaspecie avendo parte attrice convenuto in giudizio anche la Presidenza delConsiglio e il Ministero sopra indicato] tale distretto si determina conriguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazioneo in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”;osservato che, con particolare riferimento al criterio del luogo in cui deveeseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari dellepubbliche amministrazioni, trova applicazione il principio secondo cui illuogo del pagamento - e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis -si determina non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione allenorme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede dellatesoreria deputata al pagamento (Cass. Sent. n. 15465 del 5.12.00) che,in virtù del combinato disposto dall'art. 1182 c.c., comma 3, R.D. n. 2440Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026del 1923, art. 54, R.D. n.827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407, èla sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato;considerato che nel caso di specie, quanto al forum destinatae solutionis,deve essere affermata la competenza del Tribunale di Napoli (comeeccepito dalla difesa erariale), trattandosi del comune in cui domicilia ilcreditore anche sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; consideratoche il criterio del forum commissi delicti non è utilmente utilizzabile nelcaso in esame, atteso che il luogo in cui è avvenuta la deportazione e laprigionia del de cuius è indicato nel territorio di uno Stato estero (nell’attodi citazione è stato allegato che “[OSCURATO:PERSONA] è stato dal giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 01/09/1945 catturato ed internato in un campo diconcentramento tedesco”; ritenuto pertanto che debba essere dichiaratal’incompetenza del Tribunale ordinario di Roma adito per esserecompetente il Tribunale ordinario di Napoli, dove il creditore è domiciliatoe che la novità e la complessità delle questioni processuali trattate (postedal d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla l. n.79/2022)giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

3. A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale delTribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il processo dinanzi alTribunale di NapoliNel giudizio così riassunto, peraltro, la difesa erariale sosteneval’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quella delTribunale di Roma, sollecitando la proposizione di conflitto di competenzaai sensi dell’art. 45 c.p.c..Il Tribunale, con decreto pronunciato ex art 171-bis, terzo comma,c.p.c. in data 16.06.2025 prospettava alle parti la preliminare questioneafferente alla possibile incompetenza del Tribunale di Napoli in favore delTribunale di Roma e ciò ai fini della eventuale necessità di sollevare ilregolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/20263.1.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della discussione fra le particostituite si riportavano, il Tribunale di Napoli si riservava e, quindi,pronuncia ordinanza con cui elevava il conflitto di competenza ai sensidell’art. 45 c.p.c., sulla base della seguente motivazione: […] questo Giudice ritiene di dovere sollevare un conflittonegativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., in quanto allaluce delle domande formulate dall’attore nei confronti della Repubblicarappresentanza dello Stato Italiano, e del Ministero dell’Economia e delleappartiene al Tribunale di Roma in applicazione del c.d. foro erarialedisciplinato dall’art. 25 c.p.c..

L’art. 25 primo periodo c.p.c. stabilisce chela competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione delloStato spetta al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocaturadello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competentesecondo le norme ordinarie.

Tale norma individua una competenzaterritoriale che non può essere derogata né per accordo preventivo delleparti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituiteall’indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestivariassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.).

Nei limiti dellebarriere preclusive poste dal codice, il mancato rispetto di talecompetenza inderogabile può essere rilevata anche di ufficio dal giudice(art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. che va letto nel nuovo rito c.c.Cartabia in combinato disposto con l’art. 171 bis c.p.c.).

L’art. 25 cpc vaesaminato congiuntamente agli artt. 6-10 del r.d. 30 ottobre 1933, n.1611 ; in particolare dal combinato disposto dell’art. 25 c.p.c. con gli artt.6 e 7 del richiamato r.d. si ricava, per quanto di interesse in questa sede,che: la competenza del foro erariale ha natura generale e inderogabile,essendo sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, stantela natura speciale di tali disposizioni essa prevale, su ogni altraNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass.03/09/2004, n. 17880 nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n.26883); quando lo Stato è parte di un giudizio (davanti al Tribunale o allaCorte di Appello) occorre in primo luogo individuare quale sarebbe ilgiudice competente secondo le regole ordinarie, così da stabilire in qualedistretto dell’Avvocatura dello Stato ha sede il Giudice presso cui deveessere incardinato il procedimento; nelle controversie in cui sia convenutaun’amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudicecompetente si deve stabilire con riguardo al giudice del luogo in cui èsorta l’obbligazione o deve eseguirsi l’adempimento oppure ancora in cuisi trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, c.p.c.);in applicazione dell’art. 7 comma 1 r.d. n. 1611/1933 le norme ordinariesulla competenza restano ferme (con conseguente esclusione del foroerariale), tra l’altro, nei casi di volontario intervento in causa diun’amministrazione statale.

Va rimarcato che nella fattispecie la domandarisarcitoria è stata azionata nei confronti della Repubblica Federale inGermania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del M.E.F.

Orbene,l’obbligazione dedotta in giudizio origina indubbiamente da un fatto illecitoper cui l’individuazione del giudice competente ratione loci può avvenire inbase al forum delicti (luogo di commissione dell’illecito) o, in viaalternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deveeffettuarsi la prestazione).

Va esclusa l’operatività del primo criterioconcorrente (forum commissi deliciti) in quanto l’illecito al quale l’attorericonduce la pretesa risarcitoria del de cuius è indicato nel crimineinternazionale contro l’umanità realizzato ai danni del genitore mediantel’internamento presso il campo di lavoro forzato nazista situato inGermania, Campo n. 10-B l fuori dai confini nazionali.

Quanto al forumdestinatae solutionis il luogo di adempimento dei debiti pecuniari dellepubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regoladettata, in via generale, dall’art. 1182 cod. civ., bensì facendoNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026applicazione delle norme di contabilità pubblica e, segnatamente, quandodebitore è un’Amministrazione dello Stato e l’obbligazione si estinguemediante il pagamento di una somma di denaro lo stesso si identifica conil luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria competente ad eseguire ilpagamento (cfr Cass. civ, sent. n. 626 del 14.03.1963; Cass. civ., SS.UU., sent. n. 1329 del 10.05.1974; Cass. civ., sent. n. 1610 del01.03.1996; Cass. civ., sent. n. 15601 del 12.07.2007; Cass. civ., ord.6882 del 07.05.2012; Cass. civ., ord. n. 30006 del 21.11.2018; Cass. civ.,ord. n. 3505 del 12.02.2020).

Nella fattispecie la richiesta di pagamentodella somma di denaro (anche previo accertamento dei presupposti deldiritto al ristoro ex art. 43 d.l. n. 36 del 2022) è stata articolata anche neiconfronti del PCDM e del MEF per cui, indipendentemente dall’esame, nelmerito, di detta richiesta, la competenza si radica presso il Tribunale diRoma, in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione con la recenteordinanza n. 7371 del 19/03/2025, il decreto del Ministero dell’economia edelle finanze del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento didelegificazione) in attuazione del quarto comma del citato art. 43 (taleultima disposizione stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia efinanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo; b) le modalitàdi erogazione degli importi agli aventi diritto) ha stabilito “che l’erogazionedei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituitapresso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e deiservizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneriagenerale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale lacomunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito atitolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4)”.

Quindi lemodalità di pagamento (procedura di erogazione centralizzata)espressamente indicate dal legislatore rilevano ai fini della individuazionedel forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delleNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026obbligazioni derivanti dalla specifica tipologia di danni in questione, perchél’unica tesoreria da considerare è quella dell’autorità amministrativacentrale ubicata a Roma.

La anzidetta pronuncia della Corte di Cassazioneè stata resa proprio in sede di regolamento di competenza sollevato dalTribunale di Napoli ed ha enunciato il seguente principio di diritto: «per lecontroversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanzeaventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini diguerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante laseconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondoil criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alladisposizione speciale dettata dall’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36(convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Ufficigiudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimentodell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministerodell’economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione ditali ristori risarcitori».

In parte motiva si legge poi che: “Esclusa infatti lapossibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciatoillecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quantoal forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro laPresidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle regole di contabilitàdi Stato, si avvale di un’unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendodi tesorerie provinciali negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766).”.Deve pertanto ritenersi che in relazione alle domande proposte sussista lacompetenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma in base alcombinato disposto dell’art. 25 c.p.c. e dell’art. 20 c.p.c. come soprainterpretato ed alla luce del principio di diritto espresso dalla citataordinanza della Corte di Cassazione nella specifica materia risarcitoria checi occupa.

Deve, in definitiva, ritenersi che il Tribunale di Roma abbiaerratamente denegato la propria competenza in favore del Tribunale diNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026Napoli, in quanto vi era e vi è competenza territoriale inderogabile delTribunale di Roma. .4.

Nessuna delle parti costituite nel giudizio di merito ha svoltoMinistero non ha depositato le sue conclusioni scritte.Nell’imminenza della camera di consiglio il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dellaSezione ha sostituito sé stesso come relatore al Consigliere già designato,a causa di improvviso impedimento del medesimo ad assicurare anche daremoto la sua partecipazione al Collegio.Considerato che:1. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che il conflitto di competenza èammissibile ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in quanto concerne un criterio diradicazione della competenza territoriale inderogabile effettivamenteregolatore della fattispecie oggetto di lite.Il conflitto risulta, inoltre, tempestivamente sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], posto che il potere di proporlo è stato esercitatotempestivamente ai sensi del terzo comma dell’art. 171-bis c.p.c. inrelazione al terzo comma dell’art. 38 c.p.c. come novellato dall’art. 3,comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 164 del 2024, norma applicabile alprocedimento di cui è causa ai sensi dell’art. 7, comma 1, del detto d.lgs.,tenuto conto che, come rilevasi dall’esame dell’ordinanza declinatoria dicompetenza del Tribunale di Roma in atti, il numero di ruolo delprocedimento davanti ad esso (33278 del 2023) è così elevato da indurrecertamente a credere che davanti ad esso sia stato introdottosuccessivamente al 28 febbraio 2023, siccome appunto disposto dal dettoart. 7, comma 1.2.

Il conflitto dev’essere accolto come motivato nell’ordinanza delTribunale partenopeo.Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026Questa Corte, con l’ordinanza n. 7371 del 2025 evocata dallamotivazione di elevazione del conflitto, ha affermato il principio di dirittosecondo cui Per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento deidanni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessidalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale èterritorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criterio del"forum destinatae solutionis" determinato in base alla disposizionespeciale dettata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria diriferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministerodell'economia e delle finanze, deputata in via esclusiva all'erogazione deipredetti ristori risarcitori. .Con l’ordinanza n. 23669 del 2025 questa Corte, dopo avereosservato che nel caso deciso dall’ordinanza n. 7371 del 2025 ladomanda risarcitoria formulata dagli attori, iure proprio e iure hereditario,per i pregiudizi conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppenaziste in danno del loro dante causa, era stata proposta nei confronti nonsolo della Repubblica federale tedesca ma anche dello Stato italiano , hapoi ulteriormente enunciato, con l’ordinanza n. 23669 del 2025, ilseguente principio di diritto, che qui si riporta per come enunciato inchiusura della motivazione: Per le domande risarcitorie proposte neiconfronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto ilrisarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e control’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerramondiale, ove non sia originariamente convenuta ancheun’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale sidetermina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso,l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati dicondanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra,compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forzeNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul(con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedureesecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venirmeno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essereconvenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l’accertamento dellaresponsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinatoad operare esclusivamente nella fase esecutiva; per altro verso, lalegittimazione passiva dello Stato estero in relazione all’azione risarcitoriadi cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Statoitaliano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43,che, prescrivendo la notificazione all’Avvocatura dello Stato degli attiintroduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge,per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, aisensi dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto allacompetenza, l’applicazione della regola del foro erariale.

Allorquando,invece, sia convenuta in giudizio anche l’amministrazione statale –evenienza possibile in ragione della titolarità, da parte di dettaamministrazione, di una situazione legittimante all’intervento adesivodipendente –, alla stregua del principio secondo cui la competenza sidetermina dalla domanda e nel caso di cumulo di domande prevale lacompetenza inderogabile che sussista su una di esse, si configural’operatività del foro erariale. .

Il principio è stato ribadito da Cass. n.460 del 2026.Ebbene, è palese che correttamente il Tribunale di Napoli ha evocatonel caso di specie il principio di diritto di cui a Cass. n. 7371 del 2025,giacché l’azione è stata proposta non solo nei confronti della RepubblicaNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026statali.Le motivazioni espresse nella citata ordinanza n. 7371 del 2025anche alla luce di quelle dell’ordinanza n. 23669 del 2025 giustificanoampiamente la fondatezza del conflitto ed impongono di dichiarare lacompetenza del Tribunale di Roma.

P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di Roma, e fissa per lariassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente.Così deciso il 4 giugno 2026 nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.[OSCURATO:PERSONA]. ed Est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scritto al n.2147/2026 R.G., riguardo alla controversia già introdotta davanti alTribunale di Roma e, quindi, riassunta a seguito di declinatoria dicompetenza, da:- non depositante memoria -controRepubblica [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMinistero [OSCURATO:PERSONA]- non depositanti memoria-Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 893/2026 depositata il27/01/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di erede del padre FerraraSabato citava in giudizio nel 2023 innanzi al Tribunale di Roma laRepubblica Italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri,nonché la Repubblica Federale di Germania (Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] edella Cooperazione internazionale) e il Ministero Economia e Finanze persentirli condannare al risarcimento iure proprio et iure hereditatis deidanni patiti dal de cuius durante il periodo di prigionia in un campo diconcentramento tedesco durato 723 giorni.In particolare, concludeva chiedendo che fosse accertata edichiarata la piena responsabilità dei convenuti per i fatti di cui inpremessa, nonché i danni non patrimoniali subiti dall’attore, sia iureproprio sia iure hereditatis derivanti dalla illegittima cattura edeportazione del padre soldato signor [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , gli stessi, fossero condannati in solido tra di loro ein particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanzadello Stato Italiano, in persona del suo Presidente in carica, al pagamentoa titolo di risarcimento dei danni subiti di € 40000 per ogni anno didetenzione subito dal signor [OSCURATO:PERSONA] o della diversa somma digiustizia ritenuta equitativamente dal Tribunale oltre alla somma di €100.000 quale danno esistenziale e biologico in ragione delle sofferenzepatite ovvero nella somma ritenuta equitativamente di giustizia oltreinteressi in ragione del ritardo nell’adempimento dell’obbligazionerisarcitoria al 4% medio a decorrere dalla data del 8.9.1943 eNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026rivalutazione secondo il meccanismo di calcolo consolidato ingiurisprudenza a partire da Cass., S.U. n. 1712/1995. .1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Germania rimaneva contumace,mentre sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministerodell’Economia e delle Finanze si costituivano congiuntamente eccependol’incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del giudice adito in favore delTribunale di Napoli.2. Con ordinanza del 21.11.2024 il Tribunale di Roma declinava lapropria competenza in favore del Tribunale di Napoli così motivando:“ricordato che, nelle controversie in cui sia “parte una Amministrazionedello Stato”, l’art. 25 c.p.c. prevede un criterio speciale di determinazionedella competenza territoriale inderogabile ed esclusivo; osservato inveroche secondo il richiamato art. 25 cpc “per le cause nelle quali è parte unaAmministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi specialisulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti,il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nelcui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le normeordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta [come anche nellaspecie avendo parte attrice convenuto in giudizio anche la Presidenza delConsiglio e il Ministero sopra indicato] tale distretto si determina conriguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazioneo in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”;osservato che, con particolare riferimento al criterio del luogo in cui deveeseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari dellepubbliche amministrazioni, trova applicazione il principio secondo cui illuogo del pagamento - e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis -si determina non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione allenorme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede dellatesoreria deputata al pagamento (Cass. Sent. n. 15465 del 5.12.00) che,in virtù del combinato disposto dall'art. 1182 c.c., comma 3, R.D. n. 2440Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026del 1923, art. 54, R.D. n.827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407, èla sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato;considerato che nel caso di specie, quanto al forum destinatae solutionis,deve essere affermata la competenza del Tribunale di Napoli (comeeccepito dalla difesa erariale), trattandosi del comune in cui domicilia ilcreditore anche sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; consideratoche il criterio del forum commissi delicti non è utilmente utilizzabile nelcaso in esame, atteso che il luogo in cui è avvenuta la deportazione e laprigionia del de cuius è indicato nel territorio di uno Stato estero (nell’attodi citazione è stato allegato che “[OSCURATO:PERSONA] è stato dal giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 01/09/1945 catturato ed internato in un campo diconcentramento tedesco”; ritenuto pertanto che debba essere dichiaratal’incompetenza del Tribunale ordinario di Roma adito per esserecompetente il Tribunale ordinario di Napoli, dove il creditore è domiciliatoe che la novità e la complessità delle questioni processuali trattate (postedal d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla l. n.79/2022)giustificano la compensazione delle spese del giudizio. 3. A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale delTribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il processo dinanzi alTribunale di NapoliNel giudizio così riassunto, peraltro, la difesa erariale sosteneval’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quella delTribunale di Roma, sollecitando la proposizione di conflitto di competenzaai sensi dell’art. 45 c.p.c..Il Tribunale, con decreto pronunciato ex art 171-bis, terzo comma,c.p.c. in data 16.06.2025 prospettava alle parti la preliminare questioneafferente alla possibile incompetenza del Tribunale di Napoli in favore delTribunale di Roma e ciò ai fini della eventuale necessità di sollevare ilregolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/20263.1. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della discussione fra le particostituite si riportavano, il Tribunale di Napoli si riservava e, quindi,pronuncia ordinanza con cui elevava il conflitto di competenza ai sensidell’art. 45 c.p.c., sulla base della seguente motivazione: […] questo Giudice ritiene di dovere sollevare un conflittonegativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., in quanto allaluce delle domande formulate dall’attore nei confronti della Repubblicarappresentanza dello Stato Italiano, e del Ministero dell’Economia e delleappartiene al Tribunale di Roma in applicazione del c.d. foro erarialedisciplinato dall’art. 25 c.p.c.. L’art. 25 primo periodo c.p.c. stabilisce chela competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione delloStato spetta al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocaturadello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competentesecondo le norme ordinarie. Tale norma individua una competenzaterritoriale che non può essere derogata né per accordo preventivo delleparti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituiteall’indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestivariassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.). Nei limiti dellebarriere preclusive poste dal codice, il mancato rispetto di talecompetenza inderogabile può essere rilevata anche di ufficio dal giudice(art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. che va letto nel nuovo rito c.c.Cartabia in combinato disposto con l’art. 171 bis c.p.c.). L’art. 25 cpc vaesaminato congiuntamente agli artt. 6-10 del r.d. 30 ottobre 1933, n.1611 ; in particolare dal combinato disposto dell’art. 25 c.p.c. con gli artt.6 e 7 del richiamato r.d. si ricava, per quanto di interesse in questa sede,che: la competenza del foro erariale ha natura generale e inderogabile,essendo sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, stantela natura speciale di tali disposizioni essa prevale, su ogni altraNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass.03/09/2004, n. 17880 nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n.26883); quando lo Stato è parte di un giudizio (davanti al Tribunale o allaCorte di Appello) occorre in primo luogo individuare quale sarebbe ilgiudice competente secondo le regole ordinarie, così da stabilire in qualedistretto dell’Avvocatura dello Stato ha sede il Giudice presso cui deveessere incardinato il procedimento; nelle controversie in cui sia convenutaun’amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudicecompetente si deve stabilire con riguardo al giudice del luogo in cui èsorta l’obbligazione o deve eseguirsi l’adempimento oppure ancora in cuisi trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, c.p.c.);in applicazione dell’art. 7 comma 1 r.d. n. 1611/1933 le norme ordinariesulla competenza restano ferme (con conseguente esclusione del foroerariale), tra l’altro, nei casi di volontario intervento in causa diun’amministrazione statale. Va rimarcato che nella fattispecie la domandarisarcitoria è stata azionata nei confronti della Repubblica Federale inGermania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del M.E.F. Orbene,l’obbligazione dedotta in giudizio origina indubbiamente da un fatto illecitoper cui l’individuazione del giudice competente ratione loci può avvenire inbase al forum delicti (luogo di commissione dell’illecito) o, in viaalternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deveeffettuarsi la prestazione). Va esclusa l’operatività del primo criterioconcorrente (forum commissi deliciti) in quanto l’illecito al quale l’attorericonduce la pretesa risarcitoria del de cuius è indicato nel crimineinternazionale contro l’umanità realizzato ai danni del genitore mediantel’internamento presso il campo di lavoro forzato nazista situato inGermania, Campo n. 10-B l fuori dai confini nazionali. Quanto al forumdestinatae solutionis il luogo di adempimento dei debiti pecuniari dellepubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regoladettata, in via generale, dall’art. 1182 cod. civ., bensì facendoNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026applicazione delle norme di contabilità pubblica e, segnatamente, quandodebitore è un’Amministrazione dello Stato e l’obbligazione si estinguemediante il pagamento di una somma di denaro lo stesso si identifica conil luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria competente ad eseguire ilpagamento (cfr Cass. civ, sent. n. 626 del 14.03.1963; Cass. civ., SS.UU., sent. n. 1329 del 10.05.1974; Cass. civ., sent. n. 1610 del01.03.1996; Cass. civ., sent. n. 15601 del 12.07.2007; Cass. civ., ord.6882 del 07.05.2012; Cass. civ., ord. n. 30006 del 21.11.2018; Cass. civ.,ord. n. 3505 del 12.02.2020). Nella fattispecie la richiesta di pagamentodella somma di denaro (anche previo accertamento dei presupposti deldiritto al ristoro ex art. 43 d.l. n. 36 del 2022) è stata articolata anche neiconfronti del PCDM e del MEF per cui, indipendentemente dall’esame, nelmerito, di detta richiesta, la competenza si radica presso il Tribunale diRoma, in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione con la recenteordinanza n. 7371 del 19/03/2025, il decreto del Ministero dell’economia edelle finanze del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento didelegificazione) in attuazione del quarto comma del citato art. 43 (taleultima disposizione stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia efinanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo; b) le modalitàdi erogazione degli importi agli aventi diritto) ha stabilito “che l’erogazionedei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituitapresso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e deiservizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneriagenerale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale lacomunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito atitolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4)”. Quindi lemodalità di pagamento (procedura di erogazione centralizzata)espressamente indicate dal legislatore rilevano ai fini della individuazionedel forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delleNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026obbligazioni derivanti dalla specifica tipologia di danni in questione, perchél’unica tesoreria da considerare è quella dell’autorità amministrativacentrale ubicata a Roma. La anzidetta pronuncia della Corte di Cassazioneè stata resa proprio in sede di regolamento di competenza sollevato dalTribunale di Napoli ed ha enunciato il seguente principio di diritto: «per lecontroversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanzeaventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini diguerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante laseconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondoil criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alladisposizione speciale dettata dall’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36(convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Ufficigiudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimentodell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministerodell’economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione ditali ristori risarcitori». In parte motiva si legge poi che: “Esclusa infatti lapossibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciatoillecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quantoal forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro laPresidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle regole di contabilitàdi Stato, si avvale di un’unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendodi tesorerie provinciali negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766).”.Deve pertanto ritenersi che in relazione alle domande proposte sussista lacompetenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma in base alcombinato disposto dell’art. 25 c.p.c. e dell’art. 20 c.p.c. come soprainterpretato ed alla luce del principio di diritto espresso dalla citataordinanza della Corte di Cassazione nella specifica materia risarcitoria checi occupa. Deve, in definitiva, ritenersi che il Tribunale di Roma abbiaerratamente denegato la propria competenza in favore del Tribunale diNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026Napoli, in quanto vi era e vi è competenza territoriale inderogabile delTribunale di Roma. .4. Nessuna delle parti costituite nel giudizio di merito ha svoltoMinistero non ha depositato le sue conclusioni scritte.Nell’imminenza della camera di consiglio il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dellaSezione ha sostituito sé stesso come relatore al Consigliere già designato,a causa di improvviso impedimento del medesimo ad assicurare anche daremoto la sua partecipazione al Collegio.Considerato che:1. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che il conflitto di competenza èammissibile ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in quanto concerne un criterio diradicazione della competenza territoriale inderogabile effettivamenteregolatore della fattispecie oggetto di lite.Il conflitto risulta, inoltre, tempestivamente sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], posto che il potere di proporlo è stato esercitatotempestivamente ai sensi del terzo comma dell’art. 171-bis c.p.c. inrelazione al terzo comma dell’art. 38 c.p.c. come novellato dall’art. 3,comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 164 del 2024, norma applicabile alprocedimento di cui è causa ai sensi dell’art. 7, comma 1, del detto d.lgs.,tenuto conto che, come rilevasi dall’esame dell’ordinanza declinatoria dicompetenza del Tribunale di Roma in atti, il numero di ruolo delprocedimento davanti ad esso (33278 del 2023) è così elevato da indurrecertamente a credere che davanti ad esso sia stato introdottosuccessivamente al 28 febbraio 2023, siccome appunto disposto dal dettoart. 7, comma 1.2. Il conflitto dev’essere accolto come motivato nell’ordinanza delTribunale partenopeo.Numero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026Questa Corte, con l’ordinanza n. 7371 del 2025 evocata dallamotivazione di elevazione del conflitto, ha affermato il principio di dirittosecondo cui Per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento deidanni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessidalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale èterritorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criterio del"forum destinatae solutionis" determinato in base alla disposizionespeciale dettata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria diriferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministerodell'economia e delle finanze, deputata in via esclusiva all'erogazione deipredetti ristori risarcitori. .Con l’ordinanza n. 23669 del 2025 questa Corte, dopo avereosservato che nel caso deciso dall’ordinanza n. 7371 del 2025 ladomanda risarcitoria formulata dagli attori, iure proprio e iure hereditario,per i pregiudizi conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppenaziste in danno del loro dante causa, era stata proposta nei confronti nonsolo della Repubblica federale tedesca ma anche dello Stato italiano , hapoi ulteriormente enunciato, con l’ordinanza n. 23669 del 2025, ilseguente principio di diritto, che qui si riporta per come enunciato inchiusura della motivazione: Per le domande risarcitorie proposte neiconfronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto ilrisarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e control’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerramondiale, ove non sia originariamente convenuta ancheun’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale sidetermina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso,l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati dicondanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra,compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forzeNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul(con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedureesecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venirmeno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essereconvenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l’accertamento dellaresponsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinatoad operare esclusivamente nella fase esecutiva; per altro verso, lalegittimazione passiva dello Stato estero in relazione all’azione risarcitoriadi cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Statoitaliano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43,che, prescrivendo la notificazione all’Avvocatura dello Stato degli attiintroduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge,per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, aisensi dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto allacompetenza, l’applicazione della regola del foro erariale. Allorquando,invece, sia convenuta in giudizio anche l’amministrazione statale –evenienza possibile in ragione della titolarità, da parte di dettaamministrazione, di una situazione legittimante all’intervento adesivodipendente –, alla stregua del principio secondo cui la competenza sidetermina dalla domanda e nel caso di cumulo di domande prevale lacompetenza inderogabile che sussista su una di esse, si configural’operatività del foro erariale. . Il principio è stato ribadito da Cass. n.460 del 2026.Ebbene, è palese che correttamente il Tribunale di Napoli ha evocatonel caso di specie il principio di diritto di cui a Cass. n. 7371 del 2025,giacché l’azione è stata proposta non solo nei confronti della RepubblicaNumero registro generale 2147/2026Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 23095/2026Data pubblicazione 13/07/2026statali.Le motivazioni espresse nella citata ordinanza n. 7371 del 2025anche alla luce di quelle dell’ordinanza n. 23669 del 2025 giustificanoampiamente la fondatezza del conflitto ed impongono di dichiarare lacompetenza del Tribunale di Roma. P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di Roma, e fissa per lariassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente.Così deciso il 4 giugno 2026 nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.[OSCURATO:PERSONA]. ed Est.
Sentenza Cassazione n. 23095/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris